(massima n. 1)
Laddove la contestazione formulata nei confronti dell'imputato contempla le circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, nn. 2 e 7, cod. pen., (quest'ultima relativamente al fatto di aver agito su cosa esposta per necessitą e per destinazione alla pubblica fede), il D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha previsto la procedibilitą a querela di parte, limitando la procedibilitą di ufficio ad alcune, limitate, eccezioni, tra le quali rientra quella, anch'essa contemplata al predetto n. 7), in cui il fatto sia commesso su cose destinate a pubblico servizio. In difetto della necessaria querela, dunque, l'azione penale rispetto al reato di furto aggravato non puņ essere proseguita per mancanza della condizione di procedibilitą.