Cassazione penale Sez. I sentenza n. 1121 del 9 aprile 1997

(1 massima)

(massima n. 1)

Al tentato furto in abitazione, nel caso ricorrano altre circostanze aggravanti — concorrenti con una delle attenuanti del danno patrimoniale di speciale tenuità o del danno risarcito — delle quali soltanto si tiene conto ai sensi dell'art. 4 D.P.R. 12 aprile 1990, n. 75, si applica l'amnistia concessa con detto decreto, non superando la pena massima edittale i quattro anni, sempre che ricorrano gli altri presupposti. E invero, la presenza di una delle attenuanti suindicate, previste dall'art. 62 nn. 4 e 6, vale da elidere ogni aggravante diversa da quelle di cui all'art. 625 n. 1 e n. 4, seconda parte, c.p.; onde, ai fini della determinazione della pena massima applicabile in concreto, deve aversi riguardo solo all'aumento derivante dall'esistenza di una o di entrambe le suddette aggravanti, con la conseguenza che, in presenza di una sola di esse, il reato tentato rientra nei limiti di cui all'art. 1 lett. a), D.P.R. citato.

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