Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3320 del 23 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottrazione abusiva di energia elettrica mediante rottura del piombo copri morsetti ed innesto all'interno di un ponticello tra l'entrata e l'uscita della fase del contatore, sia che faccia registrare un consumo minore di quello effettuato e sia che risulti evitata qualsiasi registrazione dal numeratore, integra compiutamente gli estremi del delitto di furto aggravato dall'uso della violenza sulle cose e del mezzo fraudolento (art. 625 n. 2 c.p.), atteso che sussistono oltre alla cosa mobile, a cui č equiparata l'energia somministrata dall'Enel e sulla quale cade l'illecita azione dell'impossessamento, anche l'ingiusto profitto dell'agente e il danno patrimoniale ricadente sull'ente pubblico erogatore dell'energia stessa.

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