Cassazione penale Sez. VII ordinanza n. 2067 del 2 novembre 2022

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, sussiste l'aggravante della violenza sulle cose di cui all'art. 625, comma primo, n. 2, cod. pen., nel caso in cui sia rimosso l'apparato antitaccheggio applicato alla merce in vendita all'interno di un esercizio commerciale, in quanto tale condotta determina una trasformazione oggettiva della "res" che perde una componente essenziale e, sotto il profilo funzionale, č privata dello strumento di protezione.

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