Cassazione penale Sez. II sentenza n. 2002 del 21 febbraio 1992

(2 massime)

(massima n. 1)

Il corpus del possesso della fauna selvatica — di proprietà dello Stato giusto il disposto dell'art. 1 della legge quadro sulla caccia — è costituito dalla presenza della stessa sul territorio nazionale (art. 2 della predetta legge), mentre l'animus possidendi, invece, è individuabile nel complesso di attività legislative ed amministrative che lo Stato esercita, anche tramite enti ausiliari, in materia di tutela e protezione della selvaggina tutta e di disciplinamento della caccia. Ne consegue che l'impossessamento illegittimo della selvaggina da parte del cacciatore o, comunque, di privati, può dare luogo alla sottrazione della stessa al detentore ed integrare l'ipotesi del furto ovvero, ricorrendone gli estremi, la fattispecie della ricettazione. (La Cassazione ha altresì sostenuto che la detenzione non esige l'immediata presenza di un soggetto nella cui sfera materiale di disponibilità la cosa si trova ed ha osservato che le cose che non sono né nullius né abbandonate, continuano ad essere possedute anche da colui che non le detiene materialmente, potendo il possessore detenere pure simbolicamente le cose custodite senza la presenza di alcun soggetto sul posto ove esse si trovano).

(massima n. 2)

L'impossessamento di animali selvatici da parte di coloro che esercitano attività venatoria, fuori dei periodi e condizioni consentiti, costituisce furto (aggravato) in danno dello Stato, non rilevando a questo fine, la previsione, nella legge speciale, di violazioni di precetti amministrativi, che non hanno incidenza sulla tutela della proprietà.

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