(massima n. 1)
In tema di furto, non può considerarsi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., costituita dall'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, nel caso in cui nell'imputazione tale natura non sia esposta in modo esplicito, direttamente o mediante l'impiego di formule equivalenti ovvero attraverso l'indicazione della relativa norma. (Fattispecie relativa a furto di energia elettrica, in cui la Corte, a seguito delle modifiche di cui al d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, ha ritenuto immune da censure la declaratoria d'improcedibilità per difetto di querela relativa all'indicato delitto contro il patrimonio, aggravato ai sensi dell'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., sul rilievo che l'imputazione non contenesse riferimento alcuno al fatto che la sottrazione fosse stata commessa su cose destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, circostanza che ne avrebbe comportato la procedibilità di ufficio).