(massima n. 1)
In tema di furto, la circostanza aggravante della violenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di energia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasformazione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una componente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'attività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità. Detta aggravante si realizza tutte le volte in cui il soggetto, per commettere il fatto, manomette l'opera dell'uomo posta a difesa o a tutela del suo patrimonio in modo che, per riportarla ad assolvere la sua originaria funzione, sia necessaria un'attività di ripristino, cosicché essa non è configurabile ove l'energia spiegata sulla cosa, mediante la sua forzatura, non determina una manomissione ma si risolve in una semplice manipolazione che non implichi alcuna rottura, guasto, danneggiamento, trasformazione o mutamento di destinazione, per cui sia necessaria un'attività di ripristino. Ne consegue che l'asportazione tramite uno strumento calamitato, simile a quelli in dotazione agli esercizi commerciali, comporta un mutamento di destinazione della placca antitaccheggio, in quanto essa, separata dall'articolo esposto in vendita, non seguendo quest'ultimo nei suoi spostamenti, non è più in grado di attivare i segnalatori acustici ai varchi di uscita e quindi di segnalare al negoziante che il bene sta per essere portato fuori dell'esercizio commerciale senza che sia stato pagato il relativo prezzo. Il dispositivo antitaccheggio, cioè, asportato dalla res non può più svolgere la sua funzione di difesa dal furto che aveva indotto il negoziante ad applicarlo al bene offerto in vendita, mentre, d'altro canto, per recuperarlo, si impone un'attività di ripristino consistente nella riapplicazione della placca all'indumento mediante un apposito attrezzo.