(massima n. 1)
In tema di furto di energia elettrica, puō ritenersi legittimamente contestata in fatto e ritenuta in sentenza, senza la necessitā di una specifica ed espressa formulazione, la circostanza aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., in quanto l'energia elettrica, su cui ricade la condotta di sottrazione, č un bene funzionalmente destinato a un pubblico servizio. (Nella fattispecie, č stata ritenuta sufficiente l'indicazione, contenuta nel capo di imputazione, del furto di energia elettrica all'Enel, societā che, pur se formalmente privata, gestisce su base nazionale, anche se non in forma di monopolio, il servizio pubblico di erogazione dell'energia).