Cassazione penale Sez. V sentenza n. 40829 del 7 settembre 2017

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di furto, ai fini della configurabilitā dell'aggravante di cui all'art. 625, comma primo, n. 6 cod. pen. (fatto commesso sul bagaglio dei viaggiatori), si qualifica "viaggiatore" anche colui che utilizzi per gli spostamenti il proprio veicolo, essendo rilevante in tal senso non giā l'entitā della distanza percorsa o le ragioni del percorso ma lo spostamento in sé; costituiscono "bagaglio" le cose che il viaggiatore porta per le proprie necessitā, comoditā o utilitā personali o, comunque, attinenti alla propria attivitā lavorativa o alla finalitā del viaggio. (Fattispecie in cui si č ritenuta sussistente l'aggravante in relazione ad una borsetta sottratta da un'auto parcheggiata, durante il periodo in cui il proprietario si era allontanato per una passeggiata).

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