Cassazione penale Sez. II sentenza n. 7386 del 12 luglio 1991

(1 massima)

(massima n. 1)

Nella fattispecie di furto con strappo la violenza si esercita esclusivamente sulla cosa anche se, a causa della relazione fisica tra persona e cosa, può derivare una ripercussione indiretta e involontaria sulla persona; ma ricorre la rapina allorché la cosa è particolarmente aderente al corpo del possessore e costui, istintivamente o deliberatamente, contrasta la sottrazione, sì che la violenza necessariamente si estende alla persona in quanto l'agente non deve superare soltanto la forza di coesione inerente al normale contatto della cosa con la parte lesa, ma deve vincere la resistenza di questa.

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