(massima n. 1)
Non integra l'aggravante del fatto commesso su cosa destinata a pubblico servizio la manomissione del contatore di energia elettrica. Invero, il contatore, destinato a misurare l'effettivo consumo di energia nell'interesse esclusivo della compagnia elettrica e dell'utente e non può essere considerato una cosa destinata al pubblico servizio o alla pubblica utilità, non soddisfacendo un'esigenza generale della collettività.