Cassazione penale Sez. I sentenza n. 5209 del 28 aprile 1987

(2 massime)

(massima n. 1)

L'elemento caratteristico che distingue il reato di rapina da quello di furto è l'uso di violenza esercitata su una persona. Ne consegue che qualora la violenza venga usata su un cadavere per impossessarsi di beni — non potendo il cadavere considerarsi persona — tale azione non può che integrare gli estremi del delitto di furto, aggravato dalla circostanza di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. (Fattispecie in tema di omicidio e di successiva sottrazione di cose sul cadavere dell'ucciso).

(massima n. 2)

L'elemento caratteristico che distingue il reato di rapina da quello di furto è l'uso di violenza esercitata su una persona. Ne consegue che qualora la violenza venga usata su un cadavere per impossessarsi di beni — non potendo il cadavere considerarsi persona — tale azione non può che integrare gli estremi del delitto di furto, aggravato dalla circostanza di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. (Fattispecie in tema di omicidio e di successiva sottrazione di cose sul cadavere dell'ucciso).

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