Cassazione penale Sez. II sentenza n. 1558 del 22 ottobre 1971

(1 massima)

(massima n. 1)

Ai fini dell'applicabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 625, n. 6 c.p., nella nozione di bagaglio devono essere ricompresi, non solo le valigie, i bauli, gli zaini, le borse, i sacchetti, i pacchi e gli altri colli bensì, in genere, tutto ciò che il viaggiatore porta con sé, ma non indosso, anche per semplice utilità o comodità personale, di guisa che nulla rileva che la cosa sia custodita o riposta in valigia o in altro involucro. Anche le cose e gli indumenti che, di solito, si portano indosso o si tengono in mano, se dismesse e staccate dalla persona che viaggia nella vettura che la trasporta o in uno degli altri luoghi specificati dalla legge, sempre in rapporto all'iter o alle tappe o soste del viaggio (stazioni, scali, banchine, alberghi, ecc.) sono da ricomprendere nella nozione giuridica di bagaglio. Quindi anche la borsetta ordinariamente portata dalle donne come accessorio dell'abbigliamento femminile assume la figura del bagaglio allorché contenga oggetti o documenti propri di chi viaggia e sia comunque lasciata sul sedile della vettura o sulla reticella porta-bagagli, priva di quella comune e diretta vigilanza che caratterizza le condizioni particolari del viaggiatore rispetto ai suoi bagagli e che costituisce la ratio dell'aggravante ex art. 625 n. 6 c.p.

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