Cassazione penale Sez. II sentenza n. 611 del 20 gennaio 1989

(2 massime)

(massima n. 1)

L'elemento materiale della minaccia, ai fini della configurabilità nel delitto di rapina, può ricavarsi anche dal comportamento deciso, perentorio ed univoco dell'agente, che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, specie quando questi sia rimasto vittima di identici, precedenti delitti. (Fattispecie in cui l'agente, entrato in un supermercato, ed avvicinatasi ad una delle casse aveva allungato le mani nel cassetto, in quel momento aperto, del registratore di cassa, afferrando le banconote ivi esistenti. Tale condotta è stata ritenuta riconducibile all'ipotesi legislativa della rapina e non all'ipotesi del furto con destrezza).

(massima n. 2)

L'elemento materiale della minaccia, ai fini della configurabilità nel delitto di rapina, può ricavarsi anche dal comportamento deciso, perentorio ed univoco dell'agente, che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, specie quando questi, sia rimasto vittima di identici, precedenti delitti. (Fattispecie in cui l'agente, entrato in un supermercato, ed avvicinatosi ad una delle casse aveva allungato le mani nel cassetto, in quel momento aperto, del registratore di cassa, afferrando le banconote ivi esistenti. Tale condotta è stata ritenuta riconducibile all'ipotesi legislativa della rapina e non all'ipotesi del furto con destrezza).

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