Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 698 del 10 gennaio 2014

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di danneggiamento, le cose destinate a pubblico servizio - cui fa riferimento l'aggravante di cui al n. 7 dell'art. 625 cod. pen. (applicabile al reato in esame in virtł del comma secondo, n. 3 dell'art. 635 cod. pen.) - non si identificano in quelle la cui fruizione sia pubblica ma in quelle la cui destinazione č per un servizio fruibile dal pubblico. (Fattispecie in cui l'aggravante č stata riconosciuta in un'ipotesi di danneggiamento delle radio ricetrasmittenti, utilizzate dai vigili urbani per i compiti di istituto).

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