(massima n. 1)
In tema di danneggiamento, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen. nel caso in cui l'agente abbia fatto affidamento sull'ordinaria impossibilitą del titolare del bene di sorvegliare la cosa propria, senza che rilevi la momentanea presenza del medesimo al momento della commissione del fatto. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sul rilievo che l'agente, autore del danneggiamento della porta di un locale pubblico, aveva fatto affidamento sull'impossibilitą per il titolare del bene di sorvegliarlo costantemente, perché impegnato all'interno a servire i clienti).