(massima n. 1)
La circostanza aggravante della violenza sulle cose, ai sensi dell'art. 625 n. 2 cod. pen., č integrata quando il colpevole usa energia fisica diretta a vincere la resistenza che la natura o la mano dell'uomo hanno posto a riparo o difesa della cosa altrui, anche se l'azione provoca solo il danneggiamento lieve o la trasformazione della cosa.