(massima n. 1)
La procedibilitā a querela disposta dalla novella legislativa (D.Lgs. n. 150/2022) č esclusa ove la persona offesa risulti incapace, per etā o per infermitā, oppure qualora ricorra taluna delle circostanze ex art. 625, n. 7, c.p., salvo che il fatto sia commesso su cose esposte alla pubblica fede, nonché 7-bis. Ne consegue che, essendo stata la condotta commessa su un bene, come l'energia elettrica, destinato a servizio pubblico, il reato deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio.