Cassazione penale Sez. II sentenza n. 6711 del 5 luglio 1985

(1 massima)

(massima n. 1)

Per il reato di furto commesso sui capi di bestiame riuniti in gregge o in mandria di cui all'art. 625, n. 8 c.p., la determinazione della sussistenza della mandria č rimessa all'apprezzamento del giudice, il quale deve tenere presente l'oggetto della tutela penale della norma, cioč la salvaguardia dell'economia e del patrimonio zootecnico.

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