Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2349 del 26 gennaio 2005

(2 massime)

(massima n. 1)

La sottrazione di energia elettrica attuata mediante l'allacciamento con alcuni morsetti della base del «cordless» al «box» di ripartizione della linea telefonica gestita dalla Telecom, integra il reato di furto e non quello di truffa; attraverso l'utilizzazione di questo sistema fraudolento infatti si è alterato il sistema di misurazione dei consumi, che ha la funzione di individuare l'esatto numero degli scatti corrispondenti all'energia trasferita all'utente e quindi di specificare il consenso dell'ente erogatore in termini corrispondenti; da ciò deriva che la condotta dell'agente prescinde dall'induzione in errore del somministrante ed è immediatamente diretta all'impossessamento della cosa per superare la contraria volontà del proprietario.

(massima n. 2)

Costituisce furto aggravato da mezzo fraudolento e non truffa la condotta di chi, mediante abusivi allacciamenti alla scatola di ripartizione delle linee di regolari utenze telefoniche, si impossessa dell'energia mediante la quale effettua comunicazioni telefoniche, le quali risultano poi addebitate ai titolari delle suddette utenze.

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