Cassazione penale Sez. II sentenza n. 3318 del 23 marzo 1992

(1 massima)

(massima n. 1)

Il tentato furto, aggravato da una circostanza speciale compresa nell'elencazione dell'art. 625 c.p. (con esclusione dei nn. 1 e 4) e da una circostanza aggravante comune compresa nell'elencazione dell'art. 61 stesso codice (con esclusione della n. 7) di cui non si tiene conto a norma dell'art. 4 n. 1 lett. c), ultima parte D.P.R. n. 75/1990, č compreso nell'ambito di clemenza di cui al D.P.R. precitato, atteso che la pena edittale massima prevista dall'art. 625 — autonoma e diversa da quella ordinaria del reato di tentato furto semplice — diminuita di un terzo ex art. 56 c.p. č uguale e comunque non superiore agli anni quattro di reclusione, che costituisce il limite massimo della pena edittale, previsto dall'art. 1, lett. a) D.P.R. previsto, per l'applicabilitā dell'amnistia a ciascun reato consumato o tentato.

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