Cassazione penale Sez. V sentenza n. 10298 del 15 novembre 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, ai fini dell'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 625, n. 7, c.p., sia la necessità sia la consuetudine relative all'esposizione della cosa alla pubblica fede devono valutarsi in rapporto alle particolari circostanze concrete che inducono il derubato a lasciare le proprie cose fuori della propria assidua vigilanza e custodia; così comprendendo ogni esigenza di condotta imposta — quanto alla necessità — da particolari situazioni, intesa in contrapposizione agli opposti concetti di comodità e di trascuratezza nella vigilanza e — quanto alla consuetudine — da una pratica di fatto generale e costante, ancorché ispirata alla ricerca di una comodità e non imposta da un'esigenza dalla quale non si possa prescindere. Devono, quindi, considerarsi esposti alla pubblica fede quegli oggetti lasciati all'interno di un'autovettura in sosta che, pur non essendone parti essenziali o pertinenze, ne costituiscono, secondo l'uso corrente, normale dotazione, come, appunto, le autoradio o congegni similari destinati al comfort delle persone che occupano una vettura, e che vanno considerati oggetti di usuale corredo della vettura stessa.

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