Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2853 del 27 marzo 1984

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, l'aggravante di abuso di relazioni domestiche prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. è, di regola, incompatibile con l'aggravante di introduzione in luogo destinato ad abitazione prevista dall'art. 625 n. 1 c.p., giacché le relazioni domestiche presuppongono un rapporto in forza del quale l'agente ha libero accesso nel luogo abitato dalla parte offesa. Tuttavia le due aggravanti possono concorrere qualora l'accesso nell'abitazione, nella forma in cui si è realizzato, non sia stato consentito dalla parte offesa, ma sia stato agevolato dalle preesistenti relazioni domestiche di cui l'agente, appunto, ha abusato. (Nella specie è stato ritenuto ipotizzabile il concorso di entrambe le aggravanti nel caso in cui l'agente, in possesso della chiave di casa di abitazione della parte offesa, non avesse la facoltà di condurre in detta abitazione anche persone estranee, che hanno concorso nella perpetrazione del reato).

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