(massima n. 1)
È configurabile l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7 cod. pen. quando il furto ha per oggetto l'energia elettrica destinata a pubblico servizio. La sussistenza dell'aggravante non dipende dalle modalità con cui avviene l'impossessamento (allacciamento abusivo alla rete di distribuzione o manomissione del contatore), ma dalla destinazione del bene "energia" alla fruizione della generalità dei consociati.