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Articolo 61 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Circostanze aggravanti comuni

Dispositivo dell'art. 61 Codice Penale

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali [578 comma 3, 579 comma 3], le circostanze seguenti:

  1. 1) l'avere agito per motivi abietti o futili [576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4](1);
  2. 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sé o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato [576 comma 1 n. 1; c.p.p. 4, 12 lett. c](2);
  3. 3) l'avere, nei delitti colposi [43], agito nonostante la previsione dell'evento(3);
  4. 4) l'avere adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone [576 comma 1 n. 2, 577 comma 1 n. 4](4);
  5. 5) l’avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, anche in riferimento all’età, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa(5);
  6. 6) l'avere il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato [576 comma 1 n. 3, 576 comma 2; c.p.p. 296](6);
  7. 7) l'avere, nei delitti contro il patrimonio [624-648; c. nav. 1135-1149], o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro [481 comma 2], cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità(7);
  8. 8) l'avere aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
  9. 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri, o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio, ovvero alla qualità di ministro di un culto(8);
  10. 10) l'avere commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio(9);
  11. 11) l'avere commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio, di prestazione d'opera, di coabitazione, o di ospitalità [646 comma 3, 649](10);
  12. 11-bis) l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale(11);
  13. 11-ter) l'aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un soggetto minore all'interno o nelle adiacenze di istituti di istruzione o di formazione(12);
  14. 11-quater) l'avere il colpevole commesso un delitto non colposo durante il periodo in cui era ammesso ad una misura alternativa alla detenzione in carcere(13);
  15. 11-quinquies) l'avere, nei delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale e contro la libertà personale, commesso il fatto in presenza o in danno di un minore di anni diciotto ovvero in danno di persona in stato di gravidanza(14);
  16. 11-sexies) l’avere, nei delitti non colposi, commesso il fatto in danno di persone ricoverate presso strutture sanitarie o presso strutture sociosanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o private, ovvero presso strutture socio-educative(15);
  17. 11-septies) l'avere commesso il fatto in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni(16).
  18. 11-octies) l'avere agito, nei delitti commessi con violenza o minaccia, in danno degli esercenti le professioni sanitarie e socio-sanitarie nonché di chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni, a causa o nell'esercizio di tali professioni o attività(17).

Note

(1) L'espressione "motivi abbietti o futili" si riferisce a quegli impulsi psichici che inducono il soggetto a tenere una determinata condotta e che si caratterizzano per essere spregevoli, malvagi (abbietti) oppure del tutto sproporzionati rispetto all'azione delittuosa commessa.
(2) La circostanza in esame si riferisce al fenomeno della connessione tra reati, sia sotto il profilo teleologico (un reato è commesso al fine di eseguirne un altro, come ad esempio il porto abusivo d'arma per commettere un omicidio) sia sotto quello consequenziale (un reato è commesso al fine di occultarne un altro o per assicurare a sé o ad altri, il prezzo, il prodotto, il profitto o l'impunità di un altro reato, come nel caso di occultamento di cadavere (v. 412) dopo la commissione di un omicidio). A proposito si ricordi che è discussa la compatibilità tra l'aggravante in esame e il reato continuato (v. 81), rispetto alla quale, mentre la giurisprudenza si schiera a favore di una soluzione positiva del quesito, sulla base della considerazione della diversa natura del nesso teleologico/conseguenziale e dell'unicità del disegno criminoso, la dottrina è contraria.
(3) Qui il legislatore si riferisce alla c.d. colpa cosciente,una particolare tipologia di colpa che si realizza quando l'evento, non voluto né considerato di certo accadimento, si presenta come possibile e probabile in riferimento alla condotta posta in essere.Si pensi al conducente d'auto che, confidando nella propria abilità, guida in maniera spericolata, producendo così un evento lesivo, che, sebbene prevedibile, era convinto di poter scongiurare proprio grazie alla sua abilità.
(4) L'aggravante trova la propria ratio nella maggiore pericolosità dell'agente, in quanto questi ha inflitto alla vittima patimenti fisici o morali non necessari alla realizzazione del fatto penalmente rilevante, oppure ha mostrato una particolare insensibilità a qualsivoglia sentimento umano.
(5) La norma, in questo punto, è stata così formulata per intervento dell’art. 1, comma 7, della L. 15 luglio 2009, n. 94 (il precedente comma recitava: “l'avere profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona, tali da ostacolare la pubblica o privata difesa”), aggiungendovi il riferimento all'età. Si tratta, in ogni caso, di situazioni di minorata difesa della vittima.
(6) La circostanza qui descritta si riferisca al caso in cui un soggetto sia latitante, status di cui il soggetto deve essere a conoscenza, come chiarito dall' espressione "volontariamente", e durante la latitanza ponga in essere una reato. L' art. 296 del c.p.p. fornisce una nozione ampia di latitante, comprensiva anche dell'evaso. Secondo parte della dottrina, quest'analogia non troverebbe luogo in tale sede, ovvero la circostanza non sarebbe applicabile anche a quest'ultimo soggetto.
(7) Il legislatore qui accomuna sotto la medesima circostanza i delitti contro il patrimonio (v. Libro II, Titolo XIII), quelli che ,pur avendo ad oggetto un bene diverso dal patrimonio, cagionano tuttavia anche un'offesa al patrimonio (come nel peculato) e quelli che, sebbene non rientrino nelle categorie predette, vengono caratterizzati dal fine di lucro dell'agente. A queste diverse tipologie di reato viene ad applicarsi l'aggravante solo qualora sia stato provocato un danno patrimoniale grave, il quale deve essere direttamente conseguente alla condotta criminosa. Si tratta di un danno di natura civilistica, la cui entità deve essere verificata ricorrendo a criteri obiettivi.
(8) Tale aggravante non si applica ai cd reati propri ovvero quelli in cui l'abuso della pubblica funzione o del pubblico servizio è elemento costitutivo, bensì ai reato comuni commessi da persone che rivestono una pubblica funzione o un pubblico servizio, quando tali qualifiche abbiano reso possibile o facilitato la condotta criminosa.
(9) Qui l'aggravante riguarda la persona offesa dal reato (v. Libro I, Titolo IV, Capo IV), nell'ipotesi in cui la commissione del fatto sia temporaneamente o eziologicamente connessa allo svolgimento delle funzioni o del servizio da parte della vittima, che rivesta le qualità indicate.
(10) Diversamente dal punto n. 9, qui l'abuso ha natura privata.
(11) Il numero in riferimento è stato dapprima aggiunto dal d.l. 23 maggio 2008, n. 92 (convertito nella l. 24 luglio 2008, n. 125) e poi dichiarato incostituzionale dalla Corte Costituzionale con sentenza 5-8 luglio 2010, n. 249.
(12) Tale numero aggiunto è stato con l. 15 luglio 2009, n. 94 (art. 3 comma 20).
(13) L’art. 3, l. 26 novembre 2010, n. 199 ha inserito il numero in esame.
(14) Il legislatore ha modificato nuovamente la norma, aggiungendo tale numero, attraverso l’art. 1, comma 1, d.l. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla l . 15 ottobre 2013, n. 119.
Tale numero è stato successivamente modificato dall'art. 9 comma 1 della L. 19 luglio 2019 n. 69.
(15) Comma aggiunto dall'art. 14, L. 11 gennaio 2018, n. 3 con decorrenza dal 15 febbraio 2018.
(16) Tale numero è stato aggiunto dall'art. 16 comma 1 lett. a) del D.L. 14 giugno 2019 n. 53.
(17) Numero inserito dall'art. 5 comma 1 della L. 14 agosto 2020, n. 113.

Ratio Legis

La norma indica una serie di circostanze aggravanti (della sola pena principale, attraverso un aumento della pena prevista o l'applicazione di una diversa) comuni (ovvero applicabili ad un numero indeterminato di reati).

Spiegazione dell'art. 61 Codice Penale

La norma in oggetto elenca tutta una serie di circostanze aggravanti comuni, applicabili a qualsiasi reato. Quanto detto vale in linea di principio, dato che il giudice, di volta in volta, dovrà valutare se una determinata circostanza sia ontologicamente e logicamente compatibile con la struttura del singolo reato oppure se l'aggravante stessa sia prevista solo per casi specifici (ad es. n. 3 riguarda solo i delitti colposi).

Passando in rassegna le varie aggravanti:
  • al n.1) troviamo quella per cui il colpevole ha agito per motivi abbietti o futili. Il motivo rappresenta lo stimolo che ha spinto il soggetto a determinarsi in una data condotta, e non propriamente lo scopo, che individua invece l'obiettivo finalistico dell'azione. Il motivo è, per contro, la causa di natura psichica che ha mosso il colpevole; esso è abietto quando è idoneo a scatenare un sentimento di particolare ripugnanza secondo le idee ed i costumi sociali; esso è futile quando non costituisce un motivo valido per agire, rappresentando più che altro un pretesto per poter scatenare la propria intenzione criminosa.

  • La connessione teleologica si realizza tutte le volte in cui si commette un reato al fine di eseguirne un altro, oppure al fine di assicurare a sé stessi o ad altri il prodotto, il prezzo o il profitto di un altro reato (c.d. nesso paratattico), oppure ancora al fine di occultarne un altro, ovvero per conseguire o far conseguire l'impunità (c.d. nesso ipotattico). L'aggravante in oggetto presenta una natura eminentemente soggettiva, per cui ciò che rileva è la rappresentazione dell'agente, non assumendo invece importanza il fatto che il reato fine sia stato portato a compimento o meno.

  • La colpa con previsione è una circostanza a carattere soggettivo e l'aumento di pena trova il suo fondamento nel maggior grado di pericolosità manifestato dal soggetto, il quale infatti agisce nonostante si sia correttamente rappresentato che dalla sua azione possano derivare conseguenza dannose o pericolose (v. art. 43).

  • Le sevizie rappresentano azioni studiate, specificamente indirizzate finalisticamente ad infliggere alla vittima sofferenza fisiche aggiuntive e gratuite, mentre la crudeltà è quella che eccede rispetto alla normalità della condotta causalmente riferita al reato.

  • La minorata difesa pubblica o privata giustifica un aumento di pena per via dell'approfittamento della situazione, la quale, invece di indurre il soggetto ad un sentimento solidaristico, scatena la sua indole criminosa.

  • La commissione del reato in uno stato di latitanza trova la sua ratio di aggravante nel fatto che il colpevole, oltre ad aver manifestato una particolare pericolosità, si ribella al potere coercitivo dello Stato. La giurisprudenza ha pacificamente ammesso l'equiparazione tra latitante ed evaso.

  • Il danno di rilevante gravità nei reati che offendono il patrimonio o che sono commessi per motivi di lucro va quantificato in riferimento al valore intrinseco della cosa mediamente considerato, mentre le condizioni economiche della persona offesa possono rilevare solo in seconda battuta, a livello sussidiario.

  • Per quanto concerne l'aggravamento o il tentativo di aggravamento delle conseguenze del delitto, l'aumento di pena è previsto solo per i delitti, e può essere valutata sia dal punto di vista della gravità del danno, sia dal punto di vista soggettivo, come particolare manifestazione di indole criminosa.

  • L'aggravante dell'abuso di poteri o di violazione di doveri può essere contestata solo a pubblici ufficiali, incaricati di pubblico servizio e ministri di culto, quando la qualifica abbia agevolato in qualche modo la commissione del reato. Per abuso dei poteri si intende lo sviamento del potere dallo scopo per il quale è previsto, mentre per violazione dei doveri l'inosservanza di uno specifico obbligo.

  • L'aver commesso il reato contro un pubblico ufficiale, un incaricato di pubblico servizio, un ministro di culto o un agente diplomatico fonda l'aggravamento di pena nella necessità di punire con maggior rigore chi agisca contro persone che svolgono determinate funzioni e servizi di particolare rilevanza sociale. Ad ogni modo, non è sufficiente l'esistenza della particolare qualifica e la conoscenza di questa da parte del colpevole, essendo altresì necessaria una particolare relazione tra il reato e le funzioni esercitate dalla vittima.

  • L'abuso di autorità, di relazioni domestiche, di relazioni d'ufficio, di prestazione d'opera, di ospitalità o di coabitazione si identifica con la violazione dell'affidamento che la persona offesa ripone nel colpevole.

  • L'aggravante della clandestinità è stata dichiarata costituzionalmente illegittima dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 249/2010 per violazione del principio di uguaglianza e di quello di offensività, dato che il colpevole di un reato va punito per le condotte tenute e non per le sue qualità personali.

  • L'aggravante di pena per aver commesso un delitto contro la persona ai danni di un minorenne all'interno o nelle adiacenze di istituti di formazione scolastica, trova il suo fondamento nella necessità di punire più severamente i reati commessi in danno di minorenni, soprattutto quando il fatto avviene in un luogo di riunione degli stessi, come appunto gli istituti scolastici.

  • L'aver commesso il fatto durante l'esecuzione di una misura alternativa alla detenzione presenta la medesima ratio dell'aggravante per un fatto commesso in stato di latitanza o dall'evaso.

  • L'ultima aggravante punisce più severamente chi abbia commesso delitti di natura dolosa contro la vita, l'incolumità personale o individuale o chi abbia commesso il delitto di cui all'art. 572 in presenza o in danno di un minore ovvero in danno di persona in stato di gravidanza. Essa trova la sua ragion d'essere nella necessità di punire più severamente taluni reato commessi tra le mura domestiche o comunque per la necessità di tutelare più efficacemente donne e minori di età.

Massime relative all'art. 61 Codice Penale

Cass. pen. n. 33630/2022

E' configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesso contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e alla conclusione del primo, anche nel caso di plurime condotte a sfondo sessuale ritenute integranti un unico reato per la loro contiguità spazio-temporale.

Cass. pen. n. 8169/2021

È configurabile il concorso tra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5 cod. pen. e quella di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-sexies, cod. pen., in quanto la prima, riguardante le condotte commesse in danno di soggetti che versano in condizione di minorata difesa, non assorbe l'altra, riguardante invece le condotte commesse in luoghi di assistenza e di cura in cui si esige un adeguato standard comportamentale nell'approccio verso le persone che siano ivi ospitate, non potendo ritenersi che il ricovero in dette strutture comporti necessariamente una situazione di minorata difesa.

Cass. pen. n. 40275/2021

Ai fini dell'integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, prevista dall'art. 61, primo comma, n. 5, cod. pen., le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso.

Cass. pen. n. 34525/2021

In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione commessa nei confronti di un'unica persona offesa, ma a quello complessivo causato all'unica persona offesa dalla somma delle violazioni.

Cass. pen. n. 18656/2021

La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 5 cod. pen. è configurabile solo quando ricorrono condizioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale, con esclusione, pertanto, delle situazioni in cui la posizione di inferiorità della vittima ricada sotto il controllo della vittima stessa ovvero di un soggetto che l'ha determinata. (Fattispecie relativa a truffe finalizzate ad ottenere indebitamente finanziamenti da parte di soggetti cd. cattivi pagatori, in cui la Corte ha escluso che integrasse tale aggravante la condizione di "inferiorità negoziale" della banca derivante dall'oscuramento dei dati personali dei clienti contenuti nel Sistema Informatico Creditizio (SIC), che, intervenuto in automatico decorsi i termini imposti dalla vigente normativa a garanzia dei consumatori per l'evasione delle richieste di verifica patrimoniale, aveva impedito all'istituto di credito di conoscere compiutamente l'affidabilità dei richiedenti, che avevano approfittato di tale condotta negligente dei partecipanti allo stesso sistema informativo finanziario).

Cass. pen. n. 28594/2021

La circostanza aggravante di aver agito al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso e quella dei motivi futili o abietti possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un "quid pluris" rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso il concorso tra l'aggravante speciale e quella dei motivi abietti nel caso di omicidio di una donna finalizzato a ristabilire l'onore e il prestigio locali del clan di appartenenza della stessa, gravemente macchiati dalla relazione extraconiugale intrattenuta dalla vittima, non essendo state indicate ragioni ulteriori volte ad individuare ulteriori motivi abietti).

Cass. pen. n. 19372/2021

L'aggravante del fatto commesso in presenza di un minore o di persona in stato di gravidanza, di cui all'art. 61, comma primo, n. 11-quinquies cod. pen. non è applicabile al reato di atti persecutori, essendo prevista solo per i delitti non colposi contro la vita e l'incolumità personale e contro la libertà personale, tra i quali non rientra il reato di cui all'art. 612-bis cod. pen.

Cass. pen. n. 28070/2021

In tema di truffa "on line", è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione dell'aggravante in relazione alla vendita di un'autovettura, attraverso un portale dedicato, ad un cittadino olandese che, corrisposto il prezzo senza prima visionarla, non ne aveva conseguito la consegna, rilevando come le modalità telematiche della vendita non avevano avvantaggiato l'imputato, atteso che lo stesso aveva fornito la propria reale identità ed il bene era esistente e visionabile in un salone, pur appositamente allestito per la perpetrazione delle truffe).

Cass. pen. n. 9113/2021

La causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'art. 131-bis cod. pen., non è applicabile nel caso in cui l'agente abbia approfittato delle condizioni di minorata difesa della vittima, da riferire non solo alle particolari condizioni della persona, ma anche alle circostanze "di tempo" e "di luogo", contemplate dall'art. 61, comma primo, n. 5, cod. pen. (Fattispecie di truffa aggravata ex art. 640, comma secondo, n. 2-bis), cod. pen. commessa mediante vendita "on line").

Cass. pen. n. 11323/2021

Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte dell'amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, sicché la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. deve essere valutata con riferimento all'unicità del danno subito dal condominio, a prescindere dai singoli segmenti di condotta progressivamente posti in essere.

Cass. pen. n. 8323/2021

Il reato di maltrattamenti, aggravato dalla circostanza dell'essere stato commesso alla presenza di un minore, prevista dall'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., si differenzia dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minore, vittima di violenza cd. assistita, perché, ai soli fini della configurabilità dell'aggravante, non è necessario che gli atti di sopraffazione posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto non esservi incompatibilità tra l'assoluzione dal reato di maltrattamenti in famiglia in danno di minori e la riconosciuta sussistenza del reato di maltrattamenti in danno della loro madre e della loro nonna, aggravato, ai sensi dell'art. 61, n. 11-quinquies, cod. pen., dall'avere essi sporadicamente assistito alle condotte prevaricatrici).

Cass. pen. n. 17386/2021

La contestazione dell'aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 9, cod. pen., volta a tutelare l'interesse al corretto svolgimento di una pubblica funzione, non esclude che l'abuso dei poteri o la violazione dei doveri, in quanto incidenti sul piano delle modalità dell'azione, possano essere valutati anche con riguardo alla gravità di un reato posto a tutela di un diverso bene giuridico, in forza della generale previsione di cui all'art. 133, primo comma, n. 1), cod. pen., ovvero di disposizioni che - come l'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 - richiamino lo stesso parametro, senza che ciò comporti la violazione del principio del "ne bis in idem" sostanziale.

Cass. pen. n. 9865/2021

In tema di rapina impropria, qualora la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione dei beni, cagioni lesioni personali o sia volta a determinare la morte della persona offesa, i corrispondenti reati di lesioni e di tentato omicidio concorrono con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico ex art. 61, primo comma, n. 2, cod. pen., che non è assorbita nella rapina, laddove la violenza esercitata dall'agente sia esorbitante rispetto a quella idonea ad integrare detto reato.

Cass. pen. n. 16101/2021

In tema di circostanze, l'aggravante dei motivi abietti è configurabile qualora il delitto sia finalizzato al conseguimento di un incontrastato controllo criminale sulle attività economiche che si svolgono sul territorio.

Cass. pen. n. 12051/2021

La circostanza aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, sicché non vale ad integrare automaticamente la stessa la sola situazione astratta del tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva riconosciuto l'aggravante nel caso di furto commesso prima del sorgere del sole, in una villa isolata, disabitata di notte in quanto adibita a sede di uffici, con scarsissima illuminazione e fitta vegetazione, protetta da un impianto di videosorveglianza e da un sistema di allarme inidonei a costituire effettivo presidio difensivo).

Cass. pen. n. 8004/2021

In tema di aggravante della minorata difesa, il riferimento al luogo di privata dimora della persona offesa non realizza di per sé quelle condizioni ambientali il cui profittamento giustifica il maggior inasprimento sanzionatorio, dovendo essere sempre verificato, con un giudizio "ex ante" e in concreto, il contesto e le peculiari condizioni che abbiano agevolato la consumazione del reato. (Nella specie la Corte ha ritenuto sussistere l'aggravante in relazione al delitto di lesioni consumato in ambiente domestico). (Rigetta, CORTE APPELLO MILANO, 09/07/2020)

Cass. pen. n. 34357/2020

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo invece sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell'aggravante in relazione ad un furto perpetrato in orario notturno, nei pressi di una fermata dei bus, in una zona a ridotto passaggio di persone, brandendo una spranga).

Cass. pen. n. 1178/2020

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 10, cod. pen.,è necessario che il fatto sia commesso con l'intenzione di vulnerare il fisico o l'integrità morale della persona che riveste la qualità di pubblico ufficiale, di incaricato di pubblico servizio o di ministro di culto, in ragione della funzione o missione espletata, della istituzione sovrana o religiosa e dei valori che la stessa rappresenta, che costituisce elemento causativo del reato. (Fattispecie relativa alla truffa commessa in danno di un parroco al quale venivano cedute banconote false in cambio della corrispondente somma in monete derivante dalla raccolta delle offerte dei fedeli).

Cass. pen. n. 74/2020

Nel reato di atti persecutori aggravati dall'art. 61, comma 1, n. 11-quinquies cod. pen. il minore che ha assistito al fatto delittuoso riveste la qualifica di persona offesa e, come tale, è legittimato alla costituzione di parte civile ed all'impugnazione.

Cass. pen. n. 3560/2020

L'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato, è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza dell'aggravante in relazione al delitto di truffa commesso dall'amministratore di una società di investimento che concludeva operazioni di vendita di diamanti, a prezzo fraudolentemente "gonfiato", all'interno di filiali di istituti bancari, rilevando come la condotta era stata favorita dall'affidamento che il luogo istituzionale ingenerava nei compratori, in termini sia di correttezza che di legittimità dell'offerta di vendita).

Cass. pen. n. 1085/2020

In tema di truffa contrattuale, non sussiste l'aggravante della minorata difesa, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., nell'ipotesi in cui il primo contatto tra venditore e acquirente sia avvenuto su una piattaforma web per poi svilupparsi mediante messaggi telefonici e incontri di persona per la visione e cessione del bene, con consegna di assegno circolare poi risultato falso, atteso che, a differenza delle trattative svolte interamente on-line, in tal caso non ricorre la costante distanza tra venditore e acquirente idonea a porre quest'ultimo in una situazione di debolezza quanto alla verifica della qualità del prodotto e dell'identità del venditore.

Cass. pen. n. 34504/2020

La circostanza aggravante del nesso teleologico è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della aggravante prevista dall'art. 567, comma primo, n. 5, cod. pen, per il reato di lesioni strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia).

Cass. pen. n. 34983/2020

La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 2, cod. pen., trova applicazione anche in caso di estinzione del reato fine per prescrizione, in quanto la predetta causa estintiva non incide sul fatto complessivamente contestato.

Cass. pen. n. 22081/2020

Il delitto di lesioni personali, commesso per eseguire il delitto di rapina, è procedibile d'ufficio e non a querela di parte, ricorrendo l'aggravante del nesso teleologico ai sensi del combinato disposto degli artt. 585, 576, primo comma, n. 1 e 61, primo comma, n. 2, cod. pen.

Cass. pen. n. 28322/2020

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 cod. pen., è irrilevante la reazione del soggetto passivo che, riguardando una situazione occasionale e successiva, non esclude la maggiore offensività della condotta derivante dal solo fatto della ricorrenza in concreto delle condizioni oggettive utili a facilitare l'azione criminosa. (In applicazione del principio, la Corte ha confermato la sussistenza di tale aggravante in una fattispecie di rapina in cui la vittima, una donna in compagnia di due bambini piccoli, aveva fattivamente reagito all'azione dell'imputato anche grazie all'intervento di terze persone).

Cass. pen. n. 13740/2020

La circostanza aggravante dei futili motivi è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista.

Cass. pen. n. 11631/2020

In tema di circostanze aggravanti comuni, la nozione di "abuso di relazioni di prestazione di opera" utilizzata dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen. ricomprende, oltre all'ipotesi del contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere" e che, comunque, instaurino tra le parti un rapporto di fiducia che possa agevolare la commissione del fatto. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta la sussistenza dell'aggravante in relazione a condotte appropriative di carburante commesse dal dipendente della ditta appaltatrice dei servizi di pulizia svolti in favore di un'azienda di trasporto pubblico ai cui locali aveva libero accesso).

Cass. pen. n. 17121/2020

L'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa, non rilevando di per sé sola l'idoneità astratta di una situazione quale il tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il riconoscimento dell'aggravante nel caso di un furto, effettuato in piena notte, di gasolio asportato dal serbatoio di un autoarticolato parcheggiato in un'area di sosta retrostante un'area di servizio autostradale, scarsamente illuminata e non frequentata, mentre la persona offesa stava dormendo all'interno della cabina dell'automezzo).

Cass. pen. n. 14168/2020

La circostanza aggravante del nesso teleologico, di cui all'art. 61, n. 2, cod. pen, è configurabile anche in ipotesi di concorso formale di reati, non richiedendo una alterità di condotte quanto piuttosto la specifica finalizzazione dell'un reato alla realizzazione dell'altro. (Fattispecie relativa all'applicazione della suddetta aggravante in un caso di condanna per il reato di lesioni personali, strumentalmente diretto a commettere quello di maltrattamenti in famiglia).

Cass. pen. n. 18485/2020

L'aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 5), cod. pen., è integrata della ricorrenza di condizioni oggettive che siano concretamente agevolative del compimento dell'azione criminosa. (In applicazione del principio, è stata ravvisata l'aggravante in relazione al delitto di peculato posto in essere dal cancelliere, appropriatosi delle somme riscosse a titolo di sanzioni penali e spese di giustizia, per aver profittato dell'affidamento che in lui era riposto dai dirigenti, dal personale e dall'utenza dell'ufficio giudiziario, cui era stato per anni addetto quale unico funzionario). (Dichiara inammissibile, CORTE APPELLO CALTANISSETTA, 24/01/2019)

Cass. pen. n. 7026/2020

L'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva riconosciuto l'aggravante nel caso di un furto di merce contenuta in un autoarticolato parcheggiato nel piazzale di un'azienda, effettuato in piena notte nel mese di gennaio, in una situazione di buio assoluto, in assenza del proprietario e di altre persone nel luogo, pur esistendo nel piazzale un impianto di videoregistrazione che però non allertava il proprietario o le forze dell'ordine).

Cass. pen. n. 39396/2019

Agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 11 cod. pen., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa.(Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza dell'aggravante con riferimento ad un "broker" assicurativo, autorizzato all'incasso, che si era appropriato dei premi riscossi per conto delle agenzie).

Cass. pen. n. 30707/2019

L'esclusione della circostanza aggravante dei futili motivi non comporta automaticamente il riconoscimento dell'attenuante della provocazione, giacché il riconoscimento della serietà del movente sotteso alla condotta dell'agente in rapporto al comportamento oppositivo della vittima non equivale di per sé a qualificare quest'ultimo come ingiusto dal punto di vista giuridico o sociale, né a far ritenere proporzionata la reazione aggressiva dell'agente per vincerlo. (Fattispecie in tema di omicidio perpetrato dal gestore di un locale ai danni di un giovane, solito sostarvi dinanzi svolgendo attività di disturbo).

Cass. pen. n. 25328/2019

È configurabile la circostanza aggravante della connessione teleologica tra il reato di violenza sessuale e quello di lesioni personali, commesse contestualmente e in funzione strumentale alla prosecuzione e conclusione del primo, distinguendosi nettamente il reato di lesioni da quello di violenza per modalità esecutive e per interesse tutelato.(In motivazione, la Corte ha precisato che la sussistenza della suddetta aggravante esige infatti che le azioni esecutive dei due diversi reati posti in relazione siano tra loro distinte).

Cass. pen. n. 53409/2018

L'aggravante della minorata difesa si fonda su una valutazione in concreto delle condizioni che hanno consentito di facilitare l'azione criminosa non rilevando l'idoneità astratta di una situazione, quale il tempo di notte.(Nella fattispecie la Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato ritenendo sussistere l'aggravante in relazione a un furto di rame accatastato nel giardino di una abitazione sita in zona isolata e poco illuminata, raggiungibile solo tramite strada sterrata, non rilevando invece in senso contrario il fatto che vi fosse a breve distanza dalla casa una stazione dei carabinieri).

Cass. pen. n. 46799/2018

L'elemento distintivo tra il delitto di peculato e quello di truffa aggravata, ai sensi dell'art. 61 n. 9, cod. pen., va individuato con riferimento alle modalità del possesso del denaro o di altra cosa mobile altrui oggetto di appropriazione, ricorrendo la prima figura quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio se ne appropri avendone già il possesso o comunque la disponibilità per ragione del suo ufficio o servizio, e ravvisandosi invece la seconda ipotesi quando il soggetto attivo, non avendo tale possesso, se lo procuri fraudolentemente, facendo ricorso ad artifici o raggiri per appropriarsi del bene. (Nella specie la Corte ha ritenuto integrato il delitto di truffa aggravata nei confronti di un'impiegata di un ufficio postale che aveva conseguito il possesso di polizze vita, cedole, libretti di risparmi ed altri titoli facendosi rilasciare deleghe e firmare ricevute dagli utenti).

Cass. pen. n. 44965/2018

La circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore, nelle ipotesi previste dall'art. 61 n. 11-quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte in cui il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore dello stesso, sempre che questi ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza. (Fattispecie relativa a delitto di omicidio, in cui è stata ritenuta sussistente l'aggravante, in considerazione dell'accertata presenza dei figli minori della vittima in una stanza attigua a quella in cui era stato consumato il reato, nonché dell'effettiva percezione del fatto da parte dei medesimi, che avevano udito le urla della madre e ne avevano visto una parte del corpo insanguinata riversa in terra).

Cass. pen. n. 40045/2018

In tema di truffa on-line, è configurabile l'aggravante della minorata difesa, con riferimento all'approfittamento delle condizioni di luogo, solo quando l'autore abbia tratto, consapevolmente e in concreto, specifici vantaggi dall'utilizzazione dello strumento della rete.

In tema di truffa "on-line", il luogo da considerare ai fini dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, cod. pen. è quello in cui si trova l'autore del fatto nel momento in cui attiva lo strumento informatico e non il luogo virtuale della rete.

Cass. pen. n. 25535/2018

In tema di riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art 61, n. 1, c.p., la futilità del motivo non è esclusa dall'appartenenza o dalla vicinanza dell'autore del reato a gruppi o comunità, quali le bande giovanili sudamericane, che riconoscono come valori positivi la violenza e l'uso della forza quale forma di affermazione della personalità individuale e di manifestazione dell'appartenenza al gruppo da esercitare per il solo fatto che la vittima sia o appaia militare in formazione contrapposta, dal momento che tali concezioni e modelli comportamentali offrono occasione per dare libero corso ad impulsi brutali e prevaricatori e si pongono in contrasto con i valori fondamentali riconosciuti dall'ordinamento giuridico, che tutela in primo luogo la vita, la sicurezza e la libertà personale.

Cass. pen. n. 22972/2018

La falsa attestazione del pubblico dipendente circa la sua presenza in ufficio riportata nei cartellini marcatempo o nei fogli di presenza, documenti che non hanno natura di atto pubblico, ma di mera attestazione del dipendente inerente al rapporto di lavoro, soggetto a disciplina privatistica, rendono comunque applicabile la circostanza aggravante ex art. 61 n. 9 cod. pen., poiché detta attestazione ha finalità di rilievo pubblico, al fine di rendere certo lo svolgimento della pubblica funzione da parte di coloro che ne sono preposti, a prescindere dalle mansioni concretamente svolte.

Cass. pen. n. 20756/2018

La circostanza aggravante del nesso teleologico può comunicarsi al concorrente nel reato ex art. 110 cod. pen. qualora i motivi a delinquere dell'autore della condotta rientrino nella rappresentazione e volizione - anche sotto il profilo del dolo eventuale - del concorrente medesimo. (In motivazione, la Corte ha specificato che detta aggravante è invece incompatibile con il cd. concorso anomalo ex art. 116 cod. pen.).

Cass. pen. n. 53570/2017

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto congruamente motivata la sentenza impugnata che aveva riconosciuto l'aggravante in questione in relazione al reato di furto perpetrato in orario notturno all'interno di una officina, sita in zona periferica in cui non vi erano esercizi commerciali aperti).

Cass. pen. n. 41586/2017

La circostanza aggravante dell'abuso di relazioni domestiche, prevista dall'art. 61, comma primo, n. 11 cod. pen., ha natura oggettiva ed è finalizzata a punire più gravemente i delitti commessi nell'ambito di un rapporto di coabitazione o nel contesto di una relazione derivante anche solo dall'abituale frequentazione dell'abitazione della vittima.

Cass. pen. n. 36784/2017

È configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 9, cod. pen. in relazione alla condotta di reato commessa dal medico ospedaliero in occasione dello svolgimento dell'attività "intra moenia", trattandosi di soggetto che riveste la qualifica di pubblico ufficiale, in virtù del regime di convenzione che lo lega all'azienda sanitaria pubblica. (Fattispecie in tema di violenza sessuale).

Cass. pen. n. 17937/2017

Sussiste l'aggravante della minorata difesa, con riferimento alle circostanze di luogo, note all'autore del reato e delle quali egli, ai sensi dell'art. 61, n. 5, cod. pen., abbia approfittato, nell'ipotesi di truffa commessa attraverso la vendita di prodotti "on-line", poiché, in tal caso, la distanza tra il luogo ove si trova la vittima, che di norma paga in anticipo il prezzo del bene venduto, e quello in cui, invece, si trova l'agente, determina una posizione di maggior favore di quest'ultimo, consentendogli di schermare la sua identità, di non sottoporre il prodotto venduto ad alcun efficace controllo preventivo da parte dell'acquirente e di sottrarsi agevolmente alle conseguenze della propria condotta. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale che aveva respinto l'appello avverso l'ordinanza di rigetto della richiesta cautelare ed aveva escluso l'aggravante della minorata difesa ritenendo che l'annuncio relativo alla vendita di beni, inserito in un sito internet, costituisse una modalità della condotta, e non una circostanza di luogo, in cui la distanza accomuna entrambe le parti, che ne accettano i rischi affidandosi alla buona fede dell'interlocutore).

Cass. pen. n. 13515/2017

Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 1 cod. pen. in quanto i motivi abietti o futili non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. Il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito.

Cass. pen. n. 12328/2017

La circostanza aggravante dell'essere stato il delitto commesso alla presenza del minore nelle ipotesi previste dall'art. 61 n. 11 quinquies cod. pen., è configurabile tutte le volte che il minore degli anni diciotto percepisca la commissione del reato, anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione della Corte di merito che aveva ritenuto sussistente l'aggravante, in considerazione della accertata presenza del minore nel soggiorno attiguo e comunicante, mediante un'ampia porta rimasta aperta, con il locale ove era avvenuto l'omicidio, nonché dall'effettiva percezione del fatto da parte del medesimo che, oltre a piangere e urlare, aveva riferito alla vicina accorsa in aiuto che il padre aveva sparato alla madre

Cass. pen. n. 9730/2017

Sussiste l'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera, di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. nel caso di reato commesso quando l'agente non sia più alle dipendenze della persona offesa ove si accerti che l'autore del reato abbia comunque tratto profitto dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita commessa dopo la cessazione del rapporto di agenzia).

Cass. pen. n. 1949/2017

È configurabile l'aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non solo quando il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero, ma anche quando la posizione ricoperta abbia facilitato il reato stesso, essendo l'incarico religioso non limitato alle funzioni strettamente connesse al culto, ma comprensivo di tutte le attività prestate al servizio della comunità comunque riconducibili al mandato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto corretta la configurazione dell'aggravante in un caso di violenze sessuali perpetrate, in occasione di momenti ludici, nei confronti di giovani parrocchiani da parte di sacerdote, approfittando del suo ministero e della fiducia risposta dalle vittime nella sua funzione di guida spirituale ed animatore della comunità religiosa).

Cass. pen. n. 40516/2016

La circostanza aggravante dell'avere agito con crudeltà, di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., è di natura soggettiva ed è caratterizzata da una condotta eccedente rispetto alla normalità causale, che determina sofferenze aggiuntive ed esprime un atteggiamento interiore specialmente riprovevole. (Nell'affermare il principio, la S.C. ha precisato che la sussistenza di tale atteggiamento interiore deve essere accertata alla stregua delle modalità della condotta e di tutte le circostanze del caso concreto, comprese quelle afferenti alle note impulsive del dolo).

Nella circostanza aggravante di cui all'art. 61, primo comma, n. 4, cod. pen., per "sevizie" deve intendersi una condotta studiata e specificamente finalizzata a cagionare sofferenze ulteriori e gratuite, rispetto alla "normalità causale" del delitto perpetrato; si ha invece "crudeltà" quando l'inflizione di un male aggiuntivo, che denota la spietatezza della volontà illecita manifestata dall'agente, non è frutto di una sua scelta operativa preordinata.

Cass. pen. n. 28795/2016

La valutazione della sussistenza della circostanza aggravante della minorata difesa per approfittamento delle condizioni del soggetto passivo va operata dal giudice valorizzando situazioni che, nel singolo caso, abbiano ridotto o comunque ostacolato la capacità di difesa della parte lesa, agevolando in concreto la commissione del reato. (Fattispecie in tema di truffe commesse ai danni di giovani disoccupati nella quale la S.C. ha ritenuto non sufficiente il riferimento, operato dai giudici di merito, alla generale crisi economica ed occupazionale che investe il settore giovanile, ed alla generica aspirazione di un posto di lavoro)

Cass. pen. n. 17424/2015

La circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità può essere riconosciuta anche in ipotesi di delitto tentato, quando le modalità del fatto criminoso siano idonee a fornire concrete ed univoche indicazioni sull'entità del pregiudizio che si sarebbe determinato se l'azione delittuosa fosse stata portata a compimento. (Fattispecie relativa a tentata truffa).

Cass. pen. n. 13933/2015

Le circostanze di persona che, ai sensi dell'art. 61 n. 5 cod. pen. aggravano il reato quando l'agente ne approfitti possono consistere in uno stato di debolezza fisica o psichica in cui la vittima del reato si trovi per qualsiasi motivo; ne consegue che esse devono essere conosciute dall'agente e tali da ostacolare, in relazione alla situazione fattuale concretamente esistente, la reazione dell'Autorità pubblica o delle persone offese, agevolando la commissione del reato. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante in relazione ad una serie di truffe, connesse all'abusivo esercizio delle professioni di psicologo, psicoterapeuta e medico psichiatra, poste in essere dall'imputato in danno dei pazienti).

Cass. pen. n. 13546/2015

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. nell'ipotesi in cui si verifichino delle lesioni nello esplicarsi della violenza posta in essere per commettere il reato di cui all'art. 393 cod. pen. e finalizzata a cagionare l'evento delle lesioni stesse, poiché in tal caso non si attua alcun assorbimento dell'un reato nell'altro. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la pronuncia di sentenza di condanna per il reato di lesioni personali aggravate da connessione teleologica ex art. 61 n. 2 cod. pen., nonostante la dichiarazione di estinzione, per remissione della querela, del delitto di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza sulle persone).

Cass. pen. n. 8998/2015

In tema di minorata difesa, la circostanza aggravante di aver approfittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge n. 94 del 2009, deve essere specificamente valutata anche in riferimento all'età senile e alla debolezza fisica della persona offesa, avendo voluto il legislatore assegnare rilevanza ad una serie di situazioni che denotano nel soggetto passivo una particolare vulnerabilità della quale l'agente trae consapevolmente vantaggio. (Fattispecie relativa a una rapina in cui la vittima - una donna di settantaquattro anni - che aveva accennato una reazione alle minacce dei malfattori, veniva da questi afferrata per le spalle e scaraventata a terra).

Cass. pen. n. 7317/2015

Ai fini dell'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera di cui all'art. 61 n. 11 cod. pen. è irrilevante che l'imputato non sia più alle dipendenze della persona offesa, qualora sia stato agevolato per la commissione del reato dalle condizioni favorevoli create dal preesistente rapporto di lavoro. (Fattispecie relativa a furto commesso in un negozio di articoli di lusso da un ex magazziniere, introdottosi nel negozio da una porta sul retro tramite un duplicato delle chiavi).

Cass. pen. n. 5966/2015

Non è configurabile l'aggravante dell'abuso di poteri e violazione di doveri pubblici, quando la condotta posta in essere dall'imputato, pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio, esula da qualsiasi dimensione di servizio, e la commissione del reato non è resa possibile o comunque facilitata dall'approfittamento delle mansioni affidategli. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione impugnata che aveva escluso l'aggravante con riferimento ad un omicidio volontario commesso da un appuntato dei Carabinieri con la pistola d'ordinanza ma in contesto, di tempo e di luogo, privato).

Cass. pen. n. 13387/2014

Ai fini della integrazione della circostanza aggravante della minorata difesa, è sufficiente la coscienza e volontà dell'agente di compiere l'azione in presenza di obiettive circostanze favorevoli o agevolatrici della condotta criminosa, mentre non è necessario che l'approfittamento di tali circostanze sia sorretto da dolo specifico, o, comunque, che la situazione determinata dalle stesse sia stata ad arte ricercata o indotta.

Cass. pen. n. 2201/2014

In caso di reato continuato, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno dell'aggravante del danno di rilevante gravità deve essere operata con riferimento non al danno cagionato da ogni singola violazione, ma a quello complessivo causato dalla somma delle violazioni.

Cass. pen. n. 59/2014

La circostanza aggravante dei motivi futili sussiste quando la determinazione criminosa sia stata causata da uno stimolo esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale. (Nel caso di specie, la Corte ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che aveva ravvisato l'aggravante in relazione ad un tentato omicidio commesso in danno di persona che aveva disatteso l'intimazione dell'imputato ad interrompere la relazione sentimentale con la propria sorella minorenne).

Cass. pen. n. 48162/2013

Nel caso di reato commesso da un minore, l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo n. 1, cod. pen. può essere riconosciuto solo quando il motivo che ha determinato la commissione del reato sia meramente pretestuoso ed espressione dell'istinto criminale e della malvagità del reo e non quando esso trovi ragione nell'irrazionalità rappresentativa dell'immaturità ed emozionalità adolescenziale. (Fattispecie in tema di omicidio commesso da un minorenne in cui la Corte, in presenza di un movente connesso alla gelosia, ha annullato con rinvio la sentenza per accertare a quale delle due situazioni andava ascritta la futilità del motivo).

Cass. pen. n. 23827/2013

Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 cod. pen. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte.

Cass. pen. n. 22136/2013

In tema di circostanze, sono estendibili ai concorrenti, e sempre che questi ne fossero consapevoli, le sole aggravanti soggettive che, oltre a non essere "inerenti alla persona del colpevole" a norma dell'art. 70, secondo comma, c.p., abbiano in qualche modo agevolato la realizzazione del reato, dovendo procedersi ad una interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 118 c.p.. (Fattispecie in cui la Corte ha escluso l'estensione ad un concorrente della circostanza prevista dall'art. 61, n. 6, c.p., inerente ad altro concorrente, in quanto la stessa si era rivelata assolutamente improduttiva di effetti agevolativi in ordine alla realizzazione del reato concorsuale).

Cass. pen. n. 19966/2013

Per la configurabilità dell'aggravante di aver adoperato sevizie e di aver agito con crudeltà è necessario che il reo agisca con la coscienza e volontà di infliggere alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto al normale processo di causazione della morte. (Fattispecie relativa ad omicidio in cui la vittima era stata cosparsa di benzina e data alle fiamme; in applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata perchè non forniva dimostrazione della consapevolezza degli imputati dell'esistenza in vita della persona aggredita nel momento in cui veniva dato fuoco al suo corpo).

Cass. pen. n. 18983/2013

La notifica all'imputato dell'ordine di esecuzione della pena è irrilevante ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 67 cod.pen., essendo a tal fine sufficiente che egli sia consapevole di essere ricercato per un precedente reato.

Cass. pen. n. 18779/2013

In tema di aggravante dei motivi abietti o futili (art. 61, n. 1 c.p.), la sussistenza di tale aggravante, con particolare riguardo all’ipotesi della futilità, non può essere esclusa, quando il fatto sia stato determinato dalla gelosia, sulla sola base della ritenuta inadeguatezza di tale movente rispetto alla gravità del fatto medesimo (nella specie, tentato omicidio) posto in essere dall’agente.

Cass. pen. n. 15571/2013

Non sussiste, sul piano astratto, alcuna incompatibilità tra il vizio parziale di mente e la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. in quanto i due particolari motivi (abietti o futili) non costituiscono in sé una costante e diretta estrinsecazione della infermità per la quale la capacità di intendere e di volere può risultare grandemente scemata. (In motivazione, la Corte ha precisato che il giudizio di compatibilità deve essere svolto tramite un apprezzamento della situazione sottoposta in concreto al giudice di merito).

Cass. pen. n. 14651/2013

La nozione di abuso di relazione di prestazione d'opera, previsto come aggravante dall'art. 61 n. 11 c.p., si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un "facere", bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza.

Cass. pen. n. 3369/2013

Agli effetti della circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 7, cod. pen., l'entità del danno patrimoniale dev'essere valutata con riferimento al momento in cui il reato è stato commesso, e, pertanto, la sua diminuzione conseguente a fatti successivi (nella specie, la restituzione delle somme percepite truffaldinamente) risulta irrilevante.

Cass. pen. n. 15463/2012

Nel caso in cui il reato di truffa venga commesso ricorrendo all'artificio della costituzione di uno studio professionale in apparenza legittimamente operante, cui i clienti si siano affidati con minorata cautela, è configurabile la circostanza aggravante dell'abuso della relazione qualificata di prestazione d'opera professionale.

Cass. pen. n. 12930/2012

Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al p.u. lesioni personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può concorrere con quello di resistenza a p.u.

Cass. pen. n. 5882/2012

Integra la circostanza aggravante del motivo abietto il comportamento di colui che colpisce ripetutamente con un coltello una persona solo perchè intervenuta in soccorso per ragioni di solidarietà, di una donna che in strada chiedeva aiuto nel corso di un'aggressione ai suoi danni.

Cass. pen. n. 47880/2011

Non ricorre la circostanza aggravante dei motivi futili nel caso in cui l'agente, per un errato apprezzamento della situazione di fatto, fondato su una falsa ma ragionevole e non pretestuosa rappresentazione della realtà, ritenga di agire per un movente che non sarebbe obiettivamente futile, se l'errore non si fosse verificato.

Cass. pen. n. 36897/2011

Sussiste la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11, c.p., qualora il conduttore di un immobile si appropri degli oggetti e suppellettili, costituenti corredo e mobilio, in quanto oggetto del negozio giuridico relativo alla concessione dell'uso dei beni presenti nell'immobile locato è l'obbligo di conservazione, e quindi di restituzione dei medesimi alla scadenza del contratto.

Cass. pen. n. 30285/2011

La circostanza aggravante di avere adoperato sevizie e di avere agito con crudeltà verso le persone ricorre quando le modalità della condotta rendono obiettivamente evidente la volontà di infliggere alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento e costituiscono un "quid pluris" rispetto all'attività necessaria ai fini della consumazione del reato, rendendo la condotta stessa particolarmente riprovevole per la gratuità e superfluità dei patimenti cagionati alla vittima con un'azione efferata, rivelatrice di un'indole malvagia e priva del più elementare senso d'umana pietà. (Nel caso di specie, la condotta si era concretizzata nell'avere denudato la vittima già priva di sensi e nell'averla poi schiacciata, passandovi sopra due volte con l'autovettura).

Cass. pen. n. 24093/2011

La circostanza aggravante dell'abuso della relazione di prestazione d'opera ricorre pur quando il fatto sia commesso abusando della relazione fiduciaria instauratasi con la vittima, nell'ambito di un mandato di fatto che sia stato soltanto occasionato dall'esercizio dell'attività professionale del soggetto agente. (Fattispecie in cui l'autore del fatto, dipendente della banca presso la quale la persona offesa era titolare di conti correnti, aveva instaurato con la stessa persona offesa stretti rapporti fiduciari, sì che questa gli aveva affidato aspetti inerenti all'amministrazione del suo patrimonio).

Cass. pen. n. 20039/2011

La circostanza aggravante dell'essere il fatto commesso con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio è configurabile nel caso di reato ascrivibile a un dipendente dell'amministrazione finanziaria con mansione di addetto allo sportello, la cui attività infatti, non si esaurisce in incarichi meramente manuali o d'ordine, poiché le funzione svolte implicano conoscenza di regolamenti propri dell'amministrazione di appartenenza e costituiscono, quindi, complemento ed integrazione delle funzioni pubbliche proprie dell'amministrazione finanziaria. (Fattispecie relativa a contestazione di truffa ascritta ad operatore tributario con mansioni di sportello a contatto con il pubblico, consistita nell'aver incontrato all'interno degli uffici persone che, indotte in errore circa la possibilità di ottenere in locazione a prezzi vantaggiosi immobili che lo Stato stava dismettendo, avevano versato in suo favore somme di denaro).

Cass. pen. n. 19700/2011

Non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. in relazione al reato di lesioni personali lievi commesso in attuazione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il nesso teleologico necessario per la sussistenza della suddetta aggravante esige che le azioni esecutive dei due diversi reati che pone in relazione siano distinte.

Cass. pen. n. 9883/2011

La circostanza aggravante dell'aver agito con crudeltà e sevizie, implicando l'intenzionalità della condotta, non è estensibile al concorrente "anomalo" nel reato.

Cass. pen. n. 8892/2011

La circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, n. 2, c.p.) non è configurabile in relazione al reato di lesioni personali che sia stato commesso - unitamente ad altri fatti lesivi dell'integrità fisica e morale del soggetto passivo - in esecuzione della condotta propria del delitto di maltrattamenti in famiglia, atteso che il riconoscimento della suddetta aggravante presuppone che le azioni costitutive dei due diversi reati siano oggettivamente distinte.

Cass. pen. n. 7433/2011

La commissione del furto in ora notturna integra di per sé l'aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 5, c.p. (Fattispecie di tentato furto commesso all'interno di azienda agrituristica ove, di notte, non viveva alcuno).

Cass. pen. n. 3598/2011

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa (art. 61, comma primo, n. 5 c.p.), se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata.

Cass. pen. n. 43729/2010

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera, prevista dall'art. 61 n. 11 c.p., la prestazione di servizio, alla cui base sia riscontrabile un rapporto di fiducia tra le parti, non può costituire l'oggetto materiale del delitto, ma deve essere allo stesso preesistente e tale da agevolarne la commissione. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso, osservando che il contratto di servizi sottoscritto dalle parti aveva costituito l'oggetto del delitto di truffa, in quanto concluso per effetto dei raggiri accertati nel giudizio di merito).

Cass. pen. n. 40836/2010

A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11 bis, c.p., introdotto dalla L. 24 luglio 2008, n. 125, che ha previsto la nuova circostanza aggravante della commissione del fatto da parte di una persona che illegalmente si trovi sul territorio nazionale (Corte cost., n. 249/2010), l'imputato ha interesse a far valere, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, c.p., la sopravvenuta illegittimità parziale della contestazione in conseguenza dell'effetto abolitivo prodotto dalla su citata pronuncia, quando la valutazione dell'ipotesi circostanziale abbia influito sulla determinazione del trattamento sanzionatorio. (Fattispecie in cui la S.C. ha annullato senza rinvio una sentenza di patteggiamento, in cui la pena base è stata calcolata all'esito di un giudizio di equivalenza delle attenuanti generiche alla contestata aggravante).

Cass. pen. n. 35997/2010

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante della minorata difesa, l'età avanzata della vittima del reato, a seguito delle modificazioni legislative introdotte dalla L. n. 94 del 2009, è rilevante nel senso che impone al giudice di verificare, allorché il reato sia commesso in danno di persona anziana, se la condotta criminosa posta in essere sia stata agevolata dalla scarsa lucidità o incapacità di orientarsi da parte della vittima nella comprensione degli eventi secondo criteri di normalità. (Fattispecie in tema misura cautelare disposta per truffa consumata, con le medesime modalità, in danno di numerose persone, tutte di età compresa tra i sessantaquattro e gli ottantaquattro anni).

Cass. pen. n. 35353/2010

La circostanza aggravante di abuso di relazioni di prestazione d'opera non richiede che il rapporto intercorra direttamente e formalmente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che esso si sia svolto con la partecipazione dell'agente che abbia diretto a proprio illecito vantaggio la relazione, abusando della relativa posizione. (Fattispecie in tema di truffa, nella quale un commercialista, che operava per l'amministrazione di una società legata da un contratto di opera professionale ad un'altra, si era appropriato di una somma spettante ai soci, falsificando la firma di uno di essi sui giustificativi bancari).

Cass. pen. n. 27044/2010

Integra la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p., in quanto ricompreso nella nozione di abuso di relazioni domestiche, il rapporto di abituale frequentazione dell'abitazione della vittima da parte del reo.

Cass. pen. n. 24011/2010

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11- bis, c.p. (ossia, " l'avere il colpevole commesso il fatto mentre si trova illegalmente sul territorio nazionale"), introdotta dall'art. 1, comma primo, lett. f), del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, conv. nella L. 24 luglio 2008, n. 125, è irrilevante l'annullamento per vizi formali del decreto prefettizio di espulsione, intervenuto in epoca antecedente alla contestazione dell'addebito. (Fattispecie relativa al reato di false dichiarazioni ad un pubblico ufficiale).

Cass. pen. n. 16952/2010

Sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico (art. 61, comma primo, n. 2 c.p.) nel caso in cui sia provocata una lesione per procurarsi l'impunità a seguito del tentativo di impossessamento di cosa mobile altrui. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in riforma della decisione di primo grado, ha ritenuto non configurabile il tentativo di rapina impropria a causa del mancato impossessamento della cosa con conseguente riqualificazione del fatto come tentato furto seguito da lesione).

Cass. pen. n. 14837/2010

La circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 11 c.p. è compatibile con il reato di violenza sessuale in quanto la condotta di abuso di autorità, contemplata dall'art. 609 bis c.p., non è ricompresa nella predetta aggravante. (Fattispecie di violenza sessuale commessa da un medico ai danni di una paziente, in cui la Corte ha disatteso la tesi difensiva della violazione del "ne bis in idem" sostanziale, ritenendo corretta la configurabilità dell'aggravante per aver il reo approfittato della fiducia della vittima in virtù del rapporto professionale che li legava).

Cass. pen. n. 6587/2010

Non sussiste alcuna incompatibilità tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 11 c.p. (abuso di autorità o di particolari relazioni) e quella specifica di cui all'art. 577 n. 1 dello stesso codice (abuso del rapporto di paternità), dati il diverso fondamento oggettivo e la diversa "ratio" che caratterizzano le due fattispecie circostanziali in questione, la prima avente natura oggettiva e consistente in una relazione di fatto tra l'imputato e la parte offesa che agevola la commissione del delitto, la seconda avente natura soggettiva ed incentrata esclusivamente sul legame genitoriale preso in considerazione di per sé e al di fuori di altre condizioni quali la coabitazione e l'ospitalità.

Ricorre la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio originato da un patologico e distorto rapporto di possesso parentale del padre nei confronti della figlia, la quale non sottostava ai suoi voleri, rivendicava margini di autonomia, e teneva un comportamento difforme rispetto agli usi e costumi della sua famiglia.

Cass. pen. n. 39301/2009

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, comma primo, n. 10, c.p. non è configurabile se il fatto è commesso in danno di un agente assicurativo, poiché la L. n. 990 del 1969 non ha modificato la natura giuridica delle compagnie di assicurazione, che resta eminentemente commerciale, anche se ad uno dei rami in cui tale attività si esplica (assicurazione della responsabilità civile connessa alla circolazione dei veicoli a motore) è collegato un interesse di carattere generale.

Cass. pen. n. 34354/2009

Ricorre la circostanza aggravante della minorata difesa nel caso di commissione di un furto, in tempo di notte, nel fondo di proprietà altrui.

Cass. pen. n. 31583/2009

Il dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante del nesso teleologico in quanto la risposta immediata o quasi immediata, in cui si concreta il primo non collide con una connessa e coeva ulteriore (e contestuale) intenzionalità.

Cass. pen. n. 26702/2009

L'aggravante del nesso teleologico (art. 61 n. 2 c.p.) è compatibile con il dolo d'impeto, in quanto l'ideazione e l'esecuzione del reato mezzo e del reato fine possono coincidere, mantenendo il collegamento strumentale e funzionale tra i due fatti-reato.

Cass. pen. n. 24894/2009

Il cosiddetto dolo d'impeto è compatibile con la circostanza aggravante dei motivi abietti e futili. (Fattispecie in tema di omicidio volontario).

Cass. pen. n. 16968/2009

Non ricorre la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso da un omosessuale in danno di un soggetto del quale egli si era innamorato, venendone respinto. Deve infatti escludersi che il concetto di "abietto" possa riferirsi ai sentimenti di affetto e di amore propri di ogni essere umano, sia esso omosessuale ovvero eterosessuale.

Cass. pen. n. 337/2009

Ricorre, per la spregevolezza del fatto secondo il comune sentire, la circostanza aggravante del motivo abietto in relazione all'omicidio commesso, su ordine del capo di un gruppo mafioso, in danno di chi abbia intrapreso una relazione sentimentale con una donna già a lui legata da analogo rapporto, per mero spirito punitivo, dettato da intolleranza per la libertà di autodeterminazione della donna stessa, rifiutatasi di soggiacere alla sua volontà, e per la conseguente perdita sia del dominio fino ad allora esercitato su di lei, sia del prestigio criminale.

Cass. pen. n. 48108/2008

La circostanza aggravante dell'aver profittato di circostanze tali da ostacolare la privata difesa ha carattere oggettivo ed è compatibile con il dolo d'impeto.

Cass. pen. n. 45326/2008

Per la configurabilità della circostanza aggravante dei motivi abietti o futili occorre che il movente del reato sia identificato con certezza, non potendo l'ambiguità probatoria sul punto ritorcersi in danno dell'imputato.

Cass. pen. n. 39023/2008

In tema di minorata difesa, l'età non può di per sè costituire condizione autosufficiente ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., dovendo essere accompagnata da fenomeni di decadimento o di indebolimento delle facoltà mentali o da ulteriori condizioni personali, quali il basso livello culturale del soggetto passivo, che determinano un diminuito apprezzamento critico della realtà.

Cass. pen. n. 31038/2008

La circostanza aggravante del c.d. nesso teleologico non può trovare applicazione se il fatto oggetto della proiezione finalistica non è più previsto dalla legge come reato.

Cass. pen. n. 20308/2008

Rientra tra i provvedimenti legalmente dati per ragioni di giustizia e di sicurezza pubblica, la cui inosservanza integra il reato previsto dall'art. 650 c.p., anche l'invito rivolto a un soggetto ricercato da un'autorità di polizia a recarsi presso i propri uffici per adempimenti dettati da motivi di giustizia. (Fattispecie relativa alla notifica di atti giudiziari ).

Cass. pen. n. 19669/2008

L'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 c.p. (l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale) non è configurabile il relazione al delitto di lesioni personali volontarie commesso in concorso con il delitto di resistenza a pubblico ufficiale, atteso che il fatto in cui si sostanzia l'aggravante è elemento costitutivo del delitto di cui all'art. 337 c.p. Ne consegue che la medesima condotta non può essere posta a carico dell'imputato come integrativa sia del citato reato sia della circostanza aggravante.

Cass. pen. n. 6433/2008

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 11 c.p. (sub specie dell'approfittamento della relazione domestica) è configurabile anche nel caso di presenza non momentanea dell'agente nel medesimo luogo idoneo allo svolgimento della vita privata, in quanto il concetto di «coabitazione» non si esaurisce in quello di «convivenza». (Fattispecie nella quale è stata ritenuta configurabile l'aggravante dell'abuso di relazioni domestiche nei confronti di un uomo, convivente della madre dei minori abusati, il quale aveva approfittato di tale situazione ponendo in essere atti lesivi della loro sfera sessuale).

Cass. pen. n. 1797/2008

Allorché sia stata contestata la circostanza aggravante dei motivi abietti, con la precisazione che questi sono consistiti nel fatto di avere agito al fine di agevolare l'attività di un sodalizio mafioso, si ha piena identificazione dell'aggravante comune con quella ad effetto speciale prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991 n. 203 e quest'ultima assorbe in sé la prima. (Nella specie, concernente l'applicazione dell'indulto elargito con L. n. 241 del 2006, interdetta per le pene inflitte in relazione a reati aggravati ai sensi della L. n. 203 del 1991, la Corte ha ritenuto corretta l'esclusione del condono con riferimento a contestazione di fatto commesso dall'istante per il beneficio per motivi abietti, al fine di mantenere il prestigio dell'organizzazione mafiosa di cui faceva parte).

Cass. pen. n. 42371/2006

In applicazione del principio di specialità, l'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p., di natura soggettiva in quanto applicabile a carico di chi commette un delitto allo scopo di realizzare un ulteriore delitto, o di occultarlo, o di assicurarsene il profitto o l'impunità, viene assorbita nel delitto di rapina impropria, laddove la volontà del soggetto di assicurarsi con violenza sulla persona il prodotto del bene sottratto o l'impunità è stata assunta come elemento costitutivo. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che non potesse essere nuovamente valutata come aggravante teleologica di un delitto di omicidio volontario, la finalità di assicurarsi il prodotto del delitto con violenza, costituente il dolo specifico del riconosciuto delitto di rapina impropria).

Cass. pen. n. 35368/2006

Deve escludersi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui il reato di lesioni o maltrattamenti sia compiuto per ragioni di pura gelosia che, collegata ad un sia pure abnorme desiderio di vita in comune, non è, da sola, espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima né manifestazione di intolleranza alla insubordinazione di questa, considerata come propria appartenenza.

Cass. pen. n. 32006/2006

La circostanza aggravante di aver adoperato sevizie o di aver agito con crudeltà verso la persona ricorre quando le modalità della condotta esecutiva di un delitto rendono evidente la volontà di infliggere alla vittima un patimento ulteriore rispetto al mezzo che sarebbe nel caso concreto sufficiente ad eseguire il reato, rivelando in tal modo, per la loro superfluità rispetto al processo causale, una particolare malvagità del soggetto agente. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha annullato la decisione di merito nella quale era stata ritenuta sussistente l'aggravante in questione in un caso di omicidio volontario, in conseguenza dell'agonia inflitta alla vittima per le modalità esecutive del delitto e della mancanza di ogni senso di umanità dimostrata dagli autori, ma senza tenere conto che, attesa la situazione di fatto, tale condotta non era «gratuita» ossia non rappresentava un «quid pluris» rispetto all'esplicazione dell'attività necessaria per portare a compimento il proposito criminoso e per vincere la resistenza della vittima, di corporatura e prestanza fisica di gran lunga superiore a quella di ciascuno dei due esecutori).

Cass. pen. n. 19572/2006

Ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. non è necessario che il rapporto di prestazione d'opera intercorra direttamente tra l'autore del fatto e il soggetto passivo del reato, ma è sufficiente che il colpevole se ne sia avvalso per commettere il fatto.

Cass. pen. n. 16473/2006

Sussiste l'aggravante dell'aver agito con crudeltà e sevizie nella condotta di chi infierisce lungamente e rabbiosamente sulla vittima fino a massacrarla, con una condotta che eccede i limiti della normalità causale, essendo irrilevante che la vittima abbia potuto o meno percepire l'afflittività di tutti gli atti di crudeltà.

Cass. pen. n. 5448/2006

In tema di circostanze aggravanti comuni, per motivo abietto si intende quello turpe, ignobile, che rivela nell'agente un grado tale di perversità da destare un profondo senso di ripugnanza in ogni persona di media moralità, nonché quello spregevole o vile, che provoca ripulsione ed è ingiustificabile per l'abnormità di fronte al sentimento umano. (Nella specie si è ritenuta sussistente l'aggravante con riferimento a un omicidio determinato dal proposito di vendetta dell'autore per le molestie sessuali subite dalla sorella ad opera della vittima, nonché dal fine di affermazione del prestigio criminale e della capacità di sopraffazione).

Cass. pen. n. 5257/2006

Agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., la relazione di prestazione d'opera corrisponde ad un concetto più ampio di quello di locazione d'opera a norma della legge civile e comprende ogni specie di attività, materiale ed intellettuale, che abbia dato luogo a quell'affidamento nel corso del quale si è verificata la condotta criminosa. (Fattispecie in cui è stata ritenuta la sussistenza della citata aggravante in relazione ad appropriazione indebita di somme di danaro realizzata dal conduttore di un immobile locatogli dalla parte offesa).

Cass. pen. n. 26435/2005

Quando la violenza esercitata, per assicurarsi il possesso della cosa oggetto del reato di rapina o l'impunità, nei confronti di un pubblico ufficiale, al fine di opporsi mentre compie un atto dell'ufficio, eccede il fatto di percosse e volontariamente provoca lesioni personali, si determina il concorso tra i delitti di rapina e resistenza e quello di lesioni, e per quest'ultimo sussiste l'aggravante della connessione teleologica, a nulla rilevando che reato mezzo e reato fine siano integrati dalla stessa condotta materiale.

Cass. pen. n. 29/2005

In tema di circostanze aggravanti comuni, ai fini della contestazione dell'ipotesi di cui all'art. 61, n. 7 c.p. (l'avere cagionato un danno patrimoniale di rilevante gravità) non è sufficiente la mera indicazione nel capo d'imputazione (nella fattispecie, reato di truffa) dell'importo della somma sottratta alla persona offesa, ma è necessario, ai fini della corretta formulazione dell'addebito, che sia esplicitata la valutazione circa la rilevante gravità del danno, così da consentire l'esercizio del connesso diritto di difesa.

Cass. pen. n. 44868/2004

In tema di circostanze aggravanti comuni, in relazione all'ipotesi di cui all'art. 61, n.11 c.p., il termine «ufficio» cui fa riferimento la disposizione, va inteso tanto nel suo senso soggettivo, come esercizio di mansioni da parte dell'agente, quanto in senso oggettivo, come luogo in cui le stesse sono svolte. Ne consegue che le relazioni di ufficio possono consistere anche in rapporti di mero fatto, indipendentemente dalla qualificazione giuridica degli stessi. (Nella fattispecie, relativa al reato di appropriazione indebita, la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante nonostante l'imputata, all'inizio, avesse frequentato l'ufficio del datore di lavoro in ragione di una relazione sentimentale, in seguito trasformatasi in stretta collaborazione di lavoro).

Cass. pen. n. 44624/2004

Sussiste la circostanza aggravante dell'avere agito per un motivo abietto (art. 61, n. 1, c.p.) relativamente ad un reato commesso, in un contesto di criminalità organizzata, al fine di conseguire il controllo incontrastato su una determinata porzione di territorio e di incrementarne lo sfruttamento attraverso ulteriori attività delittuose di tipo mafioso. (Fattispecie relativa ad omicidio in danno di soggetto che aveva tenuto comportamenti non conformi alle regole dell'organizzazione criminale).

Cass. pen. n. 23176/2004

In caso di concorso di reati, la dichiarazione di estinzione di uno di essi per prescrizione non preclude al giudice la possibilità di esaminare i fatti ritenuti costitutivi del reato prescritto ai fini della dichiarazione di responsabilità per gli altri, a nulla rilevando la mancata contestazione della circostanza aggravante del nesso teleologico tra essi. (Nella specie è stato ritenuto corretto l'operato del giudice di merito che, dichiarato prescritto il reato di corruzione, aveva utilizzato, ai fini della dichiarazione di responsabilità per il reato di falso in atto pubblico, l'accertata dazione di danaro, in relazione a una vicenda di corruzione propria susseguente di un funzionario dell'ufficio della motorizzazione civile per l'annotazione dell'avvenuto superamento della revisione periodica, in realtà mai effettuata, sulla carta di circolazione di numerosi veicoli).

Cass. pen. n. 895/2004

La nozione di abuso di relazione di prestazione d'opera, previsto come aggravante dall'art. 61, n. 11 c.p., si applica a tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere, bastando che tra le parti vi sia un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato, a nulla rilevando la sussistenza di un vincolo di subordinazione o di dipendenza.

Cass. pen. n. 48219/2003

Alla stregua della vigente formulazione dell'art. 118 c.p., introdotta dall'art. 3 della L. 7 febbraio 1990 n. 19, deve escludersi la compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61, n. 2, c.p. e il concorso anomalo di cui all'art. 116 c.p. (Nella specie, l'aggravante del nesso teleologico era stata configurata dal giudice di merito con riguardo ad un reato di rapina, nel corso della cui esecuzione era stato commesso un tentativo di omicidio, del quale il ricorrente era stato ritenuto corresponsabile a titolo di concorso anomalo).

Cass. pen. n. 47863/2003

Ai fini della contestazione di una circostanza aggravante non è indispensabile una formula specifica espressa con sua enunciazione letterale, né l'indicazione della disposizione di legge che la prevede, essendo sufficiente che, conformemente al principio di correlazione tra accusa e decisione, l'imputato sia posto nelle condizioni di espletare pienamente la propria difesa sugli elementi di fatto integranti l'aggravante.

Cass. pen. n. 45742/2003

L'abuso di relazioni di autorità, previsto come circostanza aggravante dall'art. 61 n.11 c.p., riguarda principalmente l'autorità privata e presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza tra il soggetto passivo ed il soggetto attivo del reato: ad esempio, quello intercorrente tra soggetto interdetto e tutore.

Cass. pen. n. 42790/2003

La circostanza aggravante dell'abuso di ufficio o della prestazione d'opera, prevista all'art. 61 n. 11 c.p., non si riferisce soltanto ai rapporti derivanti dalla comune appartenenza dell'autore del fatto e del soggetto passivo ad un medesimo ufficio o dall'esistenza tra gli stessi di un rapporto di prestazione d'opera, ma si configura anche quando l'agente si avvale di tali situazioni per commettere il reato, strumentalizzando l'ufficio ricoperto o la prestazione svolta.

Cass. pen. n. 36971/2003

La circostanza aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., è configurabile anche quando il reato-fine sia perseguibile a querela di parte e questa non sia stata presentata, essendo irrilevante l'applicazione di una causa di improcedibilità.

Cass. pen. n. 32688/2003

L'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p. intende punire la maggiore intensità della condotta delittuosa posta in essere dall'imputato, il quale pur di pervenire alla consumazione del reato-fine non arretra nemmeno di fronte all'eventualità di commettere anche un altro reato, così dimostrando una maggiore capacità criminosa. Ne consegue che proprio tale maggiore pericolosità rende indifferente che il reato-fine sia stato solo tentato o consumato, ovvero che allo stesso debba applicarsi una causa di non punibilità o di estinzione o di improcedibilità, in quanto ciò che rileva ai fini dell'applicabilità dell'aggravante è il rapporto che lega la commissione dei due reati.

Cass. pen. n. 15098/2003

Perché sia configurabile l'aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p. occorre che le modalità della condotta esecutiva di un delitto, ad esempio quello di maltrattamenti, siano caratterizzate dalla volontà di infliggere un patimento, ulteriore rispetto alle ordinarie modalità esecutive del reato e che rivelino, senza inserirsi nel processo causale del reato, una particolare malvagità al soggetto agente. (Fattispecie in materia di maltrattamenti concretizzantesi in violenze di ogni genere quali insulti, minacce con armi, percosse con schiaffi, pugni e calci inflitti alla moglie anche quando era in stato interessante, e consistenti anche nel farle sbattere la testa contro l'asfalto ed il parabrezza dell'auto).

Cass. pen. n. 12707/2003

L'aggravante del nesso teleologico, prevista dall'art. 61 n. 2 c.p., può essere ritenuta, in applicazione dell'art. 2, comma 2, c.p.p., anche se il reato fine viene giudicato separatamente. (Fattispecie relativa al delitto di falso, per aver circolato con targa sostituita allo scopo di impedire l'accertamento del furto della vettura, reato giudicato separatamente.).

Cass. pen. n. 35187/2002

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone, non è necessario che l'azione del colpevole sia diretta contro la vittima, essendo sufficiente che essa sia indirizzata verso una o più persone, anche diverse dalla vittima, purché si concreti in un quid pluris rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, in quanto proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario.

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante comune di aver commesso il fatto con abuso di ospitalità, deve considerarsi ospite chi è accolto, anche occasionalmente, saltuariamente o momentaneamente, nella sfera domestica di altra persona o in luogo da questa destinato all'esplicazione delle attività della vita privata con il suo consenso.

La circostanza aggravante comune consistente nell'avere agito con crudeltà verso le persone in tanto è configurabile, in quanto l'azione si diriga verso una persona e tale è l'uomo soltanto finché vive. Ne consegue che, una volta intervenuta la morte della persona, gli atti di crudeltà compiuti contro le sue spoglie possono integrare all'occorrenza un reato diverso, ma non la circostanza in questione.

Cass. pen. n. 12473/2002

Sussiste la circostanza aggravante dei futili motivi (art. 61, n. 1 c.p.) allorché la spinta al delitto di omicidio ha origine da un reato (nella specie cessione di sostanza stupefacente) e si configura espressione di un sentimento spregevole e ignobile, consistente nella determinazione ad uccidere per affermare l'ineludibilità del soddisfacimento del prezzo di un turpe contratto.

Cass. pen. n. 10414/2002

La circostanza aggravante del fatto commesso per motivi abietti, delineata all'art. 61, n. 1 c.p., è integrata quando il proposito di vendetta — che per sé solo non suscita nei consociati il senso di ripugnanza e disprezzo che caratterizza la fattispecie circostanziale — si accompagna alla finalità di affermazione del prestigio criminale e della capacità di sopraffazione dell'interessato. (Fattispecie nella quale un omicidio era stato commesso in danno del figlio di persona che aveva poco prima contrastato il compimento di un furto da parte dell'agente).

Cass. pen. n. 24997/2001

L'aggravante dell'abuso di prestazioni d'opera implica un concetto più lato di quello civilistico di locazione d'opera, comprendendo tutti i casi nei quali, a qualunque titolo, taluno abbia prestato ad altri la propria opera. Ne consegue che sono ricompresi in tale concetto anche i contratti di diritto privato nei quali i rapporti giuridici da essi regolati comportano l'obbligo di facere e, quindi, di prestazione d'opera, come il rapporto di mediazione.

Cass. pen. n. 21875/2001

La circostanza aggravante dell'abuso di relazione di coabitazione è configurabile anche se, prima dell'esecuzione dell'illecito, lo stato di coabitazione sia cessato per la morte del coabitante, atteso che la ratio legis è quella di punire più gravemente chi sia comunque agevolato nel commettere il reato da tale situazione.

Cass. pen. n. 12083/2000

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 4 c.p. ricorre allorquando vengano inflitte alla vittima sofferenze che esulano dal normale processo di causazione dell'evento, nel senso che occorre un quid pluris rispetto all'esplicazione ordinaria dell'attività necessaria per la consumazione del reato, poiché proprio la gratuità dei patimenti cagionati rende particolarmente riprovevole la condotta del reo, rivelandone l'indole malvagia e l'insensibilità a ogni richiamo umanitario. (Nella specie, relativa a un omicidio commesso in un impeto di gelosia, è stato escluso che si potesse ravvisare tale aggravante nella mera reiterazione di colpi di coltello inferti alla vittima, atteso che tale reiterazione, essendo connessa alla natura del mezzo usato per conseguire l'effetto delittuoso, non eccede i limiti della normalità causale e non trasmoda in una manifestazione di efferatezza, specie in considerazione del movente delittuoso).

Cass. pen. n. 11497/2000

L'aggravante di cui all'art. 61 n. 2 c.p., concernendo l'elemento intenzionale del reato, ha natura soggettiva, e pertanto si applica per il solo fatto che l'agente commetta un reato allo scopo di eseguirne (occultarne o conseguire il profitto di) un altro, anche se in concorso formale, senza che assuma rilievo la mancata consumazione del reato fine, ovvero la sua improcedibilità, dal momento che, nel primo caso, la condotta effettivamente realizzata è, di per sè, sufficiente ad integrare gli estremi della circostanza aggravante, nel secondo, manca solo una condizione per la punibilità del reato fine, come tale irrilevante per la ravvisabilità dell'aggravante in relazione al reato strumentale.

Cass. pen. n. 11078/2000

In tema di circostanze del reato, l'aggravante dell'abuso di prestazione di opera concerne tutti i rapporti giuridici che comportano un obbligo di fare, e instaurino tra le parti un rapporto di fiducia non meramente occasionale o estemporaneo, ovvero di semplice amicizia o favore, il quale comunque agevoli la commissione del fatto. (Fattispecie relativa a truffa commessa da soggetto abusivamente esercente la professione legale ai danni del cliente).

Cass. pen. n. 10811/2000

In tema di reato continuato, l'esclusione, a determinati fini, del carattere unitario (in senso normativo) dell'illecito deve essere specificamente prevista dalla legge, valendo in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà. Pertanto, ai fini del giudizio sulla rilevante gravità del danno, di cui all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 c.p., non deve tenersi conto del danno cagionato da ogni singola violazione, ma deve aversi riguardo al complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato come pluralità di episodi tra loro isolati.

Cass. pen. n. 2884/2000

Il fine del conseguimento di un incontrastato controllo criminale su un determinato territorio, in vista dello sfruttamento illecito dello stesso attraverso ulteriori attività delinquenziali di tipo mafioso, ben può essere ritenuto, nei congrui casi, come configurante un motivo turpe e ignobile, in quanto, alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico, che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla lotta alla criminalità organizzata, la perpetrazione di un omicidio per ragioni collegate alla volontà di potenziare l'efficienza di agguerrite organizzazioni criminali può essere considerata in contrasto con le norme fondamentali della convivenza civile e vista con profonda riprovazione da coloro che della comunità fanno parte.

Cass. pen. n. 3065/1999

In tema di reato continuato, l'esclusione, a determinati fini, del carattere unitario (in senso normativo) dell'illecito deve essere specificamente prevista dalla legge, valendo, in mancanza di tassative esclusioni, il principio della unitarietà. Pertanto, ai fini del giudizio sulla rilevante gravità del danno, di cui all'aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, c.p., non deve tenersi conto del danno cagionato da ogni singola violazione, ma deve aversi riguardo al complesso del danno cagionato dalla somma delle violazioni, difettando una norma che, ai fini in questione, consideri il reato continuato come una pluralità di episodi tra loro isolati.

Cass. pen. n. 11655/1999

In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza dell'aggravante della prestazione d'opera, è sufficiente la esistenza di un rapporto, anche di natura meramente fattuale, che abbia rappresentato, quantomeno, occasione (se non anche ragione giuridica) del possesso da parte dell'imputato e che abbia quindi consentito a quest'ultimo di commettere con maggiore facilità il reato, approfittando della particolare fiducia in lui riposta. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva rappresentato che impropriamente gli era stato attribuito dal giudice di merito il ruolo di agente finanziario, mentre egli era un semplice intermediario finanziario).

Cass. pen. n. 10460/1999

In tema di circostanze del reato, per la sussistenza della aggravante di abuso di relazioni di prestazioni d'opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l'autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l'agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d'opera gli abbia dato l'occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale l'imputato, abusando della sua qualità di amministratore di una sas, si era appropriato di una ingente somma di denaro, occultandone le tracce con false appostazioni contabili. La Cassazione, nell'enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto che, pur essendo tenuto a prestazioni d'opera nei confronti della società e non dei soci uti singuli, l'aggravante fosse stata correttamente contestata).

Cass. pen. n. 10130/1999

Poiché i delitti di falso in scrittura privata tutelano, non solo la fiducia e la sicurezza nella circolazione dei titoli, ma anche gli specifici interessi patrimoniali che gli stessi incorporano, sono ad essi applicabili le circostanze - attenuanti od aggravanti - attinenti alla entità del danno. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto applicabile la circostanza di cui all'art. 61 n. 7 c.p. al delitto di falso in titoli di credito, oltre che a quello di truffa, nei confronti di un imputato condannato in secondo grado per aver creato false polizze di carico ed altri falsi documenti, tramite i quali era riuscito a simulare l'imminente importazione di prodotto ortofrutticoli, ottenendo, in tal modo, adeguati versamenti da parte delle banche presso le quali coloro che intendevano acquistare la merce avevano conto).

Cass. pen. n. 4819/1999

Il motivo è futile quando la spinta al reato manca di quel minimo di consistenza che la coscienza collettiva esige per operare un collegamento accettabile sul piano logico con l'azione commessa. La futilità, così intesa, appartiene, dunque, alla sfera morale, in quanto offensiva di una regola etica propria del comune sentire, che assegna un particolare disvalore ad una azione criminosa psicologicamente indotta da una causale irrisoria, sicché la macroscopica inadeguatezza del movente contrasta con elementari esigenze di giustizia avvertite dalla collettività civile. Tuttavia, il relativo giudizio non può essere astrattamente riferito ad un comportamento medio difficilmente definibile, ma va ancorato agli elementi concreti della fattispecie, tenendo conto delle connotazioni culturali del soggetto giudicato, nonché del contesto sociale in cui si è verificato l'evento e dei fattori ambientali che possono aver condizionato la condotta criminosa. (Fattispecie relativa ad un omicidio scaturito dal mancato pagamento della retribuzione all'imputato, custode di un condominio, da parte della vittima, amministratore del condominio stesso. La S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito di escludere l'aggravante dei motivi futili, in quanto congruamente motivata sul fatto che il movente non era riconducibile al contenuto economico del contrasto tra aggressore e vittima — in sè modesto ma non irrisorio — bensì alla condizione psicologica di disagio e frustrazione vissuta dall'imputato, il quale era stato costretto a ricorrere all'aiuto economico del figlio, non potendo contare sull'unica fonte di sussistenza, costituita dal reddito lavorativo).

Cass. pen. n. 4062/1999

L'aggravante di aver commesso il fatto con abuso di poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio (art. 61, n. 9, c.p.) non presuppone necessariamente che il reato sia commesso in relazione al compimento di atti rientranti nella sfera di competenza del pubblico ufficiale o dell'incaricato di un pubblico servizio, nè l'attualità dell'esercizio della funzione o del servizio, ma sussiste anche quando la qualità dell'agente, in relazione alla tipicità della sua posizione, può facilitare la condotta del reato (Nella specie trattavasi di Presidente del comitato di gestione di una Usl ritenuto responsabile del reato di istigazione alla corruzione di un consulente del P.M. che aveva svolto accertamenti tecnici sul funzionamento di una clinica privata).

L'aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p. è incompatibile con le figure criminose dell'istigazione alla corruzione di cui all'art. 322, terzo e quarto comma c.p., le quali, integrando reati propri, presuppongono la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; non è, invece, incompatibile con l'ipotesi di cui al secondo comma di cui all'art. 322 c.p. che si sostanzia in una fattispecie di reato in cui il soggetto attivo, ancorché appartenente alla pubblica amministrazione, opera in posizione analoga a quella del privato.

Cass. pen. n. 1938/1998

Poiché attraverso i cartellini segnatempo il datore di lavoro si assicura il controllo sull'attività lavorativa effettivamente svolta dai dipendenti al di là e al di fuori di un qualsiasi affidamento alla loro lealtà o coscienza e quindi in assenza di qualsiasi substrato fiduciario, non è configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. nell'ipotesi di truffa commessa mediante alterazione dei cartellini predetti, realizzata dal personale dipendente allo scopo di percepire retribuzioni maggiori di quelle dovute per le ore effettivamente lavorate.

Cass. pen. n. 7516/1998

In ipotesi di concorso delle imputazioni di oltraggio e di lesioni volontarie aggravate dalla qualità di pubblico ufficiale, ai sensi dell'art. 61, n. 10, c.p., devono trovare applicazione entrambe le norme, in considerazione dei differenti beni giuridici protetti dalle due previsioni legislative. Non può, infatti, operare, in tal caso il principio di specialità di cui all'art. 15 c.p., perché la disposizione presuppone che più norme incriminatrici regolino la stessa materia, abbiano, cioè la stessa obiettività giuridica, intesa nel senso di identità del bene protetto.

Cass. pen. n. 6635/1998

Configura il solo delitto di furto aggravato ex art. 61, n. 9, c.p., e non anche quello di abuso di ufficio, la sottrazione compiuta ad opera del Direttore di un Istituto universitario di Anatomia Patologica di oggetti lasciati sulle (o vicino alle) persone decedute, per sentimenti di devozione o di affetto o per altre ragioni, ovvero già appartenuti alle persone decedute ma suscettibili di entrare nella disponibilità degli eredi.

Cass. pen. n. 3748/1998

La circostanza aggravante consistente nell'avere agito con crudeltà è compatibile con il vizio parziale di mente, a meno che la condotta inumana e crudele sia stata l'effetto della malattia, e cioè una manifestazione patologica del vizio di mente, la quale abbia sconvolto, in tutto o in parte, il processo intellettivo e volitivo del soggetto, identificandosi nel vizio medesimo.

Cass. pen. n. 5900/1998

Ai fini del riconoscimento del vincolo della continuazione fra episodi per i quali siano stati emanati diversi provvedimenti applicativi di misure cautelari, in relazione al disposto di cui all'art. 297, comma 3, c.p.p., può attribuirsi rilevanza alla presenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito con modificazioni in L. 12 luglio 1991 n. 203, sotto il profilo dell'esistenza del “fine di agevolare l'attività” delle associazioni criminose di tipo mafioso, anche quando alla detta aggravante non si accompagni quella del nesso teleologico prevista dall'art. 61 n. 2 c.p.

Cass. pen. n. 9949/1997

La circostanza aggravante dei motivi futili — il cui presupposto consiste in una evidente ed oggettiva sproporzione tra movente ed azione delittuosa, rivelatrice di un istinto criminale più spiccato, da punire, quindi, più severamente — è incompatibile con l'attenuante della provocazione, non potendo coesistere, nel compimento della stessa azione, stati d'animo contrastanti, dei quali l'uno esclude di per sé l'ingiustizia dell'azione dell'antagonista.

Cass. pen. n. 9590/1997

Alla luce del comune sentire nell'attuale momento storico che attribuisce sempre maggiore rilevanza alla libertà di autodeterminazione, deve ravvisarsi la sussistenza dell'aggravante dei motivi abietti nel caso in cui un omicidio sia compiuto non per ragioni di gelosia collegate ad un sia pur abnorme desiderio di vita in comune, ma sia espressione di spirito punitivo nei confronti della vittima considerata come propria appartenenza, della quale pertanto non può tollerarsi l'insubordinazione.

Cass. pen. n. 8450/1997

Pur se non è configurabile una incompatibilità assoluta ed astratta tra motivi a delinquere e condizioni inerenti alla persona, implicanti una diminuita imputabilità, (quale la minore età ed il vizio parziale di mente), è necessario, tuttavia, distinguere la futilità del motivo, sintomatica di capacità a delinquere, dalla irrazionalità del motivo, che è soltanto rappresentativa d'ingenuità, immaturità ed emozionalità adolescenziale. L'aggravante, quindi, deve essere individuata con criterio sia oggettivo che soggettivo, onde rendere possibili scelte razionali, non arbitrarie ed astratte, concretamente ancorate ai fatti ed alla personalità dell'individuo, nella quale la futilità, qual espressione di malvagità, trova ragione di aggravamento della pena.

Cass. pen. n. 2960/1997

Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 4 c.p., non si richiede l'attitudine della vittima del reato a percepire od avvertire l'afflittività degli atti di crudeltà, essendo la circostanza essenzialmente imperniata sulla considerazione del comportamento dell'autore dell'illecito e sulla conseguente maggiore riprovevolezza di un modus agendi connotato da particolare insensibilità, spietatezza od efferatezza.

Cass. pen. n. 1411/1997

È configurabile la circostanza aggravante del motivo futile nel caso di un omicidio commesso come reazione immediata anche ad espressioni minacciose provenienti dalla vittima quando tali espressioni, per il contesto nel quale vengono formulate e per la personalità del soggetto dal quale provengono, non presentino, ictu oculi, alcuna reale efficacia intimidatrice ma si appalesino piuttosto come manifestazione meramente verbale di generica ostilità, quale facilmente verificabile - come nella specie - nel corso di banali e occasionali litigi.

Cass. pen. n. 1112/1997

In tema di applicabilità dell'aggravante del «nesso teleologico» (art. 61, n. 2, c.p.) al delitto di corruzione propria, l'aggravante de qua non è configurabile rispetto ad illeciti penali — quali l'omissione di atti di ufficio, l'abuso di ufficio, l'omissione di rapporto, la rivelazione di segreti di ufficio, ecc. — che alla corruzione sono legati da immediato rapporto esecutivo, in forme intrinsecamente espressive della violazione dei doveri d'ufficio. Per contro, essa ben può applicarsi, a quelle altre trasgressioni di natura penale (il concorso in contrabbando, nel falso, nell'associazione per delinquere, ecc.) che, pur indirettamente ed in via mediata derivanti dallo stesso fatto corruttivo, si pongano oltre le forme tipiche direttamente esplicative della violazione degli stessi doveri, attingendo l'offesa di ulteriori e diversi interessi protetti. (Nella fattispecie la Corte ha ritenuto applicabile l'aggravante in oggetto giudicando sussistente il «nesso teleologico» tra il reato di corruzione propria e quello di evasione tributaria, di cui alla legge 7 agosto 1982 n. 516 e succ. modif.).

Cass. pen. n. 10268/1996

L'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. — minorata difesa pubblica o privata — ha carattere obiettivo e ricorre persino quando la situazione che ostacola la difesa sia insorta occasionalmente e comunque indipendentemente dalla volontà dell'agente; per la sua configurabilità è pertanto sufficiente che ricorrano quelle condizioni tali da facilitare l'azione delittuosa intrapresa. (Nella fattispecie la Suprema Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante in questione in un caso di tentato omicidio commesso in tempo di notte, in un luogo isolato e privo di illuminazione).

Cass. pen. n. 7034/1996

In tema di aggravanti costituisce motivo futile la determinazione criminosa che trova origine in uno stimolo tanto lieve, quanto sproporzionato, da prospettarsi più come un pretesto che non una causa scatenante della condotta antigiuridica. Ne consegue che la peculiare caratteristica del motivo futile, il quale non attiene alla sfera intellettiva o volitiva, bensì a quella morale, è data dalla enorme sproporzione tra il motivo e l'azione delittuosa, che suscita un senso di riprovazione da parte della generalità delle persone tra cui vive ed agisce il soggetto attivo del reato. (In applicazione di tale principio, la Suprema Corte ha escluso la configurabilità dell'aggravante in questione in relazione all'omicidio di un sindaco ad opera di un soggetto in età avanzata - e che aveva trascorso oltre trenta anni in carcere - ritenendo che questi, a seguito di provvedimenti adottati nei suoi confronti dall'amministrazione comunale, tra cui l'interruzione dell'erogazione di un sussidio e due ingiunzioni di pagamento del canone relativo all'acqua consumata, avesse agito perché mosso non da motivazioni futili o banali ed inconsistenti secondo la coscienza collettiva, bensì dal timore di perdere beni per lui indispensabili per motivi da riportarsi, secondo la sua distorta valutazione, al sindaco).

Cass. pen. n. 5189/1996

In applicazione del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p. e del principio secondo cui lo stesso fatto non può essere posto a carico dell'agente una seconda volta, la violenza o minaccia adoperata dopo la sottrazione di una cosa mobile altrui, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità, è elemento costitutivo del reato di rapina impropria, di cui all'art. 628, primo capoverso, c.p. valutato dal legislatore per configurare tale fattispecie di reato, e pertanto non può essere valutata una seconda volta a titolo di circostanza aggravante del nesso teleologico prevista dall'art. 576, n. 1, c.p. in relazione all'art. 61, n. 2, c.p.

Cass. pen. n. 4316/1996

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., la relazione di coabitazione (al cui abuso si ricollega l'aumento di pena) è data dalla circostanza oggettiva della convivenza più o meno protratta nel tempo - e, comunque, per un periodo apprezzabile - non solo nel medesimo appartamento, ma anche, secondo un concetto più lato del termine «coabitazione», nel medesimo immobile. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza dell'aggravante de qua nell'ipotesi di appropriazione indebita di energia elettrica destinata ai servizi comuni da parte di un condomino che aveva effettuato un allaccio abusivo a valle del contatore condominiale).

Cass. pen. n. 4023/1996

Non può considerarsi aggravato da motivi abietti o futili un omicidio al quale l'agente sia stato spinto dall'intento di recuperare la propria libertà sentimentale, onde coltivare senza intralci una relazione con altra persona, gravemente ostacolata dalla vittima.

Cass. pen. n. 3442/1996

Non sussiste incompatibilità logico-giuridica tra la continuazione e l'aggravante del nesso teleologico, agendo il vincolo della continuazione sul piano della riconducibilità di più reati ad un comune programma criminoso ed essendo il nesso teleologico connotato dalla strumentalità di un reato rispetto ad un altro, alla cui esecuzione od al cui occultamento il primo è preordinato: e se è vero che normalmente il nesso teleologico è sintomo anche di identità del disegno criminoso, non può dirsi, invece, che il vincolo della continuazione implichi o contenga in sè il nesso teleologico, che, invero, ben può mancare, ed ordinariamente difetta, tra i vari episodi di un reato continuato. Né può sostenersi che l'incompatibilità deriverebbe dall'impossibilità che un istituto ispirato al favor rei, come la continuazione, possa, al contempo, fungere da causa di aggravamento della pena, essendo evidente come tale ultimo effetto consegua non già nell'affermazione del vincolo della continuazione bensì all'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p., in nessun modo contenuta od implicita nell'identità della matrice ideativa dei due reati teleologicamente connessi.

Cass. pen. n. 2717/1996

Nel reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p., l'espressione «abuso di relazioni di prestazione di opera» abbraccia, oltre all'ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l'obbligo di un facere e che instaurino, comunque, tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. In ogni caso, all'origine del possesso della cosa, deve esservi un rapporto giuridico apprezzabile, che non si risolva in un rapporto meramente occasionale ed estemporaneo, connesso a ragioni di semplice amicizia.

Cass. pen. n. 853/1996

L'aggravante dell'aver agito con crudeltà verso le persone, concretandosi essenzialmente in una carenza del sentimento di pietà e di umanità, attiene ad un aspetto della condotta che, pur non essendo necessario il fine di arrecare inutili sofferenze, esige specifica coscienza e volontarietà, senza di che verrebbe in definitiva a configurarsi una inammissibile forma di responsabilità oggettiva.

Se di norma è sufficiente, per ritenere sussistente la circostanza aggravante dei futili motivi, far riferimento, alla sproporzione (oggettiva) esistente tra movente e azione delittuosa, in particolari circostanze sono necessarie indagini più approfondite per accertare che la sproporzionata reazione allo stimolo sia, piuttosto che rivelatrice di un istituto criminale più spiccato - da punire più severamente - il portato di una concezione particolare, che annette a certi eventi un'importanza di gran lunga maggiore rispetto a quella che la maggior parte delle persone vi riconnette. (Fattispecie relativa a omicidio, aggravato da rapporto di parentela e motivato dal convincimento, sia pur erroneo, dell'autore del reato, che la condotta del fratello e della di lui famiglia in ordine all'esercizio di una servitù di passaggio era illecita).

Cass. pen. n. 9544/1995

Per la configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 61 n. 4 c.p. (l'aver adoperato sevizie e l'aver agito con crudeltà verso le persone), è necessario che emerga l'aspetto morale della crudeltà. Essa infatti ricorre non solo quando le modalità dell'azione manifestino la volontà di infliggere speciali tormenti o sofferenze alla vittima per il solo piacere di vederla soffrire — il che caratterizza concretamente le sevizie — ma anche quando si dimostri assenza completa di ogni sentimento di compassione e di pietà che sono propri dell'uomo civile.

Cass. pen. n. 5797/1995

L'aggravante teleologica di cui all'art. 61 n. 2 c.p. ha carattere esclusivamente soggettivo ed il suo fondamento sta sulla maggiore insensibilità etica e nella più marcata pericolosità dimostrata dall'agente: per la sua sussistenza è quindi sufficiente accertare la volontà colpevole di commettere il reato-fine, indipendentemente dalla consumazione del medesimo; conseguentemente deve ritenersi altresì irrilevante che in ordine a tale reato debba applicarsi una causa di non punibilità, di improcedibilità o di estinzione.

Cass. pen. n. 3921/1995

Non sussiste compatibilità tra l'aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p., che ha natura soggettiva e concerne i motivi soggettivi dell'agire, e non già l'elemento materiale del fatto reato cui inerisce, il concorso ex art. 116 c.p. dal momento che, per la sussistenza di tale anomala figura concorsuale il concorrente, nel diverso reato connesso con autonoma determinazione da taluno dei correi, ha voluto soltanto l'altro reato concordato e risponde a titolo di concorso, pur se con pena attenuata del diverso reato realizzato in quanto la perpetrazione di quest'ultimo rappresenta un effettivo sviluppo di quello inizialmente programmato, evidenziandosi così l'elemento soggettivo come esente di volontarietà in ordine al diverso reato commesso ma intriso di colpa per avere imprudentemente consentito al correo l'esecuzione di un comportamento ulteriore dagli esiti prevedibili in concreto, in presenza delle circostanze date. Esula, pertanto, dalla cosciente volontarietà del concorrente anomalo ex art. 116 c.p. qualsivoglia rappresentazione e volizione dei motivi a delinquere, tipici dell'aggravante del nesso teleologico, che hanno determinato l'autore materiale del reato diverso a realizzarlo sicché non è normativamente (art. 118 c.p.) e logicamente estensibile nei suoi confronti l'aggravante citata.

Cass. pen. n. 3445/1995

È configurabile il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p., e non di appropriazione indebita di uso, nel caso in cui l'amministratore e i soci di maggioranza, avvalendosi della loro posizione di ingerenza e di direzione di una società, abbiano rimosso, dal luogo ove erano custoditi, documenti contenenti disegni industriali-tecnici della società medesima (destinati a rimanere segreti o, quanto meno, riservati) li abbiano fotocopiati, li abbiano rimessi al loro posto ed abbiano passato le fotocopie ad una società concorrente, che abbia usufruito della tecnologia così indebitamente acquisita. (Nella specie, la S.C. ha osservato che l'appropriazione del documento era solo una modalità per acquisire le notizie tecniche ivi contenute e il conseguire la fotocopia era, per il fine degli agenti, equipollente al possesso dell'originale, che una volta riprodotto, veniva ricollocato al suo posto privo di ogni valore intrinseco e finanziabile se non quello, irrisorio del supporto cartaceo: l'uso fattone, assolutamente non legittimo, pur non deteriorando materialmente il documento, ne aveva approvato il valore costituendo un totale svuotamento della utilizzazione dell'oggetto; sicché, dal momento che con l'impossessamento, pur momentaneo, e con la conseguente fotocopiatura gli agenti hanno tratto ogni possibile godimento dell'oggetto — sì che la restituzione del documento privo di valore si potrebbe ritenere un post factum penalmente irrilevante —, si esula dalla configurabilità di un'appropriazione indebita di uso).

Cass. pen. n. 2070/1995

In tema di delitto tentato contro il patrimonio la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p., può essere riconosciuta soltanto se, essendo le modalità del fatto criminoso idonee a fornire concrete indicazioni sull'entità del danno, risulti rigorosamente dimostrato che, ove l'evento si fosse verificato, il danno patrimoniale sarebbe stato di rilevante entità.

Cass. pen. n. 12367/1994

Non sussiste l'aggravante dell'abuso di relazioni di prestazione d'opera (art. 61, n. 11, c.p.) nell'ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria; nel contratto di locazione finanziaria, infatti, non è ravvisabile l'esistenza di un obbligo di facere, implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato: oggetto del negozio è infatti l'utilizzazione del bene concesso verso un canone, e l'obbligo dell'accipiens di conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione costituisce una prestazione del tutto accessoria che non può caratterizzare o modificare l'essenza del contratto.

Cass. pen. n. 10531/1994

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5, c.p., l'età, specie se non accompagnata da fenomeni patologici di decadimento delle facoltà mentali, ed il basso livello culturale del soggetto passivo, non rientrano, di per sè, tra le circostanze attinenti alla persona che possono ostacolare la privata difesa. (Fattispecie in tema di truffa).

Cass. pen. n. 6866/1994

In tema di connessione teleologica, la contestualità del reato fine e del reato mezzo non può alterare il presupposto intenzionale che giustifica l'aggravante della pena si sensi dell'art. 61 n. 2 c.p.

Cass. pen. n. 1420/1994

La circostanza aggravante del nesso teleologico di cui all'art. 61 n. 2 c.p. sussiste per il reato di lesioni personali volontarie commesso al fine di resistere ad un pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 3098/1994

La circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 9 c.p. si articola in due distinte ipotesi: l'una relativa all'abuso dei poteri, che implica la condotta dolosa dell'agente, l'altra riguardante la violazione dei doveri (inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio o alla qualità di ministro di un culto), che è integrata da qualsiasi comportamento, doloso o colposo, tenuto in contrasto con un dovere imposto dall'ordinamento giuridico. (Fattispecie ex art. 480 c.p., relativa a false attestazioni in certificati di analisi delle acque erogate da alcuni acquedotti, commesse dai chimici dipendenti da una Usl, nella quale è stato ritenuto sussistere la violazione dei doveri nella forma colposa).

Cass. pen. n. 1944/1994

Il reato di truffa aggravata dalla qualità di pubblico ufficiale e quello di concussione, nella forma della induzione (per frode o per persuasione), si distinguono per le modalità dell'azione dell'agente nel senso che nella prima è necessario che l'induzione in errore avvenga con artifici o raggiri diretti ad ingenerare nel soggetto passivo la credenza di essere tenuto alla prestazione richiesta, mentre nella seconda l'induzione si ricollega essenzialmente all'abuso della qualità di pubblico ufficiale (o dei relativi poteri) e non è necessario che il consenso del privato sia carpito con inganno, bastando che il privato stesso, a causa del prepotere del pubblico ufficiale, si pieghi a dare (o a promettere).

Cass. pen. n. 10683/1993

Commette il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell'art. 61 n. 11 c.p. il datore di lavoro che, anziché accantonare presso un istituto di credito le percentuali da lui trattenute sulle somme spettanti ai lavoratori edili per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse, mantenga le stesse, di proprietà dei dipendenti, nella sua materiale disponibilità esclusiva e infatti, l'ulteriore permanere di tali percentuali nel possesso del datore di lavoro costituisce un fatto successivo, distinto ed autonomo rispetto all'omesso accantonamento mediante deposito presso un istituto bancario.

Cass. pen. n. 7249/1993

Ai fini della ravvisabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., è sufficiente che la difesa sia semplicemente ostacolata, sicché sussiste tale aggravante allorquando la vittima venga colta di sorpresa mentre siede sola nello stretto abitacolo di una automobile ferma sulla strada e perciò facile e sicuro bersaglio di colpi di arma da fuoco esplosi dall'esterno del veicolo da soggetto avvicinatosi cautamente senza che la vittima designata si accorgesse della sua presenza se non al momento dell'esplosione dei colpi. (Fattispecie in tema di omicidio).

Cass. pen. n. 7638/1992

Se di norma la possibilità di trarre profitto dal rapporto di fiducia non è più sfruttabile con la cessazione del rapporto di dipendenza o di servizio, la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 11 c.p. non viene tuttavia meno quando, nonostante la fine del rapporto, l'imputato si sia ancora potuto avvalere delle situazioni e degli effetti favorevoli precostituitisi durante lo svolgimento di esso derivanti dall'affidamento di cui beneficiava.

Cass. pen. n. 3325/1992

È ravvisabile la circostanza aggravante dell'art. 61 n. 11 c.p., quando il procacciatore di affari converta in proprio profitto la somma a lui affidata dal cliente (nella specie trattavasi di appropriazione indebita).

Cass. pen. n. 10965/1991

In tema di applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità ex art. 61, n. 7, c.p., la capacità economica del danneggiato costituisce elemento sussidiario di valutazione, avendo valore preminente l'oggettiva rilevanza del danno.

Cass. pen. n. 9088/1991

La commissione di un furto in un appartamento in tempo di notte, approfittando del sonno delle persone che lo occupano, integra gli estremi dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 5 c.p., sia a causa della ridotta vigilanza pubblica che in queste ore viene esercitata nelle pubbliche vie, sia a causa delle minori possibilità per i privati di sorveglianza dell'appartamento, a meno che particolari circostanze non contribuiscano ad accentuare comunque le difese del soggetto passivo (come l'accidentale circostanza che questi sia sveglio o che l'abitazione si trovi in zona particolarmente frequentata anche durante le ore notturne o che siano stati predisposti sistemi d'allarme che rendano più difficile, anche di notte, per gli estranei l'accesso nell'appartamento contro la volontà del proprietario).

Cass. pen. n. 17/1991

Una circostanza aggravante deve essere ritenuta, oltre che riconosciuta, anche come applicata, non solo allorquando nella realtà giuridica di un processo viene attivato il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando se ne tragga, ai sensi dell'art. 69 c.p., un altro degli effetti che le sono propri e cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena irroganda per il reato. Invece non è da ritenere applicata l'aggravante solo allorquando, ancorché riconosciuta la ricorrenza dei suoi estremi di fatto e di diritto, essa non manifesti concretamente alcuno degli effetti che le sono propri a cagione della prevalenza attribuita all'attenuante la quale non si limita a paralizzarla, ma la sopraffà, in modo che sul piano dell'afflittività sanzionatoria l'aggravante risulta tamquam non esset. (Nella fattispecie non è stato applicato l'indulto di cui al D.P.R. 394 del 1990 perché era stata ravvisata l'aggravante di cui all'art. 74 L. 22 dicembre 1975, n. 685, con concessione di attenuanti ritenute equivalenti, che escludeva l'applicabilità del beneficio stesso).

Cass. pen. n. 6848/1991

In tema di circostanze, l'aggravante della minorata difesa (art. 61, n. 5 c.p.) si ha quando l'agente approfitta di circostanze a lui favorevoli di tempo, di luogo o di persona, da lui conosciute e che abbiano, in relazione alla situazione esistente, agevolato in concreto la commissione del reato. Le circostanze «di persona» vanno riferite alla debolezza fisica o psichica del soggetto passivo e non alla maggiore prestanza fisica dell'agente, salvo che si tratti di una particolare ed eccezionale sua condizione.

Cass. pen. n. 15971/1990

Ai fini della sussistenza dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità, di cui all'art. 61, n. 7, c.p., deve farsi riferimento esclusivamente all'oggettiva entità della diminuzione patrimoniale arrecata alla persona offesa e non al profitto ricavato dall'agente.

Cass. pen. n. 8996/1990

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p. non è necessario né che la finalità consista in un determinato reato, ben potendo il reato-mezzo essere finalizzato ad una serie di reati o ad una alternativa di reati, né che il reato-fine sia stato effettivamente commesso.

Cass. pen. n. 7650/1990

Per accertare la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 c.p., deve farsi riferimento al momento del commesso reato, essendo irrilevanti a tal fine i fatti successivi, come il recupero della refurtiva.

Cass. pen. n. 6265/1990

Per affermare la sussistenza dell'aggravante teleologica, occorre accertare che la volontà del colpevole è diretta al fine di perpetrare il reato-scopo e che perciò il colpevole commette il reato mezzo, non occorrendo, peraltro, che il reato fine sia consumato o tentato. Tale accertamento può essere effettuato sia con prove dirette, sia con indizi, allorquando essi siano gravi, precisi e logicamente connessi tra loro, in modo che si possa dedurre una rappresentazione ragionevole dei fatti accaduti e della parte che vi abbia avuto l'imputato.

Cass. pen. n. 4751/1990

Per la sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 2, c.p., è necessario accertare che la volontà dell'agente, al momento della commissione del reato-mezzo (aggravato dalla circostanza), era diretta al fine di commetterne od occultarne un altro, ovvero per conseguire od assicurare a sé o ad altri il prodotto, il profitto, il prezzo o l'impunità di un altro reato. Quanto al primo degli indicati scopi, il reato alla cui perpetrazione il reato mezzo è funzionalmente preordinato, deve essere già presente nella mente dello stesso agente con chiarezza tale da consentire almeno l'identificazione della sua fisionomia giuridica. La circostanza aggravante dello scopo della impunità presuppone, invece, che il reato principale sia stato commesso o tentato e postula anch'essa un collegamento finalistico consistente nell'intento di commettere un reato, non come fine a se stesso, ma quale mezzo per sottrarsi alle conseguenze penali derivanti da un altro reato.

Cass. pen. n. 15494/1989

La circostanza aggravante nel nesso teleologico sopravvive all'eventuale estinzione del reato-fine.

Cass. pen. n. 13435/1989

La circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 9 c.p. relativa all'abuso di poteri e alla violazione di doveri pubblici, prescinde dal nesso strettamente funzionale tra il fatto delittuoso e pubblico servizio e ricorre ogni qualvolta l'attività del colpevole sia stata esplicata profittando comunque delle mansioni affidate al pubblico dipendente. (Fattispecie in tema di furto commesso da ferroviere che aveva prelevato merce da vagoni a lui non affidati).

Cass. pen. n. 6501/1989

Il principio, secondo cui non è applicabile la circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità al reato di falsità in atto pubblico, non è estensibile al reato di falso in scrittura privata, poiché tale reato può essere consumato anche a fine di lucro, quando è finalizzato per commettere una truffa.

Cass. pen. n. 1556/1989

L'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora sia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento.

Cass. pen. n. 9334/1988

In tema di aggravante dell'abuso dei poteri o della violazione dei doveri inerenti alla qualità di ministro di un culto, non è necessario che il reato sia commesso nella sfera tipica e ristretta delle funzioni e dei servizi propri del ministero sacerdotale, ma è sufficiente che a facilitarlo siano serviti l'autorità ed il prestigio che la qualità sacerdotale, di per sé, conferisce e che vi sia stata violazione dei doveri anche generici nascenti da tale qualità. (Nella specie la corte ha ritenuto sussistente la aggravante in riferimento a truffe commesse da un ministro del culto, confessore e padre spirituale della vittima).

Cass. pen. n. 9209/1988

L'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione o a un pubblico servizio è configurabile anche quando il pubblico ufficiale abbia agito fuori dell'ambito delle sue funzioni, essendo sufficiente che la sua qualità abbia comunque facilitato la commissione del reato. (Applicazione in tema di millantato credito).

Cass. pen. n. 8098/1988

In tema di applicazione della circostanza aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità il riferimento alle condizioni economico-finanziarie del soggetto passivo del reato è ammissibile e rilevante solo quando, accertato che il danno sofferto non ha una oggettiva entità tale da poter essere qualificata notevole, se ne verifica la valenza anche con riferimento alle particolari situazioni della parte lesa per la quale può divenire gravemente pregiudizievole la depauperazione di una somma che tale non sarebbe per un soggetto di media disponibilità finanziaria.

Cass. pen. n. 5785/1988

L'aggravante di cui all'art. 61, n. 7, c.p., si configura quando il danno patrimoniale di rilevante gravità viene cagionato alla persona offesa dal reato, sia che su di essa incida direttamente e immediatamente l'azione del soggetto attivo sia che questa persona sopporti direttamente, immediatamente, anche pro quota ma non solidalmente, il danno patrimoniale, pur essendo rimasta non toccata dalla condotta del soggetto attivo del reato.

Cass. pen. n. 548/1988

L'aggravante di aver cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità può ritenersi sussistente anche nel caso di delitto tentato, qualora il giudice abbia accertato che il danno patrimoniale cagionato alla persona offesa sarebbe stato di rilevante gravità se il reato fosse stato portato a compimento. (Fattispecie in cui è stata ritenuta applicabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 del reato tentato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona, ex art. 642 c.p.).

Cass. pen. n. 346/1988

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p. se il tempo di notte, di per sé solo, non realizza automaticamente tale aggravante, con esso possono concorrere altre condizioni che consentono, attraverso una complessiva valutazione, di ritenere in concreto realizzata una diminuita capacità di difesa sia pubblica che privata, non essendo necessario che tale difesa si presenti impossibile ed essendo sufficiente che essa sia stata soltanto ostacolata. (Fattispecie di incendio appiccato durante la notte ad edificio adibito a sede comunale).

Cass. pen. n. 6294/1987

In tema di circostanze aggravanti per delitti contro il patrimonio e di cui all'art. 61 n. 7 c.p., la rilevanza del danno deve essere valutata sotto il profilo oggettivo, costituendo la capacità economica del danneggiato soltanto un elemento di valutazione sussidiario da prendersi in considerazione soltanto se la valutazione intrinseca del danno non consente per sé stessa di stabilire con certezza se esso sia di rilevante gravità. (Fattispecie in tema di reato di truffa).

Cass. pen. n. 5186/1987

Il reato di detenzione illegale di arma può essere commesso da chiunque ed anche dal latitante, in questo caso, con l'aggravante di cui all'art. 61 n. 6 c.p., in quanto lo stato di latitanza dipendendo dalla scelta dell'agente, non può essere invocato come esonero dall'obbligo dell'immediata denuncia dell'arma.

Cass. pen. n. 3792/1987

La circostanza aggravante comune dell'abuso di poteri o violazione di doveri pubblici di cui all'art. 61 n. 9 c.p., è applicabile ai reati di sottrazione di olii minerali all'imposta di fabbricazione e di trasporto di oli minerali con certificati di provenienza falsi, che siano addebitabili agli esercenti di depositi liberi di oli minerali abilitati alla diretta emissione dei certificati di provenienza, qualora i detti esercenti rilascino i falsi certificati per commettere il contrabbando, né la circostanza medesima rimane assorbita negli stessi reati.

Cass. pen. n. 1465/1987

In tema di aggravante di cui al n. 3 dell'art. 61 c.p. il convincimento del giudice in ordine alla effettiva previsione dell'evento da parte dell'imputato può essere concretamente desunto da ogni elemento idoneo, oggettivo o soggettivo, tra cui, soprattutto il grado di probabilità del verificarsi dell'evento con riferimento alle capacità intellettive dell'agente.

Cass. pen. n. 39/1987

La duplice valutazione dello stato di latitanza dell'imputato è del tutto compatibile quando esso venga in considerazione per fini diversi. (Nella specie la latitanza è stata ritenuta legittimamente valutata sia agli effetti dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 6, c.p. che ai fini del diniego delle circostanze attenuanti generiche).

Cass. pen. n. 12372/1986

Ricorre la circostanza aggravante dell'avere, nei delitti colposi agito nonostante la previsione dell'evento, di cui all'art. 61, n. 3, c.p., quando l'evento, non voluto né considerato di sicuro accadimento, si presenti come altamente possibile e probabile in riferimento alla condotta posta in essere. Il giudizio relativo a tale grado di probabilità è rimesso al giudice di merito che può formare il proprio convincimento valutando ogni emergenza processuale.

Cass. pen. n. 8290/1986

Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61, n. 10 c.p. e in particolare per ritenere che il fatto sia stato commesso nell'atto in cui il pubblico ufficiale esercita la funzione, basta un semplice rapporto di contestualità o di contemporaneità, non rilevando affatto che il reato sia determinato da motivi estranei alle mansioni del soggetto passivo.

Cass. pen. n. 6318/1986

Ai fini della configurabilità dell'aggravante di aver commesso il reato durante lo stato di latitanza, di cui all'art. 61, n. 6, c.p., occorre la consapevolezza da parte del colpevole di essere ricercato. Tale conoscenza non può ritenersi presunta, ma deve essere accertata dal giudice caso per caso in base a dati obiettivi e subiettivi certi.

Cass. pen. n. 1037/1986

In riferimento alla circostanza aggravante speciale prevista dall'art. 576, n. 3 c.p., l'evaso deve considerarsi equiparato al latitante sia perché, come questi, costituisce un grave e costante pericolo sociale per le stesse condizioni di vita, cui lo costringe il suo stato di permanente ribellione all'ordine costituito, sia perché egli si sottrae all'esecuzione dell'ordine di carcerazione, interrompendo tale esecuzione dopo il suo inizio. Ne consegue che l'applicazione della circostanza di cui all'art. 61, n. 6, c.p., identica nel contenuto a quella più sopra indicata, avendo validità anche ai fini sostanziali oltre che processuali, si può verificare nell'ipotesi di reati commessi dall'imputato dopo che questi sia evaso dalla colonia agricola e non solo quando risulti colpito, in quanto associato per delinquere, da provvedimento di cattura, di arresto o di carcerazione. (Fattispecie in tema di rapina ed altro).

Cass. pen. n. 2365/1985

Non sussiste alcuna incompatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 625 n. 1 c.p. (introduzione in abitazione) e quella di cui all'art. 61 n. 5 stesso codice (minorata difesa), le quali ricorrono quando il fatto, consumato in un luogo destinato ad abitazione, venga commesso nelle condizioni cui si riferisce l'art. 61 n. 5 c.p., integranti una situazione di minorata difesa e che costituisca quel “quid pluris” che caratterizza quest'ultima aggravante, differenziandosi dall'altra. (Fattispecie di furto commesso in un ospedale in danno di ricoverati che si erano allontanati, al momento del furto, per motivi di svago, motivi che, secondo il ricorrente, rendevano non configurabile l'aggravante di cui all'art. 61 n. 5 c.p., tesi respinta dalla Corte di cassazione).

Cass. pen. n. 10327/1984

In tema di delitto tentato le circostanze relative all'entità del danno (artt. 61 n. 7 e 62 n. 4 c.p.) sono applicabili soltanto quando con prova rigorosa ed univoca si possa dimostrare che, se l'azione penalmente illecita si fosse realizzata, il danno conseguente sarebbe stato, secondo il caso, di rilevante gravità o di speciale tenuità.

Cass. pen. n. 8040/1984

La circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c.p. è compatibile con il reato di pericolo, qual è l'incendio colposo, allorché il fatto costitutivo non abbia soltanto determinato il pericolo di pregiudizio per i beni tutelati, ma abbia prodotto una effettiva distruzione o menomazione di beni patrimoniali con danno valutato di rilevante gravità.

Cass. pen. n. 6997/1984

Nell'ipotesi di una pluralità di reati unificati dal vincolo della continuazione, la determinazione del danno patrimoniale di rilevante gravità — ai fini della sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 61 n. 7 c. p. — deve esser fatta con riferimento a ciascuno dei reati concorrenti, posto che l'unificazione è finzione giuridica solo quoad poenam mantenendo i singoli reati ogni loro caratteristica e particolarità immutata in relazione a qualsiasi altro istituto giuridico.

Cass. pen. n. 2036/1984

L'aggravante di aver commesso un reato con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti a una pubblica funzione non richiede l'attualità dell'esercizio di tale funzione né la competenza del pubblico ufficiale.

Cass. pen. n. 7482/1982

Le circostanze aggravanti previste dall'art. 61 ai nn. 1 e 2 possono tra loro coesistere, poiché il motivo abietto non si identifica necessariamente e sempre con quello di conseguire l'impunità. Il concorso delle due circostanze aggravanti è pertanto configurabile in concreto, qualora il reato determinante contenga anche i requisiti per qualificare, nel movente abietto, il reato determinato.

Cass. pen. n. 8756/1981

Il croupier di una casa da gioco gestita da un comune non ha la qualifica di incaricato di pubblico servizio perché la gestione del gioco, ancorché esercitata da un ente locale, non è attività diretta al soddisfacimento di bisogni di interesse pubblico. Nel caso che il croupier sottragga cose esistenti nella casa da gioco non è pertanto configurabile l'aggravante di aver commesso il fatto con abuso dei poteri o violazione dei doveri inerenti a un pubblico servizio.

Cass. pen. n. 226/1971

L'aggravante della previsione nel delitto colposo è configurabile solo nel caso che l'agente si rappresenti l'evento come mera possibilità, ritenendo di poterlo evitare con propria abilità personale o per l'intervento di altri fattori, mentre si versa in ipotesi di dolo ove si concreti nella realtà un evento previsto, poiché esso, in tal caso, è anche necessariamente desiderato e voluto e non deprecato dall'agente.

Cass. pen. n. 3/1969

Se pur si debba ritenere che i «delitti determinati da motivi di lucro», cui è applicabile la circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7, c.p., possano essere tali anche in concreto, deve escludersi l'applicabilità della suddetta circostanza alle falsità in atto pubblico determinate da motivi di lucro, perché il danno patrimoniale di rilevante gravità, quando si verifichi, non è riferibile alla persona offesa dal reato, che è lo Stato o la società e non il singolo.

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Giuseppe T. chiede
venerdì 29/11/2013 - Lazio
“Desidero avere il vostro conforto legale in relazione all'insorgenza dell'obbligo di pagamento del nuovo condomino per vertenze legali (quindi spese straordinarie) deliberate dal condominio molti anni prima del subentro in di mia figlia nella compagine condominiale, concluse successivamente. (cfr. sentenze Cass. n. 10235/2013 24654/2010, , 20733/2008, 4421/2007, 8782/2013; n. 11599/2004 e, in tema di risarcimento danni n. 15309/2011)
La seguente RR indirizzata all’amministratore ed alla venditrice chiariscono sommariamente il fatto de quo.
Oggetto: Appartamento Via ... – Venditrice L., acquirente T.
Vertenze legali precedenti la vendita non dichiarate in atti.
Con riferimento ai molti precedenti sull’argomento, si rileva che nella prossima Assemblea condominiale in data 17/18 corrente è inserito il seguente punto 4. all’o.d.g. :
“Causa L./Condominio sentenza di appello: valutazioni e decisioni in merito”.
Dall’esame della citata sentenza, emerge che il condominio è soccombente per danni reclamati dal Condomino L. per fatti e atti posti in essere dal Condominio nell’anno 1995 (improvvida procedura di esecuzione immobiliare intrapresa dal Condominio che aveva dato luogo ai danni lamentati).
La fattispecie in esame e la straordinarietà della spesa assume carattere del tutto particolare in ragione della sua finalità emendativa di un danno già cagionato al singolo condomino e che, quindi, insorge nel momento in cui - incontestata essendo la responsabilità del Condominio- sia sorta la fattispecie causativa del danno al singolo condomino.
Inoltre si rileva che è stata posta in pagamento bolletta di € 138,11= quale ulteriore acconto pro-quota di parcella all’avvocato difensore del condominio e, con la presente, invito al pagamento la Signora L. anche, ma non solo, quale dante causa della sottoscritta.
Poiché la sottoscritta ha effettuato il proprio acquisto il 12 ottobre 2005 e l’attività di gestione causativa del danno risale al 1995, non sussiste solidarietà passiva a carico dell’acquirente e non può sussistere nemmeno ponendo a fondamento di tal pretesa l’art. 63, comma 4 disp. att. c.c. (ex comma 2), che prevede la responsabilità solidale solamente per quanto riguarda i debiti della dante causa derivanti dal mancato pagamento degli oneri condominiali.
Ricordo alla venditrice che, non avendo ottemperato al pagamento di € 233,25= (sentenza Corte di Appello ...) richieste ad entrambe dall’amministratore con RR 28/07/2010, quest’ultimo ha ottenuto decreto ingiuntivo, opposto dalla sottoscritta, dal cui esito dipenderà la relativa azione di rivalsa nei suoi confronti.
Invito pertanto coloro in indirizzo ad attivarsi per quanto di propria competenza, precisando che intendo tutelare i miei legittimi diritti a norma di legge.
La presente è interruttiva dei termini di prescrizione, nei confronti di coloro in indirizzo, del diritto di rivalsa per qualsiasi obbligo condominiale già emerso e/o emergente.”
Consulenza legale i 09/12/2013
Come noto, il singolo condomino è tenuto al versamento delle spese relative alle parti comuni solo per il fatto di essere proprietario di un immobile facente parte del condominio. Tuttavia, nei casi di successione della titolarità di un immobile sito in condominio, valgono regole particolari.
La norma fondamentale che entra in gioco per la risoluzione del quesito è il quarto comma dell'art. 63, disp. attuative del codice civile. Esso prevede che chi subentra nei diritti di un condomino è obbligato solidalmente con questo al pagamento dei contributi relativi all'anno in corso e a quello precedente (l'amministratore può quindi escutere anche il nuovo proprietario, cui resta il diritto di rivalsa nei confronti del venditore).
Ma quali sono i "contributi" a cui fa riferimento la norma? Vi rientrano le spese legali?

La Cassazione civile, con sentenza n. 16975 del 18 giugno 2005, ha stabilito che anche le spese legali riguardanti le cause del condominio costituiscono un debito per quote condominiali e rientrano quindi nella categoria di obbligazioni che vanno adempiute da chi risulta proprietario al momento in cui la spesa viene sostenuta (quindi anche dell'acquirente).
La più recente sentenza n. 24654/2010 ha ribadito tale concetto, statuendo che l’acquirente può essere chiamato dall’amministratore a pagare le spese riguardanti un periodo di tempo in cui non era proprietario (nel limite temporale dei due anni indicato dalla disposizione attuativa del codice civile): "quando tali spese siano state deliberate antecedentemente alla stipulazione dell’atto di trasferimento dell’unità immobiliare, ne risponde il venditore, a nulla rilevando che tali opere siano state, in tutto o in parte, eseguite successivamente". Resta fermo che l'acquirente che è stato costretto a pagare ha diritto a rivalersi nei confronti del proprio dante causa (il caso oggetto di pronuncia riguardava il diverso caso della deliberazione di esecuzione di opere straordinarie).

In generale, quindi, le spese legali possono essere chieste anche al condomino subentrato al precedente, che potrà rivalersi su quest'ultimo.
Nel caso di specie, però, poiché la causa risale al 1995, da un lato non sembra rispettato il termine temporale di due anni stabilito dall'art. 63, comma 4, disp. att. c.c. e quindi non potrebbe ritenersi sussistente il vincolo di solidarietà. Dall'altro lato, trattandosi di spese di risarcimento per una causa che ha visto soccombere il condominio, la giurisprudenza di legittimità ha dichiarato che esse spettano a chi era proprietario al momento in cui la lite era insorta (Cassazione civ., sent. n. 12013/2004).

L'acquirente, non può neppure essere tenuto a pagare pro quota la parcella del difensore se la delibera di dar corso o di resistere alla lite (in altre parole, la decisione di conferire il mandato all'avvocato) non sia stata assunta entro l’anno contabile in cui è avvenuto l’acquisto o in quello immediatamente precedente.

La sentenza 10235/2013 citata nel quesito posto ha operato una distinzione tra le obbligazioni "propter rem" (decise dall'amministratore in quanto necessarie) e quelle "volontarie" (approvate dall'assemblea) decidendo un caso avente ad oggetto le spese relative ai lavori di ristrutturazione deliberate da un condominio. La pronuncia non è direttamente applicabile al caso di specie, poiché verte principalmente sull'esecuzione di opere edilizie in condominio, risolvendo una problematica connessa all'obbligo di istituire il fondo obbligatorio previsto dalla riforma del 2012.

Cristiano chiede
mercoledì 23/10/2013 - Lombardia
“Buongiorno,
vi pongo il seguente quesito:
l'ex azienda presso cui lavoravo come dipendente e di cui ero anche il consigliere delegato non mi ha pagato il TFR (circa 15.500 €) dal febbraio 2012.
Io ho chiesto più volte la liquidazione, senza successo, e mi sono informato presso l'INPS per la procedura di liquidazione del TFR da parte di INPS.
Ora mi "ricattano" (per non precedere con la richiesta da parte mia di fallimento per potermi veder corrisposto il TFR dal fondo dell'inps) su questa base dei fatti:
nel 2011 un cliente non ha pagato fatture per circa 7.000 € ed io ho fatto risultare che avesse pagato i corrispettivi, questo poiché il cliente di cui sopra era un soggetto poco raccomandabile e mi aveva fatto minacciare per far insabbiare la questione.
Nel febbraio del 2012 tutti i dipendenti dell'azienda sono stati licenziati me compreso, nel mese di giugno 2012 la questione è venuta fuori con la proprietà e con l'amministrazione ed ho esposto i fatti come erano accaduti realmente.
Nulla mi è stato contestato di scritto.
Nel mese di gennaio del 2013 l'azienda è stata venduta ad altra proprietà ed è stato indetto un consiglio di amministrazione nel quale la nuova proprietà deliberava quanto segue:
VERBALE DI ASSEMBLEA
____________omissis______________

ORDINE DEL GIORNO
___________omissis_______________
DELIBERA:
- di accettare le dimissioni del consiglio di amministrazione
- di ratificarne l'operato e di rinunciare a qualsivoglia azione di responsabilità e/o di risarcimento danni nei confronti del consiglio nella sua totalità e di ogni suo membro singolarmente inteso per qualsivoglia deliberazione adottata e/o atto compiuto e/o omesso nell'esercizio delle proprie funzioni.
Ora nel mese di ottobre del 2013, e dopo questo atto di delibera, possono effettivamente denunciarmi per appropriazione indebita?
In attesa di un vostro riscontro, un cordiale saluto.”
Consulenza legale i 05/11/2013
L'appropriazione indebita (art. 646 del c.p.) è il reato che commette chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso. Nel caso di specie, un dipendente di una società ha fatto risultare come pagato un corrispettivo in realtà non corrisposto da un cliente, il quale lo aveva minacciato al fine di indurlo ad agire illecitamente.

A prescindere dal fatto che, in merito alla sussitenza o meno del reato, sarebbe indispensabile esaminare con attenzione ogni dettaglio e tutta la documentazione del caso, è possibile ravvisare una mancanza di colpa nel soggetto agente (che ha agito spinto da minacce altrui), che quindi potrebbe non essere considerato colpevole del reato di appropriazione indebita.

In ogni caso, anche ritenendo sussistente il reato, si tratta di delitto perseguibile a querela della persona offesa, che va presentata entro tre mesi dal momento in cui il titolare del relativo diritto ha avuto sostanziale conoscenza di tutti gli elementi del fatto-reato. Il termine, nella specie, sembra scaduto, se è vero che a giugno 2012 il nuovo Cda è stato messo a conoscenza dei fatti e si è reso conto della loro rilevanza penale.

Quanto alla delibera indicata nel quesito, essa implica, così letta, che la nuova proprietà rinuncia ad ogni azione nei confronti del consiglio di amministrazione e dei suoi membri. Notiamo che non vi è uno specifico riferimento ad azioni penali. L'art. 124 del c.p. stabilisce che il diritto di querela non può essere esercitato se vi è stata rinuncia espressa o tacita da parte di colui al quale ne spetta l'esercizio. Si ha rinuncia tacita quando chi ha facoltà di proporre querela ha compiuto dei fatti incompatibili con la volontà di presentare la querela. Nel caso di specie non è del tutto inverosimile ipotizzare una rinuncia alla querela, configurando il contenuto della delibera come rinuncia tacita al diritto di querela.

La controparte potrebbe però cercare di far rientrare i fatti accaduti nell'ipotesi dell'art. 61, n. 11, c.p. per far sì che il reato sia perseguibile d'ufficio e che quindi non sia più necessario il rispetto dei tre mesi per la presentazione della querela (v. terzo comma dell'art. 646 c.p.). Il nr. 11 dell'elencazione parla di "abuso di relazioni d'ufficio" che in effetti nel caso di specie è ipotizzabile, in quanto il reato (sempre se sussiste) sarebbe stato commesso tra soggetti (il dipendente e l'azienda) che appartengono ad un medesimo ufficio privato.
Pertanto, è possibile su queste basi ritenere, in via del tutto generale, che una accusa di appropriazione indebita sia sostenibile: si consiglia però di rivolgersi ad un legale che possa valutare con attenzione il caso avendo a disposizione tutti gli elementi necessari per un esame compiuto.