Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1225 del 6 febbraio 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 2 c.p. è configurabile, quando l'agente si introduca in un locale — a scopo di furto — non per il normale ingresso, bensì da una finestra. A tal fine è irrilevante che quest'ultima sia più o meno alta dal suolo, o che sia chiusa o aperta, poiché da un lato l'obiettività giuridica risiede nell'esigenza di tutelare la fiducia che il detentore della cosa pone nell'inviolabilità dei passaggi non naturali e, dall'altro, rientra nel concetto di frode qualsiasi attività diretta a superare con espedienti ed accorgimenti la naturale custodia e protezione delle cose.

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