Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 34409 del 14 agosto 2003

(1 massima)

(massima n. 1)

La circostanza aggravante di cui all'art. 625 n. 7 c.p. — che concerne il furto commesso su cose esposte per necessitā, per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede — non č integrata con riguardo alla sottrazione di un telefono cellulare lasciato a bordo di un'autovettura, trattandosi di apparecchio che non costituisce normale dotazione del veicolo e d'altra parte č facilmente ed usualmente destinato alla custodia sulla persona del proprietario.

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