Cassazione penale Sez. VI sentenza n. 10840 del 16 ottobre 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

La figura giuridica del furto con strappo lascia il posto a quella della rapina tutte le volte che la violenza impiegata dall'agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche volontariamente alla persona, quale sviluppo dell'azione rivolta all'inizio soltanto all'impiego della forza fisica contro la cosa. Pertanto, qualora nel compimento dell'azione criminosa cadano per terra sia l'agente che la vittima e quest'ultima venga trascinata per qualche metro per il fatto che la borsetta (oggetto della violenza) da essa trattenuta per resistere allo strappo resti impigliata nella manica dell'agente, se non si rinviene nel comportamento dello stesso nemmeno il dolo eventuale, non si č in presenza del pił grave delitto di rapina.

(massima n. 2)

La figura giuridica del furto con strappo lascia il posto a quella della rapina tutte le volte che la violenza impiegata dall'agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche volontariamente alla persona, quale sviluppo dell'azione rivolta all'inizio soltanto all'impiego della forza fisica contro la cosa. Pertanto, qualora nel compimento dell'azione criminosa cadano per terra sia l'agente che la vittima e quest'ultima venga trascinata per qualche metro per il fatto che la borsetta (oggetto della violenza) da essa trattenuta per resistere allo strappo resti impigliata nella manica dell'agente, se non si rinviene nel comportamento dello stesso nemmeno il dolo eventuale, non si č presenza del pił grave delitto di rapina.

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