Cassazione penale Sez. V sentenza n. 20012 del 7 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, l'aggravante della violenza sulle cose sussiste sia nel caso in cui l'energia fisica sia rivolta dal soggetto agente direttamente sulla res oggetto di impossessamento, sia nel caso in cui sia rivolta verso lo strumento materiale posto a sua protezione, sempre che sia stata prodotta una qualche conseguenza, per effetto della loro rottura, del loro guasto, del loro danneggiamento, della loro trasformazione o del mutamento di destinazione. In altri termini, l'impiego dell'energia fisica deve essere diretto a vincere la resistenza naturale della cosa ovvero quella spiegata dall'opera predisposta dall'uomo a sua protezione, di modo che, nell'una ipotesi e nell'altra, a rimanere compromessa č la garanzia d'integritā della cosa stessa, cosė che ne sia ostacolata la circolazione.

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