Cassazione penale Sez. II sentenza n. 90 del 16 gennaio 1974

(1 massima)

(massima n. 1)

La liceitą del porto di un'arma, se esclude la contravvenzione, non esclude, invece, in tema di furto, la circostanza aggravante prevista dall'art. 625 n. 3 c.p., perché l'agente ha pur sempre a sua disposizione immediata uno strumento oggettivamente atto ad offendere che determina una situazione di maggiore temibilitą e pericolo.

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