(massima n. 1)
In tema di furto, la circostanza aggravante dell'essere i beni oggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio ha natura valutativa e deve ritenersi adeguatamente contestata anche qualora non venga evocata formalmente, ma con perifrasi o espressioni che la riguardino puntualmente, idonee a consentire all'imputato di difendersi. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto correttamente contestata la circostanza aggravante con la sola indicazione - quale bene sottratto - dell'energia elettrica erogata da ente esercente il servizio elettrico nazionale).