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Articolo 112 Codice Penale

(R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398)

[Aggiornato al 23/02/2024]

Circostanze aggravanti

Dispositivo dell'art. 112 Codice Penale

La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

  1. 1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti [339, 385, 416, 625, 628, 629, 633](1);
  2. 2) per chi, anche fuori dei casi preveduti dai due numeri seguenti, ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato, ovvero diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo;
  3. 3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette(2);
  4. 4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo 111, ha determinato a commettere il reato un minore di anni 18 o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica, ovvero si è comunque avvalso degli stessi o con gli stessi ha partecipato(3) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

La pena è aumentata fino alla metà per chi si è avvalso di persona non imputabile o non punibile, a cagione di una condizione o qualità personale, o con la stessa ha partecipato(4) nella commissione di un delitto per il quale è previsto l'arresto in flagranza.

Se chi ha determinato altri a commettere il reato o si è avvalso di altri o con questi ha partecipato nella commissione del delitto ne è il genitore esercente la responsabilità genitoriale, nel caso previsto dal numero 4 del primo comma la pena è aumentata fino alla metà e in quello previsto dal secondo comma la pena è aumentata fino a due terzi(5) .

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile(6).

Note

(1) Il concorso comporta, in questo caso, un aggravio di pena, giustificato dal particolare allarme sociale che genera la partecipazione di un numero elevato di persone ad una determinata impresa criminosa.
Discussa è l'applicabilità di questa aggravante nel caso di reati plurisoggettivi necessari, tuttavia la dottrina prevalente propende per l'applicazione anche alle ipotesi di concorso necessario (v. Libro I, Titolo IV, Capo III) ovvero quando il numero di cinque o più persone non è elemento costitutivo del reato, come nel caso della cospirazione politica mediante associazione (art. 305) o dell'associazione per delinquere (art. 416).

(2) Tale circostanza si riferisce ai c.d. promotori, organizzatori e direttori.
(3) La legge 15 luglio 2009, n. 94, all'art. 3, comma 15, lett. a), ha previsto la modifica del numero in esame, prevedendo l'aggiunta dell'espressione "o con gli stessi ha partecipato".
(4) La legge 15 luglio 2009, n. 94, all'art. 3, comma 15, lett. b), ha previsto la modifica del numero in esame, prevedendo l'aggiunta dell'espressione "o con gli stessa ha partecipato".
(5) Tale comma ha subito delle variazioni, nell'ambito della riforma del diritto di famiglia, ad opera dell’art. 93, comma 1, lett. f) del d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154, il quale ha sostituito l'espressione "potestà" con "responsabilità genitoriale".
(6) Viene quindi nuovamente confermato, come già visto all'art. 111 del c.p. che anche un soggetto non imputabile o non punibile può essere considerato compartecipe nel concorso, e di conseguenza potranno trovare applicazione nei confronti di questo anche gli aumenti di pena.

Ratio Legis

La norma, quale attenuazione del principio della pari responsabilità di cui all'art. 110 del c.p., trova la propria ratio nella necessità di parametrare la responsabilità di coloro che concorrono nella commissione di un reato, sulla base del contributo da ciascuno apportato alla realizzazione del fatto.

Spiegazione dell'art. 112 Codice Penale

La norma in esame elenca una serie di circostanze aggravanti per i concorrenti nel reato (art. 110):

  1. L'aggravante data dalla partecipazione di cinque o più persone trova la sua ragion d'essere nel maggior allarme sociale suscitato dalla commissione del reato da parte di un numero cospicuo di persone e dalla maggior probabilità di successo dell'azione criminosa. Ai fini del calcolo si deve tener conto anche di persone non imputabili o non punibili (v. art. 111);
  2. viene punito più severamente chi abbia promosso, organizzato o diretto la commissione del reato, ovviamente a causa del suo ruolo di preminenza all'interno del concorso di persone;
  3. chi ha determinato al reato persone soggette al suo controllo ed alla sua vigilanza subisce un aggravio di pena a causa della maggior riprovevolezza del suo comportamento, tradendo i propri doveri connessi alla propria posizione di supremazia nei confronti di altri soggetti;
Come anticipato, l'ultimo comma precisa che le aggravanti di cui ai numeri 1,2, e 3 sussistono anche quando taluno dei compartecipi sia persona non imputabile o non punibile.

Massime relative all'art. 112 Codice Penale

Cass. pen. n. 36755/2022

La circostanza aggravante dell'esser stato il delitto commesso da cinque o più persone, benché compatibile con i reati a concorso necessario, non si applica al delitto di associazione per delinquere, per il quale la norma speciale dell'art. 416, comma quinto, cod. pen. prevede l'aggravamento della pena quando il numero degli associati sia di dieci o più.

Cass. pen. n. 43376/2022

In tema di rapina, l'aggravante speciale delle più persone riunite di cui all'art. 628, comma terzo, n. 1, cod. pen. esclude l'applicazione della aggravante comune di cui all'art. 112, n. 1, cod. pen., prevista per le ipotesi di concorso nel reato, sussistendo un rapporto di continenza tra le due fattispecie.

Cass. pen. n. 15269/2022

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. per violazione degli artt. 3, 25 e 27 Cost., nella parte in cui è previsto il divieto di prevalenza delle attenuanti generiche rispetto all'aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 4 cod. pen. e non anche rispetto all'ipotesi di cui al secondo comma della norma medesima, in quanto, nel primo caso, la deroga alla ordinaria disciplina del bilanciamento risponde all'esigenza di contrastare in termini più afflittivi le condotte di chi abbia coinvolto minori in illeciti penali, mentre, nel secondo caso, la ragione dell'esclusione del divieto di prevalenza risiede nella necessità di restituire flessibilità applicativa al giudice, a fronte del particolare inasprimento sanzionatorio.

Cass. pen. n. 1566/2021

Il reato commesso da un minore di anni diciotto, anche in concorso con maggiorenne, rientra, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, nella competenza funzionale del tribunale per i minorenni, che ha natura inderogabile ed esclusiva.

Cass. pen. n. 9857/2020

È configurabile la circostanza aggravante di cui all'art. 112 cod. pen. quando il giudice abbia riscontrato il dato storico della partecipazione al reato di cinque o più persone, senza che occorra il formale accertamento della colpevolezza di ciascuno di essi, purché la partecipazione del numero necessario di correi sia stata ritenuta, anche incidentalmente - mediante valorizzazione delle vicende contestate nei capi di imputazione, corroborate dal riepilogo delle fonti prova - e non esclusa in modo definitivo nella sua materialità.

Cass. pen. n. 32422/2019

Ai fini della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2), cod. pen., il promotore è colui che ha ideato l'impresa delittuosa, perché ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla, mentre l'attività di direzione richiede lo svolgimento e l'esternazione di attività preparatorie.

Cass. pen. n. 12697/2015

Ai fini della prova dello stato di soggezione che caratterizza la circostanza aggravante di cui all'art. 112, comma primo, n. 3 cod. pen.- che sanziona più gravemente la condotta di chi determini al reato persona soggetta alla propria autorità, vigilanza o direzione - rileva la sussistenza e la natura del rapporto di subordinazione tra il soggetto determinante e quello determinato, nel senso che quanto più forte è il vincolo di subordinazione che lega l'un soggetto all'altro, avuto riguardo al concreto contesto in cui si inserisce la condotta di determinazione a commettere reati, tanto maggiore è il timore del soggetto sottoposto all'altrui autorità, direzione o vigilanza di subire conseguenze sfavorevoli nel caso non conformi la propria condotta ai voleri del soggetto determinante. (Fattispecie in cui è stata riconosciuta l'aggravante in questione nel caso di superiori dell'Arma dei carabinieri nei confronti di subordinati, in considerazione della connotazione fortemente negativa e potenzialmente pregiudizievole che assume l'insubordinazione nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri e, quindi, di ridotta limitazione della capacità di reazione dei subordinati).

Cass. pen. n. 39923/2014

L' aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112 n. 1 cod. pen., benché compatibile con i reati a concorso necessario, non si applica all'ipotesi specifica prevista dall'art. 416 bis cod. pen., in quanto l'associazione per delinquere di stampo mafioso presuppone, per sua natura, un portato soggettivo di tipo partecipativo di assoluto rilievo.

Cass. pen. n. 2645/2012

Ai fini della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, comma primo, n. 2) c.p., il promotore è colui che ha ideato l'impresa delittuosa, perché ne ha avuto l'iniziativa, riuscendo a persuadere altri dell'opportunità di attuarla, mentre l'attività di direzione richiede lo svolgimento e l'esternazione di attività preparatorie.

Cass. pen. n. 10996/2010

La circostanza aggravante del numero delle persone, di cui all'art. 112, comma primo, n. 1, c.p., è configurabile nei reati plurisoggettivi necessari (nella specie, corruzione propria), in presenza di un numero minimo pari a sei concorrenti (ossia, i due concorrenti necessari, oltre quelli eventuali), escludendo dal computo le persone assolte e ricomprendendovi invece quelle che sono decedute.

Cass. pen. n. 38252/2004

La circostanza aggravante dell'essere stato, il reato, commesso da cinque o più persone (art. 112, comma secondo, n. 1 c.p.) trova applicazione unicamente in relazione ai reati che restano realizzati dalla partecipazione di due persone soltanto, e non anche ai reati plurisoggettivi (come l'associazione per delinquere) nei quali il maggior numero di concorrenti è connaturale all'essenza della fattispecie.

Cass. pen. n. 16737/2004

L'aggravante del numero delle persone prevista dall'art. 112, n. 1 c.p. si applica anche ai reati a c.d. concorso necessario, in quanto la circostanza che il concorso di un numero minimo di persone ne costituisca elemento essenziale, senza previsione di un numero massimo, non contrasta con la maggiore gravità che essi assumono per effetto della partecipazione di un numero notevole di soggetti. (Fattispecie relativa ad associazione per delinquere composta da più di cinque persone).

Cass. pen. n. 18/2000

Ai fini della contestazione dell'accusa, ciò che rileva è la compiuta descrizione del fatto, non l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati. (Fattispecie concernente la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante del numero delle persone concorse nel reato, pur in assenza dell'indicazione, nel capo d'imputazione, dell'art. 112, comma primo, n. 1, c.p.).

Cass. pen. n. 3327/2000

In materia di concorso di persone nel reato, con riferimento alla circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p., deve ritenersi che essa sia configurabile quando le modalità concrete della condotta implichino o, comunque, manifestino di per sé la partecipazione di un numero di persone superiore a cinque. (In ordine al principio affermato ha precisato la Corte che, nella fattispecie, la configurabilità dell'aggravante risultava implicita nella rappresentazione del fatto prospettata nell'imputazione, ritenuta provata, sia in primo sia in secondo grado: ciò in quanto le modalità esecutive della condotta, così come descritte, implicavano e manifestavano l'esigenza della partecipazione di un numero elevato di correi, un'esigenza che non poteva sfuggire alla percezione del ricorrente).

Cass. pen. n. 5647/1999

In tema di delitti concernenti il traffico di stupefacenti, la circostanza aggravante di essersi avvalso di un minore nella commissione del delitto non può desumersi dalla semplice contestazione di aver commesso il fatto in concorso con un minore, giacché l'avvalersi di taluno implica pur sempre una attività di strumentalizzazione che non può non ricorrere nel concorso di persone nel reato.

Cass. pen. n. 2179/1997

In tema di concorso di persona nel reato, con riferimento all'aggravante di cui all'art. 112 cpv. c.p. (essersi il colpevole avvalso di persona non imputabile o non punibile), deve ritenersi che, nell'ipotesi in cui la persona, non imputabile è oggetto materiale della condotta criminosa, ed è contestualmente — oppure alternativamente — persona offesa, l'immedesimazione negli elementi strutturali della fattispecie esclude quella «proiezione» esterna implicata dalla strumentalizzazione in cui si concreta il concetto dell'avvalersi. (Fattispecie in materia di sfruttamento della prostituzione di minori).

Cass. pen. n. 10371/1995

In tema di reati di pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, quando il reato venga commesso attraverso la deliberazione di un organo collegiale, ai fini della contestazione dell'aggravante dell'art. 112 c.p. devono essere computati anche i membri dell'organo collegiale, infatti tali persone devono concorrere necessariamente alla formazione della volontà dell'organo, ma non sono concorrenti necessari del reato di corruzione, essendo possibile che sia corrotto anche uno solo dei suoi concorrenti.

Cass. pen. n. 2181/1995

Per l'applicazione della circostanza aggravante di cui all'art. 112, n. 1, c.p., è sufficiente che i concorrenti siano in numero di due persone, in quanto la dizione «persone» indicata dalla norma include anche il dirigente, promotore od organizzatore dell'attività dei concorrenti nel reato.

Cass. pen. n. 6889/1994

In tema di stupefacenti, l'art. 80, comma 1, lett. b), D.P.R. n. 309/1990, opera un rinvio recettizio all'art. 112 n. 4 c.p. Ne consegue che la circostanza aggravante di «essersi avvalso di un minore nella commissione del reato» non rientra nella previsione del citato art. 80, lett. b), che richiede — attraverso il riferimento al testo originario dell'art. 112 n. 4 c.p. — che si sia «determinato» a commettere un reato dal minore degli anni diciotto, mentre l'ipotesi di «chi si è comunque avvalso» del minore nella commissione del delitto è stata introdotta dall'art. 11 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito in L. n. 203/1991.

Cass. pen. n. 4038/1994

Per tutto quanto attiene all'amministrazione del patrimonio fallimentare, compresa in tale amministrazione l'acquisizione e la destinazione degli atti e documenti dell'impresa, il fallito è sottoposto ai poteri di sovraordinazione, autorità e vigilanza del curatore fallimentare (artt. 31, 48 e 49 L. fall.). Ne consegue che ricorre l'aggravante di cui all'art. 112, n. 3, c.p. nella condotta del curatore — punita a titolo di concorso nel reato di bancarotta documentale postfallimentare (art. 216, comma 2, parte II, L. fall.) — che suggerisce al fallito di distruggere le scritture contabili.

Cass. pen. n. 3177/1993

Poiché ai sensi dell'art. 114, secondo comma, c.p., l'attenuante della minima partecipazione al fatto non si applica ove il numero dei concorrenti nel reato sia di cinque o più, il divieto della concessione opera anche nell'ipotesi in cui il numero dei partecipanti sia considerato come aggravante speciale di un determinato reato da una norma diversa, dall'art. 112, c.p., nella specie dall'art. 74, n. 2, L. 22 dicembre 1975, n. 685.

Cass. pen. n. 2288/1992

Tra la circostanza aggravante prevista dall'art. 112 comma primo n. 1 c.p. e quella di cui all'art. 74 comma primo n. 2, L. 22 dicembre 1975 n. 685 vi sono solo due differenze. Una riguarda il reato cui la circostanza aggravante può essere applicata, dato che la prima può essere applicata a qualunque reato, salvo che la legge disponga altrimenti, mentre la seconda si applica soltanto ai reati previsti dagli artt. 71 e 72 della legge citata. L'altra differenza consiste nel fatto che per integrare gli estremi di quest'ultima circostanza aggravante sono sufficienti tre persone, mentre la circostanza aggravante di cui all'art. 112 c.p. ne richiede cinque. Ne consegue che l'accertamento della sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 112 c.p. con riferimento al reato di cui all'art. 71 legge n. 685 del 1975 implica la sussistenza dell'aggravante contemplata dall'art. 74 comma primo n. 2 della citata legge, con la conseguenza che, ove si tratti di una delle ipotesi previste dai commi primo, secondo o terzo, il reato resta oggettivamente escluso dal beneficio dell'indulto concesso con D.P.R. 22 dicembre 1990 n. 394. (Fattispecie in tema di erronea indicazione dell'articolo di legge applicato).

Cass. pen. n. 11531/1991

Ai fini della configurabilità della circostanza aggravante prevista dall'art. 112, primo comma, n. 1, c.p., nel numero dei cinque partecipanti al reato non vanno computati coloro che sono stati assolti per insufficienza o per mancanza di dolo. In caso contrario si dovrebbe ritenere, del tutto contraddittoriamente, che la locuzione «sono concorsi nel reato» di cui alla norma citata ricomprenda coloro che non sono concorrenti nel reato per non aver prestato adesione morale all'azione criminosa».

Cass. pen. n. 3450/1991

Le aggravanti di cui ai nn. 3 e 4 dell'art. 112 c.p. sono compatibili anche quando la determinazione avvenga nei confronti del minore da parte del genitore. La prima circostanza, infatti, presuppone una relazione caratterizzata da un rapporto di supremazia di un soggetto nei confronti di un altro che, anche qualora derivi da una peculiare posizione nella famiglia, non si esaurisce nella titolarità della potestà genitoriale, ma comprende ogni situazione di reale ed effettiva subordinazione nell'ambito familiare, la seconda sottende una situazione di inferiorità derivante dalla minorata capacità di intendere e di volere, non collegata ad una relazione con un terzo, sicché la determinazione sarà ben più efficace quando sussistano entrambe le situazioni sopra indicate.

Cass. pen. n. 8767/1989

Nei reati plurisoggettivi l'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. è ravvisabile, salvo previsioni particolari per fattispecie individuate: solo se siano concorse nella fattispecie criminosa non meno di quattro persone, oltre quelle la cui partecipazione è necessaria per la sussistenza del reato. (Nel reato di corruzione propria è stato ritenuto che per la sussistenza dell'aggravante sia necessaria la partecipazione di sei persone, due concorrenti necessari e quattro eventuali).

Cass. pen. n. 5991/1984

L'aggravante del numero delle persone è applicabile indipendentemente dalla natura della partecipazione — sia morale sia materiale — e della presenza di tutti i concorrenti al momento della consumazione. (Nella specie si era chiesto l'esclusione dell'aggravante sul presupposto che gli imputati non avevano agito simultaneamente ma alternandosi).

Cass. pen. n. 5681/1984

Per la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p. non è necessario che tutti i concorrenti siano identificati purché essi siano, fra noti e ignoti, sicuramente pari o superiori al numero di cinque.

Cass. pen. n. 7576/1983

La circostanza aggravante prevista dall'art. 112 n. 1 c.p. non è esclusa per il fatto che alcuni compartecipi non siano identificabili o che non si proceda a loro carico (nella specie perché stranieri).

Cass. pen. n. 2003/1980

L'aggravante, di cui all'art. 112 n. 1 c.p., non è applicabile ai cosiddetti reati plurisoggettivi necessari, in quanto per la consumazione degli stessi è previsto un numero minimo di persone. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha escluso l'applicazione dell'aggravante sopra indicata in tema di peculato commesso da più persone, nel quale reato la plurisoggettività attiva si configurava come elemento costitutivo del reato stesso, in quanto gli atti deliberativi emanati, per la loro esistenza giuridica idonea ad integrare il delitto de quo, dovevano necessariamente essere approvati da una maggioranza o del Consiglio o della Giunta esecutiva dell'ente pubblico cui appartenevano i funzionari incriminati).

Cass. pen. n. 11290/1978

Per la configurabilità dell'aggravante del numero delle persone non è necessario che tutti i concorrenti si siano resi autori della condotta tipica, essendo sufficiente la semplice partecipazione criminosa, ai cui fini basta anche la sola presenza sul luogo del delitto, purché sia valsa da sostegno ed incoraggiamento all'opera dell'autore.

Cass. pen. n. 10062/1978

L'aggravante del numero delle persone, prevista dall'art. 112 n. 1 c.p., sussiste anche se manchi l'accertamento della colpevolezza nei confronti di uno dei partecipanti (per esempio, per morte del reo, o per dichiarazione di improcedibilità dell'azione penale per amnistia).

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