Cassazione civile Sez. II sentenza n. 2330 del 1 marzo 1995

(1 massima)

(massima n. 1)

Il rimborso delle spese processuali sostenute da chi sia stato chiamato in garanzia dal convenuto, legittimamente viene posto a carico dell'attore, ove questi risulti soccombente nei confronti del convenuto in ordine a quella pretesa che ha provocato e giustificato la chiamata in garanzia.

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