Cassazione penale Sez. V sentenza n. 51195 del 18 dicembre 2013

(1 massima)

(massima n. 1)

È configurabile l'aggravante prevista dall'art. 625 n. 7 c.p. se il fatto sia stato commesso su cosa esistente in ufficio o stabilimento pubblico, anche nel caso in cui la cosa sottratta non appartenga al detto ufficio o stabilimento o ad alcuna delle persone che vi siano addette, come pure quando non abbia attinenza con le funzioni o le attività che vi vengono svolte, in quanto la ragion d'essere dell'aggravante consiste nella necessità di una più efficace tutela del rispetto dovuto alla P.A. e della maggior fiducia che ispira la conservazione dei beni che si trovano nei suoi uffici. (In applicazione del principio è stata ritenuta sussistente l'aggravante in un caso in cui il furto aveva avuto ad oggetto un portafogli lasciato incustodito da una impiegata all'interno di un ospedale).

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.