Cassazione penale Sez. II sentenza n. 8847 del 5 settembre 1991

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel caso di sottrazione di cose depositate presso mense e spogliatoi di un'azienda, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625, n. 1, c.p., non potendo i predetti locali essere qualificati come luoghi destinati ad abitazione, trattandosi di locali accessibili ad una pluralità di soggetti, in cui non è ipotizzabile alcun tipo di «attività domestica» e «di abitazione» sia pure precaria e temporanea.

(massima n. 2)

Nel caso di sottrazione di assegni contenuti nella tasca di un indumento appoggiato su un attaccapanni di un ristorante, deve escludersi la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 625 n. 6 c.p., sia perché manca alla persona offesa la qualità di viaggiatore e sia perché l'indumento non può essere considerato bagaglio.

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