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Articolo 625 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 625 Codice Penale

La pena per il fatto previsto dall'art. 624 è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 927 a euro 1.500(1):

  1. [1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in un altro luogo destinato ad abitazione](2);
  2. 2) se il colpevole usa violenza sulle cose(3) o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento(4);
  3. 3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso(5);
  4. 4) se il fatto è commesso con destrezza(6) [ovvero strappando la cosa di mano, o di dosso alla persona](7);
  5. 5) se il fatto è commesso da tre o più persone [112 n. 1](8), ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale [357] o d'incaricato di un pubblico servizio [358](9);
  6. 6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande [c. nav. 1148];
  7. 7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede(10), o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza [635 n. 3](11);
  8. 7-bis) se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica(12);
  9. 8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria(13);
  10. 8-bis) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto(14);
  11. 8-ter) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro(14).

Se concorrono due o più delle circostanze prevedute dai numeri precedenti, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da tre a dieci anni e della multa da euro 206 a euro 1.549.

Note

(1) Si tratta di circostanze di natura oggettiva, che operano dunque secondo lo schema predisposto dagli artt. 70, comma primo, e 118, e che possono anche concorrere tra loro. Le pene sono state così modificate dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(2) Tale numero è stato soppresso dall'art. 2, della l. 26 marzo 2001, n. 126.
(3) L'aggravante della violenza richiama i comportamenti di danneggiare, trasformare o mutare la destinazione di una cosa previsti all'art. 392.
(4) Il quid pluris del mezzo fraudolento consiste in un'azione straordinaria del soggetto caratterizzata da astuzia e scaltrezza, idonea a soverchiare o sorprendere la volontà contraria dell'offeso e quindi a rendere vani gli accorgimenti e le cautele da questi predisposte. Tale fraudolenza deve sempre accompagnarsi all'attività di impossessamento, diversamente si integrerebbe il reato di truffa ex art. 640.
(5) L'aggravante in esame richiede che il soggetto porti indosso armi o narcotici o che per lo meno li abbia nella sua immediata disponibilità, venendo infatti a configurarsi il più grave reato di rapina (v. 628) qualora invece tali mezzi lesivi vengano concretamente utilizzati.
(6) La destrezza rimanda al furto commesso con abilità e sveltezza, non necessariamente di carattere eccezionale, essendo dunque sufficiente che l'agente abbia eluso l'attenzione della persona offesa per sottrargli le cose che ha indosso o comunque nella sua sfera di disponibilità, come nell'ipotesi tipica del cosiddetto borseggio.
(7) Le parole riportate in parentesi sono state soppresse dall'art. 2, della l. 26 marzo 2001, n. 126.
(8) La dottrina maggioritaria ritiene che nel calcolo del numero di persone che hanno partecipato al furto debbono considerarsi anche i cosiddetti concorrenti a titolo di concorso morale ex art. [n110cp]], nonché i soggetti non imputabili, non punibili, nonché coloro i quali hanno posto in essere una partecipazione soltanto morale [v. 110].
(9) Il travisamento consiste in qualsiasi alterazione delle proprie sembianze che renda difficile il riconoscimento del soggetto, mentre la simulazione riguarda l'assunzione indebita della qualifica di pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.
(10) Si intendono cose esposte alla pubblica fede che si trovano in una situazione per cui un numero indeterminato di persone possono venirne in contatto per un aspecifica causa, per necessità, per consuetudine o per destinazione naturale (si pensi ad esempio alla sabbia della spiaggia).
(11) Sono beni destinati a soddisfare le esigenze della collettività come ad esempio le linee telefoniche, i treni, le biblioteche e gli elettrodotti. Nello specifico vengono definiti di pubblica difesa le caserme, i veicoli militari, etc., mentre la pubblica reverenza è il tratto caratterizzante di sepolcri, glorie storiche, ma anche statue e dipinti.
(12) Tale numero è stato inserito dall’art. 8, comma 1, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(13) Viene incriminato il cosiddetto abigeato, particolarmente diffuso in Sicilia e Sardegna, avente ad oggetto il bestiame riunito, che però non deve trattarsi di un insieme accidentalmente formatosi.
(14) Tale numero è stato aggiunto dall’art. 3, comma 26, della l. 15 luglio 2009, n. 94.

Ratio Legis

La disposizione prevede una serie di circostanza aggravanti oggettive e trova la sua ratio giustificatrice nella particolare modalità della condotta.

Spiegazione dell'art. 625 Codice Penale

La norma in esame disciplina circostanze aggravanti specifiche del furto (art. 624.

Il furto è aggravato:

  • se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento, in cui la minorata difesa delle cose che vengono aggredite giustifica l'aumento di pena. Per violenza sulle cose si intende il danneggiamento, la trasformazione o il mutamento di destinazione. Va invece considerato mezzo fraudolento qualsiasi accorgimento che soverchi con insidia la volontà contraria del detentore, vanificando le difese approntate, distinguendosi dall'ipotesi di truffa (art. 640) per il “prendere” invece che per il “farsi dare”. Il furto è infatti una aggressione unilaterale al patrimonio della vittima;

  • se il colpevole porta in dosso armi o narcotici, senza farne uso. Se ne fa uso la condotta configura il delitto di rapina;

  • se il fatto è commesso con destrezza, ovvero manifestando una particolare abilità, astuzia o sveltezza nel commettere la sottrazione. A differenza dell'uso di un mezzo fraudolento (in cui si fa venir meno la vigilanza), la destrezza mira a superare la vigilanza;

  • se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o d'incaricato di pubblico servizio, in cui il maggior disvalore penale è da riscontrarsi nella maggiore efficacia dell'azione e nella correlativa diminuzione della difesa privata;

  • se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori nei luoghi indicati dalla norma. Anche qui la ratio dell'aggravamento di pena si rinviene nella minore difesa della vittima;

  • se il fatto è commesso su componenti metalliche o altro materiale sottratto ad infrastrutture destinate all'erogazione di energia, di servizi di trasporto, di telecomunicazioni o di altri servizi pubblici e gestite da soggetti pubblici o da privati in regime di concessione pubblica;

  • se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinata a pubblico servizio o pubblica utilità, difesa o reverenza. Per esposizione alla pubblica fede si intende l'esistenza della cosa in un luogo necessitato dalla natura dalla cosa (ad es. bicicletta parcheggiata all'esterno o autovettura parcheggiata negli appositi spazi);

  • se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su bovini o equini, anche non raccolti in mandria. Trattasi della antica figura dell'abigeato;

  • Se il fatto è commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, in cui la necessaria vicinanza tra i viaggiatori rende più insidiosa la condotta;

  • se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell'atto di fruire o che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, aggravante inserita al fine di approntare una risposta sanzionatoria più incisiva a fenomeni di particolare allarme sociale.

Massime relative all'art. 625 Codice Penale

Cass. pen. n. 14290/2023

In tema di furto, sono compatibili e, dunque, possono concorrere tra loro, le aggravanti di cui all'art. 625, comma primo, n. 6, del fatto commesso su bagaglio del viaggiatore, e di cui all'art. 625, comma primo, n. 8-bis, e del fatto commesso all'interno di mezzi di pubblico trasporto, poiché la prima è diretta alla tutela dei beni trasportati, ritenuti maggiormente vulnerabili come quelli esposti alla pubblica fede, mentre la seconda è diretta a una maggior tutela degli utenti dei mezzi di pubblico trasporto, da ritenersi in una condizione oggettiva di minorata difesa.

Cass. pen. n. 46863/2022

In tema di furto, è configurabile l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento e non quella della violenza sulle cose nel caso in cui l'energia fisica non sia diretta a vincere la resistenza naturale della cosa o lo strumento posto a sua protezione, così da comprometterne la garanzia di integrità e la successiva circolazione, ma sia volta esclusivamente ad assicurare la refurtiva all'autore della condotta, incidendo su un segno della sua provenienza dal venditore (nella specie, rimozione del cartellino segnaprezzo).

Cass. pen. n. 2067/2022

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, è privata dello strumento di protezione.

Cass. pen. n. 1094/2021

In tema di furto di energia elettrica, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. in caso di sottrazione mediante allacciamento abusivo ai terminali collocati in una proprietà privata, rilevando, non già l'esposizione alla pubblica fede dell'energia mentre transita nella rete, bensì la destinazione finale della stessa a un pubblico servizio dal quale viene distolta, destinazione che comunque permane anche nella ipotesi di una tale condotta.

Cass. pen. n. 694/2021

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., la sottrazione di piante costituenti la dotazione di un bosco demaniale, in quanto determina un pregiudizio alla pubblica utilità che il bene pubblico assolve, in termini di benefici ecologici, idrografici e climatici, nei confronti della collettività.

Cass. pen. n. 47592/2019

In tema di furto, si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen. qualora l'agente si introduca in un locale non attraverso il normale ingresso, ma attraverso una finestra, non assumendo a tal fine rilievo né l'altezza dell'apertura dal suolo, né la circostanza che questa sia chiusa o aperta, dal momento che la "ratio" dell'aggravante risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia del detentore nell'inviolabilità dei passaggi non naturali e che il concetto di "frode" racchiude qualsiasi espediente o accorgimento diretto a superare la naturale custodia e protezione delle cose.

Cass. pen. n. 38900/2019

Ai fini dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 cod. pen., devono intendersi esposte "per necessità e consuetudine" alla pubblica fede anche le cose ingombranti o pesanti che la vittima abbia temporaneamente lasciate in un'autovettura parcheggiata sulla pubblica strada, per attendere ad altre incombenze, nonché gli oggetti e i documenti ivi custoditi per necessità o comodità. (In motivazione, la Corte ha chiarito che assumono rilievo, nella "ratio" dell'aggravante, non soltanto i bisogni di carattere straordinario, ma anche le ordinarie incombenze della vita quotidiana).

Cass. pen. n. 36141/2019

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n.8-bis, cod. pen., sussiste anche nel caso in cui la persona offesa sia in procinto di salire (o scendere) da un mezzo di pubblico trasporto, poiché, anche in tal caso, ricorre la "ratio" di maggior tutela dell'utente che vede minorate le sue capacità di difesa e di vigilanza dalla pressione degli altri viaggiatori e dal limitato periodo di apertura delle porte del veicolo.

Cass. pen. n. 27650/2019

La circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625, n. 5 cod. pen. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite e, quindi, può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno del concorrente sul luogo del fatto.

Cass. pen. n. 5251/2019

Nel caso di danneggiamento di parti di un'autovettura compiuto alla presenza del proprietario, che a bordo del veicolo ne esercita la custodia, non si configura l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. e il fatto non è punibile non essendo previsto dalla legge come reato.

Cass. pen. n. 47519/2018

In tema di furto in abitazione, qualora più circostanze aggravanti ed attenuanti,soggette a giudizio di comparazione, concorrano con la circostanza aggravante ad effetto speciale di cui agli art. 624-bis, terzo comma e 625 cod. pen. (esclusa dal giudizio di bilanciamento) deve essere previamente effettuato il giudizio di comparazione ex art. 69 cod. pen. e nel caso in cui risultino prevalenti una o più circostanze ad effetto speciale torna applicabile, anche quanto alla aggravante "privilegiata" di cui agli art. 624-bis, terzo comma e 625 cod. pen., il regime del cumulo giuridico di cui all'art. 63, quarto comma, cod. pen.

Cass. pen. n. 36138/2018

In tema di reati contro il patrimonio, integra il reato di furto aggravato dall'uso di mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi dapprima ottenga in maniera fraudolenta il consenso del titolare della tessera bancomat e del relativo codice per effettuare un prelievo di denaro per conto di costui e, successivamente, si impossessi del contante contro la volontà della vittima.

Cass. pen. n. 32687/2018

Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento, e non quello di truffa, la condotta di chi, dopo aver consegnato alla vittima denaro genuino costituente il cambio in euro di una somma in valuta estera, la privi, con uno stratagemma repentino e fraudolento, di detto denaro, sostituendolo con banconote false.

Cass. pen. n. 20476/2018

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose anche qualora l'energia fisica sia rivolta dal soggetto non sulla "res" oggetto dell'azione predatoria, ma verso lo strumento posto a sua protezione, purché sia stata prodotta una qualche conseguenze su di esso, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento di destinazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la sentenza che aveva ravvisato l'aggravante nella condotta dell'imputato che aveva colpito con calci il portone d'ingresso di un'abitazione, senza accertare le conseguenze di questa azione sul bene).

Cass. pen. n. 17391/2018

Sussiste la circostanza aggravante del fatto commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, nel caso in cui il furto sia commesso in un ospedale, inserito nel servizio nazionale e, pertanto, stabilimento pubblico.

Cass. pen. n. 40829/2017

In tema di furto, ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non già l'entità della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessità, comodità o utilità personali o, comunque, attinenti alla propria attività lavorativa o alla finalità del viaggio. (Fattispecie in cui si è ritenuta sussistente l'aggravante in relazione ad una borsetta sottratta da un'auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata).

Cass. pen. n. 37212/2017

La sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, comma primo, n. 3 cod. pen. con riferimento al porto di un'arma, non determina l'assorbimento nel reato di furto di quelli di illecita detenzione della predetta arma o di porto ingiustificato di essa, previsto dall'art. 4, legge 18 aprile 1975, n. 110, atteso che la circostanza aggravante non postula l'illiceità della detenzione o del porto dell'arma ed è finalizzata a tutelare un bene giuridico diverso, stigmatizzando la predisposizione di strumenti volti a rendere più agevole la sottrazione e l'impossessamento dei beni mobili.

Cass. pen. n. 34090/2017

In tema di furto, la circostanza aggravante della destrezza sussiste qualora l'agente abbia posto in essere, prima o durante l'impossessamento del bene mobile altrui, una condotta caratterizzata da particolari abilità, astuzia o avvedutezza ed idonea a sorprendere, attenuare o eludere la sorveglianza del detentore sulla "res", non essendo invece sufficiente che egli si limiti ad approfittare di situazioni, non provocate, di disattenzione o di momentaneo allontanamento del detentore medesimo.

Cass. pen. n. 26857/2017

Non integra l'ipotesi di danneggiamento aggravato, ai sensi dell'art. 635, comma secondo, n. 1, in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. (fatto commesso su cose esposte alla pubblica fede), la forzatura della porta di ingresso di un locale pubblico all'interno del quale sia presente il titolare, considerato che la "ratio" della maggiore tutela accordata alle cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede va individuata nella minorata possibilità di difesa connessa alla particolare situazione dei beni, in quanto posti al di fuori dalla sfera di diretta vigilanza del proprietario e, quindi, affidati interamente all'altrui senso di onestà e di rispetto.

Cass. pen. n. 26447/2017

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 7-bis, cod. pen. è necessaria la sussistenza di due requisiti, uno riferito al soggetto passivo del reato di furto, che deve assumere la qualifica di soggetto pubblico o di privato che gestisce un servizio pubblico in regime concessorio; l'altro oggettivo e collegato al nesso funzionale che deve connettere la cosa sottratta all'erogazione del servizio pubblico, nel senso che quest'ultima deve essere parte di un'infrastruttura effettivamente destinata all'erogazione del servizio pubblico. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'aggravante dal momento che le tubazioni oggetto di furto erano parte di un'infrastruttura in disuso di proprietà di Poste Italiane s.p.a.).

Cass. pen. n. 24821/2017

In tema di furto aggravato da destrezza, qualora questa sia correlata all'approfittamento di una situazione di distrazione della vittima, occorre verificare, sotto un primo profilo, se la stessa possa essere considerata il prodotto di una ordinaria attitudine di ciascuno ad attirare o allontanare l'attenzione altrui da un oggetto ovvero se possa essere ricondotta ad una condotta dell'agente caratterizzata da non comune abilità e, quindi, da “destrezza”; sotto un altro profilo, se, in costanza della distrazione della vittima, l'agente, nell'approfittarne, si sia limitato ad utilizzare un'attitudine naturalmente riferibile a ciascuno oppure se, anche in questo caso, abbia tenuto una condotta avente la suddetta caratterizzazione di particolare abilità, prontezza fisica, sveltezza e, quindi, ancora una volta, di “destrezza”. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio, per difetto di motivazione, la sentenza di merito con la quale era stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante sulla base della sola considerazione che l'agente aveva operato il furto approfittando di un momento di distrazione della vittima, laddove sarebbe stato necessario specificare se si fosse trattato di un semplice approfittamento di detta distrazione o se fossero state invece adottate modalità specifiche denotanti destrezza, intesa come abilità fuori dell'ordinario).

Cass. pen. n. 21158/2017

Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di prodotti dotati di placca antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non ne consente il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.

Cass. pen. n. 18655/2017

Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di incaricato di pubblico servizio, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene, in quanto tale consegna non è sintomo della sua volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri. (Nella specie l'agente, fingendosi un tecnico dell'acquedotto incaricato di verificare il grado di inquinamento dell'acqua, aveva chiesto alle vittime, persone anziane, di depositare il denaro contante, di cui si sarebbe poi impossessato, nel frigorifero e, allarmandole con un inesistente rischio di incendio, si era fatto consegnare i gioielli, assumendo di doverli portare al di fuori dell'abitazione per campionarli e bonificarli).

Cass. pen. n. 12590/2017

In tema di furto, sono compatibili e concorrono le circostanze aggravanti del furto commesso su bagaglio del viaggiatore (art. 625, comma primo, n. 6) e quella della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4), trattandosi di aggravanti aventi un diverso ambito di operatività, in quanto la destrezza attiene al quomodo o alla modalità della condotta di sottrazione mentre il fatto commesso sul bagaglio del viaggiatore si caratterizza per la species della "res" e, quindi, per la particolarità dell'oggetto di sottrazione, stante la scelta legislativa di ritenere le cose trasportate nei viaggi maggiormente vulnerabili e assimilabili alle cose esposte per necessità o per consuetudine alla pubblica fede.

Cass. pen. n. 4200/2017

In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. - "sub specie" di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.

Cass. pen. n. 55227/2016

Il delitto di furto di cui all'art. 624-bis cod. pen. può essere aggravato, ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7, dello stesso codice, dalla esposizione alla pubblica fede, essendo tale aggravante configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile. (Fattispecie relativa al furto di un'autovettura lasciata all'interno di un cortile, liberamente accessibile, di un'abitazione).

Cass. pen. n. 44976/2016

In tema di furto, l'aggravante della destrezza si caratterizza per la spiccata rapidità di azione nell'impossessamento della cosa mobile altrui, mentre lo "strappo", di cui all'art. 624 bis cod. pen., è una condotta connotata da un qualche grado di violenza, seppur esercitata sulla cosa e non sulla persona, direttamente finalizzata allo spossessamento del bene. (In applicazione del principio, la S. C. ha riqualificato come furto con destrezza la condotta di tre giovani -originariamente contestata come furto con strappo - che, dopo aver avvicinato la vittima ed averla distratta, facendole perdere l'equilibrio con uno sgambetto, gli avevano sfilato il telefono dalla tasca posteriore dei pantaloni).

Cass. pen. n. 33557/2016

In tema di aggravanti del reato di furto, la nozione di "necessità" dell'esposizione alla pubblica fede, non ricomprende soltanto i beni esposti per destinazione o consuetudine, ma anche quei beni che in tale condizione si trovino in ragione di impellenti bisogni della vita quotidiana ai quali l'offeso è chiamato a far fronte. (Fattispecie riguardante il furto di un portafogli lasciato in un furgone con la portiera aperta, parcheggiato al fianco di una barca nella quale la persona offesa effettuava le pulizie, al fine di permettere il diretto collegamento delle apparecchiature necessarie, all'imbarcazione medesima).

Cass. pen. n. 44171/2015

Il furto di un navigatore satellitare, anche se estraibile, lasciato all'interno di un'autovettura deve ritenersi aggravato dall'esposizione alla pubblica fede ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., in quanto tale dispositivo è stabilmente destinato, nella comune pratica, al servizio del veicolo e, in quanto tale, ne costituisce normale dotazione.

Cass. pen. n. 22029/2015

Agli effetti dell'art. 625, n. 7, c.p., devono ritenersi comprese nella nozione di "stabilimento pubblico" anche le parti accessorie degli edifici destinati all'esplicazione di pubbliche attività, come le scale, gli ingressi, i corridoi, i giardini, che rispetto ai medesimi edifici hanno una funzione sussidiaria e complementare (Fattispecie in tema di furto di denaro commesso all'interno del botteghino di un teatro).

Cass. pen. n. 9245/2015

La circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, prevista dall'art. 625, n. 7, cod. pen., sussiste anche nel caso in cui la cosa si trova in luoghi privati ma aperti al pubblico ed è soggetta a sorveglianza saltuaria, posto che la ragione dell'aggravamento consiste nella volontà di apprestare una più elevata tutela alle cose mobili lasciate dal possessore, in modo temporaneo o permanente, senza custodia continua. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva ravvisato la sussistenza dell'aggravante in relazione al tentativo di furto delle offerte contenute nella cassetta posta all'interno di una chiesa).

Cass. pen. n. 8757/2015

In tema di furto aggravato, per "mezzo fraudolento" deve intendersi qualunque azione insidiosa, improntata ad astuzia o scaltrezza, atta a soverchiare o sorprendere la contraria volontà del detentore della cosa, eludendo gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa della stessa, come avviene nel caso di introduzione nel luogo del furto per via diversa da quella ordinaria. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrata l'aggravante in oggetto nella condotta dell'imputato che aveva scavalcato la recinzione di un negozio per impadronirsi di alcune piante, consegnandole al complice che si trovava all'esterno dell'esercizio commerciale).

Cass. pen. n. 6412/2015

Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento - e non quello di truffa - la condotta di colui che, simulando la qualità di agente di polizia, adduca esigenze di inesistenti verifiche o controlli per ottenere la consegna di beni da parte della persona offesa al fine di impadronirsene. In tale ipotesi la consegna del bene da parte della persona offesa, infatti, non è sintomo della volontà di spossessarsene definitivamente, consentendo ad una definitiva uscita del bene dalla propria sfera patrimoniale, in virtù di un atto di disposizione viziato dagli altrui artifizi e o raggiri.

Cass. pen. n. 3550/2015

Integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen., la sottrazione di rami e tronchi asportati da alberi di faggio ubicati in zona demaniale, trattandosi di cose che per destinazione, oltre che per necessità naturale, sono esposte alla pubblica fede; né è rilevante, a tal fine, il fatto che l'esposizione non dipenda da un'azione o da un'omissione del possessore, potendo essa derivare anche da una condizione originaria della cosa sottratta, avuto riguardo alla ratio dell'aggravante in questione, preordinata alla tutela di un bene che non può essere adeguatamente protetto.

Cass. pen. n. 14022/2014

Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottrae alcune racchette da tennis ed alcuni capi di abbigliamento all'interno dei locali di un circolo sportivo privato dotato di sistema di video sorveglianza a circuito chiuso, quando la sorveglianza è esercitata in modo non continuativo ed è quindi inidonea ad impedire il libero accesso da parte del pubblico, atteso che, ai fini della configurabilità dell'aggravante, assume rilievo non la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene, ma la facilità di raggiungere la "res" oggetto di sottrazione.

Cass. pen. n. 4404/2014

Integra il delitto di cui all'art. 635, comma secondo, n. 3, c.p. (in relazione all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p.) il danneggiamento di un'antenna radar posta all'interno di una base militare, trattandosi di cosa destinata a pubblica difesa.

Cass. pen. n. 698/2014

In tema di danneggiamento, le cose destinate a pubblico servizio - cui fa riferimento l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. (applicabile al reato in esame in virtù del comma secondo, n. 3 dell'art. 635 cod. pen.) - non si identificano in quelle la cui fruizione sia pubblica ma in quelle la cui destinazione è per un servizio fruibile dal pubblico. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in un'ipotesi di danneggiamento delle radio ricetrasmittenti, utilizzate dai vigili urbani per i compiti di istituto).

Cass. pen. n. 51195/2013

È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (In applicazione del principio è stata ritenuta sussistente l'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portafogli lasciato incustodito da una impiegata all'interno di un ospedale).

Cass. pen. n. 40354/2013

Nel reato di furto, l'aggravante dell'uso del mezzo fraudolento delinea una condotta, posta in essere nel corso dell'azione delittuosa dotata di marcata efficienza offensiva e caratterizzata da insidiosità, astuzia, scaltrezza, idonea, quindi, a sorprendere la contraria volontà del detentore e a vanificare le misure che questi ha apprestato a difesa dei beni di cui ha la disponibilità. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante nel caso di occultamento sulla persona o nella borsa di merce esposta in un esercizio di vendita self-service).

Cass. pen. n. 19344/2013

Non sussiste l'aggravante della destrezza nella ipotesi di furto commesso all'interno degli spogliatoi di un campo sportivo approfittando del concomitante svolgimento della partita di calcio, difettando il requisito necessario della vigilanza del possessore contestuale alla condotta furtiva.

Cass. pen. n. 6965/2013

L'impossessamento abusivo dell'acqua convogliata nelle condutture dell'acquedotto municipale integra il reato di furto aggravato e non la violazione amministrativa prevista dall'art. 23 del d.l.vo 11 maggio 1999, n. 152, che si riferisce alle sole acque pubbliche, ossia ai flussi non ancora convogliati in invasi o cisterne.

Cass. pen. n. 3196/2013

In tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. - sub specie di esposizione per necessità alla pubblica fede - nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità, e non già per consuetudine, alla pubblica fede quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada.

Cass. pen. n. 39257/2011

Integra il reato di furto aggravato (art. 624 e 625, comma primo, n. 7 c.p.) l'impossessamento di somme di denaro sottratte dai locali delle "Poste italiane", attualmente costituenti S.p.A., in quanto il servizio postale ha conservato natura pubblicistica, in ragione dell'interesse squisitamente pubblico che continua a perseguire, con la conseguenza che i locali nei quali detto servizio si svolge assumono la qualifica di ufficio o stabilimento pubblico, nei termini intesi dall'art. 625, comma primo, n. 7 c.p., precisamente in vista della loro destinazione, concernente attività di indiscutibile interesse pubblico.

Cass. pen. n. 26560/2011

Non sussiste l'aggravante della destrezza nel caso di tentato furto di alcuni DVD all'interno di un supermercato, in quanto in tal caso la condotta furtiva si concretizza nel prelievo della merce esposta negli appositi scaffali e nel suo repentino occultamento, così da sottrarla alla sorveglianza mentre, ai fini della configurabilità della predetta aggravante, ancorché non sia necessario l'uso di particolare abilità, la modalità della condotta deve, pur sempre, concretizzarsi in un "quid pluris" rispetto all'ordinaria materialità del fatto-reato, ossia a quanto comunemente necessario per porre in essere la condotta furtiva.

Cass. pen. n. 24386/2011

Integra il tentato furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), la condotta di colui che tenti di impossessarsi della borsetta portata a bordo della propria autovettura dalla persona offesa, considerato che quest'ultima si qualifica viaggiatore, ancorché utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo e che anche, in tal caso, l'attenzione alle implicazioni del viaggio allenta il controllo sul proprio bagaglio che può ben consistere in una borsa che contenga documenti o valori.

Cass. pen. n. 19637/2011

In tema di furto, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 2 c.p. (violenza sulle cose), ha natura oggettiva e, pertanto, in applicazione dell'art. 59, comma secondo, c.p., si comunica anche agli altri compartecipi del reato, ancorché sconosciuta o ignorata per colpa.

Cass. pen. n. 13659/2011

Integra l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. la sottrazione di beni costituenti la dotazione di un vagone ferroviario, in quanto ciò determina un pregiudizio all'efficienza del servizio pubblico ferroviario rivolto alla generalità degli utenti.

Cass. pen. n. 13566/2011

La circostanza aggravante speciale del numero delle persone, prevista dall'art. 625 n. 5 c.p. per il delitto di furto, non postula che le persone abbiano agito riunite, e quindi può ritenersi realizzata anche nel caso di concorso morale, indipendentemente dalla presenza o meno sul luogo del fatto.

Cass. pen. n. 10944/2011

È configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. nel caso in cui sia sottratto carburante da un veicolo adibito a servizio pubblico, in quanto, e da un lato, detta condotta, incidendo direttamente sull'autonomia operativa del mezzo, ne pregiudica la funzionalità nell'espletamento del predetto servizio e, dall'altro, il carburante, quale parte integrante dell'autoveicolo, ne costituisce una "res cohaerens", condividendone la destinazione.

Cass. pen. n. 10144/2011

In tema di furto, l'aggravante della destrezza è compatibile con quella del mezzo fraudolento, in quanto ciascuna delle due circostanze corrisponde a particolari modalità di condotta criminosa rientranti negli schemi posti dalla legge penale.

Cass. pen. n. 39631/2010

È configurabile l'aggravante della esposizione della cosa per necessità e per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 c.p.) nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai clienti di una discoteca, sussistendo, in tal caso, l'abitudine di abbandonare temporaneamente i propri effetti personali per andare sulla pista a ballare; né l'aggravante in questione può essere esclusa da una sorveglianza meramente saltuaria o eventuale da parte del soggetto che abbia la disponibilità delle cose, attesa la "ratio" della norma che è quella di tutelare l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà.

Cass. pen. n. 36829/2010

La pena edittale stabilita per il furto pluriaggravato dall'art. 625, ultimo comma, c.p. è la stessa tanto se concorrano tutte le aggravanti specifiche previste nel primo comma dello stesso articolo, quanto se concorrano una o più delle suddette aggravanti specifiche ed una o più delle aggravanti comuni previste dall'art. 61 c.p.

Cass. pen. n. 35473/2010

Nel furto, la circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede non è esclusa dall'esistenza, nel luogo in cui si consuma il delitto, di un sistema di videoregistrazione, che non può considerarsi equivalente alla presenza di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di altra persona addetta alla vigilanza.

Cass. pen. n. 34850/2010

Ricorre la circostanza aggravante del reato di furto, consistente nell'essere le cose che ne sono oggetto esposte per consuetudine alla pubblica fede, quando le condotte di sottrazione e impossessamento afferiscono a prodotti alimentari che siano stati depositati nei pressi dell'esercizio commerciale a cui sono destinati poco prima dell'apertura dello stesso, dovendosi aver riguardo alla prassi, conforme a usi e abitudini sociali, seppure motivata da ragioni di comodità e non imposta da situazioni di necessità.

Cass. pen. n. 33682/2010

In tema di furto possono concorrere la circostanza aggravante dell'esposizione delle cose alla pubblica fede e quella comune di cui all'art. 61 n. 5 c. p., in quanto la prima concerne specificamente l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. (Fattispecie concernente il furto, da parte di un infermiere, di un orologio di valore sottratto a persona ricoverata in ospedale nel corso di un intervento chirurgico).

Cass. pen. n. 20743/2010

Il delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose, nella specie consistita nell'effrazione di una vetrata posta a protezione del locale di un esercizio commerciale, assorbe il delitto di danneggiamento delle cose medesime, perché la violenza si trova in rapporto funzionale con l'esecuzione della condotta di furto.

Cass. pen. n. 19047/2010

L'assorbimento del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli (art. 707 c.p.) nel reato di furto si verifica qualora il possesso ingiustificato degli strumenti indicati dall'art. 707 c.p. risulti strettamente collegato all'uso degli stessi fatto dall'agente per la commissione del furto, e quindi per le sole ipotesi di impiego effettivo delle attrezzature da scasso nell'azione delittuosa e di detenzione attuatasi esclusivamente con l'uso necessario all'effrazione. Con la conseguenza che tale nesso deve essere escluso qualora gli arnesi atti all'effrazione, trovati in possesso del soggetto attivo, siano tali da assumere autonoma rilevanza giuridica.

Cass. pen. n. 12478/2010

L'esercizio di violenza sulla cosa, che integra la circostanza aggravante speciale del delitto di furto e connota specificamente le modalità dell'azione sottrattiva, non è indice che il delitto sia stato consumato, dal momento che afferisce alla condotta di sottrazione e resta estranea all'evento dell'impossessamento.

Cass. pen. n. 11079/2010

Sussiste la circostanza aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 4, c.p.), qualora la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario della cosa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di colui che la perda di vista, per una frazione di tempo, senza precludersi, tuttavia, il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa; l'approfittamento di questa frazione di tempo, in permanenza della vigilanza diretta e immediata della cosa, configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente, in quanto espressione di una particolare attitudine criminale del soggetto. Ne consegue che detta aggravante non ricorre nel caso in cui il derubato si trovi in altro luogo, ancorché contiguo, rispetto a quello in cui si sia consumata l'azione furtiva o comunque si sia allontanato da esso, in quanto in questo caso la condotta non è caratterizzata da particolare abilità dell'agente nell'eludere il controllo di cui sia consapevole, ma dalla semplice temerarietà di cogliere un'opportunità in assenza di detto controllo, il che è estraneo alla fattispecie dell'aggravante della destrezza.

Cass. pen. n. 9224/2010

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. - sub specie di esposizione della cosa per necessità o per destinazione alla pubblica fede - nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di un'autovettura dotata di antifurto satellitare, il quale, pur attuando la costante percepibilità della localizzazione del veicolo, non ne impedisce la sottrazione ed il conseguente impossessamento, consentendo solo di porre rimedio all'azione delittuosa con il successivo recupero del bene.

Cass. pen. n. 49640/2009

Integra il tentativo di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la tentata sottrazione, all'interno di un esercizio commerciale, di capi di abbigliamento dotati di placche antitaccheggio, in quanto tale dispositivo, consistendo nella mera rilevazione acustica della merce occultata al passaggio alle casse, non consente il controllo del percorso della merce dal banco di esposizione alla cassa e, quindi, non comporta il controllo a distanza che esclude l'esposizione della merce alla pubblica fede.

Cass. pen. n. 38716/2009

Non sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede nel furto di beni asportati dai banchi di un supermercato e dotati di un apposito dispositivo "antitaccheggio", che assicura un controllo costante e diretto incompatibile con la situazione di affidamento alla pubblica fede di avventori e clienti.

Cass. pen. n. 31973/2009

La circostanza aggravante della destrezza è compatibile con il furto tentato.

La circostanza aggravante della destrezza si configura quando, pur senza impiegare un'eccezionale abilità che impedisca al soggetto passivo di accorgersi del furto, l'agente approfitti di una qualsiasi situazione oggettiva o soggettiva favorevole idonea a consentirgli di eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, a nulla rilevando che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione.

Cass. pen. n. 21285/2009

Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione alla pubblica fede della cosa la condotta di chi sottragga un'autovettura parcheggiata in luogo privato liberamente accessibile, atteso che la natura, privata o pubblica, del luogo di esposizione del bene è irrilevante ai fini della configurabilità della citata aggravante.

Cass. pen. n. 20404/2009

Ricorre la circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. nel furto d'acqua dalla rete idrica comunale, in ragione della destinazione pubblica della "res furtiva" a rischio per la pubblica utilità, dato che riduce la possibilità di fruizione collettiva.

Cass. pen. n. 13074/2009

Sussiste la circostanza aggravante della destrezza nel furto qualora il ladro approfitti, per distrarre la vittima, di una azione di disturbo operata da minori.

Cass. pen. n. 2858/2009

La circostanza aggravante del delitto di furto per il caso che il fatto venga commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici non ricorre nell'ipotesi in cui la sottrazione sia avvenuta su cose esistenti nella sala d'aspetto di uno studio dentistico.

Cass. pen. n. 47394/2008

Integra il delitto di furto aggravato dall'utilizzo del mezzo fraudolento e non quello di truffa la condotta di chi abbia prelevato generi alimentari e casalinghi dagli scaffali di un supermercato, occultandoli all'interno di scatoloni svuotati del prodotto originario, poiché essa è finalizzata ad eludere i controlli visivi per superare con frode la custodia apprestata dall'avente diritto.

Cass. pen. n. 45488/2008

Integra il reato di furto con destrezza la condotta di chi, approfittando del temporaneo allontanamento del proprietario per effettuare un prelievo allo sportello "self-service" di un centro commerciale, sottragga dall'abitacolo della vettura, lasciata incustodita ed aperta, danaro ed altri effetti personali.

Cass. pen. n. 44157/2008

Nel reato di furto, la circostanza aggravante della esposizione del bene alla pubblica fede non sussiste qualora la tutela dello stesso risulti garantita da congegni idonei ad assicurare una sorveglianza assidua e continuativa. (Fattispecie di furto di autovettura, parcheggiata su strada pubblica, munita di sistema di antifurto satellitare che ne consentiva la sorveglianza continua ad opera di incaricato del proprietario).

Cass. pen. n. 43224/2008

In tema di furto, non integra la circostanza aggravante dell'uso del mezzo fraudolento l'utilizzazione, al fine di introdursi nel veicolo sottratto, di una chiave ottenuta dall'agente in modo casuale e occasionale. (Nel caso di specie, la sussistenza della circostanza aggravante, è stata esclusa nei confronti dell'agente che, per impossessarsi di un veicolo, aveva utilizzato la chiave di accensione prelevata dal cassetto del veicolo stesso).

Cass. pen. n. 41375/2008

In tema di furto, l'aggravante della esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 c.p.) è integrata nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di radiatori da riscaldamento, in quanto la "ratio" dell'aggravamento della pena è l'esposizione della cosa alla pubblica fede, condizione che può sussistere anche se essa si trovi in un luogo privato cui, per mancanza di sorveglianza o di recinzione, si possa liberamente accedere.

Cass. pen. n. 27445/2008

In tema di furto di energia elettrica sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n. 2, c.p., qualora la sottrazione dell'energia avvenga mediante l'allacciamento diretto alla rete di distribuzione, atteso che in tal caso il flusso abusivo può essere generato solo attraverso il seppur marginale danneggiamento per distacco dei fili conduttori.

Cass. pen. n. 20022/2008

Ai fini della sussistenza della fattispecie aggravante di furto di cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, l'ufficio deve essere qualificato come «pubblico » in ragione della natura dell'attività che viene svolta al suo interno e non in ragione del fatto che il pubblico vi sia o meno ammesso. Pertanto ufficio pubblico è soltanto quello destinato all'estrinsecazione di una funzione di pubblico interesse o di pubblica utilità che lo Stato o altro ente pubblico persegua, in modo diretto o indiretto, indipendentemente dal fatto che esso appartenga a privati o sia da essi gestito. (Nella fattispecie è stata esclusa la sussistenza dell'aggravante con riguardo al furto di un capo di vestiario perpetrato all'interno di un locale del palazzo di giustizia adibito a spogliatoio degli avvocati ).

Cass. pen. n. 14305/2008

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p. — « sub specie» di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede — nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di effetti personali sottratti ai bagnanti sulla spiaggia, in quanto rientra nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustoditi tali oggetti da coloro che abbandonino temporaneamente la spiaggia per andare a fare il bagno.

Cass. pen. n. 13099/2008

Ai fini della configurabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. per il caso in cui il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, è indifferente che la cosa non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure che non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza del giudice di merito che aveva escluso la sussistenza dell'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un telefono cellulare sottratto dall'interno del soprabito che la persona offesa, dovendo conferire con un funzionario, aveva lasciato nella sala d'attesa dell'ufficio cui il funzionario era addetto).

Cass. pen. n. 6682/2008

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. qualora il furto del motociclo esposto alla pubblica fede sia commesso in un luogo avente un sistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postuma delle immagini registrata dalla telecamera, non costituisce di per sé una difesa idonea a impedire la consumazione dell'illecito attraverso un immediato intervento ostativo.

Cass. pen. n. 6355/2008

Integra l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, comma primo, n. 7 c.p.), il tentativo di sottrarre il gasolio dal serbatoio di due autobus parcheggiati in area adiacente alla stazione ferroviaria, trattandosi di area aperta al pubblico.

Cass. pen. n. 5113/2008

Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, c.p., per pubblica fede deve intendersi il senso di affidamento verso la proprietà altrui sul quale fa affidamento chi deve lasciare una cosa, anche solo temporaneamente, incustodita. (Nel caso di specie la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante nella sottrazione di un paio di scarpe in un negozio privo di servizio di sorveglianza e di un «percorso obbligatorio di uscita» e nel quale gli esercenti erano addetti prevalentemente al ricevimento dei clienti).

Cass. pen. n. 42672/2007

In tema di furto aggravato, la condotta di destrezza è quella condotta significativamente volta all'approfittamento di una qualunque situazione di tempo e di luogo idonea a svisare l'attenzione della persona offesa, distogliendola dal controllo e dal possesso della cosa. (Nella fattispecie, relativa al furto di 60 euro dal cassetto di un barbiere che si era momentaneamente allontanato dall'esercizio, la Corte ha ritenuto che, essendo il denaro custodito senza alcuna protezione o sicurezza, la condotta non presentava particolari elementi di astuzia o di abilità, e dunque non aveva le caratteristiche della destrezza).

Cass. pen. n. 32543/2007

Risponde del reato di furto aggravato e non di appropriazione indebita, il dipendente di una banca che si impossessi, mediante movimentazioni effettuate con i terminali dell'ufficio, di somme di danaro di clienti depositate in conti correnti. (Nell'affermare tale principio, la Corte ha altresì escluso che tale condotta sia sussumibile nella fattispecie di cui all'art. 640 ter c.p., quando le operazioni di spostamento del denaro siano effettuate attraverso operazioni ordinarie sul sistema informatico della banca).

Cass. pen. n. 13851/2007

Nel reato di furto sussiste l'aggravante dell'esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi di medicinali sottratti nel reparto infermieristico dall'apposito carrello, considerato che l'esposizione della cosa alla pubblica fede è caratterizzata — oltre che da mancanza di custodia e rinuncia a mezzi protettivi — anche e per equiparazione dall'adozione di mezzi protettivi privi di efficacia in quanto agevolmente superabili, in antitesi alla situazione di normale custodia. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione del giudice di appello che aveva ritenuto integrata l'aggravante in questione nella sottrazione di medicinali lasciati per necessità sul carrello dei farmaci dal personale infermieristico che non poteva contemporaneamente somministrare farmaci e sorvegliare continuativamente i medicinali).

Cass. pen. n. 10997/2007

Nel delitto di furto sussiste l'aggravante dell'utilizzo di mezzo fraudolento qualora il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, occultandola sulla propria persona, in quanto tale condotta, improntata ad astuzia e scaltrezza, è preordinata ad eludere gli accorgimenti a tutela dei beni e, nella specie, i controlli predisposti dagli addetti alla cassa del supermercato.

Cass. pen. n. 5000/2007

Agli effetti dell'art. 625 n 7 c.p., gli alberi appartenenti ad un comune, e adibiti a una funzione ornamentale, debbono considerarsi destinati a pubblica utilità.

Cass. pen. n. 2594/2007

Il furto commesso all'interno dei locali dell'Ente Fiera di Milano deve intendersi aggravato dalla circostanza prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. avendo ad oggetto «cose esistenti in stabilimenti pubblici» posto che l'Ente svolge attività di interesse generale, disciplinate da norme pubbliche, nazionali e regionali, le quali impongono tra l'altro all'Ente medesimo il perseguimento di obiettivi di carattere pubblicistico.

Cass. pen. n. 41952/2006

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, c.p.) tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, fa uso di energia fisica, provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione della cosa altrui o determinandone il mutamento nella destinazione (art. 392 c.p.). (Fattispecie nella quale l'aggravante è stata ravvisata relativamente al furto di materiale pietroso proveniente da una cava realizzato mediante attività di escavazione con l'uso di mezzo meccanico, tale da provocare una modifica dello stato dei luoghi).

Cass. pen. n. 34009/2006

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo n. 7, c.p. — sub specie di esposizione della cosa per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede — nel caso in cui il soggetto attivo si impossessi della merce sottratta dai banchi di un supermercato, considerato che nei supermercati — in cui la scelta delle merci avviene con il sistema del self service — la vigilanza praticata dagli addetti è priva di carattere continuativo e si connota come occasionale e/o a campione, mentre l'esclusione dell'aggravante in questione richiede che sulla cosa sia esercitata una custodia continua e diretta, non essendo sufficiente, a tal fine, una vigilanza generica, saltuaria ed eventuale.

Cass. pen. n. 26947/2006

Il furto di un telefono cellulare lasciato all'interno di un'autovettura, collegato all'impianto «viva voce» può ritenersi aggravato dall'esposizione alla pubblica fede allorché sia configurabile un concreto disagio, per il possessore, nel compiere le manovre necessarie ad asportarlo dall'alloggiamento, in relazione alla breve durata dell'allontanamento dal veicolo. (In motivazione la Corte ha osservato che la «necessità» della esposizione, richiesta dalla norma, va intesa non in senso assoluto, come impossibilità della custodia da parte del titolare del bene, ma in senso relativo, cioè in rapporto alle particolari circostanze del caso).

Cass. pen. n. 14780/2006

In tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della violenza sulle cose (articolo 625, numero 2, c.p.), non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare anche quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale apposto sulla cosa per garantire una più efficace difesa della stessa: ciò che si verifica in caso di manomissione della placca magnetica antitaccheggio inserita sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini, destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.

Cass. pen. n. 8450/2006

Non sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 c.p. — sub specie di esposizione per consuetudine alla pubblica fede — nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta, abbandonata senza alcuna custodia in una pubblica via, in quanto la consuetudine di cui al succitato art. 625, comma primo, n. 7 designa la pratica di fatto rientrante negli usi e nelle abitudini sociali, desunta sulla base di condotte verificate come ripetitive in un ampio arco temporale e tali, pertanto, da essere riconducibili a notorietà. Tali estremi non sono integrati nella specie, in quanto non può qualificarsi radicata abitudine del ciclista quella di lasciare la propria bicicletta sulla pubblica via senza avere cura di assicurarla mediante l'utilizzo della chiave di chiusura in originaria dotazione ovvero della catena anti-furto ordinariamente commercializzata come accessorio.

Cass. pen. n. 45325/2005

Integra il reato di furto aggravato dalla violenza sulle cose (artt. 624 e 625, comma primo, n. 2, c.p.) e non quello di violenza privata (art. 610 c.p.) la sottrazione di energia elettrica previa effrazione del contatore di erogazione, ancorché detta manomissione, preordinata a ripristinare l'allacciamento dell'utenza distaccata per morosità, non determini il blocco del conteggio dell'importo conseguente al flusso di energia erogata, consentendo all'ENEL di accertarne il quantitativo corrisposto, in quanto la registrazione del consumo ha solo natura di prova del fatto e della entità del danno causato ed il delitto è, pertanto, perfetto anche ove manchi l'occultamento della energia sottratta.

Cass. pen. n. 15431/2005

I corsi d'acqua, per legge beni immobili, per poter essere oggetto di furto devono essere smobilizzati, cioè distolti, almeno in parte, dal loro normale corso a beneficio di un soggetto che in tal modo si impossessa del bene divenuto mobile.

Cass. pen. n. 15262/2005

È configurabile l'aggravante della destrezza (art. 625, comma primo, n. 2, c.p.) allorché l'attività di sottrazione sia caratterizzata da una particolare abilità dell'agente (anche espressa attraverso astuzia e rapidità), tale da menomare apprezzabilmente la capacità difensiva e la vigilanza del proprietario della cosa, comunque esse si prospettino nel momento di commissione del fatto e, quindi, anche laddove si traducano in una custodia precaria; ne deriva che sussiste l'aggravante in questione allorché la condotta di sottrazione e di impossessamento del bene si realizzi mediante approfittamento — previo attento studio dei movimenti della vittima — delle condizioni più favorevoli per cogliere l'attimo del momentaneo distacco del proprietario dalla borsa e, dunque, di una condizione di attenuata difesa, quale è quella di chi perda di vista la cosa per una frazione di tempo senza precludersi tuttavia il controllo e l'immediato ricongiungimento con essa, ciò che configura la condotta elusiva che il legislatore intende punire più gravemente perché espressiva di una particolare attitudine criminale del soggetto.

Cass. pen. n. 14978/2005

In tema di furto, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p. il concetto di «necessità» va inteso in senso relativo e comprende ogni apprezzabile esigenza di condotta imposta da particolari situazioni, in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza; d'altra parte la consuetudine va intesa quale pratica di fatto generale e costante ancorché non imposta da esigenza dalla quale non possa prescindersi (Fattispecie in cui la Corte di cassazione ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 7 c.p. nel furto di beni destinati alla Caritas Diocesana, e collocati in cassonetti predisposti dall'ente medesimo e situati sulla pubblica via incustoditi, in attesa del trasporto presso il destinatario, secondo una prassi ormai usuale).

Cass. pen. n. 2681/2005

In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui all'625 n. 2 c.p., l'allacciamento abusivo alla rete Enel mediante cavo elettrico appositamente saldato, e talora previa effrazione del sigillo del limitatore, per la sottrazione dell'elettricità.

Cass. pen. n. 2349/2005

Costituisce furto aggravato da mezzo fraudolento e non truffa la condotta di chi, mediante abusivi allacciamenti alla scatola di ripartizione delle linee di regolari utenze telefoniche, si impossessa dell'energia mediante la quale effettua comunicazioni telefoniche, le quali risultano poi addebitate ai titolari delle suddette utenze.

Cass. pen. n. 2347/2005

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 c.p. (prima della sua abrogazione a seguito dell'entrata in vigore dell'art. 2, comma terzo della legge 26 marzo 2001, n. 128), occorre un nesso finalistico tra l'ingresso nell'abitazione della persona offesa e l'impossessamento da parte del colpevole della cosa mobile da esso sottratta, e non un collegamento meramente occasionale. L'aggravante di abuso di relazioni domestiche è di regola incompatibile con l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 1 c.p., giacché le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla P.O. Le due aggravanti possono concorrere qualora l'accesso nell'abitazione, nella forma in cui si è realizzato, non sia stato consentito dalla P.O., ma sia stato agevolato dalle preesistenti relazioni domestiche di cui l'agente ha, appunto, abusato.

Cass. pen. n. 34352/2004

Il reato di furto aggravato di fauna ai danni del patrimonio indisponibile dello Stato è ancora oggi applicabile nel regime della legge n. 157 del 1992 con riferimento al caso in cui l'apprensione o il semplice abbattimento della fauna sia opera di persona non munita di licenza di caccia.

Cass. pen. n. 28153/2004

Il fondo e il sottofondo marini, costituenti la cosiddetta «piattaforma continentale», rientrano tra le cose destinate a pubblica utilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 625, n. 7 c.p. in quanto, pur qualificabili come res communis omnium, sono soggetti, anche sotto il profilo del diritto internazionale (Convenzione di Ginevra del 1958), alla sovranità dello Stato che è portatore diretto dell'interesse alla loro integrità, sia per quanto riguarda la conservazione come risorse naturali e la duratura fruizione da parte di tutti, sia per poterne disporre iure imperii nei casi previsti dalla legge. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del reato di danneggiamento aggravato perseguibile d'ufficio, ai sensi degli artt. 635, comma secondo, n. 3, e 625, n. 7 c.p., nell'esercizio di attività di pesca con motobarca munita di rastrello in area lagunare diversa da quella consentita).

Cass. pen. n. 21728/2004

In tema di furto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. — indica modalità della condotta, quali la violenza sulle cose e il mezzo fraudolento, che possono concorrere tra loro, ha tenuto conto della diversa oggettività. (Fattispecie in tema di furto di capo di abbigliamento in un magazzino consumato dal responsabile prima attraverso la rottura del sigillo di protezione e poi attraverso l'occultamento del capo medesimo sulla propria persona).

Cass. pen. n. 16894/2004

In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p., sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini. (In motivazione la Corte ha peraltro precisato che, alla luce del principio di offensività, non possono ritenersi configurare l'ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa — asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative — che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l'illecito penalmente rilevante).

Cass. pen. n. 15583/2004

In tema di furto di autovettura, sussiste la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede (art. 625, n. 7 c.p.) nel caso di chiusura a chiave delle serrature delle portiere dell'auto parcheggiata sulla pubblica via, in quanto detto accorgimento non costituisce un grave ostacolo all'azione furtiva; tale circostanza ricorre non solo in relazione all'azione furtiva avente per oggetto l'auto ma anche a quella riguardante gli oggetti in essa custoditi che costituiscono un suo accessorio e che, comunque, non sono facilmente trasportabili.

Cass. pen. n. 7297/2004

In tema di furto nei supermercati, la predisposizione, da parte dell'avente diritto di un servizio permanente di vigilanza esclude la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. (esposizione alla pubblica fede).

Cass. pen. n. 7235/2004

L'etichetta magnetica inserita su oggetti esposti in grandi magazzini è strumento materiale atto a garantire una più efficace difesa del patrimonio: ne consegue che la sua asportazione, finalizzata al furto dell'oggetto concreta la fattispecie di furto aggravato da violenza sulle cose ove essa ne risulti danneggiata. Infatti, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale (quale è appunto la placca antitaccheggio magnetica) inserito sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini e destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.

Cass. pen. n. 47680/2003

Integra il delitto di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento l'impossessamento di un telefono cellulare, ottenuto mediante il raggiro consistito nella falsa prospettazione al legittimo detentore di averne necessità per un'emergenza familiare. Infatti, il criterio che distingue il reato di furto aggravato dall'uso del mezzo fraudolento e quello di truffa va ravvisato nell'impossessamento mediante sottrazione invito domino che caratterizza il furto, giacché il trasferimento del possesso della cosa non avviene con il consenso del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 34409/2003

La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. — che concerne il furto commesso su cose esposte per necessità, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede — non è integrata con riguardo alla sottrazione di un telefono cellulare lasciato a bordo di un'autovettura, trattandosi di apparecchio che non costituisce normale dotazione del veicolo e d'altra parte è facilmente ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario.

Cass. pen. n. 17632/2003

Integra il delitto di furto aggravato dall'abuso di relazioni d'ufficio e non quello di peculato la sottrazione di un bene dall'interno di un pubblico ufficio da persona che per il ruolo che riveste al suo interno non può essere qualificato incaricato di pubblico servizio e non ha il possesso del bene. (Fattispecie relativa ad un commesso di un ufficio giudiziario che aveva sottratto dall'ufficio del magistrato un orologio a pendolo appartenente al Ministero della Giustizia e lo aveva portato a casa propria).

Cass. pen. n. 17384/2003

Risponde di tentato furto aggravato l'agente che, prelevato un giubbotto in pelle all'interno di un supermercato, tenti di rimuovere il dispositivo antitaccheggio e, non riuscendovi, lo riponga e si allontani, dovendosi escludere che ricorra l'ipotesi della desistenza in mancanza del requisito della volontarietà dell'interruzione dell'azione criminosa.

Cass. pen. n. 12373/2003

Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. devono considerarsi esposti alla pubblica fede quegli oggetti che, pur non costituendo parte essenziale del ciclomotore in sosta, ne costituiscono secondo l'uso corrente, normale dotazione e non possono agevolmente essere portati con sé dal detentore nel momento in cui si allontana dal veicolo. (Fattispecie relativa al casco lasciato sopra il ciclomotore parcheggiato in un centro commerciale).

Cass. pen. n. 34360/2002

In materia di furto, è configurabile l'aggravante di cui all'art. 625 n. 7) c.p. nel caso che sia asportata una rilevante quantità di materiale inerte dall'alveo di un fiume, in quanto, sebbene la sabbia o ghiaia prelevata perda, nel momento in cui viene “mobilizzata”, la natura demaniale che compete al greto del fiume nel suo insieme, tale attività è idonea a pregiudicare lo stato del greto del fiume, ossia del bene immobile destinato a pubblica utilità.

Cass. pen. n. 972/2002

La previsione di cui all'art. 625 n. 7 c.p. si fonda sul maggiore rispetto che va attribuito a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione cosicché l'operatività dell'aggravante dipende solo dall'effettiva presenza di dette condizioni, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela (nella specie, la S.C. ha ritenuto configurabile l'aggravante de qua nel caso di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'Energia, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti). (Mass. redaz.).

Cass. pen. n. 20136/2002

In tema di furto di energia elettrica, costituisce mezzo fraudolento, e pertanto integra l'aggravante di cui all'art. 625, n. 2 c.p. l'allacciamento abusivo alla rete tramite un “cavo volante” per la sottrazione dell'elettricità.

Cass. pen. n. 8178/2002

Integra il reato di furto aggravato dall'esposizione della cosa alla pubblica fede la condotta di chi si appropria di una linea ferrata in disuso, atteso che il bene resta di proprietà dello Stato — indipendentemente dalla sua utilizzazione — fino a che non venga dismesso nelle forme di legge.

Cass. pen. n. 37237/2001

Risponde di furto aggravato ex art. 625, n. 7 c.p., e non del mero illecito amministrativo previsto dagli artt. 17 e 219 del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, il presidente di un consorzio di acquedotti che utilizzi l'acqua di un fiume in misura superiore a quanto stabilito nell'atto di concessione, trattandosi di norme che tutelano beni giuridici diversi, ossia la proprietà, con la sanzione penale, e l'ambiente e la salubrità delle acque, con quella amministrativa.

Cass. pen. n. 34115/2001

Ai fini dell'applicabilità dell'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p., deve ritenersi esposta alla pubblica fede la rete elettrica con la conseguenza che la captazione dell'energia condotta nei cavi esterni integra gli estremi del furto aggravato in quanto concernente cosa esposta alla pubblica fede.

Cass. pen. n. 21948/2001

In tema di furto, l'aggravante di cui al n. 1 dell'art. 625 c.p. sussiste anche quando il reato sia consumato in locale di immediata pertinenza della abitazione, quale un'autorimessa ad essa adiacente.

Cass. pen. n. 2835/1999

Integra il delitto di furto aggravato il ripristino abusivo dell'allacciamento dell'utenza elettrica distaccata per morosità, attuato mediante la rottura dei piombi coprimorsetto del misuratore, pur se questo sia rimasto integro e l'Enel possa quindi accertare il quantitativo di energia sottratto.

Cass. pen. n. 9132/1999

In tema di aggravanti del delitto di furto, il giudice assolve l'obbligo di motivazione in ordine alla circostanza relativa al bagaglio dei viaggiatori (art. 625 n. 6 c.p.) se chiarisce sulla base di quali concrete emergenze dibattimentali possa essere qualificata «viaggiatore» la persona offesa e «bagaglio» la cosa oggetto della amotio da parte del ladro, non apparendo sufficiente la semplice indicazione consistente nel fatto che il furto o il tentativo di furto venga perpetrato su di una borsa portata a tracolla da persona che si trattiene all'interno di stazione ferroviaria. Deve infatti risultare certo che il soggetto passivo si stia spostando dalla sua abituale dimora per recarsi in luogo predeterminato e che il suo trattenersi all'interno di una struttura solitamente destinata ad accogliere viaggiatori non sia dovuta ad altri, contingenti motivi.

Cass. pen. n. 13491/1998

In tema di furto aggravato, la destrezza si ravvisa quando la condotta dell'agente sia connotata da particolare agilità, sveltezza, callido artificio ed atteggiamenti, mosse o manovre particolarmente scaltre ed ingannevoli, tali da eludere la pur vigile attenzione dell'uomo medio impedendogli di prevenire la sottrazione delle cose in suo possesso opponendovisi tempestivamente ed in costanza del fatto, senza che perciò possa assumere rilievo il fatto che la sottrazione sia scoperta anche subito dopo il suo avverarsi.

Cass. pen. n. 6955/1998

L'assorbimento della contravvenzione del possesso ingiustificato di arnesi atto allo scasso (art. 707 c.p.) nel delitto di furto aggravato dalla violenza sulle cose (art. 625 n. 2) si verifica quando ricorra un nesso di immediatezza e strumentalità tra il possesso degli arnesi atto allo scasso ed il loro uso. Perché si verifichi questa situazione occorre che: 1) gli strumenti siano stati effettivamente usati per la commissione del furto; 2) il loro possesso sia stato limitato all'uso momentaneo necessario per l'effrazione; 3) non vi sia stato distacco temporale e spaziale tra la commissione del furto e l'accertamento del possesso degli arnesi; 4) tali arnesi non siano di natura e quantità tali da assumere una rilevanza giuridica autonoma rispetto all'ambito di consumazione del delitto circostanziato.

Cass. pen. n. 3478/1998

L'elemento differenziale tra il furto aggravato dal mezzo fraudolento e la truffa consiste nel fatto che nel furto l'oggetto del reato viene sottratto al detentore eludendone la vigilanza contro la sua volontà, mentre nella truffa il possesso viene conseguito con atto di disposizione dello stesso soggetto passivo il cui consenso è viziato da artifici e raggiri posti in essere dall'agente. Ricorre pertanto il reato di furto aggravato ex art. 625 n. 2 c.p. nel comportamento di chi si impossessa di merce ponendola sul carrello e portandola fuori da un supermercato passando per il varco delle informazioni ed esibendo al personale scontrino relativo ad acquisti effettuati il giorno precedente, trattandosi di condotta idonea a far venire meno la vigilanza del personale addetto al supermercato in ordine all'impossessamento in corso e non già ad ottenere, con l'inganno, la consegna della merce da parte del medesimo personale.

Cass. pen. n. 3743/1997

In materia di furto di oggetti sottratti da un'autovettura esposta alla pubblica fede, non esclude la configurabilità dell'aggravante non incidendo sul processo volitivo dell'autore, la circostanza che agenti di polizia giudiziaria fossero appostati nei pressi dell'automobile al fine di reprimere condotte antigiuridiche.

Cass. pen. n. 1121/1997

Al tentato furto in abitazione, nel caso ricorrano altre circostanze aggravanti — concorrenti con una delle attenuanti del danno patrimoniale di speciale tenuità o del danno risarcito — delle quali soltanto si tiene conto ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, si applica l'amnistia concessa con detto decreto, non superando la pena massima edittale i quattro anni, sempre che ricorrano gli altri presupposti. E invero, la presenza di una delle attenuanti suindicate, previste dall'art. 62 nn. 4 e 6, vale da elidere ogni aggravante diversa da quelle di cui all'art. 625 n. 1 e n. 4, seconda parte, c.p.; onde, ai fini della determinazione della pena massima applicabile in concreto, deve aversi riguardo solo all'aumento derivante dall'esistenza di una o di entrambe le suddette aggravanti, con la conseguenza che, in presenza di una sola di esse, il reato tentato rientra nei limiti di cui all'art. 1 lett. a), D.P.R. citato.

Cass. pen. n. 5078/1996

Nell'ipotesi di furto di frutti commesso asportando la parte della pianta a cui sono attaccati, non ricorre l'aggravante dell'uso di violenza sulla cosa prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. quando, in relazione al tipo di frutto (nella specie fichi d'India), detta asportazione risulta necessaria per non compromettere l'integrità dello stesso.

Cass. pen. n. 2497/1996

La sottrazione di merci dai banchi di un supermercato cui faccia seguito l'esibizione alla cassa di uno scontrino relativo a merce pagata in precedenza, non costituisce truffa, ma furto aggravato dal mezzo fraudolento. Infatti lo stratagemma posto in essere dal soggetto è diretto non già a farsi dare dal venditore cose di cui non ha ancora possesso, ma soltanto a non pagare il prezzo di cose di cui si è già impossessato prelevandole dai banchi di esposizione.

Cass. pen. n. 1951/1996

L'aggravante della violenza sulle cose prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. ricorre anche se la cosa è semplicemente danneggiata e non viene privata della sua funzionalità.

Cass. pen. n. 12601/1995

L'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede può essere esclusa da una sorveglianza esercitata sulla cosa solo se questa formi oggetto di una diretta e continua custodia da parte del proprietario o di persona addetta. Non è, pertanto, idonea a fare venire meno la sussistenza della detta aggravante una sorveglianza generica della polizia o una sorveglianza che, per sua natura, è necessariamente saltuaria ed eventuale, anche se specificamente esercitate dal possessore o da altri, come quella di chi deve prestare attenzione ad una pluralità di capanne di uno stabilimento balneare. (Fattispecie relativa a condanna per furto aggravato ex art. 625, n. 7, c.p. di oggetti d'oro lasciati nelle capanne di uno stabilimento balneare).

Cass. pen. n. 6523/1995

Il furto di un'autoradio, anche se estraibile, lasciata all'interno di un'autovettura deve ritenersi aggravato dall'esposizione alla pubblica fede in quanto l'autoradio costituisce normale dotazione del mezzo.

Cass. pen. n. 2477/1995

La sottrazione di un portafoglio dall'interno di una borsa da donna, lasciata aperta e poggiata su una poltroncina di una discoteca, integra il reato di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p. dall'esposizione per consuetudine della cosa alla pubblica fede, rientrando nelle abitudini sociali e nella pratica di fatto lasciare incustodita la propria borsa da parte di chi in discoteca abbandoni temporaneamente il posto per andare a ballare.

Cass. pen. n. 919/1995

A concretizzare l'aggravante della destrezza nel furto, non si richiede necessariamente l'uso di una eccezionale abilità, per cui il derubato non possa in alcun modo accorgersi della sottrazione; basta invece che si approfitti di una qualsivoglia situazione soggettiva od oggettiva, favorevole per eludere la normale vigilanza dell'uomo medio, poiché ciò costituisce di già espressione di quella maggiore criminosità, in vista della quale la legge ha disposto un inasprimento della pena.

Cass. pen. n. 3580/1994

La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 1 c.p. è configurabile ogniqualvolta il soggetto attivo del furto, per commettere il reato, si introduca in un luogo, che sia destinato ad essere abitato. Non è però necessario che il locale lo sia anche concretamente, essendo all'uopo sufficiente che abbia tale carattere o a seguito di una effettiva utilizzazione o per le modalità della sua sistemazione (es. arredamento). Ne deriva che sussiste la circostanza aggravante, qualora l'immobile, pur mantenendo questa sua destinazione, diventi indispensabile, per un tempo più o meno breve, come nel caso della sua sottoposizione ad un provvedimento di sequestro.

Cass. pen. n. 973/1994

L'affidamento di un'autovettura ad un cosiddetto posteggiatore abusivo non comporta la sottoposizione del veicolo a quella vigilanza che esclude l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede. Ciò perché il rapporto che si stabilisce, secondo la comune esperienza, tra l'utente ed un operatore di tal genere, ha ad oggetto non già la custodia del veicolo stesso, bensì la prestazione della sola attività eventualmente necessaria ad evitare che la sosta dell'autovettura in spazi pubblici a ciò non destinati, costituisca intralcio alla fruizione — invece consentita — di spazi contigui, da parte di altri proprietari di veicoli, pure ivi lasciati in sosta.

Cass. pen. n. 10298/1993

In tema di furto, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., sia la necessità sia la consuetudine relative all'esposizione della cosa alla pubblica fede devono valutarsi in rapporto alle particolari circostanze concrete che inducono il derubato a lasciare le proprie cose fuori della propria assidua vigilanza e custodia; così comprendendo ogni esigenza di condotta imposta — quanto alla necessità — da particolari situazioni, intesa in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza e — quanto alla consuetudine — da una pratica di fatto generale e costante, ancorché ispirata alla ricerca di una comodità e non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere. Devono, quindi, considerarsi esposti alla pubblica fede quegli oggetti lasciati all'interno di un'autovettura in sosta che, pur non essendone parti essenziali o pertinenze, ne costituiscono, secondo l'uso corrente, normale dotazione, come, appunto, le autoradio o congegni similari destinati al comfort delle persone che occupano una vettura, e che vanno considerati oggetti di usuale corredo della vettura stessa.

Cass. pen. n. 1950/1993

La causa riduttiva dell'indulto, prevista dall'art. 6, secondo comma, D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865, con riguardo alle pene inflitte per il furto aggravato ai sensi dei numeri 1 e 4 dell'art. 625 c.p., opera in base alla sussistenza di una sola di queste aggravanti.

Cass. pen. n. 3703/1993

L'ospedale costituisce edificio destinato ad abitazione ai sensi dell'art. 625, n. 1, c.p., dal momento che, per la funzione che svolge e per l'organizzazione che lo caratterizza, esso è destinato al ricovero d'una pluralità di persone che, per molteplici ragioni, devono soggiornarvi più o meno stabilmente. (Fattispecie relativa al furto d'un televisore, sottratto da una stanza destinata all'uso del personale paramedico di un ospedale).

Cass. pen. n. 2433/1993

In tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose si configura ogni qualvolta gli strumenti materiali predisposti per una più efficace difesa del patrimonio siano manomessi, sicché, per poter assolvere nuovamente alla loro funzione essi, richiedano una più o meno complessa attività di ripristino. Integra, pertanto, l'aggravante in questione lo strappo dell'etichetta magnetica inserita su alcuni capi di merce offerti in vendita nei grandi magazzini e destinata ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita, poiché essa costituisce mezzo di difesa approntato per quegli oggetti maggiormente esposti al rischio di essere prelevati dai banchi, senza essere presentati alla cassa per il pagamento.

Cass. pen. n. 1225/1993

La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. è configurabile, quando l'agente si introduca in un locale — a scopo di furto — non per il normale ingresso, bensì da una finestra. A tal fine è irrilevante che quest'ultima sia più o meno alta dal suolo, o che sia chiusa o aperta, poiché da un lato l'obiettività giuridica risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia che il detentore della cosa pone nell'inviolabilità dei passaggi non naturali e, dall'altro, rientra nel concetto di frode qualsiasi attività diretta a superare con espedienti ed accorgimenti la naturale custodia e protezione delle cose.

Cass. pen. n. 395/1993

L'art. 4 lett. d) del D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, laddove per la determinazione della pena per il furto ai fini dell'amnistia deroga alla prevalenza delle attenuanti di cui ai nn. 2 e 4 dell'art. 62 c.p. rispetto alle circostanze aggravanti di qualsiasi specie, attribuendo rilevanza alle aggravanti di cui ai nn. 1 e 4 seconda parte dell'art. 6225 c.p., deve essere interpretato non nel senso che la presenza di una di questi elimini l'effetto delle attenuanti, bensì nell'altro che si tiene conto unicamente di una delle predette aggravanti ex art. 625 nn. 1 e 4 in parte qua, con esclusione di tutte le altre contestate. Conseguentemente il furto tentato, aggravato da una sola delle due predette e da altre aggravanti di qualsiasi specie, in corso con una delle due attenuanti di cui all'art. 62 nn. 4 e 6 c.p., è compreso nell'ambito dell'amnistia essendo punito, ai sensi degli artt. 56, 624 e 625 primo comma c.p., con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni.

Cass. pen. n. 10161/1992

In tema di furto, è configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 1 c.p. qualora la casa in cui sia stato commesso il reato sia destinata ad abitazione, essendo irrilevante che essa sia disabitata. (Nella specie da qualche anno).

Cass. pen. n. 8037/1992

L'esposizione alla pubblica fede dell'autovettura non viene meno per il fatto che il veicolo sia stato abbandonato dal primo ladro.

Cass. pen. n. 7347/1992

In tema di furto aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 1, c.p., per «edificio o altro luogo destinato ad abitazione» deve intendersi non solo l'ambiente strettamente adibito ad abitazione vera e propria, ma anche ogni altro luogo compreso nel complesso del fabbricato e destinato all'attuazione delle esigenze della vita abitativa, come un cortile, un giardino, ecc., mentre non è necessaria, perché ricorra l'aggravante, la presenza di persone nell'edificio, essendo configurabile l'aggravante medesima anche per edifici destinati ad abitazione solo saltuariamente.

Cass. pen. n. 3320/1992

La sottrazione abusiva di energia elettrica mediante rottura del piombo copri morsetti ed innesto all'interno di un ponticello tra l'entrata e l'uscita della fase del contatore, sia che faccia registrare un consumo minore di quello effettuato e sia che risulti evitata qualsiasi registrazione dal numeratore, integra compiutamente gli estremi del delitto di furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.), atteso che sussistono oltre alla cosa mobile, a cui è equiparata l'energia somministrata dall'Enel e sulla quale cade l'illecita azione dell'impossessamento, anche l'ingiusto profitto dell'agente e il danno patrimoniale ricadente sull'ente pubblico erogatore dell'energia stessa.

Cass. pen. n. 3318/1992

Il tentato furto, aggravato da una circostanza speciale compresa nell'elencazione dell'art. 625 c.p. (con esclusione dei nn. 1 e 4) e da una circostanza aggravante comune compresa nell'elencazione dell'art. 61 stesso codice (con esclusione della n. 7) di cui non si tiene conto a norma dell'art. 4 n. 1 lett. c), ultima parte D.P.R. n. 75/1990, è compreso nell'ambito di clemenza di cui al D.P.R. precitato, atteso che la pena edittale massima prevista dall'art. 625 — autonoma e diversa da quella ordinaria del reato di tentato furto semplice — diminuita di un terzo ex art. 56 c.p. è uguale e comunque non superiore agli anni quattro di reclusione, che costituisce il limite massimo della pena edittale, previsto dall'art. 1, lett. a) D.P.R. previsto, per l'applicabilità dell'amnistia a ciascun reato consumato o tentato.

Cass. pen. n. 2002/1992

L'impossessamento di animali selvatici da parte di coloro che esercitano attività venatoria, fuori dei periodi e condizioni consentiti, costituisce furto (aggravato) in danno dello Stato, non rilevando a questo fine, la previsione, nella legge speciale, di violazioni di precetti amministrativi, che non hanno incidenza sulla tutela della proprietà.

Cass. pen. n. 320/1992

La ratio dell'aggravamento di pena previsto dall'art. 625, n. 2 c.p. è da ricercarsi, con riguardo a chi si serva di mezzi fraudolenti, nella attenuazione che in tal modo si verifica nella difesa del patrimonio contro le aggressioni altrui. Il soggetto passivo, cioè, è convinto di essere al riparo da tali aggressioni, ma non prevede di regola che le difese da lui approntate possano essere eluse in modo fraudolento. Così viene ritenuta escogitazione capace di sorprendere o soverchiare con l'insidia la contraria volontà del detentore, e vanificare le difese che questi ha apprestato a difesa delle cose proprie il fatto di introdursi nel luogo ove queste sono custodite servendosi di una chiave falsa. A non diverse conclusioni deve pervenirsi quando le chiavi adoperate per superare le barriere poste a protezione della proprietà siano quelle vere, ma siano state ottenute fraudolentemente.

Cass. pen. n. 12069/1991

L'ultimo capoverso dell'art. 625 c.p. stabilisce, tra l'altro, la pena per il caso in cui una delle circostanze indicate nel comma precedente concorra «con altra fra quelle indicate nell'art. 61» c.p. In tale ipotesi l'aggravamento relativo alle circostanze comuni di cui al suddetto articolo 61 c.p. è compreso nella suddetta pena, la quale, quindi, non può più essere per la stessa causa ulteriormente aumentata e ciò anche quando non concorra una sola circostanza aggravante comune ma (come nel caso di specie) due.

Cass. pen. n. 8847/1991

Nel caso di sottrazione di cose depositate presso mense e spogliatoi di un'azienda, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 1, c.p., non potendo i predetti locali essere qualificati come luoghi destinati ad abitazione, trattandosi di locali accessibili ad una pluralità di soggetti, in cui non è ipotizzabile alcun tipo di «attività domestica» e «di abitazione» sia pure precaria e temporanea.

Nel caso di sottrazione di assegni contenuti nella tasca di un indumento appoggiato su un attaccapanni di un ristorante, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p., sia perché manca alla persona offesa la qualità di viaggiatore e sia perché l'indumento non può essere considerato bagaglio.

Cass. pen. n. 8798/1991

In tema di furto, la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede è configurabile anche quando la cosa si trova in luogo privato, ma aperto al pubblico o comunque facilmente accessibile, ovvero in un cortile di casa di abitazione in diretta comunicazione con una pubblica via ovvero in parcheggio privato non custodito.

Cass. pen. n. 7840/1991

In tema di furto aggravato, l'espressione «mezzo fraudolento», di cui al n. 2 comma primo art. 625 c.p., comprende ogni attività fraudolenta o insidiosa, che sorprenda o soverchi la contraria volontà del detentore della cosa, sicché in esso rientra ogni operazione straordinaria improntata ad astuzia o scaltrezza, diretta ad eludere le cautele ed a rendere vani gli accorgimenti predisposti dal soggetto passivo a difesa delle proprie cose.

Cass. pen. n. 7386/1991

Nella fattispecie di furto con strappo la violenza si esercita esclusivamente sulla cosa anche se, a causa della relazione fisica tra persona e cosa, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla persona; ma ricorre la rapina allorché la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, sì che la violenza necessariamente si estende alla persona in quanto l'agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di questa.

Cass. pen. n. 10367/1990

In tema di furto la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede, ricorrente nel furto di automobili, si estende in genere al furto di cose lasciate nelle automobili stesse.

Cass. pen. n. 298/1990

Deve ritenersi ricorrere il delitto di rapina propria in luogo di quello di furto con strappo quando l'azione violenta in origine esercitata sulla cosa, per la particolare adesione o connessione della cosa medesima al corpo del possessore e per la resistenza da questi opposta, si estenda necessariamente alla persona del soggetto passivo; sussiste, infatti, l'estremo della violenza alla persona sia che essa venga usata alla stessa direttamente, sia che, insistendo sulla cosa, essa si traduca in una violenza che investe comunque il soggetto passivo.

Cass. pen. n. 164/1990

In caso di furto di autovettura lasciata incustodita sulla pubblica via, l'aggravante della esposizione per consuetudine alla pubblica fede, non presupponendo la predisposizione di un qualsiasi mezzo di difesa avverso eventuali azioni criminose, sussiste anche se l'autovettura è stata lasciata con gli sportelli aperti e le chiavi inserite nel cruscotto.

Cass. pen. n. 16210/1989

Il delitto di truffa si distingue da quello di furto per il modo in cui l'agente realizza il profitto: nella truffa (art. 640 c.p.) è la vittima, indotta in errore con artifici e raggiri, che fà si che l'agente consegua il profitto; nel furto (art. 624 c.p.) il profitto viene realizzato dall'impossessamento della cosa «invito domini», senza alcuna partecipazione di che ne ha la signoria, nella ininfluenza dell'uso di un qualsiasi mezzo fraudolento (art. 625, n. 2 detto codice), ponendosi questo solo come strumento di cui l'agente si avvale per poter sottrarre la cosa al controllo di chi la detiene. Ne consegue che chiunque si impossessa di energia elettrica evitando, con qualsiasi mezzo, il controllo predisposto per misurarne il consumo commette furto e non già truffa. (Fattispecie di sottrazione di energia elettrica mediante artificiose manipolazioni sul misuratore installato dall'ente fornitore).

Cass. pen. n. 13479/1989

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 2 c.p., per mezzo fraudolento deve intendersi qualsiasi attività che sorprenda o soverchi con l'insidia la contraria volontà del detentore della cosa, come la messa in moto di una autovettura, al momento della sottrazione, senza utilizzare i normali congegni di avviamento.

Cass. pen. n. 11977/1989

In tema di furto, la ratio dell'aggravamento della pena, previsto dall'art. 625, n. 7, terza ipotesi, c.p., non è correlata alla natura — pubblica o privata — del luogo ove si trova la «cosa», ma alla condizione di esposizione di essa alla «pubblica fede», trovando così protezione solo nel senso di rispetto per l'altrui bene da parte di ciascun consociato. Ne consegue che tale condizione può sussistere anche se «la cosa» si trovi in luogo privato cui, per mancanza di recinzioni o sorveglianza, si possa liberamente accedere, senza che rilevi l'adozione, o meno, da parte del proprietario, di cautele, quali, nell'ipotesi di autoveicolo, la chiusura delle portelle e dei vetri, il bloccaggio delle serrature o dello sterzo, et similia, facilmente superabili, stante la correlazione tra affidamento (fiduciario) e dovere dei consociati di astenersi dall'approfittarne. (Fattispecie di furto di autovettura parcheggiata nell'area di servizio di un distributore di carburanti, con le chiavi nel quadro e le portelle aperte, durante il riposo pomeridiano, per essere poi lavate alla ripresa del lavoro. Si discuteva circa l'applicabilità, o meno, dell'aggravante di cui in massima; disputa risolta dalla corte in senso positivo).

Cass. pen. n. 8276/1989

Qualora un soggetto autorizzato ad accedere in una parte soltanto di un'abitazione commetta un furto in uno spazio distinto e appartato di essa, per il quale l'autorizzazione all'accesso non sia stata concessa, è ravvisabile a suo carico l'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 c.p. e non quella di cui all'art. 61 n. 11 c.p., ben potendosi operare differenziazioni, in funzione del consenso espresso dal soggetto passivo e della latitudine della relativa manifestazione, tra i diversi locali che compongono un'abitazione.

Cass. pen. n. 6201/1989

Il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso non è assorbito nel delitto di furto, a norma dell'art. 625, n. 2, c.p., se tale possesso si protragga oltre il tempo necessario alla perpetrazione del furto medesimo.

Cass. pen. n. 5202/1989

Il concetto di edificio o di altro luogo destinato ad abitazione, di cui all'art. 625 n. 1. c.p., abbraccia non solo gli ambienti nei quali le persone svolgono la loro normale attività, ma anche quei locali, come le scale, che, pur non essendo normalmente adibiti a vera e propria abitazione, costituiscono parte integrante del luogo abitato e ne formano immediata appartenenza.

Cass. pen. n. 4285/1989

Devono essere ritenute compatibili la circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 7 c.p. (furto commesso su cose esposte alla pubblica fede) e quella di cui all'art. 61, n. 5 stesso codice (minorata difesa), in quanto la prima concerne specificamente l'oggetto della sottrazione, commessa su cosa priva di custodia ed essenzialmente affidata al comune sentimento di rispetto verso la proprietà altrui, mentre la seconda attiene al concorso di circostanze tali da determinare uno stato di minorata difesa e quindi da facilitare l'impresa delittuosa. (Fattispecie relativa a furto di autovettura parcheggiata sulla pubblica via in tempo di notte).

Cass. pen. n. 633/1989

In tema di furto, l'aggravante della esposizione alla pubblica fede non è incompatibile con l'aggravante del luogo di abitazione, poiché è configurabile che la cosa si trovi in un luogo privato, ma aperto al pubblico, e facilmente accessibile e privo di custodia e vigilanza da parte del possessore. (Applicazione del principio a furto di moto in un portone di edificio).

Cass. pen. n. 615/1989

L'elemento differenziale tra la rapina e il furto mediante strappo consiste nel fatto che nella prima la violenza è esercitata sulla persona e nel secondo esclusivamente sulla cosa. Ne consegue che sussiste il reato di rapina quando al fine di impossessarsi della cosa, superando la resistenza del soggetto passivo, l'autore eserciti violenza non solo sulla cosa, per strapparla, ma anche se pur non principalmente, sulla persona fisica del soggetto passivo, purché l'effetto fisico della violenza alla persona non costituisca un evento puramente riflesso e involontario.

Cass. pen. n. 611/1989

L'elemento materiale della minaccia, ai fini della configurabilità nel delitto di rapina, può ricavarsi anche dal comportamento deciso, perentorio ed univoco dell'agente, che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, specie quando questi sia rimasto vittima di identici, precedenti delitti. (Fattispecie in cui l'agente, entrato in un supermercato, ed avvicinatasi ad una delle casse aveva allungato le mani nel cassetto, in quel momento aperto, del registratore di cassa, afferrando le banconote ivi esistenti. Tale condotta è stata ritenuta riconducibile all'ipotesi legislativa della rapina e non all'ipotesi del furto con destrezza).

Cass. pen. n. 9344/1988

In tema di furto aggravato in quanto commesso su cose esposte per consuetudine alla pubblica fede, ai sensi dell'art. 625, n. 7 c.p., ricorre tale ipotesi delittuosa nel caso di furto di un portasci adeguatamente fissato sul tetto di un'autovettura, trattandosi di un accessorio di questa.

Cass. pen. n. 8926/1988

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 1 c.p., occorre un nesso finalistico tra l'ingresso nell'abitazione della persona offesa e l'impossessamento da parte del colpevole della cosa mobile ad essa sottratta, e non un collegamento puramente occasionale. (Nella specie, relativa a ritenuta insussistenza della indicata aggravante, l'ingresso dell'imputato nell'abitazione era autorizzato dalle relazioni domestiche e dal perdurante possesso delle chiavi di casa).

Cass. pen. n. 4671/1988

In tema di furto di autoveicolo lasciato sulla pubblica via, la circostanza aggravante inerente alla pubblica fede non è esclusa dalla possibilità di una sorveglianza eventuale e saltuaria da parte del proprietario del veicolo, ricorrendo egualmente la ragione di tale aggravante, e cioè l'affidamento del presumibile rispetto dei terzi verso l'altrui proprietà.

Cass. pen. n. 3972/1988

L'elemento differenziale tra furto mediante strappo e rapina consiste nel fatto che nel primo la violenza è adoperata direttamente sulla cosa e solo indirettamente sulla persona per vincere la normale relazione fisica che collega la cosa stessa al possessore, mentre nella rapina la violenza investe direttamente quest'ultimo. Però, qualora la violenza sia esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincere la resistenza opposta dalla vittima e protesa a difendere o trattenere la cosa, ricorre il delitto di rapina e non quello di furto con strappo.

Cass. pen. n. 11965/1987

Commette furto semplice e non già furto aggravato ai sensi dell'art. 625, n. 2, c.p. colui il quale si impossessi di gettoni telefonici e monete metalliche da un apparecchio installato in una cabina della Sip adoperando un coltello, con il quale agevoli la caduta degli oggetti sopra indicati attraverso la fessura esistente nell'alloggiamento, senza danneggiare o deteriorare o alterare l'apparecchio telefonico.

Cass. pen. n. 10840/1987

La figura giuridica del furto con strappo lascia il posto a quella della rapina tutte le volte che la violenza impiegata dall'agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche volontariamente alla persona, quale sviluppo dell'azione rivolta all'inizio soltanto all'impiego della forza fisica contro la cosa. Pertanto, qualora nel compimento dell'azione criminosa cadano per terra sia l'agente che la vittima e quest'ultima venga trascinata per qualche metro per il fatto che la borsetta (oggetto della violenza) da essa trattenuta per resistere allo strappo resti impigliata nella manica dell'agente, se non si rinviene nel comportamento dello stesso nemmeno il dolo eventuale, non si è in presenza del più grave delitto di rapina.

Cass. pen. n. 8790/1987

Il furto aggravato dall'introduzione in edificio abitativo condominiale, attraverso parti comuni o pertinenze di esso, è reato complesso, unificandosi in esso, quale circostanza aggravante, la violazione di domicilio consumata anche nei confronti dei condomini, poiché questa costituisce reato-mezzo, legato da nesso di strumentalità a quello di furto, preminente, del quale integra la circostanza. In tal caso l'amministrazione condominiale, come il singolo condomino, riceve indiretta tutela penale e, in quanto soggetto danneggiato dal reato, complessivamente considerato, può costituirsi parte civile per il risarcimento del danno patito.

Cass. pen. n. 8783/1987

L'introduzione nel luogo di abitazione — favorita, come nella specie, dalle circostanze (uso di lasciare aperta la porta di ingresso; portone lasciato sbadatamente aperto) — non giustificata, o giustificata in modo inaccettabile, costituisce, con giudizio ex ante, atto univocamente diretto al furto e idoneo a tal fine. (Fattispecie relativa ad esclusa sussistenza del delitto di violazione di domicilio nel fatto di due nomadi sorprese in una abitazione. La S.C., nel ritenere il tentato furto aggravato, ha precisato altresì che sarebbe stata configurabile la violazione di domicilio — nella fattispecie certamente non fine a sé stessa — qualora si fosse potuta addurre la desistenza volontaria dall'azione).

Cass. pen. n. 6283/1987

Anche la violenza esercitata non sulla persona ma sulla cosa può realizzare il delitto di rapina propria in luogo del reato di furto con strappo qualora per la particolare adesione o connessione della cosa stessa al corpo del possessore o per la resistenza da questo opposto implichi necessariamente l'estensione dell'azione violenta alla persona del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 5209/1987

L'elemento caratteristico che distingue il reato di rapina da quello di furto è l'uso di violenza esercitata su una persona. Ne consegue che qualora la violenza venga usata su un cadavere per impossessarsi di beni — non potendo il cadavere considerarsi persona — tale azione non può che integrare gli estremi del delitto di furto, aggravato dalla circostanza di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. (Fattispecie in tema di omicidio e di successiva sottrazione di cose sul cadavere dell'ucciso).

Cass. pen. n. 4119/1987

In caso di furto di libri da una biblioteca privata aperta al pubblico sussiste l'aggravante di aver commesso il fatto su cose destinate a pubblica utilità.

Cass. pen. n. 2439/1987

Non sussiste concorso della contravvenzione prevista dall'art. 707 c.p. con il reato di tentato furto, anche se non viene contestata l'aggravante della violenza sulle cose per mancanza di segni di effrazione.

Cass. pen. n. 335/1987

Costituisce furto aggravato dalle circostanze della destrezza quello compiuto in un negozio eludendo la vigilanza degli interessati; per la sua sussistenza è sufficiente che si sia potuto approfittare di uno stato di tempo e di luogo tale da attenuare la logica attenzione della parte lesa nel mantenere il dominio e il possesso della cosa, senza che sia necessaria una attività dell'agente nel causare la distrazione nella sorveglianza. (Nella specie, la disattenzione del commesso era stata provocata dal comportamento dell'agente).

Cass. pen. n. 10118/1986

L'aggravante speciale del delitto di furto, prevista dall'art. 625 n. 5 c.p. — nell'ipotesi di fatto commesso da tre o più persone — non richiede necessariamente né che si tratti di persone riunite né che i correi siano stati esecutori materiali, posto che la ragione dell'aggravante consiste nel pericolo della delinquenza associata, che si manifesta con uguale intensità e maggiore accentuazione sia nel caso in cui il furto venga eseguito da più persone riunite, sia nel caso in cui l'impresa criminosa venga divisa ed organizzata con la partecipazione morale di più soggetti, comunque cooperanti alla riuscita o alla vantaggiosa utilizzazione del delitto progettato.

Cass. pen. n. 6711/1985

Per il reato di furto commesso sui capi di bestiame riuniti in gregge o in mandria di cui all'art. 625, n. 8 c.p., la determinazione della sussistenza della mandria è rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale deve tenere presente l'oggetto della tutela penale della norma, cioè la salvaguardia dell'economia e del patrimonio zootecnico.

Cass. pen. n. 4397/1985

Nell'ipotesi di furto di sabbia o ghiaia dal greto o dal letto di un fiume (o dal lido del mare) non è applicabile la circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede sia perché detta esposizione avviene per naturale destinazione e non già per necessità o consuetudine derivante da specifica attività umana (come richiesto dalla norma), sia perché si tratta di cose non destinate a pubblica utilità in quanto la menzionata destinazione riguarda esclusivamente il bene immobile nel suo complesso (fiume o lido del mare) e non anche le cose che, staccate da esso, acquistano una loro individualità e, diventando mobili, sono suscettibili di appropriazione.

Cass. pen. n. 354/1984

Nel caso di furto commesso in una casa di campagna arredata dal proprietario per abitarla, anche se soltanto in determinati periodi, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 c.p., che non presuppone la presenza di persone nel momento della consumazione del reato.

Cass. pen. n. 2853/1984

In tema di furto, l'aggravante di abuso di relazioni domestiche prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. è, di regola, incompatibile con l'aggravante di introduzione in luogo destinato ad abitazione prevista dall'art. 625 n. 1 c.p., giacché le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla parte offesa. Tuttavia le due aggravanti possono concorrere qualora l'accesso nell'abitazione, nella forma in cui si è realizzato, non sia stato consentito dalla parte offesa, ma sia stato agevolato dalle preesistenti relazioni domestiche di cui l'agente, appunto, ha abusato. (Nella specie è stato ritenuto ipotizzabile il concorso di entrambe le aggravanti nel caso in cui l'agente, in possesso della chiave di casa di abitazione della parte offesa, non avesse la facoltà di condurre in detta abitazione anche persone estranee, che hanno concorso nella perpetrazione del reato).

Cass. pen. n. 1862/1984

In tema di furto, la ratio dell'aggravante del mezzo fraudolento consiste nell'esigenza di più severa repressione nei confronti di chi rivela maggiore criminosità nel superare con la frode la custodia apprestata dall'avente diritto. Tale aggravante sussiste anche se l'accorgimento malizioso venga posto in essere dopo la sottrazione, o persino dopo l'impossessamento, al fine di consolidare possesso e dominio, in esecuzione di un piano criminoso cui esso era preordinato. (Fattispecie: cosa sottratta occultata dal ladro sotto il proprio impermeabile).

Cass. pen. n. 10309/1982

In tema di furto sussiste l'aggravante del mezzo fraudolento, nell'ipotesi in cui l'agente usi, contro la volontà del proprietario, la chiave vera, della quale abbia conseguito il possesso in modo fraudolento.

Cass. pen. n. 7291/1982

La scalata rientra tra i mezzi fraudolenti previsti dall'art. 625 n. 2 c.p., poiché essa costituisce un modo insidioso e clandestino, col quale viene agevolato e reso più pericoloso il furto e rivela maggiore audacia nel commetterlo.

Cass. pen. n. 6118/1982

L'aggravante della violenza sulle cose nel reato di furto è configurabile quando l'opera posta dall'uomo a difesa o tutela del suo patrimonio sia stata manomessa in modo che per riportarla ad assolvere la sua normale funzione sia necessaria un'attività di ripristino.

Cass. pen. n. 1827/1982

L'aggravante dell'introduzione in luogo destinato ad abitazione nel reato di furto è ravvisabile non soltanto quando le cose vengono sottratte da un luogo destinato ad abitazione, ma anche quando il colpevole per commettere il fatto s'introduca o si trattenga in uno di detti luoghi.

Cass. pen. n. 170/1982

Sussiste l'ipotesi di furto aggravato di cui agli artt. 624, 625 n. 1 c.p., qualora il locale, pur essendo destinato generalmente al ricovero di attrezzi agricoli, venga di fatto usato come abitazione. (Nella specie trattavasi di un trullo per esigenze agricole).

Cass. pen. n. 11099/1979

L'aggravante prevista dall'art. 625 n. 5 c.p. esige unicamente che il fatto sia commesso da tre o più persone e non anche che esse siano tutte, o tre almeno, identificate, né che siano tutte, o tre almeno, coimputate.

Cass. pen. n. 5261/1976

Le circostanze aggravanti di cui ai nn. 2 e 7 dell'art. 625 c.p. possono concorrere nella ipotesi di furto di autoveicolo lasciato incustodito alla pubblica fede, aperto con mezzi fraudolenti o violenti (uso di chiavi false, forzatura di deflettori, eccetera).

Cass. pen. n. 3147/1975

Le aggravanti del mezzo fraudolento e della esposizione alla pubblica fede possono concorrere nel delitto di furto di autoveicoli anche quando questi siano stati lasciati incustoditi senza l'adozione di particolari precauzioni. Invero la sottrazione con l'uso di mezzi violenti o fraudolenti rappresenta un quid pluris rispetto al furto semplice che deve essere posto a carico dell'agente.

Cass. pen. n. 90/1974

La liceità del porto di un'arma, se esclude la contravvenzione, non esclude, invece, in tema di furto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 3 c.p., perché l'agente ha pur sempre a sua disposizione immediata uno strumento oggettivamente atto ad offendere che determina una situazione di maggiore temibilità e pericolo.

Cass. pen. n. 524/1973

Quando l'autore di un fatto (a fortiori se in concorso con altri) non ha soltanto approfittato della momentanea distrazione del derubato (il che non è sufficiente a integrare l'aggravante della destrezza) ma ha preordinato e provocato tale distrazione al fine di rendere più agevole l'esecuzione del furto, ha posto in essere un'attività fraudolenta atta a sorprendere e soverchiare, con l'insidia, la contraria volontà del detentore, violando le difese e gli accorgimenti apprestati dal soggetto passivo a custodia delle cose che detiene e le sue possibilità dirette e immediate di vigilanza sulle cose stesse, creando così una situazione di fatto che agevola la commissione del reato. In tale ipotesi bene viene ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante del mezzo fraudolento, prevista dall'art. 625 n. 2 c.p. In tema di furto, l'aggravante della destrezza non è incompatibile con quella del mezzo fraudolento, in quanto ciascuna delle due circostanze corrisponde a particolari modalità di condotta criminosa rientranti negli schemi posti dalla legge penale.

Cass. pen. n. 1474/1972

Ai fini dell'aggravante prevista dall'art. 625, n. 3, c.p. è sufficiente che il colpevole porti indosso un'arma, essendo ultronea ogni altra indagine sia sulla volontà sia sullo scopo dell'agente. La circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 3, c.p. ha carattere oggettivo e si comunica ai concorrenti anche se da essi ignorata.

Cass. pen. n. 1558/1971

Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 6 c.p., nella nozione di bagaglio devono essere ricompresi, non solo le valigie, i bauli, gli zaini, le borse, i sacchetti, i pacchi e gli altri colli bensì, in genere, tutto ciò che il viaggiatore porta con sé, ma non indosso, anche per semplice utilità o comodità personale, di guisa che nulla rileva che la cosa sia custodita o riposta in valigia o in altro involucro. Anche le cose e gli indumenti che, di solito, si portano indosso o si tengono in mano, se dismesse e staccate dalla persona che viaggia nella vettura che la trasporta o in uno degli altri luoghi specificati dalla legge, sempre in rapporto all'iter o alle tappe o soste del viaggio (stazioni, scali, banchine, alberghi, ecc.) sono da ricomprendere nella nozione giuridica di bagaglio. Quindi anche la borsetta ordinariamente portata dalle donne come accessorio dell'abbigliamento femminile assume la figura del bagaglio allorché contenga oggetti o documenti propri di chi viaggia e sia comunque lasciata sul sedile della vettura o sulla reticella porta-bagagli, priva di quella comune e diretta vigilanza che caratterizza le condizioni particolari del viaggiatore rispetto ai suoi bagagli e che costituisce la ratio dell'aggravante ex art. 625 n. 6 c.p.

Cass. pen. n. 871/1971

Il furto di oggetti sottoposti a procedura fallimentare deve ritenersi aggravato a norma dell'art. 625 n. 7 c.p., perché la dichiarazione di fallimento e gli atti conseguenti, miranti alla conservazione del patrimonio del fallito, producono gli stessi effetti giuridici d'indisponibilità derivanti dal pignoramento e dal sequestro.

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Consulenze legali
relative all'articolo 625 Codice Penale

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

R. A. chiede
martedì 09/08/2022 - Piemonte
“Buongiorno,
qui di seguito la mia domanda:
- capannone industriale frazionato in alcuni lotti. La proprietà ne ha venduto un piccolo lotto ma il nuovo proprietario , nonostante numerosi solleciti a dotarsi di un nuovo contratto a lui intestato con il gestore delle acque potabili e quindi di un proprio contatore, non ha mai provveduto continuando ad usufruire dell'acqua intestata alla vecchia proprietà, senza pagarla.
Si ravvisa il reato di furto d'acqua? si può fare un esposto/querela all'autorità giudiziaria affinchè intervenga?
In attesa di riscontro, porgo distinti saluti.”
Consulenza legale i 29/08/2022
In relazione al quesito posto si ravvisano estremi aventi disvalore penale.
Infatti, la condotta descritta è astrattamente riconducibile alla fattispecie di furto aggravato, potendo ricorrere la circostanza di cui all’art. art. 625 del c.p. n. 2 nonché quella di cui al successivo n. 7.

In questo senso si consiglia anzitutto una soluzione bonaria e conciliativa della controversia mediante una lettera di intervento redatta da un legale di fiducia.
E’ comunque possibile rendere noto il fatto all’Autorità Giudiziaria competente, attraverso anche un esposto, tenuto conto che, data la presenza delle aggravanti di cui sopra, la procedibilità è d’ufficio.
Ad ogni buon conto questa redazione ritiene opportuno un confronto con il proprio legale di fiducia nonché l’eventuale sua assistenza tecnica ai fini della redazione dell’atto medesimo.

Un breve cenno merita la fattispecie amministrativa di cui all’art. 23 d.lgs. 11 maggio 1999, n. 152 che, tuttavia, si riferisce alle c.d. acque pubbliche, non ancora convogliate in invasi o cisterne (sul punto v. per approfondimenti Cass. pen., sent. 6965/2013 e Cass. pen., sent. 1010/2018).


D. B. chiede
giovedì 25/05/2017 - Lombardia
“Buongiorno. Dovevo prendere il volo per Amsterdam. Ai controlli qualcuno dimentica un portatile. Lo prendo io. Al ritorno mi ferma la polizia di frontiera e mi fa vedere la foto. ho subito restituito il portatile e mi hanno fatto le carte per art 624 e 625 cp e dato un avvocato d'ufficio.la persona che aveva dimenticato il portatile non era presente quando ho preso il portatile (in precedenza ho avuto un altro provvedimento penale)
grazie”
Consulenza legale i 25/05/2017
Il fatto così come descritto nel quesito potrebbe essere ascritto al reato di appropriazione di cosa smarrita prevista dall’art. art. 647 del c.p. del c.p.

Il condizionale è d’obbligo perché la Giurisprudenza ritiene che la cosa sia “smarrita” se è fuoriuscita dalla sfera di dominio e di controllo del proprietario e perché la cosa smarrita non deve contenere alcun segno o distintivo che possa ricondurla al proprietario.

Appare utile, per chiarire quanto sopra, citare due sentenze della Suprema Corte.
Cass.Pen. n. 23626, sez. II del 10 maggio 2011, “ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 c.p., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, l'agente, per essere ritenuto responsabile del reato, deve avere la coscienza e volontà che la cosa di cui si appropria è, appunto, stata smarrita da un terzo. Ne consegue che laddove non vi sia smarrimento ma abbandono (ovvero "derelictio" della cosa) la cosa diventa "res nullius" e quindi chi la trova e se ne appropria ne diventa proprietario senza commettere alcun reato.”

Cass.Pen. n. 2148, sez. II dell’11 ottobre 2016, “Integra il reato di appropriazione di cose smarrite e non quello di furto l'impossessamento di un telefono cellulare altrui oggetto di smarrimento, in quanto il codice IMEI stampato nel vano batteria dell'apparecchio identifica la cosa, ma non la proprietà del bene”.

Il reato di appropriazione di cosa smarrita è procedibile a querela e pertanto in tal caso sarebbe possibile cercare un accordo con la persona offesa (il proprietario legittimo del computer) per addivenire alla remissione della querela.

Nel caso in cui il P.M. mantenga l’attuale qualificazione giuridica di furto aggravato, tale reato è, invece, procedibile d’ufficio.
In tale ipotesi, il soggetto potrebbe scegliere o di affrontare il processo, anche nella forma del rito abbreviato, per tentare di derubricare il fatto e poi raggiungere un accordo con la persona offesa, oppure potrebbe chiedere un rito alternativo quale il patteggiamento e, previo risarcimento del danno, subordinarlo alla pena sospesa. Come ulteriore scelta difensiva potrebbe chiedere di essere "ammesso alla prova" e, in caso, di esito positivo ottenere la dichiarazione di estinzione del reato.

La messa alla prova può essere chiesta solo una volta. Quindi se il procedente reato era stato dichiarato estinto in seguito all'esito positivo della messa alla prova, non sarà possibile anche nell'attuale procedimento penale.
In ogni caso, appare concedibile la sospensione condizionale della pena, in tal caso si eviterebbe comunque la pena detentiva.
Trattandosi di un caso che presenta delle difficoltà (il precedente reato) il P.M. e/o il Giudice potrebbe concedere subordinare la sospensione condizionale della pena al risarcimento del danno alla persona offesa.