Cassazione penale Sez. V sentenza n. 9132 del 16 luglio 1999

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di aggravanti del delitto di furto, il giudice assolve l'obbligo di motivazione in ordine alla circostanza relativa al bagaglio dei viaggiatori (art. 625 n. 6 c.p.) se chiarisce sulla base di quali concrete emergenze dibattimentali possa essere qualificata «viaggiatore» la persona offesa e «bagaglio» la cosa oggetto della amotio da parte del ladro, non apparendo sufficiente la semplice indicazione consistente nel fatto che il furto o il tentativo di furto venga perpetrato su di una borsa portata a tracolla da persona che si trattiene all'interno di stazione ferroviaria. Deve infatti risultare certo che il soggetto passivo si stia spostando dalla sua abituale dimora per recarsi in luogo predeterminato e che il suo trattenersi all'interno di una struttura solitamente destinata ad accogliere viaggiatori non sia dovuta ad altri, contingenti motivi.

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