Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 972 del 31 maggio 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La previsione di cui all'art. 625 n. 7 c.p. si fonda sul maggiore rispetto che va attribuito a determinate cose in ragione delle condizioni in cui le stesse si trovano o della loro destinazione cosicché l'operativitą dell'aggravante dipende solo dall'effettiva presenza di dette condizioni, a prescindere dagli effetti provocati dall'azione delittuosa sul bene ritenuto meritevole di speciale tutela (nella specie, la S.C. ha ritenuto configurabile l'aggravante de qua nel caso di furto di energia elettrica attuato mediante allacciamento abusivo e diretto alla rete elettrica dell'Energia, indipendentemente dal fatto che tale condotta avesse arrecato effettivo nocumento alla fornitura di energia agli altri utenti). (Mass. redaz.).

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