Cassazione penale Sez. IV sentenza n. 7235 del 19 febbraio 2004

(2 massime)

(massima n. 1)

Costituisce furto consumato e non tentato il sottrarre merce dai banchi di esposizione di un supermercato ove si pratichi il sistema del cosiddetto self service evitando il pagamento alla cassa. Il momento consumativo del reato, in tal caso, è ravvisabile nel momento dell'apprensione della merce, che si realizza certamente quando l'agente abbia superato la barriera delle casse senza pagare il prezzo, ma anche prima, allorché la merce venga dall'agente nascosta in tasca o nella borsa, sì da predisporre le condizioni per passare dalla cassa senza pagare; salvo che, in quest'ultima evenienza, l'avente diritto o persona da lui incaricata abbia sorvegliato tutte le fasi dell'azione furtiva, sì da poterla interrompere in ogni momento, ravvisandosi allora solo la fattispecie tentata.

(massima n. 2)

L'etichetta magnetica inserita su oggetti esposti in grandi magazzini è strumento materiale atto a garantire una più efficace difesa del patrimonio: ne consegue che la sua asportazione, finalizzata al furto dell'oggetto concreta la fattispecie di furto aggravato da violenza sulle cose ove essa ne risulti danneggiata. Infatti, ai fini della configurabilità dell'aggravante in esame, non è necessario che la violenza venga esercitata direttamente sulla res oggetto dell'impossessamento, ben potendosi l'aggravante configurare quando la violenza venga posta in essere nei confronti dello strumento materiale (quale è appunto la placca antitaccheggio magnetica) inserito sulla merce offerta in vendita nei grandi magazzini e destinato ad attivare i segnalatori acustici ai varchi d'uscita.

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