Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 26798 del 11 giugno 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

A seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 150 del 2022 che ha modificato l'art. 624 comma 3 cod. pen., il reato è procedibile a querela di parte; nel caso dei reati commessi prima dell'entrata in vigore dello stesso decreto legislativo, il termine per la presentazione della querela decorre dalla predetta data se la persona offesa ha avuto notizia del fatto costituente reato precedentemente.

(massima n. 2)

In tema di circostanze, non può ritenersi implicitamente contestata in fatto e riconosciuta in sentenza un'aggravante, nel caso in cui l'imputazione contenga l'esplicita contestazione di una diversa aggravante, con l'indicazione dei relativi riferimenti normativi e con l'analitica descrizione della condotta. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la decisione di appello che, nel silenzio dell'imputazione e della decisione di primo grado, aveva ritenuto implicitamente contestata l'aggravante di cui all'art. 625, n. 7, cod. pen., necessaria ai fini della procedibilità d'ufficio del delitto di furto, a seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, sul rilievo che era stata contestata la sola aggravante della violenza sulle cose, ininfluente a tali fini). (

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