(massima n. 1)
In riferimento specifico al disposto dell'art. 625 c.p., n. 2, sussiste la violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza di cui all'art. 521 c.p.p. qualora con riguardo al reato di furto di energia elettrica sia contestata l'aggravante ad effetto speciale della violenza sulle cose o uso di un qualsiasi mezzo fraudolento per avere manomesso il contatore e, poi, accertata l'inesistenza della manomissione, sia ritenuta in sentenza la medesima aggravante sub specie di uso di mezzo fraudolento poichč si configura un'ipotesi di fatto diversamente circostanziata.