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Articolo 628 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Rapina

Dispositivo dell'art. 628 Codice Penale

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto(1), mediante violenza alla persona [581] o minaccia(2), s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene(3), è punito con la reclusione da cinque a dieci anni e con la multa da euro 927 a euro 2.500(4).

Alla stessa pena soggiace chi adopera violenza o minaccia immediatamente dopo la sottrazione, per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta, o per procurare a sé o ad altri l'impunità(5).

La pena è della reclusione da sei a venti anni e della multa da euro 2.000 a euro 4.000(4):

  1. 1) se la violenza o minaccia è commessa con armi [585], o da persona travisata, o da più persone riunite [112 n. 1](6);
  2. 2) se la violenza consiste nel porre taluno in stato d'incapacità di volere o di agire [605, 613](7);
  3. 3) se la violenza o minaccia è posta in essere da persona che fa parte dell'associazione di cui all'articolo 416 bis(8);
  4. 3-bis) se il fatto è commesso nei luoghi di cui all’articolo 624 bis o in luoghi tali da ostacolare la pubblica o privata difesa(9);
  5. 3-ter) se il fatto è commesso all’interno di mezzi di pubblico trasporto(10)(11);
  6. 3-quater) se il fatto è commesso nei confronti di persona che si trovi nell’atto di fruire ovvero che abbia appena fruito dei servizi di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro(11)(12);
  7. 3-quinquies) se il fatto è commesso nei confronti di persona ultrasessantacinquenne(13).

Se concorrono due o più delle circostanze di cui al terzo comma del presente articolo, ovvero se una di tali circostanze concorre con altra fra quelle indicate nell'art. 61, la pena è della reclusione da sette a venti anni, e della multa da euro 2.500 euro a euro 4.000(14).

Le circostanze attenuanti, diverse da quella prevista dall’articolo 98, concorrenti con le aggravanti di cui al terzo comma, numeri 3), 3-bis), 3-ter) e 3-quater), non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall’aumento conseguente alle predette aggravanti(15)(16)(17).

Note

(1) Tale finalità si ritiene compatibile anche con il fine di ritorsione, vendetta privata o soddisfacimento di qualsivoglia bisogno o esigenza.
(2) La rapina si differenzia dal furto proprio in ragione dell'elemento della violenza o della minaccia alla persona, le quali però devono essere riconducibili all'impossessamento, diversamente infatti si considerano la violenza e la minaccia come fattispecie autonome di reato.
(3) Il comma primo configura la cosiddetta rapina propria, in quanto la violenza o minaccia sono antecedenti all'impossessamento.
(4) Pene così modificate dalla L. 23 giugno 2017, n. 103 e dalla L. 26 aprile 2019, n. 36 (con l'art. 6, comma 1, lettera a).
(5) Si tratta della cosiddetta rapina impropria, in cui la violenza o la minaccia sono successive all'impossessamento, quindi dirette ad assicurare il possesso o a procurare l'impunità, e per questo si richiede si verifichino immediatamente. Il requisito dell'immediatezza non va però inteso in senso rigorosamente letterale, bensì in senso finalistico, per cui si susseguano senza soluzione di continuità che superi i termini della flagranza nel reato.
(6) L'aggravante delle persone riunite non deve confondersi con il concorso di persone nel reato,dal momento che non è sufficiente un accordo tra i compartecipi, cui si deve aggiungere la loro compresenza nel luogo e nel momento del fatto, che si realizza in un sostegno o incitamento all'autore materiale.
(7) Si pensi ad esempio ai casi di ipnotizzazione o immobilizzazione, limitati al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina.
(8) Non si richiede l'accertamento dello stato di soggezione provocato dall'uso della forza intimidatrice dell'associazione mafiosa, ma la sola appartenenza del soggetto ad un'associazione di tale tipo.
(9) Tale numero aggiunto dall'art. 3, della l. 15 luglio 2009, n. 94 e poi dall’art. 7, comma 2, lett. a), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93.
(10) L'aggravante in esame ha una ambito applicativo più ristretto di quella inserita all'art. 639, ove si fa riferimento anche ai mezzi di trasporto privato.
(11) Tale numero è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(12) Si richiede per integrare la fattispecie in esame che la presenza della persona offesa all'interno di una banca o di un ufficio postale o la sua prossimità ad uno sportello bancomat, trattandosi situazioni speciali di minorata difesa.
(13) Tale numero è stato aggiunto dall’art. 7, comma 2, lett. b), del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito dalla l. 15 ottobre 2013, n. 119.
(14) Comma aggiunto dalla L. 23 giugno 2017, n. 103.
(15) Il presente comma è stato aggiunto dall'art. 3, della l. 15 luglio 2009, n. 94.
(16) Tale disposizione è stata modificata dall'art. 6 comma 1 lettere a), b) e c) della L. 26 aprile 2010 n. 36.
(17) La Corte Costituzionale, con sentenza 22 novembre - 11 dicembre 2023, n. 217 (in G.U. 1ª s.s. 13/12/2023, n. 50), ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall'art. 89 cod. pen., allorché concorra con l'aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628".

Ratio Legis

Tale disposizione trova il proprio fondamento non solo nella necessità di tutelare il patrimonio individuale, ma anche la sicurezza del singolo.

Spiegazione dell'art. 628 Codice Penale

L'articolo in oggetto tutela sia il bene giuridico consistente nell'interesse patrimoniale leso dalla sottrazione altrui, sia quello della sicurezza e libertà individuale individuale.

Soggetto attivo del reato può essere chiunque, anche il proprietario della cosa che si reimpossessi in maniera violenta del bene a scapito di chi ne sia in possesso in virtù di un titolo reale o obbligatorio.

Trattasi di reato complesso, in cui la condotta tipica del furto si accompagna alla violenza o alla minaccia, al fine di appropriarsi della cosa o di assicurarsi l'impunità in seguito alla sottrazione.

La prima fattispecie è rappresentata dalla rapina propria, in cui la violenza o minaccia è posta in essere per appropriarsi della cosa, al fine di vincere la resistenza del detentore.

Per quanto riguarda il primo elemento costitutivo del reato, ovvero la violenza, essa va suddivisa in propria ed impropria. Per quest'ultima va intesa quando si utilizza un qualsiasi mezzo idoneo, esclusa la minaccia, a coartare la volontà del soggetto passivo, annullandone la capacità di azione o determinazione. Per violenza propria, si intende invece l'impiego di energia fisica sulle persone o sulle cose, esercitata direttamente o per mezzo di uno strumento.

Per minaccia va invece intesa la prospettazione di un male ingiusto e notevole, eventualmente proveniente dal soggetto minacciante.

L'effetto della violenza o della minaccia deve essere quello di coartare in maniera assoluta la volontà della vittima, costringendola ad accettare la sottrazione. Se invece residua un minimo di autonomia decisionale si configura il diverso reato di estorsione (art. 629).

La seconda fattispecie è invece rappresentata dalla rapina impropria, in cui la violenza o minaccia sono poste in essere successivamente alla sottrazione, al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

Mentre nella rapina propria è richiesto il dolo specifico costituito dalla volontà di procurare un ingiusto profitto, nella rapina impropria il dolo è doppiamente specifico, in quanto la volontà è diretta sia a procurarsi l'ingiusto profitto, sia ad usare la violenza o la minaccia al fine di assicurare a sé o al altri il possesso della cosa, o per procurare a sé o ad altri l'impunità.

Per quanto riguarda il tentativo, esso è pacificamente ammesso nella rapina propria, allorché il soggetto agente abbia commesso violenza o minaccia, senza riuscire a sottrarre la cosa.

Altrettanto pacificamente è ammesso il tentativo nella rapina impropria, nel caso in cui il soggetto abbia sottratto la cosa e poi successivamente abbia tentato di percuotere la vittima per scappare o per assicurarsi il possesso, ma sia stato fermato ad esempio dalle forze di polizia.

L'ipotesi inversa, in cui il soggetto abbia tentato di sottrarre la cosa (senza riuscirvi), e poi abbia usato violenza o minaccia, è stata invece oggetti di ampio dibattito, risoltosi poi nell'ammissibilità anche di tale figura di delitto tentato.

///SPIEGAZIONE ESTESA

Si configura il delitto di rapina quando l’impossessamento di un bene mobile altrui, condotta tipica del furto, è realizzato con violenza o minaccia alla persona, posta in essere prima dell’impossessamento, proprio al fine della sua attuazione, oppure immediatamente dopo di esso, per assicurare a sé o ad altri l’impunità.

Si tratta di un’ipotesi di reato complesso, in cui la condotta tipica del furto (art. 624 del c.p.), si accompagna alla violenza o minaccia tipica del reato di violenza privata (art. 610 del c.p.).

Per quanto attiene, in particolare, alla violenza, essa può essere fisica, realizzandosi attraverso atti di coazione rivolti all’altrui persona, oppure psichica, concretizzandosi nella minaccia di un male ingiusto, capace di impedire la libera determinazione della volontà altrui. Si tratta quindi, in ogni caso, di atti con cui si costringe una persona a tollerare la sottrazione di un bene proprio, e che si ricollegano a quest’ultima, perseguendo lo scopo di renderla possibile o assicurare l’impossessamento o, ancora, procurare l’impunità per la sua commissione.
Va, tuttavia, precisato che gli atti di violenza fisica non devono superare la soglia sufficiente a realizzare la violenza privata o le percosse, altrimenti risulterà integrata un’ulteriore fattispecie di reato, quale quello di lesioni personali o di omicidio, che concorrerebbe materialmente con la rapina.

Plurimi sono anche gli eventi tipici della rapina, coincidendo, da un lato, con quello del furto, rappresentato dalla nuova relazione che si viene a creare tra la cosa sottratta ed il soggetto agente in conseguenza della sua condotta criminosa, e, dall’altro, con quello proprio della violenza, sia essa fisica o psichica.

Si distinguono due diverse ipotesi di rapina: rapina propria e impropria.
La rapina propria, delineata dal comma 1, si ha quando la violenza o la minaccia precedono l’impossessamento del bene altrui e costituiscono il mezzo per ottenerlo. Si ha, invece, rapina impropria, ai sensi del comma 2, quando la violenza o la minaccia sono immediatamente successive all’impossessamento, oppure sono dirette ad assicurarlo o a procurare l’impunità per il suo conseguimento.

La distinzione tra rapina propria ed impropria rileva, innanzitutto, al fine di determinare il momento consumativo del reato.
La rapina propria si considera consumata nel momento in cui si verifica l’impossessamento, corrispondendo alla verificazione di tutti gli elementi costitutivi del delitto. Si ha, invece, una rapina impropria consumata al verificarsi della violenza o minaccia, il che deve aver luogo immediatamente dopo l’impossessamento perché, altrimenti, non ci si troverebbe di fronte ad una rapina, bensì ad un concorso materiale tra un delitto di violenza o minaccia ed un furto.
Tali caratteristiche fanno si che sia possibile parlare di tentativo soltanto con riferimento alla rapina propria, quando l’agente abbia commesso violenza o minaccia senza, però, riuscire ad impossessarsi della cosa. Nel caso della rapina impropria, invece, l’utilizzo di violenza o minaccia dopo l’impossessamento integrerebbe la fattispecie consumata, e un impossessamento senza violenza o minaccia realizzerebbe un furto, non una rapina.

La distinzione tra le due tipologie di rapina assume, poi, rilievo anche in relazione all’elemento psicologico del reato. Mentre nella rapina propria è richiesto il dolo specifico, quale volontà di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, nel caso della rapina impropria è necessario un dolo specifico, inteso sia come volontà di procurarsi un ingiusto profitto, sia come volontà di usare violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa o l’impunità per averlo ottenuto.

La norma, al comma 3, prevede, inoltre, l’applicazione di circostanze aggravanti speciali qualora, ad es., la rapina sia realizzata con armi o da persona travisata o da più persone riunite, o, ancora, se venga commessa all’interno di mezzi di trasporto pubblico. Tali circostanze possono concorrere tra di loro, con conseguente applicazione di distinti aumenti di pena, in ragione dei loro diversi fondamenti giuridici.

///FINE SPIEGAZIONE ESTESA



Massime relative all'art. 628 Codice Penale

Cass. pen. n. 29044/2023

Integra il delitto di rapina impropria la condotta di colui che, non avendo partecipato alla sottrazione della cosa mobile altrui, riceva immediatamente dopo dall'agente il provento della sottrazione e ponga in essere violenza o minaccia per assicurare a sé o ad altri il possesso della cosa sottratta o per procurare a sé o ad altri l'impunità, sempre che sia consapevole dell'illecita sottrazione del bene consegnatogli.

Cass. pen. n. 37861/2023

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche non economica o meramente morale, e in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di trarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, a condizione che la condotta sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui e sottraendola a chi la detiene.

Cass. pen. n. 25274/2023

In tema di rapina, è legittima l'applicazione cumulativa dell'aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen. e dell'aggravante speciale di cui all'art. 628, comma primo, cod. pen., posto che la prima punisce più severamente la maggior pericolosità insita nella compartecipazione al reato di una pluralità di persone, idonea a determinare una più incisiva capacità criminale del gruppo, mentre la seconda sanziona più gravemente la maggiore forza intimidatrice derivante dalla violenza o della minaccia promanante simultaneamente da più persone compresenti all'azione predatoria, cui fa riscontro la minorata possibilità di difesa della vittima.

Cass. pen. n. 17320/2022

La circostanza aggravante speciale, prevista, per il delitto di rapina, dall'art. 628, comma terzo, n. 3-quinquies, cod. pen., è correlata al dato del superamento dell'età di sessantacinque anni da parte della persona offesa, e non alla presunzione relativa di maggior vulnerabilità della vittima in ragione dell'età, cui fa, invece, riferimento la circostanza aggravante comune prevista dall'art. 61, n. 5, cod. pen.

Cass. pen. n. 14489/2022

In tema di rapina, benché l'ambito di operatività dell'art. 61, n. 5, cod. pen., di portata più ampia, coincida con quello dell'aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3-bis) cod. pen. allorché la condotta avvenga in un «luogo tale da ostacolare la pubblica o privata difesa», l'aggravante prevista dall'art. 628 prevale, in quanto speciale, su quella comune di cui all'art. 61, n. 5, avendo inteso il legislatore, per il delitto di rapina, sanzionare più gravemente una condotta ritenuta particolarmente negativa.

Cass. pen. n. 1009/2021

La circostanza aggravante di cui all'art. 71 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (già prevista dall'art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575) si applica anche ai reati che, contemplati nella menzionata disposizione, siano rimasti allo stadio del tentativo. (In motivazione, la Corte ha precisato che la norma deve essere interpretata secondo l'intenzione del legislatore, identificabile nella volontà di contrastare più efficacemente le condotte di chi, colpito da una misura di prevenzione, commetta taluni reati, a prescindere dunque dall'essere consumati o solo tentati).

Cass. pen. n. 36178/2021

In tema di rapina, l'elemento oggettivo del reato può essere costituito anche dal compimento di un'azione violenta nei confronti di una cosa qualora questa forma di violenza sia tale da esprimere un messaggio minatorio nei confronti della persona al fine di annnullarne o limitarne la capacità di autodeterminazione. (Fattispecie in cui l'azione violenta era consistita nella contemporanea rottura dei vetri delle portiere anteriori di vettura ferma al semaforo da parte di due persone travisate).

Cass. pen. n. 37919/2020

Sussiste l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, 3-ter) cod. pen. nell'ipotesi di rapina commessa all'interno di un taxi, da considerarsi mezzo di trasporto pubblico, atteso che il servizio si rivolge ad un'utenza indifferenziata previo stazionamento in luogo pubblico, è regolamentato con tariffe amministrativamente predeterminate e sussiste obbligo a contrarre in caso di richiesta.

Cass. pen. n. 29215/2020

In tema di rapina impropria, integra il requisito della violenza qualsiasi atto o fatto posto in essere dall'agente - al fine di impossessarsi di quanto sottratto ovvero per conseguire l'impunità - anche in epoca anteriore all'impossessamento, che si risolva, comunque, in una coartazione della libertà fisica, o anche solo psichica, del soggetto passivo o di terzi (nelle specie, le forze dell'ordine) conseguentemente indotti, contro la propria volontà, a fare, tollerare od omettere qualche cosa. (Fattispecie in cui gli imputati avevano strategicamente predisposto nelle vicinanze dell'istituto di credito assaltato numerosi veicoli abbandonati di traverso, così creando un cordone di accesso invalicabile, che aveva ostacolato l'intervento difensivo e facilitato la fuga).

Cass. pen. n. 36431/2019

La contestazione dell'aggravante dell'utilizzazione del "metodo mafioso", prevista dall'art. 7, d.l. 13 maggio 1991, n. 152 (conv. in legge 12 luglio 1991, n. 203), non presuppone necessariamente un'associazione di tipo mafioso costituita, essendo sufficiente che la violenza o la minaccia assumano veste tipicamente mafiosa. (Fattispecie relativa a rapina ai danni di un furgone portavalori in cui l'aggravante è stata ravvisata nel tratto paramilitare usato per la commissione del delitto, nella attenta pianificazione dello stesso, nelle modalità brutali di realizzazione, nell'impiego di uomini e mezzi, nell'uso di armi con esplosione di colpi e nel compimento dell'atto in pochi minuti, comprovanti una professionalità criminale propria di chi appartiene a gruppi organizzati o di chi da tali gruppi, operanti nel luogo di commissione del reato, sia stato autorizzato).

Cass. pen. n. 33482/2019

Ricorre il delitto di tentata rapina aggravata dalle "più persone riunite", ai sensi dell'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., allorché un soggetto abbia fatto temporaneo ingresso, a fini di sopralluogo, all'interno di un istituto bancario, uscendo contestualmente all'arrivo del correo autore dell'attività esecutiva e trattenendosi all'esterno per offrire copertura a quest'ultimo in prossimità del veicolo utilizzato per la fuga dopo l'intervento del personale di vigilanza.

Cass. pen. n. 21988/2019

Nel reato di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza, nota alla vittima, di non meno di due persone nel luogo e al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, in modo da potersi affermare che questa sia stata posta in essere da parte di ciascuno degli agenti, ovvero che la mera presenza da parte di uno dei complici all'esercizio della violenza o della minaccia possa essere interpretata alla stregua di un rafforzamento della medesima. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante in esame in un caso di rapina tentata in cui uno dei due complici, durante l'azione, si era nascosto alla vista della persona offesa ed aveva poi aiutato l'autore della condotta esecutiva a darsi alla fuga).

Cass. pen. n. 16819/2019

È configurabile il delitto di rapina, e non quello di violenza privata, quando la persona offesa sia costretta, con violenza o minaccia, a consegnare un proprio bene, anche per un uso meramente momentaneo, e ne perda il controllo durante l'utilizzo da parte dell'agente, il quale, in tal modo, consegue l'autonoma disponibilità della cosa. (Fattispecie in cui l'imputato non si era limitato a richiedere un passaggio alla persona offesa, ma l'aveva percossa e si era impossessato del suo ciclomotore, allontanandosi).

Cass. pen. n. 41005/2018

L'accertata induzione nel soggetto passivo dello stato di incapacità di volere o di agire al fine di sottrargli cose mobili costituisce circostanza aggravante della rapina che, in tal caso, è da ritenersi reato complesso costituito dalla fusione del reato di furto con quello di procurata incapacità. (Fattispecie relativa alla somministrazione di un medicinale che aveva procurato alla vittima la perdita di conoscenza).

Cass. pen. n. 39711/2018

Integra il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottratta .

Cass. pen. n. 36926/2018

In tema di rapina, la circostanza aggravante speciale delle più persone riunite richiede la simultanea presenza di non meno di due persone nel luogo ed al momento di realizzazione della violenza o della minaccia, non rilevando che la persona offesa abbia percepito o meno la presenza anche di un secondo soggetto poiché la "ratio" dell'aggravamento non deriva necessariamente dalla maggiore costrizione esercitata simultaneamente sulla vittima, ma piuttosto dalla maggiore potenzialità criminosa correlata all'oggettiva compresenza di più persone nel luogo del delitto.

L'aggravante delle più persone riunite ha natura oggettiva concernendo le modalità dell'azione e, pertanto, si comunica ai correi non presenti nel luogo di consumazione del reato se gli stessi erano a conoscenza del fatto che il reato sarebbe stato consumato da più persone riunite o se per colpa ignoravano tale circostanza.

Cass. pen. n. 34056/2018

Nella rapina impropria, la violenza o la minaccia possono realizzarsi anche in luogo diverso da quello della sottrazione della cosa e in pregiudizio di persona diversa dal derubato, sicché, per la configurazione del reato, non è richiesta la contestualità temporale tra sottrazione e uso della violenza o minaccia, essendo sufficiente che tra le due diverse attività intercorra un arco temporale tale da non interrompere l'unitarietà dell'azione volta ad impedire al derubato di tornare in possesso delle cose sottratte o di assicurare al colpevole l'impunità.

Cass. pen. n. 49490/2017

In tema di rapina, si configura la circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 3-quater, cod. pen., nell'ipotesi in cui il reato venga commesso nei confronti di persona che, dopo aver compiuto un'operazione bancaria ed essersi allontanata dall'istituto di credito, abbia fatto ingresso nella vettura. (In motivazione la S.C. ha aggiunto che la sussistenza dell'aggravante prescinde dal fatto che la vittima nel fruire dei servizi bancari abbia materialmente prelevato del denaro contante).

Cass. pen. n. 14305/2017

Il reato di rapina si consuma nel momento in cui la cosa sottratta cade nel dominio esclusivo del soggetto agente, anche se per breve tempo e nello stesso luogo in cui si è verificata la sottrazione, e pur se, subito dopo il breve impossessamento, il soggetto agente sia costretto ad abbandonare la cosa sottratta per l'intervento dell'avente diritto o della Forza pubblica. (Fattispecie nella quale la Corte ha ritenuto consumata la rapina presso un esercizio commerciale con riferimento alla condotta dell'imputato, che, dopo essersi impossessato, sotto la minaccia di un arma, di denaro ed altri beni della persona offesa, a seguito della reazione violenta di quest'ultima veniva gravemente ferito e successivamente arrestato).

Cass. pen. n. 12597/2017

È configurabile il reato di rapina impropria nel caso in cui sussista un rapporto di immediatezza tra sottrazione della cosa e violenza utilizzata per assicurarsi l'impunità. (Fattispecie in cui l'imputato aveva, per assicurarsi l'impunità, aggredito e usato violenza nei confronti di agenti di polizia giudiziaria che lo avevano sorpreso in flagranza a impossessarsi della cosa altrui).

Cass. pen. n. 47905/2016

In tema di delitto di rapina, nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia, come modalità dell'azione della sottrazione è "in re ipsa", senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente, direttamente collegata all'azione di apprensione del bene. (La S.C., in motivazione, ha precisato che, in tal caso, deve aversi riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente).

Cass. pen. n. 33775/2016

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, cod. pen., non è necessario che l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso sia accertata con sentenza definitiva, ma è sufficiente che tale accertamento sia avvenuto nel contesto del provvedimento di merito in cui si applica la citata aggravante.

Cass. pen. n. 27619/2016

In tema di rapina, è configurabile l'aggravante della minaccia commessa con armi, prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen., nel caso in cui venga utilizzata una siringa con ago innestato per minacciare la vittima. (In motivazione la Corte ha affermato la natura di arma impropria di una siringa completa di ago, presentando essa evidenti caratteristiche che, in un contesto aggressivo, la rendono utilizzabile per l'offesa alla persona).

Cass. pen. n. 23678/2015

L'elemento distintivo del delitto di rapina da quello di esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone risiede nell'elemento soggettivo, perché nel primo caso l'autore agisce al fine di procurare a sé o ad altri un profitto ingiusto, nella consapevolezza che quanto pretende non gli spetta e non è giuridicamente azionabile, mentre nell'altro agisce nella ragionevole opinione di esercitare un diritto con la coscienza che l'oggetto della pretesa gli competa. (In applicazione del principio, la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza di condanna per il delitto di rapina pronunciata nei confronti di imputato che, vantando un credito riconducibile ad una cessione di stupefacenti, era entrato in casa dei genitori del cessionario, e, aggredito il padre di quest'ultimo, gli aveva strappato di dosso la catenina d'oro).

Cass. pen. n. 22098/2015

In tema di rapina impropria, il reato di cui all'art. 628 c.p. può dirsi consumato nell'ipotesi in cui la cosa venga sottratta al possessore e l'agente se ne sia impossessato, anche per brevissimo tempo, sfuggendo alla cerchia di vigilanza del titolare, essendo irrilevante che la refurtiva sia stata abbandonata immediatamente dopo la sottrazione, per l'intervento del tutto aleatorio di un terzo. (In applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto configurabile il reato di rapina impropria consumata e non tentata in relazione alla condotta dell'imputata, che, dopo aver conseguito, anche se per breve tempo, il possesso della refurtiva, la abbandonava sulla via della fuga).

Cass. pen. n. 11467/2015

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente il dolo specifico del reato di rapina nella ingiusta utilità morale perseguita dall'imputato, che aveva sottratto mediante violenza alla ex fidanzata il telefono cellulare, al fine di rivelare al padre della donna, la relazione sentimentale che questa aveva instaurato con un altro uomo).

Cass. pen. n. 2542/2015

In tema di rapina, le diverse condotte di violenza o minaccia finalizzate a procurarsi un ingiusto profitto mediante impossessamento di cose mobili altrui, sottraendole a chi le detiene, costituiscono autonomi tentativi di rapina, unificabili sotto il vincolo della continuazione, quando singolarmente considerate in relazione alle circostanze del caso concreto e, in particolare, alle modalità di realizzazione e all'elemento temporale, appaiano dotate di una propria completa individualità; si ha, invece, un unico tentativo di rapina, pur in presenza di molteplici atti di violenza o minaccia, allorché gli stessi siano sorretti da un'unica volontà e continua determinazione, che non registri interruzioni o desistenze in modo da costituire singoli momenti di una sola azione.

Cass. pen. n. 21890/2014

Al fine della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento del delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Nella fattispecie l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando una leggera calza di seta).

Cass. pen. n. 3604/2014

In tema di rapina, quando la privazione della capacità di agire non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione del delitto, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, è preclusa, in ragione del principio di specialità, la possibilità della applicazione dell'aggravante prevista dall'art. 628 comma terzo n. 2 c.p., che rimane assorbita dal concorrente reato di sequestro di persona.

Cass. pen. n. 2907/2014

Il rinvio operato dal secondo comma dell'art. 629 c.p. all'ultimo comma dell'art. 628 c.p., quanto alle circostanze aggravanti applicabili al delitto di estorsione, deve qualificarsi di natura formale o dinamica, e deve intendersi riferito, dopo le modifiche apportate dalla legge n. 94 del 15 luglio 2009, all'attuale terzo comma della disposizione normativa prevista per il delitto di rapina. (In motivazione la Corte ha precisato che le esigenze di mantenimento della coerenza del sistema repressivo, alle quali è funzionale lo strumento del rinvio formale o dinamico, impongono l'adeguamento della disposizione del comma secondo dell'art. 629 c.p. ed il riferimento all'attuale terzo comma dell'art. 628 c.p., norma alla quale "puntava" il testo precedente alla riforma del 2009).

Cass. pen. n. 51732/2013

Il criterio differenziale tra il delitto di rapina mediante minaccia e quello di truffa aggravata dall'ingenerato timore di un pericolo immaginario consiste nel diverso modo in cui viene prospettato il danno; in particolare, si ha truffa aggravata quando il danno viene prospettato come possibile ed eventuale e mai proveniente direttamente o indirettamente dall'agente, di modo che la persona offesa non è coartata nella sua volontà, ma si determina all'azione od omissione versando in stato di errore; viceversa ricorre il delitto di rapina mediante minaccia quando il danno viene prospettato come certo e sicuro, ad opera del reo o di altri ad esso collegati, di modo che l'offeso è posto nella alternativa ineluttabile di subire lo spossessamento voluto o di incorrere nel danno minacciato.

Cass. pen. n. 47030/2013

In tema di concorso di circostanze, il divieto di prevalenza delle circostanze attenuanti su quelle aggravanti, previsto dall'art. 628, comma quarto, cod. pen., a seguito delle modifiche introdotte dalla legge n. 251 del 2009, è formulato in modo generale ed assoluto per cui riguarda sia le circostanze attenuanti comuni, sia le circostanze attenuanti generiche che le circostanze attenuanti speciali. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio la sentenza impugnata in cui le circostanze attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen., erano state ritenute prevalenti rispetto alle aggravanti di cui all'art. 628, comma terzo, cod. pen.).

Cass. pen. n. 1176/2013

In tema di rapina, configura l’elemento materiale della “violenza alla persona” il frapporre un ostacolo alla libertà di locomozione della vittima, che marci alla guida di un veicolo, onde costringerla ad arrestare la marcia per sottrarle una cosa mobile. (Fattispecie nella quale l’imputato, in concorso con altro soggetto giudicato separatamente, si era gettato, a bordo di un ciclomotore, dinanzi all’autovettura guidata dalla p.o., costringendola ad arrestare la marcia per evitare l’impatto, ed avere approfittato di ciò per sottrarle la borsa).

Cass. pen. n. 49265/2012

Nel delitto di rapina il profitto può concretarsi in qualsiasi utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene. (La Corte ha ritenuto, nella specie, che il fine di ottenere "un bacio" in cambio della restituzione di un monile sottratto integrasse l'utilità, anche solo morale, che qualifica il dolo specifico del reato di rapina, distinguendolo da quello di violenza privata).

Cass. pen. n. 34952/2012

È configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso in cui l'agente, dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui, non portati a compimento per cause indipendenti dalla propria volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.

Cass. pen. n. 6533/2012

Per l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo n. 3, c.p. è necessario che sia accertata l'appartenenza dell'agente a un'associazione di tipo mafioso, ma non che via sia stata una sentenza di condanna o una formale imputazione in ordine al reato di cui all'art. 416 bis c.p..

Cass. pen. n. 510/2012

La circostanza aggravante prevista dall'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. 12 luglio 1991, n. 203, è integrata dall'approfittamento delle condizioni di cui all'art. 416 bis c.p. e la modalità mafiosa della condotta prescinde dall'appartenenza mafiosa del suo autore, che configura la diversa aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 c.p..

Cass. pen. n. 48584/2011

Ai fini della circostanza aggravante di cui all'art. 628, terzo comma, n. 3 bis c.p. è sufficiente che la rapina sia commessa in uno dei luoghi previsti dall'art. 624 bis c.p., non essendo rilevante che la vittima abbia o meno prestato il consenso all'ingresso in essi. (Nella specie è stata ritenuta la sussistenza della circostanza aggravante della rapina in luogo di privata dimora a carico di un uomo introdottosi nell'abitazione di una donna, consenziente all'ingresso, con il pretesto di consumare un rapporto sessuale).

Cass. pen. n. 46588/2011

La circostanza attenuante della riparazione del danno non può essere riconosciuta nel caso in cui il rapinatore si sia limitato ad offrire il risarcimento del danno ma non anche la restituzione della refurtiva, recuperata invece dalla polizia.

Non è riconoscibile la circostanza della partecipazione di minima importanza a colui che, nel corso di una rapina, abbia ricoperto il ruolo di "palo" e, successivamente, si sia posto alla guida della vettura utilizzata dai rapinatori per la fuga.

Cass. pen. n. 41004/2011

In caso di concorso delle aggravanti ad effetto speciale previste per il delitto di rapina dall'art. 628, comma terzo, n. 1, c.p., il giudice deve considerarle unitariamente, procedendo ad un unico aumento della pena secondo il meccanismo di cui all'art. 63, comma quarto, c.p. e non a singoli aumenti per ciascuna delle circostanze concorrenti.

Cass. pen. n. 36901/2011

In tema di rapina impropria, quando la violenza, esercitata immediatamente dopo la sottrazione, abbia cagionato lesioni personali, tale autonomo reato concorre con quello di rapina e si configura la circostanza aggravante del nesso teleologico tra i due reati, non incompatibile con l'elemento soggettivo del delitto di rapina.

Cass. pen. n. 36474/2011

Ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, c.p., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza delle più persone nel luogo e al momento della commissione del fatto, e non abbia, quindi, subito una maggiore intimidazione. (Nella specie, uno dei concorrenti era rimasto all'esterno del locale teatro della rapina alla guida dell'auto che sarebbe servita alla fuga sua e dei correi).

Cass. pen. n. 25724/2011

Integra il reato di rapina impropria il soggetto che, dopo essersi impossessato dell'altrui autovettura, ne faccia uso per recare violenza alla persona offesa per impedirle di tornare in possesso dell'autovettura stessa.

Cass. pen. n. 18858/2011

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante del travisamento nel delitto di rapina è sufficiente una lieve alterazione dell'aspetto esteriore della persona, conseguita con qualsiasi mezzo anche rudimentale, purché idoneo a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona stessa. (Fattispecie in cui l'aggravante è stata riconosciuta in relazione al travisamento realizzato indossando un cappello con visiera ed un paio di occhiali scuri).

Cass. pen. n. 6479/2011

In tema di circostanza attenuante del risarcimento del danno, il carattere integrale dello stesso nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse leso, dovendo in esso quindi ricomprendersi, oltre al danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa, anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa.

Cass. pen. n. 44347/2010

La minaccia costitutiva del reato di rapina, oltre che essere palese, esplicita e determinata, può essere manifestata in modi e forme differenti, ovvero in maniera implicita, larvata, indiretta ed indeterminata, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera. (Fattispecie di illecita perquisizione strumentalmente diretta all'impossessamento di valori).

Cass. pen. n. 44037/2010

In tema di rapina, sussiste la circostanza aggravante dell'uso delle armi qualora la minaccia sia realizzata utilizzando un'arma giocattolo.

Cass. pen. n. 36723/2010

Integra il tentativo di rapina impropria la condotta del soggetto che adopera violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, immediatamente dopo il compimento di atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi della cosa mobile altrui.

Cass. pen. n. 24362/2010

La condotta criminosa di costrizione della vittima ad un prelievo con carta "bancomat" per poi impossessarsi della somma di denaro contante così ottenuta costituisce, nella forma tentata, un episodio di rapina autonomo che non assorbe il disvalore di quello, cronologicamente precedente ma pur sempre commesso dallo stesso soggetto in altro momento, costituito dall'impossessamento del portafogli della stessa vittima, ove era custodita la carta "bancomat", per diversità di atteggiamento psicologico, oltre che di contesto temporale, e di elemento di profitto.

Cass. pen. n. 18196/2010

Non è configurabile il tentativo di rapina, per difetto di univocità degli atti, qualora non sia possibile determinare, nemmeno in via ipotetica, il luogo in cui questa avrebbe dovuto essere consumata. (Fattispecie in cui due soggetti, armati di una pistola scacciacani, sono stati sorpresi mentre stazionavano a bordo di un veicolo rubato in una via in cui erano presenti due esercizi commerciali in orario antecedente a quello dell'apertura dei medesimi).

Cass. pen. n. 16515/2010

La circostanza aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, c.p., esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune dell'art. 112, n. 1, c.p., in forza del principio di specialità sancito dall'art. 15 c.p.

Cass. pen. n. 3307/2010

Integra il delitto di rapina anche la condotta di sottrazione di un'autovettura munita di sistema di antifurto satellitare, in quanto tale strumento non esclude che il soggetto passivo perda, almeno fino al momento di attivazione del sistema di rilevazione satellitare, il controllo materiale e giuridico sulla cosa sottrattagli.

Cass. pen. n. 36243/2009

La circostanza aggravante del reato concorsuale, dell'essere i correi in numero pari o superiore a cinque, può essere applicata cumulativamente alla circostanza aggravante speciale del reato di rapina delle più persone riunite, perché non richiede, a differenza di quest'ultima, la presenza, sulla scena criminosa, di tutti i correi, sanzionando la maggiore pericolosità esplicata dalla dimostrata capacità di riunione e organizzazione.

Cass. pen. n. 27748/2007

L'uso delle armi e il travisamento nel corso di una rapina sono condotte che si diversificano reciprocamente per il contenuto, configurando così distinte circostanze aggravanti che devono essere autonomamente considerate ai fini della prescrizione, il cui calcolo deve dunque essere effettuato applicando la disciplina generale dettata nell'art. 63, comma quarto, c.p., per il concorso di aggravanti ad effetto speciale.

Cass. pen. n. 35619/2006

Per la configurabilità del reato di rapina (art. 628 c.p.), ad integrare l'elemento della minaccia è sufficiente qualsiasi comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto.(Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha ritenuto correttamente configurato il reato di rapina in un caso in cui gli agenti, allo scopo di impossessarsi del danaro custodito in un ufficio postale, vi si erano introdotti sfondando un lucernaio e calandosi quindi con irruenza all'interno, sì da indurre alla fuga, con tale condotta spavalda e dal preciso significato intimidatorio, gl'impiegati presenti).

Cass. pen. n. 21955/2005

Può integrare il tentativo di rapina anche il mero possesso di armi, pur se di fatto non utilizzate, in quanto l'univocità della condotta va apprezzata, senza tenere conto della distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, nelle sue caratteristiche oggettive, così da verificare se sia tale da rivelare le finalità attraverso l'apprezzamento, secondo le regole di comune esperienza, della natura e dell'essenza degli atti compiuti e del contesto in cui si inseriscono. (Fattispecie in cui si è ritenuto che il mero possesso di armi, di fatto non utilizzate, costituiva atto univoco di tentativo di rapina aggravata, tenuto conto del contesto dell'azione, ed in particolare del buono stato delle armi, peraltro entrambe dotate di proiettili, e del fatto che una di esse era già predisposta all'immediato uso mediante l'inserimento di un colpo in canna).

Cass. pen. n. 17264/2004

In tema di rapina impropria, sussiste l'ipotesi del tentativo, e non il diverso reato di tentato furto seguito da minacce o percosse, allorché l'agente tiene a fini d'impunità una condotta minacciosa o violenta immediatamente dopo l'azione diretta a impossessarsi della cosa altrui, che non sia però riuscito a sottrarre

Cass. pen. n. 9262/2004

È configurabile il tentativo nel delitto di rapina impropria là dove la mancata sottrazione della cosa è accompagnata dalla successiva violenza esercitata per procurarsi l'impunità, in quanto la complessiva condotta non resta avulsa dal modello legale dettato dal secondo comma dell'art. 628 c.p. ma rappresenta il profilo cronologico e funzionale che colloca la condotta violenta come un prius rispetto all'impossessamento. (Fattispecie in cui l'imputato era riuscito a sottrarre dalla cassetta delle elemosine soltanto frammenti di due biglietti da mille lire).

Cass. pen. n. 788/2004

In tema di rapina, il profitto ingiusto può consistere anche nella temporanea utilizzazione della cosa, oltre che nell'impossessamento definitivo di essa. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto la sussistenza del delitto di rapina nel caso di sottrazione di un ciclomotore avvenuta per compiere un breve tratto di strada, e per un arco di tempo molto limitato, solo dieci minuti, seguita dalla restituzione dello stesso alla parte lesa).

Cass. pen. n. 49213/2003

È configurabile il tentativo di rapina impropria, e non il concorso nel delitto di tentato furto con quello di violenza a pubblico ufficiale e lesioni, nel fatto di chi, colto in flagranza a scardinare, senza riuscirvi, la serranda di un negozio da un carabiniere, lanci un martello al suo indirizzo e lo colpisca ripetutamente con calci e pugni, in modo da procurargli lesioni personali.

Cass. pen. n. 47086/2003

Si configura il tentativo di rapina impropria anche quando la violenza o la minaccia siano esercitate al fine di assicurarsi il possesso o l'impunità, nel corso degli atti diretti all'impossessamento della cosa, non realizzatosi per l'intervento di fattori esterni interruttivi dell'azione criminosa. (Nel caso di specie, l'agente, avendo sottratto dai banchi di un supermercato della merce, senza conseguirne l'effettivo possesso per la vigilanza continua sulla sua azione criminosa posta in essere dal personale addetto alla sorveglianza, aveva poi usato violenza all'atto del controllo all'uscita dal supermercato, sia per impossessarsi degli oggetti, che per assicurarsi l'impunità).

Cass. pen. n. 43092/2003

È giuridicamente configurabile il tentativo di rapina impropria nel caso di violenza adoperata per assicurarsi l'impunità da un furto non condotto a termine, essendo comunque ravvisabile, anche in tale ipotesi, il nesso teleologico tra violenza e ricerca dell'impunità che caratterizza anche la rapina impropria consumata.

Cass. pen. n. 41671/2003

È configurabile il tentativo di rapina impropria quando l'autore, dopo aver compiuto atti idonei ad impossessarsi della cosa altrui, i quali si sono arrestati in itinere per cause indipendenti dalla sua volontà, adopera violenza o minaccia al fine di assicurarsi l'impossessamento della cosa ovvero l'impunità, sempre che la violenza e minaccia intervengano nello stesso contesto temporale del tentativo effettuato. (Nel caso di specie, la S.C. ha ritenuto che la minaccia all'agente della forza pubblica rivolta da un soggetto già dichiarato in arresto per tentato furto, non qualifica il tentativo di sottrazione effettuato come tentata rapina impropria, ma integra l'ulteriore fattispecie di cui all'art. 336 c.p.).

Cass. pen. n. 29445/2003

La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in essa assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina.

Cass. pen. n. 9952/2003

In tema di tentativo di rapina impropria, le minacce rivolte nei confronti di più persone, che siano state presenti o siano intervenute immediatamente dopo il fatto, anche diverse da quella che ha subito la tentata sottrazione, se proferite nell'ambito del medesimo ed unico contesto illecito, senza un'apprezzabile soluzione di continuità ed all'unico fine di garantirsi l'impunità, non integrano una pluralità di condotte illecite, ma costituiscono un'unica azione criminosa.

Cass. pen. n. 39941/2002

In tema di delitto di rapina, configura la violenza alla persona, quale elemento materiale della rapina impropria, il frapporre un ostacolo all'autonomia psico-fisica della vittima, in modo tale da impedire alla stessa l'inseguimento del rapinatore, così da assicurare a quest'ultimo il possesso della cosa sottratta e/o l'impunità. (Fattispecie in cui era stata sbarrata l'uscita al derubato, posizionando una autovettura in modo tale da impedire qualsiasi tentativo di inseguimento del rapinatore).

Cass. pen. n. 26844/2002

La formulazione dell'art. 628 cpv. c.p., contenente la previsione del reato di rapina c.d. impropria, non esclude in alcun modo la configurabilità del tentativo di detto reato, quando la violenza e la minaccia non siano state precedute dalla compiuta sottrazione della cosa alla persona offesa.

Cass. pen. n. 29432/2001

Il delitto di sequestro di persona (art. 605 c.p.), concorre con quello di rapina (art. 628 c.p.), allorché gli esecutori di tale ultimo reato, all'unico fine di potersi allontanare più agevolmente dal luogo del delitto, privano taluno della libertà di locomozione.

Cass. pen. n. 28044/2001

In tema di rapina impropria, una lettura logico sistematica e non meramente letterale del dato normativo induce a ritenere che sussiste la suddetta figura di reato, in forma tentata, nell'ipotesi in cui l'agente, prima dell'impossessamento della cosa e senza che questo poi si realizzi, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.

Cass. pen. n. 702/2001

Al fine della concessione dell'attenuante dell'integrale riparazione del danno prevista dall'art. 62 n. 6 c.p., il giudice di merito può tenere conto anche dei danni provocati a persone offese non costituite in giudizio o non identificate, atteso che la materiale difficoltà di rintracciare tali persone non esonera l'agente dall'obbligo di risarcimento. (Nella specie, la Corte ha confermato la sentenza di merito che, in relazione ad una rapina, aveva escluso l'attenuante avendo riscontrato soltanto il risarcimento del danno contro il patrimonio e non anche di quello fisico e morale cagionato alle persone sottoposte a violenza e minaccia).

Cass. pen. n. 12341/2000

In tema di rapina impropria, il requisito dell'immediatezza della violenza o della minaccia indicato nell'art. 628, comma 2, c.p. non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, e cioè, nel senso che la violenza o la minaccia debbano seguire, senza alcun intervallo di tempo, alla sottrazione, ma va riferito alla nozione di «flagranza» o «quasi flagranza». (Fattispecie relativa ad illecito impossessamento, avvenuto in provincia di Firenze, di un'autovettura, guidata sino a Cassino, dove il conducente, autore del furto, fu costretto a fermarsi dalla polizia stradale per un illecito concernente la sua condotta di guida e usò resistenza ai pubblici ufficiali che gli avevano intimato l'alt; nell'enunciare il principio di cui in massima, la S.C. ha, in ragione del numero delle ore trascorse fra i due episodi, escluso che nell'episodio ricorresse un'ipotesi di rapina impropria).

Cass. pen. n. 9387/2000

La privazione della libertà personale costituisce ipotesi aggravata del delitto di rapina (e rimane in esso assorbita) solo quando la stessa si trovi in rapporto funzionale con la esecuzione della rapina medesima, mentre, nell'ipotesi in cui la privazione della libertà non abbia una durata limitata al tempo strettamente necessario alla consumazione della rapina, ma ne preceda o ne segua l'attuazione, in ogni caso protraendosi oltre il suddetto limite temporale, il reato di sequestro di persona concorre con quello di rapina.

Cass. pen. n. 5244/2000

L'aggravante del delitto di rapina prevista dall'art. 4, comma secondo, della L. 8 agosto 1977, n. 533, nel caso in cui l'agente si impossessa di armi, munizioni o esplosivi, commettendo il fatto «nelle armerie, ovvero in depositi o in altri locali adibiti alla custodia di essi», non presuppone una speciale qualificazione del soggetto detentore delle armi (forze armate, corpi armati dello Stato, fabbricanti e commercianti autorizzati) ma è applicabile in ogni caso in cui il reato di rapina abbia ad oggetto le armi o le munizioni o gli esplosivi in qualsiasi locale adibito a custodia degli stessi. (Nella specie si trattava di locale adibito al deposito di armi di istituto privato di vigilanza).

Cass. pen. n. 4057/2000

Nell'ipotesi in cui venga sottratta una cosa mobile alla presenza del possessore e subito dopo che questi abbia subito un tentativo di estorsione e percosse, l'estremo della minaccia come modalità dell'azione della sottrazione ed elemento costitutivo della rapina è “in re ipsa”, senza che vi sia bisogno di un'ulteriore attività minacciosa da parte dell'agente direttamente collegata all'azione di apprensione del bene; in tal caso, infatti, si deve avere riguardo alla complessiva attività del colpevole, globalmente volta alla sopraffazione del soggetto passivo, il quale non può non risentire della precedente costrizione nell'assistere impotente all'apprensione della cosa di sua proprietà da parte dell'agente.

Cass. pen. n. 14106/1999

In tema di reato ex art. 628, secondo comma, c.p., il valore della res sottratta deve essere apprezzato per come la stessa si è presentata al momento di commissione del fatto. Ne consegue che, la sottrazione di una banconota, per quanto contraffatta, integra il reato in parola, in quanto la stessa banconota si prestava ad essere spesa e quindi convertita nel corrispondente valore del bene acquistabile o in qualunque utilità economicamente apprezzabile.

Cass. pen. n. 3796/1999

La configurabilità della rapina impropria, alla stregua del testuale tenore della norma incriminatrice (art. 628, comma secondo, c.p.) presuppone inderogabilmente l'avvenuta sottrazione della cosa. Mancando, quindi, tale presupposto — come si verifica nel caso in cui l'agente, sorpreso prima di aver effettuato la sottrazione, usi violenza o minaccia al solo fine di fuggire o di procurarsi altrimenti l'impunità — il fatto non può essere qualificato come tentativo di rapina impropria dandosi luogo invece alla configurabilità, oltre che del tentato furto, anche dell'altro autonomo reato che abbia come elemento costitutivo la violenza o la minaccia.

Cass. pen. n. 2410/1999

In tema di rapina c.d. impropria ex articolo 628, secondo comma, c.p., «il fine di procurarsi l'impunità» comprende non soltanto quello di evitare il riconoscimento ma anche il fine di sottrarsi a tutte le conseguenze penali e processuali del reato commesso, incluse la denuncia e l'arresto. Ed inoltre, il requisito della «immediatezza», richiesto dalla norma incriminatrice, non deve essere inteso in senso rigorosamente letterale, ma deve essere posto in relazione allo scopo perseguito di assicurarsi il possesso della cosa sottratta ovvero l'impunità. (Nella specie la Corte ha ritenuto che doveva configurarsi il reato di cui all'articolo 628, secondo comma, c.p. nel caso di un soggetto il quale aveva usato violenza nei confronti di un carabiniere per impedirgli di essere arrestato dopo aver commesso, ai danni dello stesso carabiniere, un furto con strappo).

Cass. pen. n. 6362/1996

Nell'ipotesi di rapina commessa in un unico contesto in danno di più persone (nella specie rapina in danno di undici persone che si trovavano all'interno di un esercizio pubblico), malgrado la rapidità della successione temporale tra le singole sottrazioni, si configura un'ipotesi di reato continuato, stante la pluralità di delitti commessi in numero incontestabilmente pari a quello degli eventi antigiuridici prodottisi in danno di ciascuna delle persone rapinate.

Cass. pen. n. 3596/1994

Per la configurabilità del tentativo di rapina occorre che la condotta dell'agente sia potenzialmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante violenza o minaccia e che la direzione univoca degli atti, desumibile da qualsiasi elemento di prova, renda manifesta la volontà di conseguire l'intento criminoso. (Nella fattispecie, ove l'univocità degli atti risultava pure dalle ammissioni dell'imputato, è stato stabilito che integra il tentativo di rapina l'atto di dirigersi verso i locali d'una banca impugnando una pistola).

Cass. pen. n. 9498/1993

La circostanza aggravante prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, c.p. (richiamata dall'art. 629 cpv. c.p.) si concreta nel solo fatto dell'appartenenza del rapinatore o dell'estorsore ad un sodalizio criminoso del tipo descritto dall'art. 416 bis c.p., e non richiede che costui per commettere il reato manifesti o faccia intendere alla vittima tale sua qualità e si avvalga, quindi, della forza intimidatrice di tali associazioni.

La circostanza aggravante di cui all'art. 7, D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, non consiste, a differenza di quella prevista dall'art. 628, terzo comma, n. 3, c.p., nell'appartenenza ad organizzazioni criminose di tipo mafioso bensì nel solo fatto che la violenza o la minaccia assumano la veste propria della violenza o della minaccia mafiosa, quella cioè ben più penetrante, energica ed efficace che deriva dalla prospettazione della sua provenienza da un tipo di sodalizio criminoso dedito a molteplici ed efferati delitti.

Le circostanze aggravanti previste, rispettivamente, dagli artt. 628, terzo comma, n. 3, c.p., 629, secondo comma, c.p. e 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152 convertito in L. 12 luglio 1991, n. 203, possono concorrere qualora l'agente, oltre ad appartenere ad una associazione di tipo mafioso, si sia avvalso nel commettere la rapina o l'estorsione della forza intimidatrice derivante da tale appartenenza.

Cass. pen. n. 1771/1993

La violenza che, al pari della minaccia, è tra gli elementi costitutivi del delitto di rapina, può essere esercitata direttamente contro il possessore ovvero nei confronti di altra persona diversa dal detentore della cosa, purché tra la violenza e l'impossessamento interceda un nesso di causalità tale che abbia carattere di immediatezza, sicché l'impossessamento sia derivazione diretta della violenza stessa. Ne deriva l'assorbimento, in virtù del principio di specialità, della violenza privata, nella fattispecie di rapina. (La Suprema Corte ha ritenuto assorbiti nella rapina i reati di violenza privata commessi in danno dei funzionari e di quanti, essendo presenti nei locali della banca, avrebbero potuto ostacolare il fine delittuoso con la reazione).

Cass. pen. n. 3394/1992

Il semplice uso o porto fuori della propria abitazione di un giocattolo riproducente un'arma sprovvisto di tappo rosso non è previsto dalla legge come reato. L'uso o porto fuori della propria abitazione di un tale giocattolo assume rilevanza penale soltanto se mediante esso si realizzi un diverso reato del quale l'uso o porto di un'arma rappresenti elemento costitutivo o circostanza aggravante, come avviene quando il giocattolo riproducente un'arma, sprovvisto di tappo rosso, sia portato in aeromobile, in violazione della L. 23 dicembre 1974, n. 694, o quando sia usato nella commissione di delitti contro la sicurezza della navigazione aerea, di reati di natura elettorale, nei delitti di rapina aggravata (art. 628, comma 3, n. 1, prima ipotesi, c.p.), di violenza e resistenza aggravata a pubblico ufficiale (art. 339 c.p.), di estorsione aggravata (art. 629 cpv. c.p.), di minaccia aggravata (art. 612 cpv. c.p.), o quando venga portato indosso nella commissione del reato di furto.

Cass. pen. n. 7847/1991

Il condono della pena non è applicabile al delitto di rapina aggravata, essendo tale reato compreso tra le esclusioni oggettive dal beneficio (art. 8, n. 36 D.P.R. 16 dicembre 1986, n. 865). Né rileva il risultato del giudizio di comparazione effettuato tra le circostanze accidentali della fattispecie, dovendosi avere riguardo unicamente al nomen juris.

Cass. pen. n. 5428/1991

È da escludersi l'applicabilità del condono alla pena irrogata per il delitto di rapina pluriaggravata, anche se in sede di comparazione le concesse attenuanti generiche siano ritenute prevalenti sulle aggravanti, trattandosi di reato oggettivamente escluso dal beneficio.

Cass. pen. n. 5393/1991

In tema di concorso di aggravanti, affinché si verifichi l'assorbimento della norma sull'aggravante comune in quella che prevede un'aggravante speciale è necessario che quest'ultima contenga tutti gli elementi della fattispecie prevista dalla norma generale, oltre ad ulteriori elementi specializzanti. Ne deriva che l'aggravante del nesso teleologico ben può sussistere, in relazione ai reati di detenzione o di porto illegale di armi, anche quando ricorra l'aggravante dell'uso dell'arma, di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, prima ipotesi, c.p. Ai fini della sussistenza di quest'ultima aggravante, non è infatti necessario che l'arma impiegata sia detenuta o portata illegittimamente, per cui è ammissibile la contemporanea sussistenza delle due aggravanti.

Cass. pen. n. 2224/1991

Per la configurabilità del reato di rapina (art. 628 c.p.), ad integrare l'elemento della minaccia è sufficiente qualsiasi comportamento o atteggiamento verso il soggetto passivo idoneo ad incutere timore e a suscitare la preoccupazione di un danno ingiusto. Integra tale elemento il pericolo di subire un investimento in cui l'agente, alla guida di un motociclo, pone la parte lesa, costretta a fermare la propria autovettura e a subire uno scippo.

Cass. pen. n. 1291/1991

Sussiste il tentativo di rapina impropria quando l'agente dopo aver compiuto atti idonei all'impossessamento della cosa altrui, che si sono arrestati in itinere per cause indipendenti dalla sua volontà, adoperi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità.

Cass. pen. n. 10788/1990

Il delitto di sequestro di persona concorre con quello di rapina quando la privazione della libertà personale della vittima di quest'ultimo reato si sia protratta anche dopo l'avvenuto impossessamento, ma per un tempo apprezzabile e senza necessità ai fini della consumazione del delitto di rapina.

Cass. pen. n. 9510/1990

In tema di rapina, non è configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 628 terzo comma n. 1, c.p. dell'uso di arma, qualora quest'ultima sia assolutamente inidonea all'uso per i gravi difetti.

Cass. pen. n. 7379/1990

È inammissibile il concorso delle due ipotesi di rapina, propria e impropria, le quali si comportano rispetto alla tutela dello stesso bene come mezzi diversi per un medesimo scopo. In conseguenza se si usa violenza o minaccia per sottrarre una cosa mobile altrui e, subito dopo la violenta sottrazione si usa ancora violenza o minaccia per assicurarsene il possesso o per procurare a sé o ad altri l'impunità, il delitto di rapina resta unico. La condotta violenta o minacciosa rivolta ad assicurare il possesso ovvero a garantire la impunità manca di una propria tipicità se la sottrazione è già stata violenta, dato che per la rapina impropria è necessario che la sottrazione non sia stata violenta perché viceversa viene a mancare un requisito necessario per la sua configurabilità. Se, però, l'agente commette altri fatti — reati per assicurarsi l'impossessamento o l'impunità, al di fuori della condotta tipica della rapina impropria e dopo la rapina propria, essi restano a carico dell'agente medesimo e non vengono assorbiti dalla rapina. (Fattispecie di inseguimento dei rapinatori ed esplosione di colpi di arma da fuoco di costoro contro gli inseguitori, fatto, per il quale, non è stato ritenuto il concorso tra rapina propria e rapina impropria).

Cass. pen. n. 4761/1990

Ai fini della sussistenza del reato di rapina impropria, la violenza deve essere esercitata nei confronti della persona e deve tendere ad impedire al derubato di ritornare in possesso della cosa sottrattagli ovvero a procurare l'impunità all'agente. La violenza consiste nell'estrinsecazione di energia fisica che arrechi pregiudizio alla persona e può essere esercitata con qualsiasi strumento, e quindi, anche con un mezzo meccanico, quale la automobile, non destinato per sua natura all'offesa. Nel caso di fuga, bisogna verificare, quindi, se non sono stati travalicati i limiti normali di uso dell'autoveicolo ovvero se sono state attuate manovre dirette ad ostacolare l'attività di persone con incombente minaccia alla loro incolumità. (Fattispecie di violenza al derubato che nel tentativo di ostacolare la fuga dell'autore del furto del veicolo si era aggrappato allo sportello per togliere le chiavi dal cruscotto ed era perciò caduto sul selciato in seguito alla brusca partenza del ladro).

Cass. pen. n. 3792/1990

In tema di rapina, l'aggravante prevista dal terzo comma, n. 3 dell'art. 628 c.p., è integrata dalla mera appartenenza alla associazione di tipo mafioso — rilevante come fatto storico anche se precedente alla introduzione dell'espressa previsione di cui all'art. 416 bis c.p. — non essendo richiesto l'accertamento in concreto dell'uso della forza intimidatrice derivante dalla predetta appartenenza.

Cass. pen. n. 298/1990

Deve ritenersi ricorrere il delitto di rapina propria in luogo di quello di furto con strappo quando l'azione violenta in origine esercitata sulla cosa, per la particolare adesione o connessione della cosa medesima al corpo del possessore e per la resistenza da questi opposta, si estenda necessariamente alla persona del soggetto passivo; sussiste, infatti, l'estremo della violenza alla persona sia che essa venga usata alla stessa direttamente, sia che, insistendo sulla cosa, essa si traduca in una violenza che investe comunque il soggetto passivo.

Cass. pen. n. 13502/1989

L'uso di un'arma giocattolo, mentre è idoneo a realizzare la minaccia costitutiva del delitto di rapina, non può integrare l'aggravante di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, c.p., per la cui ravvisabilità è necessario che sia usata una vera e propria arma.

Cass. pen. n. 11983/1989

In tema di rapina, sussiste l'ingiustizia del profitto anche quando la condotta d'impossessamento della cosa altrui, di valore non penalmente trascurabile, sia attivata da un motivo «giusto», il quale si distingue dal (e non esclude il) dolo per esserne un precedente genetico. Ne consegue che sussiste l'ingiustizia del profitto nell'ipotesi in cui taluno, dopo avere commesso una rapina, si impossessi di una pistola, sottraendola a un guardiano, allo scopo di impedire che questi possa, poi, attentare al rapitore, mentre si allontana.

Cass. pen. n. 11703/1989

In tema di reati contro il patrimonio, qualora la violenza fisica venga posta in essere da uno soltanto dei correi, nel mentre un secondo approfitti dello stato di soggezione, in cui versa la vittima, per rovistare nell'appartamento ove il delitto viene consumato, ed un terzo si collochi sull'uscio, con funzioni di palo, percependo l'uso della violenza, tutti rispondono del reato di rapina, avendo essi accettato l'uso della violenza e partecipato paritariamente all'azione criminosa.

Cass. pen. n. 9394/1989

Il requisito dell'integralità del risarcimento nel delitto di rapina va verificato in funzione del duplice oggetto della condotta dell'agente in relazione all'interesse protetto dalla norma di cui all'art. 628 c.p. e quindi deve comprendere oltre il danno cagionato contro il patrimonio dall'azione diretta all'impossessamento della cosa anche quello fisico o morale, prodotto alla incolumità personale od alla libertà individuale della persona offesa. Ne consegue che si rinviene il difetto di motivazione sul punto relativo all'applicazione dell'attenuante del risarcimento allorché il giudice di merito si riferisca soltanto all'atteggiamento remissivo o di rinuncia al risarcimento dell'avente diritto, senza procedere alla verifica obiettiva dell'integralità dell'offerta risarcitoria, in quanto la rinuncia ai danni non implica ravvedimento del reo e non può costituire la riparazione del danno.

Cass. pen. n. 9324/1989

È ravvisabile la rapina impropria quando l'autore del fatto rivolge la sua azione di violenza o di minaccia non già contro il detentore del bene sottratto bensì contro persone diverse che, con la propria presenza, costituiscono ostacolo al mantenimento della res furtiva oppure pericolo all'impunità.

Cass. pen. n. 5397/1989

Il dolo del delitto di rapina consiste nella coscienza e volontà di impossessarsi della cosa mobile altrui, sottraendola al detentore al fine di trarne ingiusto profitto e tale elemento è escluso quando il soggetto abbia agito per realizzare una pretesa comunque tutelata dal diritto, poiché in quest'ultimo caso non può ravvisarsi il delitto di rapina, ma altra ipotesi delittuosa, come ad esempio un esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alle persone.

Cass. pen. n. 4284/1989

Ricorre la circostanza aggravante della violenza o minaccia commessa da più persone riunite di cui all'art. 628, terzo comma, n. 1, terza ipotesi, c.p., anche se la vittima non abbia avvertito la presenza di più persone coalizzate ai suoi danni e non abbia quindi subito una maggiore intimidazione, considerato che la ratio dell'aggravante consiste anche — eventualmente in via esclusiva — nella maggiore pericolosità del fatto, dovuta all'apporto causale del correo al momento e sul luogo del delitto.

Cass. pen. n. 3885/1989

Qualora l'autore di un reato faccia uso della violenza non fine a sé stessa, ma per commettere altro reato, sussiste la circostanza aggravante del nesso teleologico nella contestualità dei reati commessi con un'unica condotta, giacché la legge penale prende in considerazione non solo l'obiettività giuridica strumentale del reato mezzo, ma anche l'elemento psicologico diretto all'esecuzione del reato stesso. (Fattispecie di ritenuta compatibilità tra l'aggravante di cui all'art. 576, n. 1, c.p. con il nesso teleologico insito nella rapina impropria).

Cass. pen. n. 615/1989

L'elemento differenziale tra la rapina e il furto mediante strappo consiste nel fatto che nella prima la violenza è esercitata sulla persona e nel secondo esclusivamente sulla cosa. Ne consegue che sussiste il reato di rapina quando al fine di impossessarsi della cosa, superando la resistenza del soggetto passivo, l'autore eserciti violenza non solo sulla cosa, per strapparla, ma anche se pur non principalmente, sulla persona fisica del soggetto passivo, purché l'effetto fisico della violenza alla persona non costituisca un evento puramente riflesso e involontario.

Cass. pen. n. 611/1989

L'elemento materiale della minaccia, ai fini della configurabilità nel delitto di rapina, può ricavarsi anche dal comportamento deciso, perentorio ed univoco dell'agente, che sia astrattamente idoneo a produrre l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo, specie quando questi, sia rimasto vittima di identici, precedenti delitti. (Fattispecie in cui l'agente, entrato in un supermercato, ed avvicinatosi ad una delle casse aveva allungato le mani nel cassetto, in quel momento aperto, del registratore di cassa, afferrando le banconote ivi esistenti. Tale condotta è stata ritenuta riconducibile all'ipotesi legislativa della rapina e non all'ipotesi del furto con destrezza).

Cass. pen. n. 11023/1988

In tema di rapina impropria di cui all'art. 628, secondo comma c.p., l'espressione «immediatamente dopo» non può essere interpretata in termini rigorosamente letterali, ma deve essere intesa nel senso che la violenza o minaccia siano poste in essere entro un lasso di tempo che non escluda la contestualità della azione nel suo insieme. (Nella specie il delitto di rapina impropria è stato ritenuto sussistente nel fatto di essersi impossessati di una autovettura e di aver usato violenza agli agenti di polizia che avevano sorpreso gli autori del furto sul veicolo sottratto, intimando loro l'alt nella quasi immediatezza della sottrazione).

Cass. pen. n. 9753/1988

In tema di rapina impropria l'elemento dell'immediatezza tra violenza o minaccia e sottrazione, indicato nel secondo comma dell'art. 628 del codice penale, va riferito alle nozioni di flagranza e quasi flagranza. Pertanto ai fini della sussistenza del reato è essenziale non tanto accertare se tra lo spossessamento e la violenza o minaccia adoperata sia trascorso un certo tempo determinato, bensì valutare se tra i due momenti vi sia una evoluzione cronologica che si sia sviluppata con continuità, senza interruzione di tempo.

È ravvisabile tentativo di rapina impropria quando l'agente, dopo aver tentato di sottrarre la cosa altrui, usi violenza o minaccia per assicurarsi l'impunità, mentre sussiste rapina impropria consumata ove la violenza o la minaccia siano poste in essere immediatamente dopo la sottrazione.

Cass. pen. n. 9366/1988

La circostanza di cui all'art. 628 cpv. secondo, n. 1 c.p. prevede un aggravamento di pena quante volte la minaccia venga espressa da più persone riunite. Ciò però non significa che per concretizzare la aggravante sia necessario che tutti i compartecipi esprimano contestualmente un atteggiamento minaccioso, bastando che la minaccia venga espressa da uno solo dei compartecipi con la contestuale presenza di costoro, sicché, nella percezione della vittima, l'atteggiamento minaccioso promani non dal singolo ma dall'intero gruppo degli aggressori.

Cass. pen. n. 5565/1988

Si ha tentativo di rapina impropria, e non furto tentato in concorso con delitto contro la persona, nel caso in cui taluno, nel corso degli atti esecutivi e prima della sottrazione o dell'impossessamento della cosa altrui, usi violenza contro la persona per assicurarsi l'impunità. L'elemento caratteristico della fattispecie è costituito dal fatto che si tratta di una rapina «a tempi invertiti» nella quale, cioè, la violenza o la minaccia non figurano come modalità di azione tipica della sottrazione della cosa al detentore e del contestuale impossessamento da parte del suo autore, ma come mezzi diretti ad assicurare l'avvenuto impossessamento della cosa o per procurare l'impunità all'autore.

Cass. pen. n. 5550/1988

In tema di rapina aggravata ai sensi dell'art. 628, secondo cpv., n. 2, c.p., il sequestro di persona costituisce una semplice modalità di esecuzione di essa quando la privazione della libertà personale dell'offeso è limitata al tempo strettamente necessario per la sua esecuzione. Qualora invece si protragga per un tempo apprezzabile dopo la consumazione, così da non risultare più necessaria al dinamismo causativo del reato, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina (nella specie i rapinatori avevano protratto la privazione della libertà della persona trascinandola fino all'uscita del locale onde potersi più agevolmente allontanare).

Cass. pen. n. 4667/1988

Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, è sufficiente che l'agente ponga in essere l'impossessamento, allorché la minaccia è già in atto, non essendo necessario che la minaccia sia finalizzata, a tale scopo, fin dal primo atto.

Cass. pen. n. 3972/1988

L'elemento differenziale tra furto mediante strappo e rapina consiste nel fatto che nel primo la violenza è adoperata direttamente sulla cosa e solo indirettamente sulla persona per vincere la normale relazione fisica che collega la cosa stessa al possessore, mentre nella rapina la violenza investe direttamente quest'ultimo. Però, qualora la violenza sia esercitata simultaneamente sulla cosa e sulla persona per vincere la resistenza opposta dalla vittima e protesa a difendere o trattenere la cosa, ricorre il delitto di rapina e non quello di furto con strappo.

Cass. pen. n. 3651/1988

La sottrazione con violenza o minaccia deve essere configurata come rapina, e non come esercizio arbitrario delle proprie ragioni, nel caso in cui l'agente persegua la pretesa di recuperare danaro dato per prestazioni sessuali. Infatti, tale pretesa — come quella di ottenere il compenso pattuito per prestazioni sessuali — deriva da un contratto illecito, e quindi nullo ex art. 1343 c.c., ed è pertanto inidonea ad ottenere qualsiasi tutela giurisdizionale.

Cass. pen. n. 11357/1987

Ricorrono gli estremi oggettivi e soggettivi del delitto di rapina qualora la violenza, consistente nel buttare una persona giù dal letto, sia finalizzata all'impossessamento del denaro che la stessa tenga sotto il materasso.

Cass. pen. n. 10840/1987

La figura giuridica del furto con strappo lascia il posto a quella della rapina tutte le volte che la violenza impiegata dall'agente non si eserciti esclusivamente sulla cosa, ma si estenda anche volontariamente alla persona, quale sviluppo dell'azione rivolta all'inizio soltanto all'impiego della forza fisica contro la cosa. Pertanto, qualora nel compimento dell'azione criminosa cadano per terra sia l'agente che la vittima e quest'ultima venga trascinata per qualche metro per il fatto che la borsetta (oggetto della violenza) da essa trattenuta per resistere allo strappo resti impigliata nella manica dell'agente, se non si rinviene nel comportamento dello stesso nemmeno il dolo eventuale, non si è presenza del più grave delitto di rapina.

Cass. pen. n. 10086/1987

Ai fini della sussistenza della circostanza aggravante dell'azione compiuta da più persone riunite, prevista per il delitto di rapina dall'art. 628, terzo comma, n. 1 c.p., ha rilevanza la simultanea ed effettiva presenza di una pluralità di soggetti che valga da sostegno ed incoraggiamento all'opera dell'autore materiale nel luogo e nel momento della consumazione della rapina, con effetti fisici e psicologici sulla vittima, di cui viene eliminata o diminuita la forza di reazione. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza dell'aggravante, l'imputato era riuscito nell'intento di perquisire la vittima ed impossessarsi del danaro grazie al concorrente atteggiamento del suo complice, il quale mostrò di tenere nascosta nel giubbotto una pistola).

Cass. pen. n. 10075/1987

Sussiste il delitto di rapina aggravata, di cui all'art. 628, terzo comma n. 2 c.p., qualora la violenza, che caratterizza tale reato e lo differenzia da quello di furto, consista nel porre taluno in stato di incapacità di volere o di agire, che può essere procurata anche mediante l'uso di sostanze stupefacenti o con qualsiasi altro mezzo.

Cass. pen. n. 8773/1987

La locuzione «più persone», usata dal legislatore penale al n. 1 del terzo comma dell'art. 628 c.p. — rapina aggravata dalla violenza o minaccia commessa da più persone riunite — esprime il concetto di pluralità, che sussiste anche nel caso di due persone soltanto. Tale circostanza aggravante, che costituisce eccezione al disposto dell'art. 112 n. 1 c.p., esclude l'applicazione della circostanza aggravante comune prevista dalla norma citata, in applicazione del principio genus per speciem derogatur, sancito dall'art. 15 c.p.

Cass. pen. n. 8765/1987

Costituisce rapina consumata, e non tentata, il fatto dell'agente il quale abbia costretto gli occupanti di un'autovettura a scendere, spossessandoli dell'autovettura medesima sotto la minaccia della pistola, e si sia seduto al posto di guida, così impossessandosene, seppure per brevi momenti (come nella specie, a causa dell'intervento di un carabiniere).

Cass. pen. n. 5209/1987

L'elemento caratteristico che distingue il reato di rapina da quello di furto è l'uso di violenza esercitata su una persona. Ne consegue che qualora la violenza venga usata su un cadavere per impossessarsi di beni — non potendo il cadavere considerarsi persona — tale azione non può che integrare gli estremi del delitto di furto, aggravato dalla circostanza di cui al n. 2 dell'art. 625 c.p. (Fattispecie in tema di omicidio e di successiva sottrazione di cose sul cadavere dell'ucciso).

Cass. pen. n. 4744/1987

In tema di azioni delittuose che si concretino in sequestro di persona e rapina, qualora la privazione della libertà personale si protragga per un lungo spazio di tempo (come sono le dieci ore), oltre il momento nel quale siano state consumate distinte ed autonome rapine in danno della vittima, sia pure in conseguenza di un identico e costante disegno criminoso, la condotta posta in essere, successivamente alla rapina, ha una propria autonomia e concorre materialmente con la rapina stessa.

Cass. pen. n. 4137/1987

Il delitto di rapina si consuma nel momento in cui la cosa, pur rimanendo nella sfera di vigilanza del soggetto passivo, entra nell'orbita della disponibilità dell'agente, non avendo giuridica rilevanza né il criterio spaziale inerente al luogo entro il quale opera il dominio del rapinato, né il criterio temporale relativo alla durata del possesso da parte dell'agente. (Nella fattispecie l'imputato fu sorpreso dalle forze dell'ordine mentre, dopo aver conseguito l'impossessamento violento della refurtiva, teneva a bada le parti lese sotto la minaccia di una pistola).

Cass. pen. n. 1587/1987

Nel reato di rapina aggravata il sequestro di persona costituisce modalità di esecuzione della rapina stessa quando la privazione della libertà personale è limitata al tempo strettamente necessario per la consumazione del reato; se altrimenti detta privazione si protrae per un tempo apprezzabile dopo la consumazione della rapina, costituisce reato autonomo.

Cass. pen. n. 764/1987

Il cliente di una prostituta che, a fronte della prestazione mercenaria effettuata, ottenga la restituzione della somma di danaro versata per essa, con violenza o minaccia, commette il delitto di rapina in quanto, trattandosi di negozio nullo per illiceità della causa, il pagamento effettuato non è ripetibile e il profitto conseguito dall'agente con la sua azione è, quindi, ingiusto, così come ingiusto è il danno per la vittima.

Cass. pen. n. 752/1987

In tema di rapina, la consumazione del delitto si realizza non appena l'agente si sia impossessato, con violenza o minaccia, della cosa, e cioè allorché la cosa sottratta passi nella esclusiva detenzione e nella materiale disponibilità del predetto, con conseguente privazione, per la vittima del relativo potere di dominio o di vigilanza. Ne consegue che anche un possesso temporaneo della cosa vale ad integrare il momento consumativo, in quanto anche in tal caso le possibilità di recupero della refurtiva potrebbero avvenire solo con il ricorso da parte del rapinato alla violenza o ad altra decisa pressione sull'agente, quindi, mediante una reazione di segno opposto all'azione delittuosa pienamente realizzatasi. (Nella specie, la merce fu recuperata dagli agenti di polizia solo dopo la cessazione del conflitto a fuoco ingaggiato dai malviventi).

Cass. pen. n. 226/1987

Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, non è necessario che l'ingiusto profitto sia costituito da una utilità di natura patrimoniale, ma è sufficiente anche la sola finalità di umiliare la persona offesa. (Nella specie la Suprema Corte ha annullato la decisione dei giudici di merito che avevano escluso la rapina, derubricandola in danneggiamento aggravato, poiché gli imputati avevano gettato subito in mare l'orologio violentemente sottratto alla vittima al fine di danneggiarlo o disperderlo).

Cass. pen. n. 14458/1986

In tema di rapina aggravata dal numero delle persone, la suddetta aggravante è configurabile anche se la violenza o la minaccia, commessa materialmente da uno solo dei concorrenti, è, comunque, esercitata in maniera indiretta anche dagli altri compartecipi presenti nel luogo e nel momento in cui essa viene posta in essere. Infatti, la ragione dell'aggravamento deriva non già dalla maggiore pericolosità insita nella partecipazione di più soggetti nel medesimo reato, ma dal maggiore effetto intimidatorio che la presenza di più persone esercita sull'animo o sulla volontà della vittima.

Cass. pen. n. 12855/1986

Si configura il delitto di rapina anche quando la derelizione della cosa da parte della vittima avvenga ad opera della stessa purché essa vittima si trovi nella piena soggezione del suo oppressore. Infatti, in tal caso, si è in presenza di un atto puramente materiale cui non può attribuirsi rilevanza alcuna, posto che manca ogni possibilità di scelta tra il male minacciato e la consegna della cosa.

Cass. pen. n. 10138/1986

Il reato di sequestro di persona è assorbito dal reato di rapina aggravata (art. 628, terzo comma, n. 2 c.p.) soltanto quando la violenza usata per il sequestro si identifichi e si esaurisca col mezzo immediato di esecuzione della rapina stessa, non, invece, quando ne precede l'attuazione, con carattere di reato assolutamente autonomo, anche se finalisticamente collegato con quello successivo (come la rapina), ancora da porre in esecuzione.

Cass. pen. n. 9594/1986

Nell'ipotesi di sottrazione di una cosa già appartenuta a persona uccisa si configura il delitto di rapina e non quello di furto, qualora l'idea della sottrazione sorge e si formi prima della attuazione della violenza omicida, sempre che sussista un nesso di causalità apparente tra violenza e ripensamento nel senso che il secondo sia la conseguenza della prima. Si configura, invece, il delitto di furto qualora l'idea della sottrazione sorga soltanto dopo la consumazione dell'omicidio. (Nella specie, l'impossessamento delle cose mobili altrui era avvenuto contemporaneamente all'omicidio).

Cass. pen. n. 7400/1986

La sottrazione, con violenza o minaccia, di denaro o altra cosa mobile alla vittima, costituisce rapina e non esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona, quando la pretesa nasca da un fatto illecito e non possa, quindi, assumere la consistenza di un diritto e ricevere, come tale, alcuna tutela davanti al giudice. (Fattispecie relativa ad impossessamento di un motociclo, mediante violenza e minaccia esercitate sul proprietario, allo scopo di conseguire il prezzo dello smercio di sostanza stupefacente).

Cass. pen. n. 7062/1986

Per configurarsi il tentativo di rapina, non è sufficiente che l'attività dell'agente sia virtualmente idonea a produrre l'impossessamento della cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia e che la direzione degli atti sia univoca, ma è necessario, altresì, che sussista la prova manifesta della volontà di conseguire l'intento criminoso in relazione ad un fatto non astrattamente considerato, sebbene concretamente delineato con la contestazione accusatoria, pur potendo, l'intenzione criminosa, essere desunta anche da comportamenti esteriori dell'agente che non abbiano, comunque, un incerto significato. (Fattispecie in tema di assoluzione per insufficienza di prove dal reato di tentata rapina contestata ad un imputato che si era fermato ad una certa distanza — 200 metri — da un casello autostradale, possibile obiettivo della rapina, e trovato in possesso di un'arma e di oggetti di travisamento).

Cass. pen. n. 3154/1986

La circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, di cui all'art. 62 n. 4 c.p., non è concedibile in astratto per il delitto di tentata rapina, poiché — anche a voler optare per la tesi della compatibilità della predetta attenuante col delitto tentato — le modalità del fatto criminoso non sono tali da fornire la certezza che il danno (che si sarebbe verificato) sarebbe stato di speciale tenuità e cioè «lievissimo».

Cass. pen. n. 11407/1985

Nel caso in cui taluno, qualificandosi falsamente come agente di polizia, si introduca nell'abitazione altrui ed effettui una perquisizione, nel corso della quale si impossessa di alcuni oggetti, è configurabile il delitto di rapina, perché la perquisizione costituisce atto di coazione.

Cass. pen. n. 10579/1985

Il reato di resistenza a pubblico ufficiale non è assorbito in quello di rapina impropria, ma concorre con esso, poiché, la violenza, pur essendo elemento costitutivo comune dei due reati, quando viene esercitata nei confronti di un pubblico ufficiale, lede anche l'interesse consistente nel normale funzionamento e nel prestigio della pubblica amministrazione.

Cass. pen. n. 8261/1985

Ai fini della sussistenza del delitto di rapina, costituisce minaccia idonea anche una pistola giocattolo, impugnata in scarse condizioni di visibilità, poiché essa può avere forza coercitiva e far sorgere ugualmente la rappresentazione di pericolo per effetto del quale è impedita la libera determinazione della volontà della vittima.

Cass. pen. n. 1683/1985

In tema di rapina l'integrità delle riparazioni, ai fini dell'applicazione della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 6 c.p., deve sussistere nei confronti di tutte le persone danneggiate, comprese quelle che hanno subito la violenza o, in alternativa, la minaccia.

Cass. pen. n. 498/1985

Le aggravanti previste dai nn. 1 e 2 dell'ultimo comma dell'art. 628 c.p., come modificato dalla legge n. 497 del 1974 non conservano il carattere di autonomia loro riconosciuto sotto il vigore del testo normativo precedente, onde è escluso l'aumento di pena per ogni singola ipotesi.

Cass. pen. n. 5911/1984

Il sequestro di persona costituisce una semplice modalità di esecuzione della rapina, nell'ipotesi aggravata di cui all'art. 628 comma terzo n. 2 c.p., quando la privazione della libertà personale è limitata al tempo strettamente necessario per la consumazione della rapina. Qualora, invece, la detta privazione si protrae per un tempo apprezzabile dopo la consumazione della rapina, senza necessità ai fini della consumazione stessa, costituisce reato autonomo di sequestro di persona in concorso materiale con la rapina aggravata.

Cass. pen. n. 4230/1984

In tema di rapina, ai fini della minaccia costitutiva del reato anche un'arma scarica o inefficiente può avere forza coercitiva e idoneità a rappresentare il pericolo in vista del quale è impedita la libera determinazione della volontà della vittima.

Cass. pen. n. 6202/1982

Perché si configuri la minaccia che rappresenta l'elemento materiale costitutivo del delitto di cui all'art. 628 c.p., è sufficiente che il pregiudizio minacciato, con parole o con atti, in modo espresso o tacito, sia astrattamente idoneo a produrre di norma l'effetto di turbare o diminuire la libertà psichica e morale del soggetto passivo. (Nella specie, i giudici di merito con motivazione ritenuta corretta ed esaminata dalla Suprema Corte, avevano posto in evidenza l'atteggiamento arrogante e la iattanza dei ricorrenti, uno dei quali espresse esplicita minaccia di percosse in danno della vittima al momento dell'impossessamento di un ciclomotore).

Cass. pen. n. 1927/1981

Per la sussistenza del delitto di rapina non occorre che vi sia identità tra autore della violenza o della minaccia ed autore dell'impossessamento della cosa mobile altrui, purché il primo abbia agito per rendere possibile la condotta del secondo. Inoltre, il profitto cui tende la condotta delittuosa può anche non essere di natura patrimoniale e proprio del soggetto attivo. Né rileva che l'impossessamento e il profitto siano conseguiti attraverso l'imposizione di un rapporto apparentemente negoziale. (Nella specie gli imputati, previa distribuzione di manifestini e diffusione di slogans a favore della autoriduzione dei prezzi avevano fatto irruzione in un supermercato ed avevano costretto, con violenze fisiche e minacce, il gestore dello stesso ad ordinare agli addetti alla cassa di esigere soltanto la metà del prezzo delle merci esposte in vendita, sia in favore dei partecipanti alla manifestazione contro il carovita, sia di chiunque altro avesse effettuato acquisti).

Ai fini della sussistenza del delitto di rapina — nella specie realizzata mediante l'imposizione coatta di un rapporto apparentemente negoziale — è irrilevante la circostanza che gli imputati fossero stati mossi dall'intendimento di dimostrare contro il carovita, posto che in un regime democratico gli obiettivi particolari di politica economica vanno perseguiti liberamente nelle sedi istituzionali e non violando la legge penale. (Nella specie attraverso una violenta «autoriduzione» dei prezzi furono asportate merci per un ammontare complessivo di lire sei milioni con versamento di lire 43.800).

Cass. pen. n. 10270/1980

Per la configurabilità del delitto di furto e quindi del delitto di rapina, di cui il furto costituisce una componente essenziale, non si richiede lo scopo dell'agente di procurare a sé o ad altri un profitto di natura economica, ma è al contrario sufficiente che il colpevole abbia operato per il soddisfacimento di qualsiasi fine o bisogno, anche di carattere psichico, e quindi pure per uno scopo di ritorsione o di vendetta. (Fattispecie in cui nel ricorso si era prospettata la tesi che si trattasse di violenza privata e non di rapina, avendo i colpevoli agito a scopo di rappresaglia).

Cass. pen. n. 14937/1977

In tema di rapina (consumata o tentata) l'aver messo una persona in stato di incapacità di agire, anche limitatamente al tempo necessario per la commissione del reato, integra l'aggravante prevista dall'art. 628, comma terzo, n. 2, c.p. Perciò l'aggravante sussiste anche se il rapinatore si dà alla fuga, dopo aver cagionato lo stato momentaneo di incapacità.

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