Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 16894 del 9 aprile 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, la sottrazione o asportazione della sabbia o della ghiaia dal lido del mare o dal letto dei fiumi determina la configurabilità concorrente ai sensi dell'art. 625 n. 7 c.p., sia della circostanza aggravante dell'esposizione della cosa alla pubblica fede, sia di quella della destinazione della cosa a pubblica utilità, giacché il prelievo del materiale lede, attraverso il danno idrogeologico all'arenile, la pubblica utilità dei fiumi o la fruibilità dei lidi marini. (In motivazione la Corte ha peraltro precisato che, alla luce del principio di offensività, non possono ritenersi configurare l'ipotesi delittuosa comportamenti solo minimamente incidenti sulla cosa — asporto di quantità irrilevanti di sabbia per attività ricreative — che non ledono il bene giuridico e non concretizzano l'illecito penalmente rilevante).

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