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Articolo 645 Codice di procedura civile

(R.D. 28 ottobre 1940, n. 1443)

[Aggiornato al 02/03/2024]

Opposizione

Dispositivo dell'art. 645 Codice di procedura civile

L'opposizione(1) si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice(2) che ha emesso il decreto, con atto di citazione(3) notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'articolo 638(4). Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito [; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà](5). L'anticipazione di cui all'articolo 163 bis, terzo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire(6).

Note

(1) Con l'opposizione a decreto ingiuntivo si promuove un giudizio ordinario, in cui il giudice dovrà valutare la sussistenza e la validità del credito posto a fondamento della domanda di ingiunzione. Tale valutazione va effettuata indipendentemente dalla esistenza del decreto, in quanto si tratta di un provvedimento pronunciato in base ad una cognizione sommaria, priva di alcuna certezza in tal senso.
(2) L'opposizione si propone di fronte allo stesso ufficio giudiziario a cui appartiene il giudizio che ha pronunciato il decreto. Pertanto, tale competenza viene determinata di riflesso da quella del giudice che ha pronunciato il decreto. Tale competenza è funzionale e non ammette deroghe. Infatti, se ad esempio l'opponente propone una domanda riconvenzionale eccedente la competenza per valore del giudice dell'opposizione il giudice dovrà separare le due cause, trattenendo quella di opposizione e rimettere l'altra al Tribunale, salvo decidere di sospendere la prima in attesa che venga definita la prima ex art. 295 del c.p.c. qualora ne ricorrano i presupposti.
(3) Secondo l'orientamento dottrinale e giurisprudenziale prevalente, nel giudizio di opposizione le parti sono l'opponente che assume la posizione di attore ma in sostanza è un convenuto e l'opposto, che riveste il ruolo di attore in senso sostanziale. Infatti, l'opponente ha l'onere di eccepire, affermare e provare l'inesistenza del diritto di credito e svolgere tutte le difese che gli competono, mentre l'opposto deve provare l'esistenza del suo diritto di credito che viene contestato con l'opposizione.
Si ritiene, inoltre che solo l'opponente e l'opposto possano essere le parti del giudizio di opposizione, con la conseguenza che non trova applicazione l'art. 269 del c.p.c. in tale ambito e che solo l'opponente può chiamare in causa un terzo, essendo convenuto in senso sostanziale, tramite apposita autorizzazione richiesta al giudice nell'atto di citazione in opposizione.
(4) L'opposizione si propone con atto di citazione redatto ai sensi dell'art. 163, che deve contenere i motivi, le difese di merito, ovvero tutte le eccezioni e l'eventuale domanda riconvenzionale, a pena di decadenza. Tale citazione dovrà essere poi notificata presso il procuratore costituito del creditore-ricorrente.
(5) L'ultimo comma della norma in esame è stato recentemente modificato dalla L.29 dicembre 2011, n. 218 (G.U. n. 4 del 5-1-2012) che ha eliminato le parole: "; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà". Tale novità normativa ha cancellato gli effetti della sentenza delle SS.UU. n. 19246/2010 che aveva ritenuto che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione della metà del termine di costituzione dell'opponente, fosse un effetto automatico conseguente alla proposizione dell'opposizione, indipendentemente dall'assegnazione all'opposto di un termine a comparire inferiore a quello ordinario, e che si verificasse, perciò anche qualora l'opponente avesse assegnato un termine a comparire pari o superiore a quello legale. Pertanto, il termine di costituzione delle parti si dimezza solo se l'opponente ha assegnato all'opposto un termine a comparire inferiore a quello dell'art. 163 bis del c.p.c.. L'opponente avrà quindi cinque giorni per iscrivere la causa a ruolo, mentre l'opposto potrà costituirsi nei dieci giorni che precedenti l'udienza.
(6) Periodo aggiunto con D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.

Ratio Legis

La ratio della norma in esame si riscontra nella necessità di instaurare un procedimento ordinario per garantire il diritto di difesa del debitore ingiunto. Si considera, infatti, come una sorta di rimedio alla pronuncia di un provvedimento senza giudizio né contraddittorio.

Spiegazione dell'art. 645 Codice di procedura civile

Come per tutti i procedimenti sommari, l’opposizione consente di realizzare il procedimento ordinario quale rimedio alla pronuncia di un provvedimento senza giudizio e senza contraddittorio.
Essa è rimessa alla sola iniziativa del debitore ingiunto e dà luogo ad una fase meramente eventuale; non si tratta di un autonomo giudizio, ma solo della continuazione e della trasformazione in un giudizio a cognizione piena della precedente fase sommaria.
E’ stato al riguardo osservato che stante la mancanza di autonomia tra il procedimento che si apre con il deposito del ricorso monitorio e quello originato dall'opposizione ex art. 645, i documenti allegati al primo, rimasti a disposizione della controparte, agli effetti dell'art. 638 c.p.c., 3° co., ed esposti, pertanto, al contraddittorio tra le parti, benché non prodotti nella fase di opposizione nel termine di legge, non possono essere considerati "nuovi" nelle eventuali fasi ulteriori del giudizio.

Nel momento in cui l’opposizione viene proposta il decreto ingiuntivo non viene meno, ma si consente alle parti di porsi nella stessa posizione in cui si sarebbero trovate allorché il giudizio fosse stato intentato nelle forme ordinarie.
Infatti, il debitore ingiunto, sebbene formalmente appaia come un attore in opposizione, assume le vesti sostanziali di convenuto, mentre il creditore ingiungente, anche se convenuto nel giudizio di opposizione, viene ad assumere la posizione di attore (su di lui incombe l’onere della prova del credito azionato).
Proprio in considerazione delle suddette posizioni sostanziali, solo l’opponente (convenuto) può proporre nel giudizio di opposizione domanda riconvenzionale nei confronti del creditore.

La prima parte della norma dispone che l’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario a cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto.
Il giudice non deve accertare se l’ingiunzione sia stata emessa legittimamente (cioè se sia o meno conforme ai suoi presupposti di ammissibilità), ma deve verificare il fondamento della pretesa fatta valere con il ricorso per ingiunzione.
La competenza del giudice dell’opposizione è determinata, dunque, di riflesso sulla base di quella del giudice che ha pronunciato il decreto; si tratta di una competenza funzionale e inderogabile, in guisa che il giudice investito dell'opposizione, ove accerti l'incompetenza del proprio ufficio ad emettere il provvedimento monitorio, non dovrà rimettere la causa al giudice competente, bensì dichiarare la nullità del provvedimento stesso, con ciò esaurendo la propria competenza funzionale.

In presenza di cause connesse (ad esempio, nel caso di causa pendente sul rapporto da cui è scaturito il credito), non potrà mai trovare applicazione l’istituto dell’assorbimento, ma si avrà solo la possibilità di una sospensione o separazione delle cause, sempre che il giudice dell’opposizione lo ritenga opportuno.
In giurisprudenza prevale poi la tesi secondo cui in caso di domanda eccedente la competenza per valore del giudice adito, questi non può rimettere tutta la causa al giudice superiore al fine di realizzare il c.d. simultaneus processus, ma deve trattenere quella relativa all’opposizione e rimettere quella concernente la riconvenzionale.

Per quanto concerne la forma dell’opposizione, la norma continua disponendo che la stessa va proposta con atto di citazione, da notificare al creditore ricorrente nei luoghi previsti dall’art. 638cpc.
In particolare, l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve avere tutti i requisiti formali previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., ma non quelli concernenti il contenuto del normale atto di citazione, previsti dall' art. 163, 3° co., n. 4, in quanto sotto il profilo del contenuto è equiparabile ad una comparsa di risposta, di modo che deve presentare, salva l'eventualità che contenga una domanda riconvenzionale o una chiamata in causa, i requisiti di cui all' art. 167 del c.p.c..

La notifica dell’atto di opposizione va effettuata presso il procuratore costituito del creditore/ricorrente; nel caso di più parti, occorre notificare una copia per ciascuna delle parti, altrimenti l’opposizione si considera come non avvenuta.

Il secondo comma precisa che, una volta proposta l’opposizione, il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; come accennato all’inizio, l’unica particolarità, rispetto al giudizio ordinario, è che la posizione processuale delle parti si inverte, mentre quella sostanziale resta inalterata.
Ciò comporta che sarà onere del creditore opposto provare l’esistenza del credito (e dunque la legittimità del decreto ingiuntivo), mentre il debitore opponente dovrà dare prova dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi rispetto al diritto vantato contro di lui, nonché proporre l’eventuale domanda riconvenzionale.

Ai sensi dell'art. 641 del c.p.c. l'opposizione va proposta nel termine perentorio di quaranta giorni, ovvero nel termine autorizzato dal giudice che ha emesso il decreto. Il computo del termine decorre dalla notificazione del ricorso per ingiunzione e del pedissequo decreto.
Trattasi di termine soggetto alla sospensione feriale, così come previsto dalla L. 7.10.1969, n. 742 con eccezione per i decreti ingiuntivi riguardanti crediti di lavoro.

L’ultima parte del secondo comma si occupa della anticipazione dell’udienza di comparizione delle parti ex art. 163 bis comma 3 c.p.c. (ossia della anticipazione rispetto alla data indicata dall’opponente), sancendo che tale anticipazione deve essere disposta fissando l’udienza di comparizione ad un termine che non può eccedere di trenta giorni la scadenza del termine minimo per comparire.
Per tale ipotesi viene attribuito al giudice il potere discrezionale di concedere la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo già alla prima udienza.

Massime relative all'art. 645 Codice di procedura civile

Cass. civ. n. 41230/2021

In seguito alla declaratoria di incompetenza del giudice adìto in sede monitoria, la riassunzione della causa, ex art. 50 c.p.c., opera con riferimento non al giudizio di opposizione (definito dal giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c.), ma al giudizio di cognizione sul merito della controversia, sebbene introdotto con l'opposizione, il quale, dopo la caducazione del decreto ingiuntivo implicitamente contenuta nella sentenza dichiarativa di incompetenza, è destinato a "proseguire" nelle forme ordinarie; ne consegue che, ove il processo debba essere riassunto nei confronti di una amministrazione dello Stato, l'atto di riassunzione, non potendo considerarsi atto "istitutivo" di giudizio "ex novo", ai sensi dell'art. 11, comma 1, del r.d. n. 1611 del 1933, deve essere notificato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza, ai sensi del comma 2 del citato art. 11. (Rigetta, CORTE D'APPELLO ROMA, 10/05/2019).

Cass. civ. n. 20584/2019

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è ammesso il deposito dei documenti allegati al ricorso monitorio anche dopo lo spirare dei termini assegnati dal giudice per le produzioni documentali, atteso che tali documenti, ai sensi dell'art. 638, comma 3, c.p.c., restano a disposizione dell'ingiunto almeno fino alla scadenza del termine per proporre opposizione, sicché, essendo già esposti al contraddittorio delle parti, non possono essere qualificati come "nuovi" nei successivi sviluppi del processo. (Fattispecie relativa alla produzione, dopo la scadenza del termine ex art. 183, comma 6, c.p.c., del fascicolo della fase monitoria con le copie delle scritture private disconosciute, nemmeno contestate quanto alla conformità agli originali, successivamente depositati).

Cass. civ. n. 15877/2019

Il decreto ingiuntivo pronunciato a carico di una società di persone, ed a favore di creditore sociale, estende i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ricorrendo una situazione non diversa da quella che, ai sensi dell'art. 477 c.p.c., consente di porre in esecuzione il titolo nei confronti di soggetti diversi dal soggetto contro cui è stato formato e risolvendosi, altresì, l'imperfetta personalità giuridica della società di persone in quella dei soci, i cui patrimoni sono protetti dalle iniziative dei terzi solo dalla sussidiarietà; ciascun socio, pertanto, ha l'onere di proporre opposizione contro il suddetto titolo, con la conseguenza che l'intervenuta definitività del provvedimento monitorio anche nei suoi confronti gli preclude di far valere in sede di opposizione all'esecuzione le eccezioni di merito che avrebbe dovuto proporre in sede di opposizione.

Cass. civ. n. 14473/2019

La "plena cognitio" caratterizzante il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo consente la produzione e la valutazione anche di nuove prove integranti con efficacia retroattiva quelle prodotte in sede monitoria, poiché il giudice del merito non deve limitare la propria indagine al controllo circa la legittimità dell'ingiunzione con riferimento alle condizioni del relativo procedimento, ma procedere ad autonomo esame di tutti gli elementi forniti dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa e dall'opponente per contestare la pretesa stessa.

Cass. civ. n. 13530/2019

In tema di procedimento per ingiunzione, ove, con il ricorso monitorio, siano stati richiesti gli interessi sulla sorte capitale, la sentenza che, all'esito della successiva opposizione ex art. 645 c.p.c., revochi il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente al pagamento di una somma minore di quella originariamente portata dall'ingiunzione, deve pronunciare anche sulla domanda relativa agli interessi, con riferimento al diverso importo oggetto di condanna, pur in difetto di una specifica contestazione, atteso che il giudice dell'opposizione è tenuto a procedere ad un'autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti dalle parti in ordine alla fondatezza della pretesa creditoria fatta valere.

Cass. civ. n. 7020/2019

L'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un procedimento ordinario a cognizione piena nel quale il giudice, anche se abbia accertato la mancanza delle condizioni richieste dagli artt. 633 e ss. c.p.c., deve comunque pronunciare sul merito del diritto fatto valere dal creditore, tenuto conto degli elementi probatori esibiti nel corso del giudizio. (La S.C., in applicazione di tale principio, ha cassato con rinvio la sentenza del tribunale, che, in riforma della sentenza del giudice di pace, si era limitata a riconoscere la validità della procura alle liti rilasciata per la fase monitoria, confermando il decreto ingiuntivo opposto, senza pronunciarsi sul merito della domanda fatta valere con la domanda di ingiunzione).

Cass. civ. n. 5415/2019

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale. (Nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di appello che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, aveva dichiarato l'inammissibilità della "reconventio reconventionis" degli opposti poiché, concernendo il pagamento delle competenze spettanti al loro "de cuius" per incarichi diversi e ulteriori rispetto a quelli oggetto dell'originario ricorso da essi presentato, era priva di collegamenti con la domanda riconvenzionale dell'opponente, che riguardava il risarcimento dei danni per colpa professionale relativa, invece, ai contratti con riguardo ai quali era stata avanzata la richiesta monitoria).

Cass. civ. n. 2840/2019

In tema di ingiunzione di pagamento europea ai sensi del Reg. CE n. 1896 del 2006, qualora l'ingiunzione emessa dal giudice italiano venga opposta dal debitore ingiunto a norma dell'art. 16 del Regolamento e il creditore abbia chiesto, prima dell'emissione dell'ingiunzione, che il processo, in caso di opposizione, prosegua secondo la disciplina della procedura civile ordinaria, l'individuazione di tale procedura, in relazione alla natura della situazione creditoria azionata con la domanda ingiuntiva, spetta non già al giudice, ma allo stesso creditore, che dovrà procedervi nel termine che il giudice dell'ingiunzione dovrà fissare all'atto della comunicazione al creditore della proposizione dell'opposizione, ai sensi dell'art. 17, par. 3, del Regolamento; l'inosservanza di tale termine determina, a norma del comma 3 dell'art. 307 c.p.c., l'estinzione del giudizio.

Cass. civ. n. 30183/2018

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, non comporta modificazioni della competenza, che, rispettivamente, appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27, comma 1, e 615, comma 1, c.p.c. al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore. Ne deriva che il "simultaneus processus" di opposizione a decreto ingiuntivo e di opposizione a precetto è possibile, se il giudice che ha emesso l'ingiunzione coincida con quello del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.

Cass. civ. n. 27124/2018

La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 c.p.c. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove, rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 c.p.c.. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza con la quale la corte d'appello aveva escluso che, nel caso di decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento di prestazioni professionali, la proposizione, da parte dell'opponente, delle sole eccezioni di inesigibilità e prescrizione del credito avessero comportato l'introduzione di nuovi temi di indagine, tali da legittimare la proposizione di una nuova domanda, di arricchimento senza causa, da parte degli opposti).

Cass. civ. n. 23912/2018

La tempestiva e rituale eccezione di incompetenza territoriale derogabile, formulata dall'opponente con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, non devolve automaticamente al "thema decidendum" la diversa questione relativa all'incompetenza fondata sul foro del consumatore, che, pur rilevabile d'ufficio, deve essere tuttavia esplicitamente sollevata dal Giudice, entro il termine preclusivo dall'udienza di trattazione ex artt. 38, c. 3 e 183, c. 1 c.p.c., poiché non vi è alcuna fungibilità tra l'incompetenza territoriale derogabile, rimessa all'eccezione in senso stretto della parte, e il rilievo di parte od officioso dell'incompetenza territoriale inderogabile ex art. 33 c. 2, lett. u) del d.l.vo n. 206/2005, né sul piano strutturale, essendo distinti i presupposti di fatto che fondano la competenza, né in relazione alla disciplina processuale, tenuto conto delle differenti preclusioni processuali previste per la contestazione della parte e per la rilevabilità officiosa.

Cass. civ. n. 22433/2018

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, quando all'esito del regolamento preventivo di giurisdizione sia stato dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice nazionale, si determina una improseguibilità del giudizio di merito, in quanto il giudice italiano, pure avendo avuto il potere di adottare il provvedimento poi opposto, non ha più quello di decidere la relativa controversia, se non limitandosi a dichiarare la nullità del ridetto decreto monitorio.

Cass. civ. n. 17482/2018

La domanda di adempimento contrattuale e quella di arricchimento senza causa si differenziano strutturalmente e tipologicamente, pertanto la seconda integra, rispetto alla prima originariamente formulata, una domanda nuova con la conseguenza che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo al creditore opposto, che riveste la posizione sostanziale di attore, è consentito avanzare con la comparsa di costituzione e risposta domanda di arricchimento senza causa soltanto qualora l'opponente abbia introdotto nel giudizio, con l'atto di citazione, un ulteriore tema di indagine che possa giustificare tale esigenza. (Nella specie la S.C. ha escluso che il creditore opposto, che aveva agito in sede monitoria per il pagamento di prestazioni professionali nascenti da titolo contrattuale, potesse avanzare, in sede di opposizione, un'autonoma domanda di arricchimento senza causa, poiché l'opponente si era limitato ad eccepire l'inesistenza del titolo contrattuale a sostegno della pretesa, non estendendo il tema di indagine).

Cass. civ. n. 16564/2018

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, cui non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis". (Nella specie, la S.C. ha rigettato il ricorso di una banca avverso la decisione di merito che, nel confermare la revoca di tre decreti ingiuntivi e nel disattendere la domanda di condanna della medesima banca per responsabilità contrattuale, la condannava, viceversa, a titolo di responsabilità ex art. 2049 c.c., accogliendo la domanda proposta dal cliente, parte opposta, in via subordinata e riconvenzionale, a seguito dell'eccezione di irregolarità dei certificati di deposito, sollevata dall'istituto di credito in sede di opposizione contro i predetti provvedimenti monitori).

Cass. civ. n. 14640/2018

La norma di cui all'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 ha esclusivo ambito di applicazione nel procedimento monitorio, mentre, in sede di opposizione al decreto ingiuntivo, trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale, sicché spetta a lui provare nel merito i fatti costitutivi del diritto dedotto in giudizio. Ne consegue che, nel caso in cui l'opposizione all'ingiunzione di pagamento del saldo passivo del conto corrente sia stata fondata su motivi non solo formali, quale la inutilizzabilità dell'estratto conto certificato, ma anche sostanziali, quali la contestazione dell'importo a debito, risultante dall'applicazione di tassi di interesse ultralegali e di interessi anatocistici vietati, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca (o alla cessionaria del credito che, subentrata nella sua posizione, abbia ottenuto il decreto ingiuntivo successivamente opposto) produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire così la piena prova della propria pretesa.

Cass. civ. n. 21692/2017

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opponente costituitosi tardivamente non può invocare la rimessione in termini per causa non imputabile, ove la relativa istanza sia basata sul ritardo con cui l’ufficiale giudiziario ha consegnato l’originale della citazione con l’attestazione della intervenuta notificazione, dal momento che, ai fini della costituzione in giudizio, il perfezionamento della notificazione non è necessario e l’opponente può depositare in cancelleria anche un atto equipollente, costituito dalla semplice copia (cd. velina) della citazione.

Cass. civ. n. 19738/2017

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale del giudice che ha emesso il provvedimento è inderogabile ed immodificabile, anche per ragioni di connessione. Ne deriva che il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in caso sia proposta domanda riconvenzionale di competenza della sezione specializzata delle imprese di altro tribunale, è tenuto a separare le due cause, rimettendo quella relativa a quest'ultima domanda dinanzi al tribunale competente, ferma restando nel prosieguo l'eventuale applicazione delle disposizioni in tema di sospensione dei processi.

Cass. civ. n. 18863/2017

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, ove venga proposta dall’opposto domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi non è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, in quanto detta domanda è inammissibile e, pertanto, inidonea ad incidere sia sulla competenza per valore del giudice adito, sia sulle sorti del processo.

Cass. civ. n. 4672/2017

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per la riscossione di contributi condominiali, il giudice deve limitarsi a verificare la perdurante esistenza ed efficacia delle relative delibere assembleari, senza poter sindacare, in via incidentale, la loro validità, essendo tale sindacato riservato al giudice davanti al quale dette delibere sono state impugnate.

Tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di oneri condominiali e la controversia avente ad oggetto l'impugnazione della delibera assembleare posta a sostegno della ingiunzione non sussiste alcun rapporto di pregiudizialità necessaria, tale da giustificare la sospensione del procedimento di opposizione ex art. 295 c.p.c., tenuto conto, da un lato, che il diritto di credito del condominio alla corresponsione delle quote di spesa per il godimento delle cose e dei servizi comuni non sorge con la delibera assembleare che ne approva il riparto, ma inerisce alla gestione dei beni e servizi comuni, sicché l'eventuale venir meno della delibera per invalidità, se implica la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo, non comporta anche l'insussistenza del diritto del condominio di pretendere la contribuzione alle spese per i beni e servizi comuni di fatto erogati e considerato, dall'altro, che l'eventuale contrasto tra giudicati che potrebbe, in ipotesi, verificarsi in seguito al rigetto della opposizione ed all'accoglimento della impugnativa della delibera, potrebbe essere superato in sede esecutiva, facendo valere la perdita di efficacia del decreto ingiuntivo come conseguenza della dichiarata invalidità della delibera.

Cass. civ. n. 3200/2017

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, comma 1, c.p.c., dettata dall'art. 2 della l. n. 218 del 2011, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l'eccepita improcedibilità dell'opposizione perché iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, risultando dagli atti che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163-bis, comma 1, c.p.c.).

Cass. civ. n. 2946/2017

Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell’opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell’istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell’atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell’eliminazione dalla realtà giuridica dell’atto solutorio posto in essere.

Cass. civ. n. 2483/2017

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, l’art. 2 della l. n. 218 del 2011 ha modificato l’art. 645, comma 2, c.p.c., sopprimendo l'inciso che prevedeva la riduzione a metà dei termini di comparizione, ed ha fornito l'interpretazione autentica dell’art. 165, comma 1, c.p.c., stabilendo, in riferimento ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore dell’art. 2 cit., che la riduzione del termine di costituzione dell'attore prevista dalla predetta disposizione si applica soltanto nell'ipotesi in cui l'opponente abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163-bis, comma 1, c.p.c. In proposito, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della menzionata disposizione, atteso che la portata retroattiva ed innovativa della stessa non contrasta con i principi del giusto processo ed è ragionevole la correlazione tra la dimidiazione del termine di costituzione dell'opponente e la scelta acceleratoria da lui compiuta attraverso l'assegnazione all'opposto di un termine di comparizione ridotto.

Cass. civ. n. 27343/2016

L'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione, come tale soggetta al rito speciale di cui all’art. 447-bis c.p.c., deve essere proposta con ricorso, sicché, ove promossa erroneamente con citazione, questa può produrre gli effetti del ricorso solo se sia depositata in cancelleria entro il termine previsto dall'art. 641 c.p.c., non essendo sufficiente che, entro tale data, sia stata notificata alla controparte.

Cass. civ. n. 27166/2016

Il difensore antistatario in favore del quale siano state distratte le spese, liquidate con decreto ingiuntivo emesso a favore del suo assistito, non è legittimato ad intervenire nel giudizio di opposizione ex art. 645 c.p.c. se non quando nello stesso si controverta anche sulla disposta distrazione, e con una possibilità di interlocuzione limitata al profilo della distrazione e non anche estesa alla sussistenza del credito azionato in via monitoria o alla misura delle spese liquidate.

Cass. civ. n. 26917/2016

Giudice competente a decidere sull’opposizione a decreto ingiuntivo per consegna di denaro e di titoli custoditi in un dossier titoli aperto dal “de cuius” presso un istituto di credito ed emesso in favore del beneficiario di un legato testamentario – che abbia già richiesto, inutilmente, alla banca l’adempimento mediante il deposito del denaro e dei predetti valori mobiliari su conti aperti presso una sede del medesimo istituto, distinta dal domicilio del creditore – è il tribunale del luogo in cui deve eseguirsi l’obbligazione ai sensi degli artt. 1182, comma 2, c.c. e 20 c.p.c., trattandosi di azione personale di restituzione e non trovando applicazione la competenza del giudice del luogo del domicilio del creditore, ex art. 1182, comma 3, c.c., cui l’opposto ha rinunciato con la richiesta di versamento del denaro e dei titoli sui conti accesi presso una sede della banca diversa dal suo domicilio, né la competenza di cui agli artt. 33 e 63 del d.l.vo n. 206 del 2005, perché è esclusa la qualità di consumatore in capo al beneficiario del legato di specie testamentario.

Cass. civ. n. 22696/2015

Nell'ipotesi di decreto ingiuntivo emesso nei confronti di debitori solidali, l'ingiunto il quale non abbia proposto opposizione non è legittimato ad intervenire, neppure "ad adiuvandum", nel giudizio di opposizione instaurato da altro debitore, in quanto non potrebbe giovarsi della sentenza a questi favorevole, poiché l'art. 1306, comma 2, c.c. non opera a vantaggio di chi sia vincolato da un giudicato formatosi direttamente nei suoi riguardi.

Cass. civ. n. 22113/2015

La notifica dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo avvenuta nel domicilio reale della parte opposta, anziché presso il difensore costituito nella fase monitoria, è viziata da nullità, non da inesistenza, sicché può ordinarsene la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., che va eseguita comunque presso quest'ultimo, nel termine perentorio appositamente concesso, anche se sia stata omessa la formale revoca della dichiarazione di contumacia dell'opposta, erroneamente pronunciata in precedenza ed implicitamente revocata dall'assegnazione di quel termine, perché affetta da nullità derivata o consequenziale.

L'opponente a decreto ingiuntivo che intenda chiamare in causa un terzo non può direttamente citarlo per la prima udienza ma deve chiedere al giudice, nell'atto di opposizione, di essere a ciò autorizzato, determinandosi, in mancanza, una decadenza rilevabile d'ufficio ed insuscettibile di sanatoria per effetto della costituzione del terzo chiamato, ancorché questi non abbia, sul punto, sollevato eccezioni, in quanto il principio della non rilevabilità di ufficio della nullità di un atto per raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto, e non di termini perentori, per i quali vigono apposite e distinte norme.

Cass. civ. n. 21672/2015

In tema di procedimento per decreto ingiuntivo, qualora il provvedimento monitorio sia stato emesso nei confronti di distinti soggetti, l'atto di citazione in opposizione è l'unico strumento con cui gli ingiunti possono sollevare qualsiasi eccezione di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, sicché, ove ciascuno di essi proponga separato atto di opposizione ex art. 645 c.p.c. notificandolo anche agli altri, senza però sollevare eccezione di incompetenza del giudice del monitorio, tale eccezione resta preclusa per ogni specie di competenza e non può essere svolta nella successiva comparsa di costituzione depositata in risposta all'opposizione altrui.

Cass. civ. n. 21101/2015

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto con riguardo sia alla ripartizione dell'onere della prova che ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti. Ne consegue che qualora l'opponente intenda chiamare un terzo non può provvedere direttamente alla sua citazione, ma, ai sensi dell'art. 269 c.p.c., deve chiedere al giudice, con l'atto di opposizione, di essere autorizzato alla chiamata del terzo al quale ritenga comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto.

Cass. civ. n. 19868/2015

Qualora in appello si accerti la falsità della procura "ad litem" per l'opposizione a decreto ingiuntivo, quest'ultimo passa in giudicato e la sentenza di primo grado è nulla, poiché l'invalidità della procura priva l'opposizione di un presupposto indispensabile e si ripercuote sull'intera attività processuale successiva.

Cass. civ. n. 17308/2015

In tema di opposizioni esperibili dal debitore esecutato, mentre, di regola, il processo esecutivo non preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o del precetto è viziato da una invalidità formale, il cui rimedio è individuabile nell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c., se l'esecuzione sia intrapresa in forza di un titolo costituito da decreto ingiuntivo, il debitore deve proporre opposizione alla esecuzione ex art. 615 c.p.c., ove deduca l'inesistenza della notifica del provvedimento monitorio, oppure l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 c.p.c., qualora denunci un vizio della notificazione non riconducibile all'inesistenza.

Cass. civ. n. 15618/2015

In caso di riunione, per ragioni di continenza o connessione, dell'opposizione a decreto ingiuntivo con altro processo instaurato innanzi ad un diverso ufficio a seguito di procedimento cautelare "ante causam" (nella specie, un sequestro cautelare), la competenza territoriale sulle cause riunite spetta al giudice del giudizio introdotto con il ricorso monitorio, trattandosi di competenza funzionale ed inderogabile, senza che rilevi l'assenza di eccezioni di parte nel giudizio cautelare, che, in quanto tale, non è soggetto alle preclusioni ex art. 38 c.p.c.

Cass. civ. n. 15130/2015

La costituzione in giudizio dell'opponente avvenuta mediante deposito in cancelleria, oltre che della nota di iscrizione a ruolo, del proprio fascicolo contenente, tuttavia, copia dell'atto di citazione (cosiddetta velina) anziché, come previsto dall'art. 165 cod. proc. civ., l'originale di essa, non arreca alcuna lesione sostanziale ai diritti della parte opposta e, in difetto di una specifica previsione di improcedibilità dell'opposizione, costituisce mera irregolarità, che resta sanata dal successivo deposito dell'originale medesimo.

Cass. civ. n. 9587/2015

La valutazione di soccombenza, ai fini della condanna alle spese, va rapportata all'esito finale della lite anche nell'ipotesi di giudizio seguito ad opposizione ex art. 645 cod. proc. civ., sicché il creditore opposto che veda conclusivamente riconosciuto, sebbene in parte (quand'anche minima) rispetto a quanto richiesto ed ottenuto col monitorio, il proprio credito, se legittimamente subisce la revoca integrale del decreto ingiuntivo e la condanna alla restituzione di quanto, eccedente rispetto al dovuto, percepito in dipendenza della sua provvisoria esecutività, non può tuttavia qualificarsi soccombente ed essere condannato alle spese del grado di appello, ove la pronuncia che questo definisca, benché impropriamente rigettando il gravame avverso l'integrale accoglimento dell'opposizione, comunque escluda dalla restituzione le somme ritenute come effettivamente dovute.

Cass. civ. n. 818/2015

Nel giudizio di cognizione introdotto dall'opposizione a decreto ingiuntivo, chiesto ed ottenuto sulla base di titoli cambiari e facendo riferimento ad un determinato rapporto causale, l'opposto non può invocare, a fondamento della propria pretesa, l'esistenza di un rapporto causale diverso ed ulteriore rispetto a quello descritto nel ricorso monitorio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza impugnata, la quale aveva respinto l'opposizione al decreto ingiuntivo concesso per un credito nascente da forniture di merce - nonostante il debitore avesse dato prova del pagamento integrale del prezzo -, poiché l'importo delle cambiali prodotte in sede monitoria eccedeva il controvalore della merce oggetto di vendita, così accogliendo l'assunto dell'opposto circa l'esistenza di finanziamenti dal medesimo erogati all'opponente in costanza del rapporto negoziale di fornitura).

Cass. civ. n. 814/2015

La richiesta di restituzione delle somme corrisposte in virtù della provvisoria esecuzione concessa ad un decreto ingiuntivo opposto, essendo conseguente alla richiesta di revoca del provvedimento monitorio, non altera i termini della controversia e, perciò, non costituendo domanda nuova, è ammissibile fino all'udienza di precisazione delle conclusioni innanzi al giudice dell'opposizione.

Cass. civ. n. 20378/2014

L'opponente a decreto ingiuntivo che si sia costituito tardivamente, può legittimamente riproporre l'opposizione, entro il termine fissato nel decreto stesso ex art. 641, primo e secondo comma, cod. proc. civ., accompagnata da tempestiva e rituale costituzione in giudizio, poiché il creditore non può ottenere la declaratoria di esecutorietà del provvedimento, ex art. 647 cod. proc. civ., non solo nella prima di tali ipotesi ma anche, a maggior ragione, quando l'opponente abbia tempestivamente proposto una seconda opposizione ovvero si sia limitato, sempre tempestivamente, a rinnovare la notifica del primo atto di opposizione, poi procedendo, nell'uno come nell'altro caso, alla tempestiva costituzione nel termine decorrente dalle nuove date.

Cass. civ. n. 18707/2014

Allorché la parte, nei cui confronti sia stata chiesta ed ottenuta l'emissione del decreto ingiuntivo, proponga in via riconvenzionale, opponendosi al decreto monitorio, domanda di risoluzione del contratto sul quale si fondano le pretese avverse, sussiste litispendenza tra detto giudizio e quello avente parimenti ad oggetto la risoluzione per inadempimento del vincolo contrattuale, proposto dallo stesso destinatario del decreto ingiuntivo anteriormente all'atto di citazione in opposizione ma successivamente al deposito del ricorso monitorio, sicché retroagendo gli effetti della "pendenza" della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito davanti al giudice competente, sarà il giudice della domanda introdotta prima della citazione in opposizione, ma dopo il ricorso per ingiunzione, a disporre la cancellazione della causa dal ruolo, ai sensi dell'art. 39, primo comma, cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 11128/2014

Ai sensi dell'art. 38 cod. proc. civ., novellato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69, qualora l'opponente a decreto ingiuntivo sollevi l'eccezione d'incompetenza in ragione del foro del consumatore all'udienza di prima comparizione, anziché nell'atto di citazione in opposizione, e, quindi, tardivamente, il potere ufficioso di rilevazione della medesima eccezione deve essere esercitato dal giudice nella stessa udienza, altrimenti radicandosi la competenza presso il giudice adito.

Cass. civ. n. 3870/2014

In tema di procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale e inderogabile - stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione -, nel caso in cui sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice di pace, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale.

Cass. civ. n. 2685/2014

La domanda di risoluzione contratto di locazione per inadempimento del conduttore, ai sensi dell'art. 1453 c.c., può essere proposta tanto con ricorso per convalida di sfratto, quanto nelle forme del giudizio ordinario di cognizione, e non muta natura se proposta in un modo piuttosto che nell'altro. Ne consegue che il locatore convenuto nel giudizio di opposizione all'ordinanza di convalida di sfratto, ove chieda al giudice di pronunciare comunque la risoluzione del contratto nell'ipotesi in cui fosse accertato un vizio formale dell'intimazione o della sua convalida, non sta formulando una domanda "riconvenzionale", ma sta semplicemente riproponendo la medesima domanda già formulata con l'intimazione, per cui, ove tale domanda sia erroneamente qualificata come riconvenzionale dal giudice e ritenuta inammissibile, il locatore comunque vittorioso non ha l'onere di riproporla espressamente ai sensi dell'art. 346 cod. proc. civ., né quello di proporre appello incidentale sul punto.

Cass. civ. n. 1123/2014

Il processo di opposizione all'esecuzione è sempre escluso dalla sospensione feriale dei termini, a nulla rilevando che l'esecuzione sia iniziata in base ad un titolo esecutivo stragiudiziale, del quale l'opponente abbia chiesto accertarsi l'invalidità.

Cass. civ. n. 27406/2013

Con riferimento al procedimento monitorio, soltanto nel giudizio di cognizione, instaurato a seguito di rituale e tempestiva opposizione all'ingiunzione, il giudice può statuire sulla pretesa originariamente fatta valere con la domanda di ingiunzione e sulle eccezioni e difese contro di essa proposte. Ne consegue che, decorso inutilmente il termine per proporre l'opposizione ed in assenza di situazioni suscettibili di giustificare l'opposizione tardiva di cui all'art. 650 cod. proc. civ., l'esercizio del detto potere-dovere del giudice è impedito dal passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, mentre la possibilità di una autonoma "actio nullitatis" resta limitata ai soli casi riconducibili al concetto di inesistenza, nei quali difetti alcuno dei requisiti essenziali per la riconoscibilità del decreto come provvedimento giurisdizionale, e non, invece, alle ipotesi in cui ricorrano vizi attinenti al contenuto ed al merito del provvedimento monitorio, ancorché emesso fuori dei casi stabiliti dalla legge. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto che, in ragione del carattere tardivo dell'iniziativa assunta ex art. 645 cod. proc., dovesse ritenersi precluso, nel giudizio di opposizione, l'esame della questione relativa alla "legitimatio ad causam" del ricorrente in sede monitoria).

Cass. civ. n. 26252/2013

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione dei termini prevista dall'art. 645, secondo comma, c.p.c. (nel testo vigente "ratione temporis", anteriore alla legge 29 dicembre 2011, n. 218) è applicabile anche in appello, attese la "ratio" di celerità del procedimento monitorio, la chiarezza letterale della norma e la disposizione dell'art. 347 c.p.c., secondo cui la costituzione in appello avviene secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale.

Cass. civ. n. 25892/2013

Allorché il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo abbia dichiarato la propria incompetenza per ragioni di connessione, è inammissibile la richiesta d'ufficio del regolamento di competenza - proponibile solo quando venga denunciata la violazione di uno dei casi di incompetenza per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'art. 28 cod. proc. civ. - ove la parte si dolga unicamente dell'omessa dichiarazione di nullità del decreto opposto.

Cass. civ. n. 24486/2013

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme a titolo di indennizzo per il recesso a contratti di appalto stipulati con la P.A., è inammissibile la proposizione da parte dell'opposto dell'azione di risarcimento del danno subito per effetto dell'illegittimo comportamento della stessa P.A., trattandosi di una domanda nuova in ragione della diversità del "petitum" e della "causa petendi", espressione di un successivo ampliamento del "thema decidendi", a tal fine non assumendo rilievo l'avvenuta accettazione del contraddittorio della controparte.

Cass. civ. n. 24483/2013

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ottenuto da una banca nei confronti di un correntista, la nullità delle clausole del contratto di conto corrente bancario che rinviano alle condizioni usualmente praticate per la determinazione del tasso d'interesse o che prevedono un tasso d'interesse usurario è rilevabile anche d'ufficio, ai sensi dell'art. 1421 c.c., qualora vi sia contestazione, anche per ragioni diverse, sul titolo posto a fondamento della richiesta di interessi, senza che ciò si traduca in una violazione dei principi della domanda e del contraddittorio, i quali escludono che, in presenza di un'azione diretta a far valere l'invalidità di un contratto, il giudice possa rilevare d'ufficio la nullità per cause diverse da quelle dedotte dall'attore.

Cass. civ. n. 15699/2013

In materia di opposizione a decreto ingiuntivo, qualora la parte ricorrente si sia costituita, in sede di procedimento monitorio, a mezzo di due procuratori con uguali poteri di rappresentanza (nella specie, esercenti presso il medesimo studio), deve ritenersi che essa sia rappresentata da entrambi i procuratori, con procura disgiunta, con la conseguenza che la notificazione dell'atto di opposizione può essere fatta all'uno o all'altro dei procuratori, aventi pieni poteri di rappresentanza processuale, anche ai fini della domiciliazione.

Cass. civ. n. 8582/2013

La domanda di arricchimento senza causa è inammissibile, ove proposta dall'opposto nel giudizio incardinato ai sensi dell'art. 645 cod. proc. civ. avverso il decreto ingiuntivo dallo stesso conseguito per il pagamento di prestazioni professionali, non potendo egli far valere in tale sede domande nuove rispetto a quella di adempimento contrattuale posta alla base della richiesta di provvedimento monitorio, salvo quelle conseguenti alla domande ed alle eccezioni in senso stretto proposte dall'opponente, determinanti un ampliamento dell'originario "thema decidendum" fissato dal ricorso ex art. 633 cod. proc. civ.

Cass. civ. n. 6989/2013

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, per effetto dell'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica purché questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione comunque inferiore a quello di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c., e non soltanto in caso di dimezzamento dello stesso, perché altrimenti si dovrebbe indagare di volta in volta se la fissazione di un diverso termine per comparire abbreviato sia frutto di errore o di consapevole scelta dell'opponente, e ciò in contrasto con le esigenze di certezza dei rapporti proprie delle norme in materia di termini.

Cass. civ. n. 16673/2012

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione medesima, stante la inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., quindi, può essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (nella specie, la fotocopia del decreto ingiuntivo con la relata di notifica, la cui conformità all'originale non era stata contestata).

Cass. civ. n. 14594/2012

In sede di opposizione a decreto ingiuntivo, il provvedimento recante la dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto monitorio, non è una decisione soltanto sulla competenza, ma presenta un duplice contenuto, di accoglimento in rito dell'opposizione e di caducazione per nullità del decreto, con la conseguenza che ad esso non si applica la previsione della forma conclusiva dell'ordinanza, di cui all'art. 279, primo comma, c.p.c., come modificato dall'art. 46 della legge 18 giugno 2009, n. 69.

Cass. civ. n. 3649/2012

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto e delle eccezioni e difese dell'opponente e non già stabilire se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa, salvo che ai fini esecutivi o per le spese della fase monitoria; pertanto, la eventuale insussistenza delle condizioni per l'emissione del decreto ingiuntivo (tranne che per ragioni di competenza) non può essere d'ostacolo al giudizio di merito che s'instaura con l'opposizione. Ne consegue che l'accertata nullità delle clausole concernenti la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista non travolge l'intero credito azionato dalla banca in via monitoria, bensì la sola parte di esso riguardante gli interessi così calcolati, imponendo al giudice di provvedere ad un nuovo calcolo degli interessi dovuti.

Cass. civ. n. 2242/2012

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, in applicazione della norma di interpretazione autentica dell'art. 165, primo comma, c.p.c., dettata dall'art. 2 della legge 29 dicembre 2011, n. 218, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente si applica solo se questi abbia assegnato all'opposto un termine di comparizione inferiore a quello di cui all'art. 163 bis, primo comma, c.p.c. (Nella specie, in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha escluso che ricorressero i presupposti per l'eccepita improcedibilità dell'opposizione perché iscritta a ruolo oltre il quinto giorno successivo alla notificazione dell'atto di opposizione, risultando dagli atti che l'opponente non aveva assegnato all'opposto un termine per comparire inferiore a quello stabilito dall'art. 163 bis, primo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 21432/2011

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo - che, nel sistema delineato dal codice di procedura civile, si atteggia come un procedimento il cui oggetto non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello, anteriore, della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto, dei fatti costitutivi del diritto in contestazione - l'opponente che eccepisca l'avvenuto pagamento con l'atto di opposizione o nel corso del giudizio, è gravato del relativo onere probatorio e il giudice, qualora riconosca fondata, anche solo parzialmente, l'eccezione deve revocare "in toto" il decreto opposto, senza che rilevi in contrario l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo al momento dell'emissione suddetta, sostituendosi la sentenza di condanna al pagamento di residui importi del credito all'originario decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 20613/2011

L'opposizione al decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l'ingiunzione sia stata legittimamente emessa, ma deve procedere ad una autonoma valutazione di tutti gli elementi offerti sia dal creditore per dimostrare la fondatezza della propria pretesa dedotta con il ricorso sia dall'opponente per contestarla e, a tal fine, non è necessario che la parte che chieda l'ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda diretta ad ottenere una pronuncia sul merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda conferma del decreto opposto. Ne consegue che il giudice che dichiari nullo il decreto per nullità della procura ed emetta una sentenza di condanna non incorre in alcuno dei vizi di cui all'art. 112 c.p.c., non configurando l'opposizione un'impugnazione del decreto.

Cass. civ. n. 16199/2011

La legge n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione. Ne consegue che mentre nella prima fase, a cognizione sommaria, la prova scritta è costituita da qualsiasi documento proveniente dal debitore o un terzo idoneo ad evidenziare l'esistenza del diritto fatto valere, nel successivo eventuale giudizio di cognizione la memoria difensiva dell'opposto, attesa la sua posizione sostanziale di attore, deve osservare la forma della domanda di cui all'art. 414 c.p.c. e deve recare "l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda". Resta pertanto irrilevante la circostanza che i conteggi, operati dal ricorrente per la determinazione della somma richiesta e depositati nella fase monitoria, non siano stati notificati alla controparte, atteso che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto.

Non è configurabile un rapporto di litispendenza tra l'opposizione a decreto ingiuntivo e l'opposizione al precetto intimato in virtù dello stesso titolo atteso che con il primo si contesta, in sede di giudizio di cognizione, la sussistenza del credito azionato in via monitoria, mentre con il secondo si contesta il diritto della controparte a procedere ad esecuzione forzata, non ricorrendo, pertanto, identità di tutti gli elementi richiesti dalla legge per la litispendenza e, segnatamente, del "petitum" e della "causa petendi".

Cass. civ. n. 9921/2011

La procura alle liti conferita al difensore in calce alla copia notificata del decreto ingiuntivo (o dell'atto di citazione), anche se priva di data certa e dell'indicazione nominativa del difensore, deve ritenersi valida se l'atto di opposizione (o la comparsa di risposta) sia redatto dal medesimo avvocato che ha autenticato la sottoscrizione del rappresentato e se il documento che reca la procura sia depositato al momento della costituzione in giudizio.

Cass. civ. n. 7871/2011

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, dopo l'estinzione del procedimento per mancata riassunzione in sede di rinvio disposto dalla Corte di cassazione a seguito di un pregresso accoglimento di merito dell'opposizione stessa, il diritto dell'ingiunto - che abbia nelle more pagato - a ripetere le somme corrisposte in virtù del monitorio può legittimamente essere accertato in via incidentale dal giudice investito dell'opposizione all'esecuzione intentata dall'ingiunto stesso per recuperare quanto pagato.

Cass. civ. n. 16155/2010

Nel giudizio di opposizione a ingiunzione, mentre integra una consentita "emendatio libelli" la richiesta degli interessi (legali o convenzionali) dovuti per l'inadempimento dell'obbligazione o il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, c.c. invocato secondo parametri fissi, integra invece una domanda riconvenzionale la richiesta di tale maggior danno rapportata alle particolari condizioni in cui si è trovato il creditore durante la mora, introducendosi in tal caso non già un mero ampliamento quantitativo del "petitum", ma un fatto costitutivo del credito per danni reclamato radicalmente differente rispetto a quello azionato, nonché sottoponendosi al giudice un nuovo tema di indagine avente ad oggetto la verifica delle condizioni soggettive del creditore durante la mora.

Cass. civ. n. 12622/2010

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente ha la posizione processuale del convenuto; pertanto l'amministratore di condominio che proceda a tale opposizione non ha la necessità di essere autorizzato dall'assemblea condominiale, ai sensi dell'art. 1131, secondo comma, c.c..

Cass. civ. n. 12528/2010

È valida la procura al difensore rilasciata dall'opponente a decreto ingiuntivo in calce a tale provvedimento notificatogli e depositato all'atto della sua costituzione in giudizio, sì da poterne ritenere, implicitamente, l'anteriorità rispetto a tale momento (art. 125, secondo comma, c.p.c.).

Cass. civ. n. 9260/2010

In tema di legittimazione processuale, l'imprenditore, pur senza specificare la sua qualità, è legittimato ad opporsi ad un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della relativa ditta, non avendo quest'ultima soggettività giuridica distinta ed identificandosi essa con il suo titolare sotto l'aspetto sia sostanziale che processuale.

Cass. civ. n. 9033/2010

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, quando il debitore abbia provveduto al pagamento della sorte capitale anteriormente all' emissione del provvedimento monitorio, le spese processuali relative alla fase monitoria rimangono a carico dell'ingiungente, in quanto solo l'originaria legittimità sostanziale e processuale del decreto avrebbe potuto consentire la liquidazione delle spese di lite in favore del ricorrente.

Cass. civ. n. 24539/2009

L'unicità dell'atto, con cui può validamente proporsi opposizione a più decreti ingiuntivi, non influenza la competenza per valore, che neppure è modificata dalla riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 273 c.p.c., né è idonea a spostare la competenza funzionale del giudice che ha emesso i decreti ingiuntivi a conoscere delle opposizioni. Nel caso, poi, di opposizione con unico atto a più decreti ingiuntivi emessi dal giudice di pace, al fine di accertare - nel regime anteriore al D.L.vo n. 40 del 2006 - quale sia il mezzo di impugnazione esperibile avverso la sentenza con cui detto giudice abbia deciso l'opposizione, se, cioè, questa debba considerarsi pronunciata secondo equità ovvero secondo diritto, il valore della causa va determinato ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c. (Nella specie, con unico atto era stata proposta opposizione a dodici decreti ingiuntivi - la cui somma ammontava complessivamente ad euro 11.430,93 -, emessi dal giudice di pace in favore dello stesso creditore e nei confronti dello stesso debitore; la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha ritenuto che la conclusiva sentenza del giudice di pace dovesse essere impugnata con atto di appello e non con ricorso per cassazione).

Cass. civ. n. 23260/2009

Nel giudizio introdotto con opposizione a decreto ingiuntivo, la richiesta dell'opponente di ripetizione delle somme versate in forza della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto non è qualificabile come domanda nuova e deve ritenersi implicitamente contenuta nell'istanza di revoca del decreto stesso, così come formulata nell'atto di opposizione, costituendo essa solo un accessorio di tale istanza ed essendo il suo accoglimento necessaria conseguenza, ex art. 336 c.p.c., dell'eliminazione dalla realtà giuridica dell'atto solutorio posto in essere.

Cass. civ. n. 19560/2009

L'opposizione a decreto ingiuntivo, anche quando è proposta allo scopo di sostenere la illegittimità del ricorso alla procedura sommaria, instaura comunque un giudizio di merito sul credito vantato e fatto valere dal ricorrente con la richiesta - che assume veste di domanda - del decreto di ingiunzione, ed il relativo giudizio, anche quando il decreto sia revocato sul presupposto che non poteva essere concesso, si conclude con una pronuncia di merito sulla dedotta pretesa, pronuncia alla quale accede quella sulle spese, che é regolata dai principi di cui agli artt. 91 e ss. c.p.c. Ne deriva che nel caso in cui l'opponente risulti vittorioso in ordine alla dedotta illegittimità del ricorso alla procedura monitoria, ma resti soccombente nel merito, potrà essere condannato alle spese del giudizio, fatte salve quelle della fase sommaria.

Cass. civ. n. 17494/2009

La L. n. 533 del 1973 non ha fatto venir meno l'ammissibilità del procedimento d'ingiunzione per i crediti di lavoro e previdenziali, ma si è limitata a prevedere l'applicabilità del rito del lavoro nel giudizio di opposizione, con la conseguenza che, configurandosi la prima fase come procedimento speciale a cognizione sommaria, retto dalle disposizioni sue proprie, il ricorso può essere redatto anche in modo sommario, purché sia accompagnato da uno dei documenti di cui agli artt. 634, 635 e 636 c.p.c., mentre nella seconda fase, che costituisce un ordinario giudizio di cognizione, l'opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, deve integrare la domanda proponendo nell'atto di costituzione, oltre alle necessarie specificazioni della pretesa, tutte le deduzioni ed eccezioni intese a paralizzare i fatti estintivi e modificativi dedotti dall'opponente o le pretese avanzate da quest'ultimo in via riconvenzionale, e ad indicare i mezzi di prova a loro sostegno. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso l'irritualità del ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall'Inps per il recupero di contributi e della memoria di costituzione depositata nel giudizio di opposizione, in quanto, pur non essendo state indicate le causali specifiche dei contributi richiesti, nel procedimento monitorio era stata prodotta la dichiarazione del funzionario dell'ente prescritta dall'art. 635 c.p.c., mentre nel giudizio di opposizione era stato prodotto il verbale di accertamento notificato, contenente richiami agli elenchi allegati).

Cass. civ. n. 16744/2009

La dichiarazione di incompetenza del giudice che ha emanato il decreto ingiuntivo, pronunciata dallo stesso giudice funzionalmente competente ex art. 645 c.p.c. - configurandosi il requisito della competenza come condizione di ammissibilità del decreto, come adombrato dalla sentenza della Corte costituzionale n. 410 del 2005 -, determina in ogni caso la caducazione del decreto, della quale non possono disporre nè quel giudice né le parti. Ne consegue che, qualora il predetto giudice, nel dichiararsi incompetente, non abbia espressamente dichiarato caducato il decreto ingiuntivo, l'eventuale riassunzione dinanzi al giudice competente non concerne la causa di opposizione, ormai definita, ma soltanto la causa relativa alla pretesa azionata dal creditore e, ove le parti riassumano formalmente l'opposizione al decreto ingiuntivo come tale, il giudice "ad quem" è tenuto ad interpretare la domanda contenuta nell'atto di riassunzione esclusivamente come diretta ad investirlo della cognizione dell'azione di cognizione ordinaria sulla pretesa del creditore e sulle altre eventualmente introdotte.

Cass. civ. n. 8028/2009

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo da decidere secondo equità dinanzi al giudice di pace, qualora l'opponente, nel sollevare eccezione di compensazione, opponga un credito eccedente la competenza per valore del giudice medesimo introducendo, così, una controversia che non può essere decisa secondo equità, la connessione tra le cause comporta che l'intero giudizio deve essere deciso secondo diritto. Ne consegue che la sentenza del giudice di pace che, funzionalmente competente a decidere sull'opposizione al decreto ingiuntivo, abbia deciso su entrambe le domande, pur essendo incompetente a decidere sulla causa connessa, è impugnabile con l'appello e non con il ricorso per cassazione, che, se proposto, va dichiarato inammissibile.

Cass. civ. n. 27406/2008

Il mutamento della domanda è inammissibile solo quando, per effetto di esso, mutino i fatti materiali posti a fondamento della pretesa, mentre resta irrilevante il mero mutamento della loro qualificazione giuridica. Ne consegue che nel caso in cui venga proposta da un professionista una domanda in sede monitoria per il pagamento di compensi a lui dovuti da un ente locale, e successivamente, nella fase di opposizione, l'opposto invochi il pagamento del medesimo credito a titolo di ingiustificato arricchimento, fondata sui medesimi fatti posti a fondamento della domanda originaria, non sussiste alcun mutamento inammissibile di quest'ultima.

Cass. civ. n. 25621/2008

L'opponente a decreto ingiuntivo che abbia proposto opposizione non seguita da costituzione in giudizio, ovvero seguita da ritardata costituzione, può legittimamente riproporre l'opposizione entro il termine fissato nel decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 641, primo e secondo comma, c.p.c., accompagnata da rituale e tempestiva costituzione in giudizio. Ne consegue che il giudice del giudizio di opposizione nel quale l'opponente non si è costituito o si è costituito tardivamente, nel caso in cui sia intervenuta una seconda tempestiva opposizione seguita da rituale costituzione in giudizio, e sempre che di tale seconda tempestiva e rituale opposizione sia messo a conoscenza, non può dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo opposto, ma, ove non possa o non ritenga di procedere alla riunione dei due giudizi, dovrà limitarsi a dichiarare la improcedibilità dell'opposizione non seguita da costituzione o seguita da costituzione tardiva ; né, sul presupposto che la proposizione della seconda opposizione, seguita da rituale e tempestiva costituzione da parte dell'opponente, abbia sanato la prima opposizione, può decidere nel merito l'opposizione improcedibile. Siffatta possibilità è preclusa, altresì, al giudice dell'appello investito del gravame avverso il provvedimento del giudice che erroneamente abbia dichiarato improcedibile l'opposizione a decreto ingiuntivo e abbia dichiarato esecutivo il decreto opposto.

Cass. civ. n. 22650/2008

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in cui l'opposto eccepisca l'improcedibilità dell'opposizione per essersi l'opponente costituito oltre il termine di dieci giorni dalla notificazione dell'atto di citazione, l'intervenuta transazione definitoria di ogni questione - sostanziale e processuale - controversa tra le parti rende ultronea l'invocata pronuncia di improcedibilità, dovendo dichiararsi cessata la materia del contendere, e ciò anche se le parti non concordino su tale declaratoria, atteso che la cessazione della materia del contendere può essere dichiarata dal giudice in ogni caso in cui il completo componimento della lite risulti in fatto non controverso, spettando solo a lui il compito di valutare quali effetti si debbano ricollegare alle varie allegazioni in fatto.

Cass. civ. n. 19987/2008

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che si svolge davanti al giudice di pace, la riduzione del termine a comparire, nella misura della metà del termine ordinario stabilito nell'art. 163 bis c.p.c., deve essere ulteriormente dimezzata ex art. 645, secondo comma, c.p.c. Non può, invece, procedersi ad un'ulteriore riduzione della metà ex art. 163 bis secondo comma c.p.c., poiché tale facoltà non è applicabile al giudizio davanti al giudice di pace, in quanto regolato per ciò che riguarda la fase introduttiva, esclusivamente dall'art. 318 c.p.c.

Cass. civ. n. 18203/2008

Allorché l'opponente a decreto ingiuntivo abbia ottenuto dal presidente del tribunale il beneficio della dimidiazione dei termini, ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ., anche il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente stesso - così come il termine di comparizione fissato all'opposto - va dimezzato due volte: una prima volta ai sensi dell'art. 645, secondo comma, cod. proc. civ., ed una seconda volta ai sensi dell'art. 163 bis, secondo comma, cod. proc. civ..

È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 645, secondo comma; 163 bis, secondo comma e 165 cod. proc. civ., nella parte in cui prevedono che il termine di iscrizione a ruolo della causa di opposizione a decreto ingiuntivo decorra dal perfezionamento della notificazione dell'atto di opposizione (piuttosto che dalla consegna di esso all'ufficiale giudiziario), anche quando l'opponente abbia ottenuto la dimidiazione dei termini processuali ordinari (cfr. ord. Corte cost. n. 18 del 2008). Quest'ultima dipende, infatti, da una libera scelta dell'opponente, il quale di conseguenza non può dolersi di non aver potuto rispettare un termine che, pur assai ristretto, è stato egli stesso ad accettare: tale circostanza basta ad escludere qualsiasi contrasto sia col diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., sia col principio di parità dei litiganti sancito dall'art. 111 Cost. e dall'art. 6 della Convenzione europea sui diritti dell'uomo.

Cass. civ. n. 17495/2008

In tema di opposizione al decreto ingiuntivo, la mancata produzione da parte dell'opponente della copia notificata del decreto non comporta la dichiarazione d'inammissibilità dell'opposizione, qualora la prova dell'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c. possa essere agevolmente desunta da altri sicuri elementi, quali le ammissioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta o nella comparsa conclusionale dell'opposto in ordine alla data della notifica.

Cass. civ. n. 15785/2008

Nel procedimento monitorio, ove il ricorrente sia deceduto successivamente al deposito del ricorso, la notifica dell'atto di opposizione alla parte presso il difensore è valida, attesa l'inidoneità dell'evento interruttivo a produrre i suoi effetti in mancanza di formale dichiarazione del procuratore della parte, a nulla rilevando l'eventuale conoscenza del decesso acquisita aliunde dall'ingiunto.

Cass. civ. n. 13085/2008

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilità e validità del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza ; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posteriorità dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.

Cass. civ. n. 10384/2008

Il tema di opposizione a decreto ingiuntivo, il principio relativo all'inderogabilità e all'immodificabilità, anche per ragioni di litispendenza, continenza o connessione, della competenza funzionale per l'opposizione del giudice che ha emesso il provvedimento non è applicabile nel caso in cui nel giudizio di opposizione sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale relativa ad un rapporto giuridico diverso da quello cui si riferisce il procedimento monitorio e sia eccepita la litispendenza in relazione a tale domanda. (Nella specie, la S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha confermato la decisione della corte di merito che, dichiarata la litispendenza in ordine alla domanda di risarcimento del danno da inadempimento, preventivamente proposta dinanzi ad altro tribunale e relativa a forniture diverse da quelle cui si riferiva il procedimento monitorio, aveva rigettato l'opposizione al decreto ingiuntivo ).

Cass. civ. n. 23813/2007

Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'articolo 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha adottato il decreto, l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, davanti al quale ai sensi dell'articolo 316 c.p.c. la domanda si propone con citazione a comparire a udienza fissa, in materia esorbitante dalla sua competenza (nella specie locatizia, per il pagamento degli oneri accessori dell'immobile locato) deve essere proposta, per la dichiarazione della nullità del provvedimento monitorio, innanzi allo stesso giudice di pace con citazione e non mediante ricorso, previsto, in via generale, per la particolare materia trattata (art. 447 bis c.p.c.), la cui eventuale conversione in citazione, peraltro, è ammissibile, purché siano rispettati i termini per la notifica stabiliti dall'articolo 641 c.p.c. (notificazione del ricorso stesso alla controparte nel termine di giorni quaranta).

Cass. civ. n. 21141/2007

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo il creditore assume la veste sostanziale di attore, sicché, laddove l'opponente abbia contestato l'ammontare degli interessi dovuti, il giudice, nel determinare tali interessi, e dovendo utilizzare a tal fine il titolo contrattuale posto a fondamento della pretesa, può rilevare d'ufficio e anche in sede di gravame la nullità della quale il negozio sia affetto; in particolare, la nullità della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente sul saldo passivo, stipulata in violazione dell'art. 1283 c.c., è oggetto dell'indagine sulla sussistenza delle condizioni dell'azione, purché vi sia stata contestazione sul titolo posto a fondamento della domanda degli interessi. (Nella specie, la S.C. ha escluso il potere di rilevare la citata nullità, poiché con l'atto di opposizione a decreto ingiuntivo, i ricorrenti si erano limitati a contestare l'idoneità probatoria del saldaconto prodotto dalla banca, senza porre in discussione la validità del contratto).

Cass. civ. n. 20596/2007

Nel caso in cui la parte nei cui confronti è stata chiesta l'emissione di decreto ingiuntivo abbia proposto domanda di accertamento negativo del credito davanti ad un diverso giudice prima che il ricorso ed il decreto ingiuntivo le siano stati notificati, se, in virtù del rapporto di continenza tra le due cause, quella di accertamento negativo si presti ad essere riunita a quella di opposizione, la continenza deve operare in questo senso, retroagendo gli effetti della pendenza della controversia introdotta con la domanda di ingiunzione al momento del deposito del relativo ricorso, sempre che la domanda monitoria sia stata formulata davanti a giudice che, alla data della presentazione, era competente a conoscerla. (Con l'affermazione di tale principio le Sezioni unite hanno risolto il contrasto formatosi in seno alle sezioni semplici in ordine alla determinazione della prevenzione, rilevante ai fini della continenza, tra la domanda di condanna introdotta con il ricorso per decreto ingiuntivo davanti ad un determinato giudice, comunque competente, e quella, proposta successivamente al deposito del ricorso monitorio ma anteriormente alla sua notificazione, di accertamento negativo dello stesso credito dinanzi ad altro giudice).

Cass. civ. n. 19290/2007

Con riguardo all'opposizione a decreto ingiuntivo, il fallimento del creditore opposto, nei cui confronti sia stata proposta dall'opponente domanda riconvenzionale, non comporta l'improcedibilità del giudizio di opposizione e la rimessione dell'intera controversia al giudice fallimentare, dovendo il giudice dell'opposizione trattenere questa e su di essa decidere, e disporre la remissione della sola domanda riconvenzionale dinanzi al giudice delegato al fallimento, previa separazione dei due procedimenti, e salva la possibilità di sospensione del giudizio di opposizione qualora la definizione della riconvenzionale si presenti come pregiudiziale rispetto alla decisione dell'opposizione medesima. Più in generale, non sussiste alcuna possibilità di simultaneus processus tra la opposizione a decreto ingiuntivo in sede ordinaria e la controversia di natura fallimentare, vuoi che quest'ultima sia già pendente presso il giudice del fallimento (come nella specie), vuoi che insorga nell'ambito dello stesso processo di opposizione.

Cass. civ. n. 18453/2007

Nell'opposizione a decreto ingiuntivo e nell'appello contro la sentenza che l'ha decisa, il giudice, poiché l'opposto è in realtà attore che chiede di dare esecuzione al titolo posto a base dell'ingiunzione, può sempre rilevare d'ufficio la nullità di tale titolo ai sensi dell'art. 1421 c.c., ancorché la contestazione della prova scritta addotta a fondamento del decreto sia fondata su ragioni diverse, rientrando nei suoi compiti l'indagine in ordine alla sussistenza delle condizioni dell'azione. (Nella specie, la S.C., sulla scorta dell'enunciato principio, ha confermato l'impugnata sentenza con la quale era stato respinto l'appello avverso la sentenza di primo grado di accoglimento parziale dell'opposizione nei confronti di un decreto ingiuntivo con il quale era stato intimato ad un ricoverato in regime ospedaliero, che aveva richiesto la fruizione di una camera a pagamento, anche la corresponsione dei compensi per le prestazioni mediche in regime libero professionale, in virtù, però, di una clausola di cui era stata rilevata d'ufficio la nullità perché violativa dell'art. 4, comma decimo, del D.L.vo n. 502 del 1992, della quale l'opponente aveva addotto la illiceità in relazione alla sua vessatorietà).

Cass. civ. n. 13671/2007

In caso di discordanza tra l'originale del decreto ingiuntivo e la copia notificata all'ingiunto, nel senso che il primo rechi l'indicazione di un termine ridotto ai sensi dell'art. 641, secondo comma, c.p.c., mentre la seconda contenga quella del termine ordinario, l'ingiunto ha diritto di proporre l'opposizione nel termine più ampio indicato nella copia notificatagli, corrispondente al tenore dell'ingiunzione da lui effettivamente ricevuta e dalla quale è dunque chiamato a difendersi, atteso che l'opposta conclusione contrasterebbe con il diritto di difesa dell'ingiunto, il quale sarebbe esposto alla dichiarazione di decadenza dall'opposizione senza poterla prevenire, non avendo conoscenza del termine ridotto e non essendo tenuto a conoscerlo visionando l'originale del decreto presso la cancelleria del giudice emittente (adempimento, questo, che non è previsto dalla legge ed aggraverebbe ingiustificatamente l'esercizio della difesa nel breve tempo a disposizione dell'intimato).

Cass. civ. n. 11302/2007

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il giudicante ha l'obbligo di pronunciarsi sul merito della domanda sulla base delle prove offerte dal creditore, non potendo decidere la controversia alla luce del solo materiale probatorio prodotto al momento della richiesta di ingiunzione. (Nella fattispecie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che, senza decidere sui mezzi istruttori richiesti dall'opposto, aveva accolto l'opposizione reputando insufficienti gli elementi di prova posti a fondamento del decreto ingiuntivo).

Cass. civ. n. 8059/2007

La sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo che contenga la condanna alle spese del giudizio di opposizione costituisce titolo esecutivo che consente al creditore di procedere ad esecuzione forzata quanto alle spese relative al giudizio di opposizione, atteso che la medesima non è equiparabile ad una sentenza di rigetto della domanda e che, ai sensi dell'art. 282 c.p.c. — come modificato dall'art. 33 della legge n. 353 del 1990 — sono provvisoriamente esecutivi tutti i capi della sentenza che contengono una condanna, ivi compreso quello relativo alle spese di giudizio.

Cass. civ. n. 6022/2007

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la integrale sostituzione, operata dall'opposto, al rapporto obbligatorio da lui invocato quale causa petendi della pretesa azionata in via monitoria e negato dall'opponente, di altro quale titolo dell'immutato petitum creditorio integra una non consentita modificazione della domanda. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C., cassata la decisione del giudice di pace di rigetto della opposizione a decreto ingiuntivo emesso sulla base dell'invocato credito nascente dalla esecuzione di lavori di ristrutturazione, negato dall'opponente, decidendo nel merito ha revocato detto decreto, ravvisando una non consentita mutatio libelli nella modificazione della domanda operata dall'opposto, che, nel giudizio di opposizione, aveva sostituito, quale causa petendi della domanda, al rapporto obbligatorio contestato altro rapporto, consistente nella vendita all'opponente di un'automobile).

Cass. civ. n. 4103/2007

L'oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non a quello anteriore della domanda o dell'emissione del provvedimento opposto dei fatti costitutivi del diritto in contestazione. (Nella specie, alla stregua del principio di cui alla massima, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato la opposizione a decreto ingiuntivo relativo al pagamento di somme dovute ad una banca, con riferimento ad operazioni di credito agrario, per saldi debitori di conto corrente ed assegni protestati, rilevando che, nel corso della causa di opposizione, erano scadute le proroghe dei debiti scaduti di cui alla legge n. 31 del 1991).

Cass. civ. n. 2217/2007

Il procedimento che si apre con la presentazione del ricorso e si chiude con la notifica del decreto di ingiunzione non costituisce un processo autonomo rispetto a quello aperto dall'opposizione, ma dà luogo a una fase di un unico giudizio, in rapporto al quale funge da atto introduttivo, in cui è contenuta la proposizione della domanda, il ricorso presentato per chiedere il decreto di ingiunzione. Perciò, il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé, deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo in considerazione l'esito finale della lite. Nel liquidare tali spese, il giudice può bensì escludere dal rimborso quelle affrontate dalla parte vittoriosa per chiedere il decreto di ingiunzione, qualora mancassero le condizioni di ammissibilità di tale domanda, ma non viola affatto il disposto degli artt. 91 e 92 c.p.c. qualora ritenga di non farlo, lasciandole a carico della parte opponente che, all'esito del giudizio, è rimasta soccombente sulla pretesa dedotta in lite. A maggior ragione il giudice può lasciare le spese della fase monitoria a carico della parte ingiunta, allorquando la revoca del decreto ingiuntivo sia dipesa dal pagamento della somma recata dal decreto monitorio nel corso del giudizio di opposizione.

Cass. civ. n. 1899/2007

Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione, trova al riguardo applicazione la disposizione di cui all'art. 125 secondo comma c.p.c., secondo cui la procura può essere rilasciata successivamente alla notificazione dell'atto, purché anteriormente alla costituzione della parte rappresentata, atteso che tale regola non opera soltanto nei procedimenti promossi con ricorso, in cui la costituzione coincide istituzionalmente con il deposito del ricorso medesimo.

Cass. civ. n. 17161/2006

Il motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve essere esaminato dalla S.C. con priorità rispetto a quello attinente alla declaratoria di nullità del ricorso monitorio e a quello concernente la integrazione del contraddittorio, atteso che la carenza di «legitimatio ad opponendum» se accertata, determina la inammissibilità dell'opposizione e che la necessità dell'integrazione presuppone che il processo si validamente instaurato dal soggetto legittimato.

Cass. civ. n. 15720/2006

L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che il giudice, qualora ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia, non può rimettere la causa davanti a quello ritenuto competente e dichiararsi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione.

La scelta, da parte del creditore, del rito ordinario e delle forme del procedimento monitorio per la proposizione della domanda comporta che l'eventuale opposizione al decreto ingiuntivo vada, a sua volta, proposta nella medesima forma ordinaria, indipendentemente dalle eccezioni sollevate dall'opponente, le quali andranno delibate ai soli e diversi fini dell'ammissibilità e fondatezza dell'avversa domanda. (Nella fattispecie, il locatore aveva chiesto, con ricorso per decreto ingiuntivo al presidente del tribunale, il pagamento di canoni di locazione alla conduttrice Asl, che ha a sua volta proposto opposizione con citazione al decreto ingiuntivo: la Corte d'appello, con sentenza confermata sul punto dalla Corte di cassazione, ha ritenuto l'opposizione tempestiva perché proposta correttamente nella forma ordinaria).

Cass. civ. n. 13258/2006

La procura al difensore rilasciata a margine o in calce al ricorso per decreto ingiuntivo abilita lo stesso al patrocinio non solo nella fase monitoria, ma anche all'eventuale giudizio di opposizione, che non dà luogo ad un processo autonomo, ma integra un'ulteriore fase del procedimento iniziato dal creditore istante con il ricorso per ingiunzione.

Cass. civ. n. 11368/2006

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, propone, ove muti le ragioni in base alle quali chiede la revoca dell'ingiunzione, domande riconvenzionali o diverse e nuove eccezioni, che sono ammissibili nei limiti del disposto degli artt. 167 e 345 c.p.c. Per contro l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domande diverse da quella fatta valere con l'ingiunzione, a meno che su di esse non venga accettato il contraddittorio dall'altra parte. (Fattispecie, in controversia instaurata anteriormente alla riforma del rito civile ordinario, relativa a domanda di arricchimento senza causa sulla quale vi era stata accettazione del contraddittorio).

Cass. civ. n. 9941/2006

La regola posta dall'art. 1453, secondo comma, c.c., in forza della quale la parte può sostituire la domanda di adempimento del contratto con quella di risoluzione, trova applicazione anche nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, comportando la possibilità che il creditore che abbia chiesto in via monitoria la prestazione pattuita domandi, nel successivo giudizio di opposizione, la risoluzione del contratto per inadempimento.

Cass. civ. n. 8955/2006

La documentazione posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo è destinata, per effetto dell'opposizione al decreto e della trasformazione in giudizio di cognizione ordinaria, ad entrare nel fascicolo del ricorrente, restando a carico della parte l'onere di costituirsi in giudizio depositando il fascicolo contenente i documenti offerti in comunicazione. Ne consegue che in difetto di tale produzione, essa non entra a fare parte del fascicolo d'ufficio e il giudice non può tenerne conto. L'omessa produzione in primo grado non preclude alla parte opposta rimasta contumace in primo grado in un giudizio regolato dall'art. 345 c.p.c. nel testo previgente alla sostituzione operata dalla legge n. 353 del 1990, di produrre i documenti in appello, senza che sia necessario proporre appello incidentale ove il giudizio di primo grado sia stato definito con la conferma della pretesa posta a base dell'ingiunzione.

Cass. civ. n. 6106/2006

L'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo comporta, a norma dell'art. 38 cod. proc. civ,. che viene escluso ogni potere del giudice adito di decidere sulle competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa. Tuttavia l'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione, dispone la cancellazione della causa dal ruolo, deve contenere la revoca dell'ingiunzione, essendo a tal fine necessario un provvedimento espresso, e non implicito, che impedisca al decreto di produrre gli effetti provvisori di cui esso è capace in pendenza dell'opposizione.

Cass. civ. n. 2529/2006

Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, in via generale, nella sua posizione sostanziale di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, ma non anche l'opposto, che, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione, potendo a tale principio logicamente derogarsi solo quando, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione processuale di convenuto, al quale, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, non può essere negato il diritto di difesa mediante la proposizione (eventuale) di una reconventio reconventionis. L'inosservanza del divieto di introdurre una domanda nuova nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, correlata all'obbligo del giudice di non esaminarla nel merito, è rilevabile anche d'ufficio in sede di legittimità, poiché costituisce una preclusione all'esercizio della giurisdizione, che può essere verificata nel giudizio di cassazione anche in via officiosa, ove sulla questione non si sia formato, pur implicitamente, il giudicato interno.

Cass. civ. n. 2421/2006

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che assume la posizione sostanziale di attore, mentre l'opponente, il quale assume la posizione sostanziale di convenuto, ha l'onere di contestare il diritto azionato con il ricorso, facendo valere l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda o l'esistenza di fatti estintivi o modificativi di tale diritto. Qualora, pertanto, nell'impugnare la sentenza di primo grado, l'opponente abbia fatto valere l'avvenuto pagamento della somma dovuta, tale deduzione, in quanto diretta ad ottenere il rigetto della domanda, costituisce un'eccezione in senso proprio, che, se non è stata precedentemente proposta, ha carattere di novità. A norma dell'art. 345 c.p.c., nel testo (applicabile ratione temporis) anteriore alle modifiche introdotte dall'art. 52 della legge 26 novembre 1990, n. 353, tale eccezione è sempre proponibile con l'atto di citazione nel giudizio di appello, indipendentemente dall'eventuale contrasto con le difese svolte in primo grado, il quale può assumere rilievo esclusivamente sul piano probatorio.

Cass. civ. n. 15037/2005

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, inteso ad accertare la pretesa fatta valere e non se l'ingiunzione fu legittimamente emessa in relazione alle condizioni previste dalla legge; pertanto in sede di opposizione l'eventuale carenza dei requisiti probatori può rilevare soltanto ai fini del regolamento delle spese processuali, ditalchè l'impugnazione della sentenza non può essere dedotta solo per far accertare la sussistenza o meno delle originarie condizioni di emissione del decreto, se non sia accompagnata da una censura in tema di spese processuali.

Cass. civ. n. 14552/2005

Il pretore del lavoro giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo che, dichiarando la propria incompetenza territoriale ad emettere il decreto, revoca detto provvedimento e dichiara funzionalmente e territorialmente competente altro giudice, deve provvedere con sentenza, senza che tale provvedimento possa essere considerato come un provvedimento di adeguamento del rito ex art 427 c.p.c., che consiste in un'ordinanza pronunziabile nei casi in cui, non essendo insorta tra le parti contrasto in ordine alla competenza, il giudice ravvisi una competenza diversa da quella pretorile e proceda alla fissazione di un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione del processo davanti al giudice competente. Ne consegue che, annullato il decreto ingiuntivo e dichiarata con sentenza l'incompetenza, la riassunzione deve aver luogo secondo il disposto di cui all'art. 50 c.p.c., norma di carattere generale che, in mancanza di termine per la riassunzione fissato dal giudice, stabilisce che la riassunzione deve avvenire entro sei mesi dalla comunicazione della sentenza, momento che, nel rito del lavoro, coincide non con la pronuncia del dispositivo in udienza, ma con la comunicazione da parte della cancelleria dell'avvenuto deposito della sentenza completa di motivazione.

Cass. civ. n. 14336/2005

È inammissibile l'opposizione a decreto ingiuntivo, emesso nei confronti della regione, proposta dal direttore generale di azienda sanitaria locale quale commissario della gestione liquidatoria della preesistente unità sanitaria locale, atteso che la legittimazione all'opposizione spetta al soggetto destinatario dell'ingiunzione, e le gestioni liquidatorie (già gestioni stralcio) delle unità sanitarie locali sono — in quanto usufruiscono della soggettività dell'ente soppresso — soggetti giuridici diversi dalla regione (principio affermato con riferimento ad USL della Regione Campania, sulla base del rilievo che la disciplina in materia di gestione liquidatoria delle USL stabilita da detta Regione, con l'art. 1 della legge reg. 2 settembre 1996, n. 22, coincide con quella nazionale di cui all'art. 6, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e all'art. 2, comma 14, della legge 23 dicembre 1995, n. 549).

Il motivo di ricorso per cassazione attinente alla legittimazione a proporre opposizione a decreto ingiuntivo deve essere esaminato dalle Sezioni Unite della S.C. con priorità rispetto a quello attinente alla giurisdizione del giudice ordinario e, in caso di riconoscimento del difetto di legittimazione, resta assorbito il motivo attinente alla giurisdizione.

Cass. civ. n. 10687/2005

L'ordinanza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza dichiararlo nullo, prendendo atto dell'adesione dell'opposto all'eccezione dell'opponente di incompetenza territoriale del giudice che lo ha emesso, dispone la cancellazione della causa dal ruolo e rimette le parti dinanzi al giudice indicato dalle medesime, contiene, anche se implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo in quanto emesso da giudice incompetente; di conseguenza, permanendo soltanto il giudizio di accertamento del credito a suo tempo monitoriamente azionato, trasmigrato al giudice ad quem non sussiste il conflitto sollevato da quest'ultimo, a norma dell'art. 45 c.p.c., sul presupposto della propria incompetenza funzionale, in base al rilievo del mancato annullamento del decreto da parte del primo giudice.

Cass. civ. n. 10374/2005

La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto in conseguenza della qualificazione del giudizio di opposizione come giudizio di impugnazione e della normale inderogabilità della competenza per le impugnazioni, ha carattere funzionale ed inderogabile e non subisce modificazioni neppure per effetto di connessione c.d. impropria, all'esito della riunione di due o più cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunziati dallo stesso giudice contro il medesimo soggetto, ancorché il cumulo delle domande ecceda la competenza per valore del giudice adito. Ne consegue che il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa ben può chiedere il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore del primo giudice comporta implicitamente la soluzione in senso negativo della questione relativa alla propria competenza funzionale ed inderogabile, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.

Cass. civ. n. 7539/2005

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente assume la veste sostanziale di convenuto e, quindi, l'eccezione con la quale deduce la nullità delle clausole del contratto posto a base del provvedimento monitorio non costituisce una domanda nuova e può essere proposta, per la prima volta, anche in grado di appello, in quanto con essa l'opponente prospetta l'inesistenza di un fatto costitutivo del diritto fatto valere dall'opposto, sulla scorta di un vizio che, determinando la nullità dell'atto posto a base della pretesa, è rilevabile anche d'ufficio. (Nella specie, la Corte Cass. ha ritenuto ammissibile l'eccezione con la quale l'opponente aveva dedotto la nullità, per difetto di forma scritta, della clausola del contratto di conto corrente bancario che prevedeva la capitalizzazione trimestrale degli interessi ad un tasso superiore a quello legale).

Cass. civ. n. 5039/2005

Nel giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente deve essere equiparata alla sua mancata costituzione e comporta, indipendentemente dalla circostanza che l'opposto si sia costituito nel suo termine, l'improcedibilità dell'opposizione. Al riguardo, deve escludersi che il termine per la costituzione dell'opponente di cui all'art. 165 c.p.c. decorra — allorché la notifica sia stata effettuata tramite ufficiale giudiziario — dal momento in cui quest'ultimo ha restituito alla parte istante l'originale dell'atto notificato (cfr. Corte Cost., ordinanza n. 239 del 2000).

Cass. civ. n. 24048/2004

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata del decreto, con il relativo fascicolo della fase monitoria, non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a tale procedimento — che non è un mezzo d'impugnazione — la disciplina propria delle impugnazioni. La mancata produzione della copia de qua (o di altra documentazione già allegata al ricorso per ingiunzione) può, difatti, assumere rilievo ai fini della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine decadenziale di cui all'art. 641 c.p.c. (sotto il profilo dell'inosservanza dell'opponente dell'onere di fornire la prova del rispetto del termine medesimo), ovvero ai fini del rigetto della domanda del ricorrente in ingiunzione (sotto il profilo della mancata dimostrazione dei fatti costitutivi della pretesa), sempre che la priva stessa non sia ricavabile dai documenti allegati al processo e prodotti dalla controparte (o comunque aliunde acquisiti), senza che dalla mancata produzione dell'atto predetto possano derivare ulteriori conseguenze in tema di improcedibilità dell'opposizione e di validità della relativa sentenza.

Cass. civ. n. 18824/2004

Qualora davanti al giudice di pace, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo relativo a spese condominiali, l'opponente deduca di aver impugnato con separato giudizio promosso davanti al tribunale della stessa città la delibera condominiale con cui era stata deliberata e ripartita la spesa per oneri condominiali, il giudice di pace deve trattenere e decidere la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, in relazione alla quale sussiste la competenza funzionale e inderogabile del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, che prevale sulle ragioni di connessione previste dagli artt. 36 e 40 c.p.c.

Cass. civ. n. 18081/2004

Nelle controversie soggette al rito del lavoro e proposte in opposizione a decreto ingiuntivo, il giudice d'appello che rilevi l'inesistenza della notificazione del ricorso in opposizione e sia già stata perfezionata la fase dell'editio actionis con il tempestivo deposito del ricorso nel termine di legge, deve dichiarare la nullità della sentenza impugnata, non essendosi in quella fase instaurato il contraddittorio per mancata attuazione della vocatio in ius e, in applicazione analogica dell'art. 354 c.p.c., rimettere la causa al primo giudice il quale provvederà ad assegnare termine perentorio per la notificazione, da eseguire o da rinnovare, onde consentire il realizzarsi del contraddittorio con la controparte, non rilevando che l'inesistenza della notificazione dell'atto introduttivo non sia (a differenza della nullità della notificazione) contemplata dall'art. 354 c.p.c., atteso che tale ultimo articolo fa riferimento ai procedimenti introdotti con citazione, nei quali non può verificarsi l'inesistenza della notificazione, dal momento che l'iscrizione della causa a ruolo presuppone che sia intervenuta la notifica della citazione, e non tiene conto della scissione tra editio actionis e vocatio in jus che si verifica nei procedimenti, come quello del lavoro, introdotti con ricorso.

Cass. civ. n. 17915/2004

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà del termine di costituzione dell'opponente, ai sensi dell'art. 645, secondo comma, c.p.c., consegue automaticamente al fatto obiettivo della concessione all'opposto di un termine di comparizione inferiore a sessanta giorni, anche se determinata da errore.

Poiché nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la tardiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione e legittima la dichiarazione di (definitiva) esecutività del decreto opposto, non potendo il giudizio di opposizione più proseguire, deve escludersi che, verificatasi tale situazione di improcedibilità, possa configurarsi un rapporto di necessaria pregiudizialità, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., tra il giudizio di opposizione e la decisione di una diversa causa.

Cass. civ. n. 16069/2004

Nel giudizio d'opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta.

Cass. civ. n. 13272/2004

In tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente-debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto — qualora intenda chiamare in causa un terzo — ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l'atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata. Pertanto, poiché nel giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace trovano applicazione, oltre alle norme costituzionali, comunitarie e ai principi generali dell'ordinamento che siano espressione di norme costituzionali, anche le disposizioni regolatrici del processo, deve essere dichiarata la nullità della chiamata del terzo effettuata con l'atto di opposizione, non rilevata dal giudice di pace ed implicitamente esclusa con la sentenza di accoglimento della domanda proposta contro il terzo che va, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., cassata senza rinvio.

Cass. civ. n. 9685/2004

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo — nel quale attore in senso formale è l'opponente, che propone le sue domande nella forma dell'atto di citazione (art. 645 c.p.c.), e, quindi, con il rispetto dei requisiti di contenuto indicati nell'art. 163 c.p.c., mentre il creditore, sebbene attore in senso sostanziale, assume la veste di convenuto in senso formale, ed è tenuto ad esporre compiutamente le sue difese nella comparsa di risposta (art. 167, primo comma, c.p.c.) — al creditore opposto non è consentito, nella prima udienza di trattazione ex art. 183 c.p.c., proporre nuove domande. (Nella specie il convenuto in senso formale, una società calcistica, che aveva azionato la propria pretesa in sede monitoria sulla base di una clausola penale a presidio di un'obbligazione simulata, prevedente il pagamento di una somma di danaro per il caso del mancato svolgimento di una partita di calcio, preso atto delle diverse prospettazioni di controparte in sede di atto di opposizione, aveva, in esito alla prima udienza di trattazione, sostituito il titolo della domanda, facendo leva sul contratto dissimulato, avente ad oggetto il versamento di una somma di danaro che l'opponente, anch'esso una società calcistica, si era impegnato a versare quale contributo alle spese che esso opposto doveva sostenere per il compenso da corrispondere ad un calciatore precedentemente ceduto).

Cass. civ. n. 6202/2004

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, solo l'opponente, nella sua sostanziale posizione di convenuto, può proporre domande riconvenzionali, mentre l'opposto, rivestendo la qualità sostanziale di attore, non può proporre domanda diversa da quella fatta valere con l'ingiunzione, essendogli consentito solamente di modificarla nei limiti di quanto disposto dagli artt. 183 e 184 c.p.c., potendo quindi senz'altro domandare una somma minore di quella chiesta con l'ingiunzione — purché non modifichi la causa petendi —, ma non già una somma maggiore, neppure se tale causa petendi lasci immutata, in tale ipotesi rimanendo altrimenti integrata la sostituzione di quella originaria con una nuova domanda, ed imponendosi al giudice di revocare il decreto emesso qualunque sia l'esito della lite, e pertanto anche quando riconosca dovuto un credito di ammontare coincidente con quello fatto valere con l'ingiunzione.

Cass. civ. n. 4294/2004

Qualora contro il decreto ingiuntivo sia stata proposta opposizione, la mancata tempestiva costituzione dell'opponente determina l'improcedibilità dell'opposizione, rilevabile d'ufficio anche in sede di legittimità, non essendo applicabile l'art. 171, c.p.c. — secondo il quale, nel caso di mancata costituzione, il processo non si estingue e ne è consentita la riassunzione — neppure qualora non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione, in quanto il giudizio di opposizione, benché costituisca un ordinario processo di cognizione, è tuttavia sottoposto alla duplice condizione di procedibilità della tempestiva proposizione dell'opposizione e della costituzione in giudizio dell'opponente, sicché grava su quest'ultimo l'onere di coltivare il giudizio di opposizione, risultando detta disciplina coerente con le esigenze di celerità tipiche del procedimento monitorio, che risulterebbero vanificate dalla eventuale facoltà dell'opponente di riassumere la causa, nel caso di opposizione alla quale non sia seguita l'iscrizione a ruolo.

Cass. civ. n. 4020/2004

Qualora in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deduca in compensazione la sussistenza di un credito che superi l'ammontare del decreto e che sia stato già fatto oggetto di domanda nel corso di altro autonomo giudizio pendente presso un diverso giudice, non sussiste una questione pregiudiziale sulla quale deve decidere altro giudice e conseguentemente non ricorre una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, bensì una ipotesi di litispendenza in cui il giudice dell'opposizione, ferma restando la sua competenza inderogabile per la causa di opposizione, deve pronunziarsi secondo quella che è la disciplina di cui all'art. 39 c.p.c.

Cass. civ. n. 17371/2003

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo si configura come giudizio ordinario di cognizione e si svolge secondo le norme del procedimento ordinario nel quale incombe, secondo i principi generali in tema di onere della prova, a chi fa valere un diritto in giudizio il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa. Pertanto, nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, non costituisce fonte di prova in favore della parte che li ha emessi; né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice. (Nella specie anteriore all'entrata in vigore della riforma del processo civile — la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva rigettato l'opposizione sulla base della prova documentale del decreto ingiuntivo e del mancato adempimento dell'onere di contestazione da parte dell'opponente prima e durante il processo).

Cass. civ. n. 16011/2003

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, le ragioni addotte dall'opponente per il rigetto della pretesa monitoria non costituiscono una domanda principale ma solo eccezioni o, eventualmente, domande riconvenzionali. Ne consegue che, se l'opponente muti le ragioni in base alle quali ha richiesto la revoca del decreto ingiuntivo ed il rigetto della domanda dell'opposto, non propone una nuova domanda, ma solo diverse e nuove eccezioni, che erano proponibili anche in appello ai sensi dell'art. 345, secondo comma c.p.c., nella formulazione anteriore a quella vigente, applicabile ai giudizi in corso alla data del 30 aprile 1995 ai sensi dell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353 (come modificato e sostituito dall'art. 9 del D.L. 18 ottobre 1995, n. 432, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 1995, n. 534).

Cass. civ. n. 13739/2003

A norma dell'art. 645, primo comma, c.p.c., l'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo deve essere notificato dall'opponente al ricorrente «nei luoghi di cui all'art. 638» e, quindi, innanzitutto, presso il procuratore indicato nel ricorso, la cui indicazione appunto equivale ad elezione di domicilio presso di lui, ovvero, (solo) quando il ricorso per ingiunzione sia stato proposto personalmente dal creditore, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, dove ha sede il giudice adito, mentre, se nel ricorso manca l'indicazione del procuratore ed anche (nei casi in cui è ammessa la costituzione di persona) la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio, la notificazione può essere fatta al ricorrente presso la cancelleria del giudice che ha pronunciato il decreto (art. 638, secondo comma, c.p.c.), ciò che non esclude per l'opponente, sempre (e solo) nelle ipotesi da ultimo indicate, la facoltà di notificare l'opposizione, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., nella residenza o nel domicilio reale del creditore.

Cass. civ. n. 10981/2003

Allorché il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo ravvisi che il decreto sia stato emesso da un giudice incompetente per valore, deve adottare, nell'esercizio della sua competenza funzionale di giudice dell'opposizione, la consequenziale pronuncia di invalidità del decreto, e rimettere al tribunale, competente per valore. la causa ordinaria avente ad oggetto le domande cumulate originariamente proposte dal creditore con l'atto introduttivo della procedura per ingiunzione, onde consentire la traslatio judicii attraverso la tempestiva riassunzione ex art. 50 c.p.c.

Cass. civ. n. 8541/2003

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo e nell'ipotesi in cui il giudice abbia dichiarato la propria incompetenza per valore a conoscere la domanda riconvenzionale e, previa separazione della causa di opposizione da quella riconvenzionale, abbia rimesso le parti di quest'ultima al giudice dichiarato competente e sospeso il processo avente ad oggetto la causa di opposizione, il giudice stesso ha il dovere di pronunciare sulle spese relative alla causa riconvenzionale, definita con la sentenza dichiarativa di incompetenza.

Cass. civ. n. 8165/2003

In tema di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza ha carattere funzionale e inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, per cui rimane insensibile alle situazioni di connessione delineate dagli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 c.p.c., e dall'art. 40 in relazione alle cause in cui, come nel caso di specie, è competente il giudice di pace; ne consegue che, se al giudice di pace vengono proposte contestualmente una opposizione a decreto ingiuntivo ed una questione pregiudiziale che supera la sua competenza per valore, chiedendosene la decisione con efficacia di giudicato, è corretta la decisione del giudice di pace che rimetta al giudice dotato di competenza per valore più elevata solo la parte della controversia relativa alla decisione sulla questione pregiudiziale.

Cass. civ. n. 7881/2003

Il decreto ingiuntivo richiesto ed ottenuto dal creditore contro più debitori solidali acquista autorità di giudicato sostanziale nei confronti dell'intimato che non proponga opposizione e le relativa efficacia resta insensibile all'eventuale accoglimento dell'opposizione avanzata da altro intimato; pertanto, nel giudizio di opposizione instaurato da uno degli intimati non può essere pronunciata condanna alle spese processuali del giudizio di opposizione, nei confronti del condebitore solidale che non abbia proposto opposizione.

Cass. civ. n. 6421/2003

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, solo da un punto di vista formale l'opponente assume la posizione di attore e l'opposto quella di convenuto, perché è il creditore ad avere veste sostanziale di attore ed a soggiacere ai conseguenti oneri probatori, mentre l'opponente è il convenuto cui compete di addurre e dimostrare eventuali fatti estintivi, impeditivi o modificativi del credito, di tal che le difese con le quali l'opponente miri ad evidenziare l'inesistenza, l'invalidità o comunque la non azionabilità del credito vantato ex adverso non si collocano sul versante della domanda — che resta quella prospettata dal creditore nel ricorso per ingiunzione — ma configurano altrettante eccezioni. Pertanto, ove con l'atto di appello l'opponente prospetti una diversa qualificazione del rapporto controverso (nella specie, non in termini di apertura di credito, bensì quale sconto bancario, al fine di dedurre che la banca non avrebbe potuto pretendere la restituzione in via monitoria delle somme anticipate se non dopo che fossero rimasti insoluti i titoli posti allo sconto), si pone un problema, non già di mutamento della domanda, ma di proposizione di nuove eccezioni, consentite secondo il testo originario dell'art. 345, c.p.c. (nel caso tuttora applicabile ratione temporis).

Cass. civ. n. 6017/2003

In tema di procedimento d'ingiunzione, la nullità della citazione in opposizione derivante dalla mancata indicazione, nella copia notificata dell'atto, della data dell'udienza di comparizione comporta, ex art. 159 c.p.c., la nullità dell'intero procedimento di opposizione e del provvedimento conclusivo, con conseguente passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo; né la costituzione del convenuto, spiegando effetti sananti solo ex nunc, vale ad escludere l'inammissibilità dell'opposizione ed il passaggio in giudicato del decreto ingiuntivo, quando alla data della detta costituzione sia già trascorso il termine per l'opposizione.

Cass. civ. n. 861/2003

L'opposizione a decreto ingiuntivo è devoluta dall'art. 645 c.p.c., in via funzionale e inderogabile, alla cognizione del giudice che ha emesso il decreto. Ne consegue che qualora tale giudice ritenga che la controversia introdotta con l'opposizione esuli dalla propria competenza per materia (nella specie, quella del giudice di pace per le cause relative alla misura e alla modalità d'uso dei servizi condominiali), non può rimettere la causa davanti al giudice superiore dichiarandosi incompetente, in quanto la questione di competenza così formulata non ha alcuna incidenza sulle valutazioni, di merito, circa la legittimità del decreto ingiuntivo opposto, ivi compresa la questione relativa alla eventuale incompetenza del giudice che ha emesso il decreto, con la conseguente dichiarazione di nullità del provvedimento monitorio, pronuncia questa costituente pur sempre esercizio, e non diniego, della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione.

Cass. civ. n. 629/2003

In tema di competenza ed in ipotesi di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme dovute a titolo di oneri condominiali, la questione avente ad oggetto l'accertamento della validità o meno della delibera assembleare, dalla quale scaturisce la pretesa del condominio, costituisce causa pregiudiziale, da decidersi con efficacia di giudicato, in quanto destinata a produrre conseguenze giuridiche, oltre il rapporto controverso, rispetto ad altri rapporti e ad altri soggetti. Ne consegue che il Giudice di pace adito in sede monitoria, pur funzionalmente competente a decidere sulla relativa opposizione, qualora si deduca la invalidità della delibera assembleare posta a base della pretesa pecuniaria, non può compiere incidenter tantum l'accertamento richiesto e, se non ritiene di dover separare le cause e sospendere il processo ex art. 295 c.p.c., deve soffermarsi solo all'accertamento dell'efficacia esecutiva della delibera, poiché la condanna al pagamento contenuta nel decreto ingiuntivo è condizionata non alla validità della delibera assembleare, ma perdurare della sua efficacia.

Cass. civ. n. 16386/2002

Nel giudizio di opposizione instaurato dal datore di lavoro contro il decreto ingiuntivo per il pagamento di somme richieste dal lavoratore, dovendo la domanda del creditore opposto essere individuata in relazione alle richieste formulate con il ricorso per ingiunzione, è inammissibile la richiesta di una somma ulteriore avanzata con la memoria di costituzione, trattandosi di modificazione non consentita della domanda, senza che assuma alcun rilievo in contrario la eventuale accettazione del contraddittorio ad opera della controparte, in quanto il regime di preclusione delle domande, eccezioni e conclusioni risponde, nel rito del lavoro, ad esigenze di ordine pubblico, attinenti al funzionamento del processo in aderenza ai principi di immediatezza, oralità e concentrazione che lo informano. Trattandosi di modificazione inammissibile della domanda inizialmente formulata, non è configurabile in relazione ad essa il vizio di omessa pronuncia da parte del giudice di appello, in quanto la proposizione di una domanda inammissibile non determina l'insorgere di alcun potere-dovere del giudice di pronunciarsi su di essa.

Cass. civ. n. 16332/2002

La riduzione dei termini di comparizione alla metà, prevista dall'art. 645, secondo comma, c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere facoltativo, in quanto l'opponente può, anziché valersi di tale disposizione, assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione o anche uno maggiore. Pertanto solo nel caso in cui l'opponente si sia effettivamente avvalso di tale facoltà, anche i termini di costituzione sono automaticamente ridotti alla metà.

Cass. civ. n. 14818/2002

Nel procedimento per ingiunzione, la fase monitoria e quella di cognizione, che si apre con l'opposizione, fanno parte di un unico processo, nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio; ne consegue che l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria, potendo le stesse esser poste legittimamente a suo carico, qualora alla revoca del decreto ingiuntivo si accompagni una condanna nel merito.

Cass. civ. n. 14267/2002

Nell'ordinario giudizio di cognizione che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto non può proporre domande diverse da quelle fatte valere con l'ingiunzione; pertanto, qualora abbia richiesto il decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento di un credito in base a titolo contrattuale, non può successivamente avanzare domanda fondata sui medesimi fatti ma a titolo di ingiustificato arricchimento, in quanto questa è da considerarsi nuova e non può, quindi, proporsi, come nella specie, per la prima volta in sede di appello.

Cass. civ. n. 11602/2002

La dichiarazione di improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo preclude solo la possibilità di riproporre in diverso giudizio la domanda tendente a contrastare l'accertamento contenuto nel decreto ingiuntivo stesso, ma non la domanda riconvenzionale avanzata con il medesimo atto di opposizione, che può essere riproposta con un successivo atto.

Cass. civ. n. 9810/2002

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che è diretto ad infirmare o modificare il provvedimento monitorio e postula, dunque, che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione, non essendo applicabile a questa, che non è mezzo di impugnazione, la disciplina propria di tali mezzi; onde la sua mancanza rileva quale condizione di ammissibilità — e cioè quale mezzo necessario ai fini del riscontro della tempestività dell'opposizione medesima — soltanto se la prova della tempestività non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto tale produzione, volta a dimostrare l'inesistenza del giudicato interno, deve ritenersi consentita anche in grado di appello, in applicazione dell'art. 345, secondo comma, c.p.c., nel testo anteriore a quello novellato dall'art. 52 della L. 26 novembre 1990, n. 353, nei giudizi ai quali esso è applicabile essendo la disciplina transitoria.

Cass. civ. n. 8327/2002

La sentenza con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la nullità del decreto opposto esclusivamente per incompetenza del giudice che lo ha emesso integra una statuizione sulla competenza e non una pronuncia sul merito, essendo la dichiarazione di nullità non solo conseguente, ma anche necessaria rispetto alla declaratoria di incompetenza. Ne deriva che qualora, a seguito di proposizione si riveli errata, la dichiarazione di nullità del decreto ingiuntivo resta necessariamente travolta dalla pronuncia della Corte di cassazione (della quale ha formato implicito oggetto), e deve, pertanto, escludersi che su di essa si possa ritenere formato il giudicato, per il fatto che la pronuncia di nullità non sia stata — di per sé — specificamente ed autonomamente impugnata.

Cass. civ. n. 6663/2002

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione in cui il giudice non deve limitarsi a stabilire se l'ingiunzione fu emessa legittimamente in relazione alle condizioni previste dalla legge per l'emanazione del provvedimento monitorio, ma accertare il fondamento della pretesa fatta valere col ricorso per ingiunzione (pretesa che può essere dall'attore eventualmente ridotta nel giudizio di opposizione) e, ove il credito risulti fondato, dove accogliere la domanda indipendentemente dalla circostanza della regolarità, sufficienza e validità degli elementi probatori alla stregua dei quali l'ingiunzione fu emessa, rimanendo irrilevanti, ai fini di tale accertamento, eventuali vizi della procedura monitoria che non importino l'insussistenza del diritto fatto valere con tale procedura; l'eventuale mancanza delle condizioni che legittimano l'emanazione del provvedimento monitorio, come anche l'esistenza di eventuali vizi nella relativa procedura, può spiegare rilevanza soltanto sul regolamento delle spese della fase monitoria.

Cass. civ. n. 6523/2002

Per effetto della sopravvenuta soppressione del pretore e della conseguente istituzione del giudice unico di primo grado (art. 1, D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51), alla Corte d'appello (adita in sede di gravame avverso la sentenza del tribunale di revoca del decreto ingiuntivo opposto perché viziato da incompetenza per materia, in quanto emesso, pur concernendo un rapporto compreso nell'art. 409 c.p.c., dal presidente del tribunale anziché dal pretore in funzione di giudice del lavoro) è preclusa la rimessione della causa al tribunale, atteso che non si verte in una delle ipotesi, tassative, di rimessione della causa al primo giudice da parte del giudice di secondo grado ex artt. 353 e 354 c.p.c., dovendosi peraltro escludere che il tribunale in funzione di giudice del lavoro sia un giudice diverso da quello originariamente adito in primo grado, considerato che la natura di controversia di lavoro della causa incide solo sul rito applicabile.

Cass. civ. n. 5317/2002

Nel giudizio di cognizione instaurato con opposizione a decreto ingiuntivo, nel quale, ai fini della costituzione di un regolare contraddittorio, assume effettiva e sostanziale rilevanza la notifica dell'atto di opposizione, l'asserito vizio di notificazione del decreto ingiuntivo opposto, dedotto dal debitore ingiunto, non rileva sull'accertamento del credito azionato, se non limitatamente alla revoca dell'opposto decreto.

Cass. civ. n. 2573/2002

L'opposizione al decreto ingiuntivo non è un'impugnazione del decreto, volta a farne valere vizi ovvero originarie ragioni di invalidità, ma dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione di merito, volto all'accertamento dell'esistenza del diritto di credito fatto valere dal creditore con il ricorso ex artt. 633 e 638 c.p.c., così che la sentenza che decide il giudizio deve accogliere la domanda dell'attore (il creditore istante), rigettando conseguentemente l'opposizione, quante volte abbia a riscontrare che i fatti costitutivi del diritto fatto valere in sede monitoria, pur se non sussistenti al momento della proposizione del ricorso, sussistono tuttavia in quello successivo della decisione.

Cass. civ. n. 14458/2001

In caso di opposizione a decreto ingiuntivo relativo alla restituzione di titoli di credito, ove l'opponente provi che i titoli stessi sono stati restituiti, il giudice dell'opposizione è tenuto a revocare l'ingiunzione senza che sussista, in capo all'opponente, in relazione alla difesa dell'opposto, anche l'onere di provare la ragione della restituzione. In tale ipotesi, ove permanga il credito sotteso ai titoli, la relativa domanda di pagamento deve essere preposta in altro giudizio, configurandosi come diversa da quella di restituzione del titolo.

Cass. civ. n. 10206/2001

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario ed autonomo giudizio di cognizione, nel quale la pronuncia di incompetenza del giudice che ha emesso il decreto opposto, comporta quale conseguenza necessaria la sola invalidità dello stesso.

Cass. civ. n. 10011/2001

Allorché la causa in relazione alla quale è stato emesso il decreto ingiuntivo sia in rapporto di continenza con altra causa pendente davanti ad altro giudice preventivamente adito in sede di cognizione ordinaria, il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo, nell'esercizio della propria competenza funzionale ed inderogabile sull'opposizione, deve dichiarare l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto e, conseguentemente, la nullità del medesimo, fissando un termine perentorio entro il quale le parti debbono riassumere la causa davanti al primo giudice.

Cass. civ. n. 9769/2001

La competenza per l'opposizione a decreto ingiuntivo, attribuita dall'art. 645 c.p.c. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, stante l'assimilabilità del giudizio di opposizione a quello di impugnazione, sicché essa non può subire modificazioni neppure per una situazione di connessione, senza che rilevi in contrario la eliminazione della regola della rilevabilità d'ufficio delle competenze cosiddette forti in ogni stato e grado. Ne consegue che, nel caso in cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace, sia proposta dall'opponente domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del predetto giudice, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa alla opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, e che, in difetto, il giudice superiore cui sia stata rimessa l'intera causa può richiedere, nei limiti temporali fissati dall'art. 38 c.p.c., il regolamento di competenza ex art. 45 c.p.c.

Cass. civ. n. 6351/2001

Il novellato art. 40 del codice di procedura civile — il quale prevede nel comma sesto che: «se una causa di competenza del giudice di pace sia connessa per i motivi di cui agli artt. 31, 32, 34, 35 e 36 con altra causa di competenza del Tribunale, le relative domande possono essere proposte davanti al Tribunale affinché siano decise nello stesso processo» e al comma settimo che: «se le cause connesse ai sensi del sesto comma sono proposte davanti al giudice di pace e al tribunale, il giudice di pace deve pronunciare, anche d'ufficio, la connessione a favore del Tribunale» — non prevede l'ipotesi in cui le dette domande siano proposte sin dall'inizio davanti al giudice di pace, rimanendo ferma in tale ipotesi, in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, la competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace che ha emesso il decreto.

Cass. civ. n. 4291/2001

Nelle controversie soggette al rito del lavoro, il principio secondo il quale la proposizione dell'appello si perfeziona, ai sensi dell'art. 435 c.p.c., con il deposito del ricorso, nei termini previsti dalla legge, nella cancelleria del giudice ad quem tale deposito impedendo ogni decadenza dall'impugnazione — con la conseguenza che qualsiasi eventuale vizio o inesistenza, giuridica o di fatto, della notificazione del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza di discussione non si comunica all'impugnazione, ma impone al giudice che rilevi il vizio di indicarlo all'appellante ex art. 421 c.p.c. e di assegnare allo stesso, previa fissazione di un'altra udienza di discussione, un termine, necessariamente perentorio, per provvedere a notificare il ricorso, unitamente al decreto presidenziale di fissazione della nuova udienza — deve ritenersi applicabile anche al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, attesane l'identità di ratio rispetto alle sopraindicate disposizioni di legge, e nonostante detto procedimento debba considerarsi un ordinario giudizio di cognizione, anziché un mezzo d'impugnazione.

Cass. civ. n. 15528/2000

L'art. 645 c.p.c., disponendo che l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere proposta dinanzi all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha stabilito riguardo all'opposizione una competenza funzionale e non derogabile, neanche per ragioni di continenza o di connessione. Ne consegue che, qualora nel corso del giudizio di opposizione sia stata formulata una domanda nei confronti di un'amministrazione dello Stato, domanda appartenente, ai sensi dell'art. 25 c.p.c., alla competenza territoriale inderogabile di altro giudice, quello dell'opposizione deve disporre la separazione delle cause, trattenendo il procedimento di opposizione e rimettendo quella domanda al giudice territorialmente competente, salva la successiva applicazione, da parte di quest'ultimo, dei principi in materia di sospensione dei processi.

Cass. civ. n. 15387/2000

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo la produzione della copia notificata nel decreto, in uno alla copia notificata del ricorso, rappresenta lo strumento ordinario per consentire al giudice adito, tenuto all'esame d'ufficio del rispetto dei termini, trattandosi di materia regolamentata da norme cogenti, di controllarne in limine la tempestività dell'opposizione, salva comunque la possibilità di desumere aliunde la prova necessaria al riguardo.

Cass. civ. n. 14703/2000

Il giudice di appello sull'opposizione ad un decreto ingiuntivo non può dichiarare la nullità del provvedimento monitorio, omessa dal giudice di primo grado, per incompetenza originaria di detto giudice, avendolo emesso dopo la notifica della citazione per altra causa, dinanzi ad un giudice diverso, connessa a quella inerente al credito oggetto dell'ingiunzione, innanzi tutto perché la competenza funzionale ed inderogabile del giudice che ha emesso il decreto a decidere sull'opposizione osta all'applicabilità dell'art. 39, secondo comma, c.p.c., non potendo questo giudizio trasmigrare al giudice della causa anteriormente pendente; in secondo luogo perché la continenza non sussiste se le cause connesse pendono in grado diverso. Qualora poi la causa preventivamente instaurata sia stata definita in primo grado con sentenza ancora impugnabile, è per altro verso da escludere la continenza perché, fintantoché detta sentenza non è impugnata, manca la contemporanea pendenza di due giudizi su cause connesse.

Cass. civ. n. 14126/2000

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo ha ad oggetto la cognizione piena in ordine all'esistenza ed alla validità del credito posto a base della domanda d'ingiunzione. Di conseguenza deve escludersi una autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, dato che tale fase e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

Cass. civ. n. 9233/2000

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo l'opponente deve essere parificato, dal punto di vista formale, all'attore dell'ordinario giudizio di cognizione che introduca in thema decidendum che deve essere portato necessariamente a conoscenza della controparte e sul quale il giudice sia poi chiamato a pronunciarsi, con la conseguenza che ove sussista una nullità di notifica dell'atto introduttivo del giudizio di opposizione deve farsi applicazione dell'art. 291 c.p.c. ed ordinarsi per l'effetto alla parte opponente di provvedere alla notifica nelle forme di legge. (Nella specie la S.C. ha affermato che la notifica dell'atto di opposizione, proposto verbalmente davanti al giudice di pace ai sensi dell'art. 316 c.p.c., doveva essere effettuata ai sensi degli artt. 638 e 645 c.p.c. nel domicilio eletto nel ricorso per decreto ingiuntivo e non nel domicilio reale della parte).

Cass. civ. n. 8814/2000

La competenza dell'ufficio giudiziario, al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, a conoscere della relativa opposizione ha carattere funzionale, e, pertanto, inderogabile, con la conseguenza che, qualora nel giudizio di opposizione sia proposta domanda riconvenzionale rientrante nella competenza per valore di un altro giudice, il giudice dell'opposizione non può rimettere tutta la causa al giudice superiore, ma deve rimettere solo quella relativa alla domanda riconvenzionale, trattenendo quella concernente l'opposizione a decreto ingiuntivo. Peraltro, nella ipotesi in cui il decreto ingiuntivo sia stato emesso dal giudice conciliatore, il quale, investito della cognizione del giudizio di opposizione allo stesso, nonché di domanda riconvenzionale esorbitante dalla propria competenza per valore, abbia, erroneamente, rimesso l'intera vicenda processuale al tribunale, che abbia sollevato conflitto di competenza, la sopravvenuta legge n. 374 del 1991, istitutiva del giudice di pace, che, all'art. 39, ha soppresso l'ufficio del conciliatore, non essendo configurabile, in detta ipotesi, quella pendenza del procedimento che, ai sensi delle disposizioni transitorie della citata legge (artt. 43 e 44) giustifica la persistenza, in via transitoria, della sua competenza, e ciò in quanto, con il precedente provvedimento di declaratoria di incompetenza, si è concluso il procedimento già instaurato davanti a quel giudice.

Cass. civ. n. 8718/2000

In tema di procedimento per ingiunzione, per effetto dell'opposizione non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore, l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti non solo nell'ambito dell'onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni di ordine processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle due parti. Ne consegue che il disposto dell'art. 269 c.p.c., che disciplina le modalità della chiamata di terzo in causa, non si concilia con il procedimento instaurato tramite l'opposizione al decreto, dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento, non potendo le parti originariamente essere altri che il soggetto istante per l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta, così che l'opponente (cui è altresì preclusa, nella qualità di convenuto sostanziale, la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza, nonché quella di notificare l'opposizione a soggetto diverso dal creditore procedente in ingiunzione) deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 5219/2000

La notificazione a più parti dell'atto di opposizione a decreto ingiuntivo presso un unico procuratore, eseguita mediante consegna di una sola copia, non è inesistente, ma nulla e il relativo vizio può essere sanato, con efficacia ex tunc, con la rinnovazione della notificazione; tale attività è integrativa della prima notifica pervenuta in una sola copia al comune difensore e pertanto non è necessario un nuovo mandato alle liti sull'atto rinnovato.

Cass. civ. n. 14225/1999

Sussiste continenza di cause tra l'opposizione a decreto ingiuntivo per mancanza causale del titolo di credito in base al quale detto provvedimento è stato ottenuto, con contrapposta riconvenzionale dell'opposto per la condanna dell'opponente al pagamento della somma ingiunta, fondata sul rapporto causale sottostante al titolo, ed un'altra causa, preventivamente instaurata dinanzi ad un giudice diverso dal medesimo opponente, in veste di attore, nei confronti del medesimo creditore, in veste di convenuto, per ottenere sia la restituzione di somme pagate in eccesso in base all'identico rapporto causale, sia il risarcimento dei danni. Infatti sono identici il petitum e la causa petendi dell'azione cartolare e dell'azione causale, rispettivamente esercitate nel giudizio monitorio e nel giudizio precedente a questo, ed entrambi i giudizi pendono tra le stesse parti. Ne consegue che il giudice dell'opposizione, nell'esercizio della sua competenza funzionale — e perciò in tal modo non declinandola — deve dichiarare la nullità del provvedimento monitorio per incompetenza del giudice emittente e deve rimettere le parti del secondo giudizio, avente ad oggetto la domanda contenuta in ricorso, dinanzi al giudice preventivamente adito.

Cass. civ. n. 9803/1999

Il principio secondo cui, nell'ipotesi di richiesta ad un ufficio giudiziario di un decreto ingiuntivo e di conseguente emissione del decreto, in pendenza di un giudizio di accertamento negativo del credito oggetto del ricorso monitorio, non sussiste né relazione di litispendenza né relazione di continenza fra i due procedimenti, ma, difettando il presupposto della diversità dei giudici e dovendo i procedimenti reputarsi pendenti innanzi allo stesso ufficio, si determina - una volta proposta l'opposizione - soltanto l'esigenza della loro riunione ai sensi degli artt. 273 e 274 c.p.c., deve ritenersi applicabile anche nel caso in cui un giudice delegato fallimentare emetta un decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 150 della legge fallimentare in pendenza, avanti al tribunale cui egli appartiene, di un giudizio di accertamento negativo in ordine al credito oggetto dell'ingiunzione. Ciò, perché anche in tal caso il giudice delegato rappresenta soltanto un'articolazione del tribunale e, mancando il presupposto della diversità del giudice, non può configurarsi una sua competenza diversa ed autonoma rispetto a quella del tribunale.

Cass. civ. n. 5504/1999

Il difetto dei presupposti di ammissibilità del ricorso per decreto ingiuntivo relativi ai requisiti del credito previsti dall'art. 633 c.p.c. non preclude la pronuncia nel merito da parte del giudice dell'opposizione, salva la revoca del decreto ingiuntivo (comportante, se del caso, effetti secondari, per esempio in tema di esecuzione provvisoria del decreto), e non può essere fatto valere in appello, se non già dedotto in primo grado con l'atto di opposizione al decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 4470/1999

Legittimato passivo alla citazione in opposizione a decreto ingiuntivo è esclusivamente il beneficiario dell'ingiunzione e, pertanto, nell'ipotesi in cui la citazione in opposizione a decreto ingiuntivo sia proposta e venga notificata nei confronti di un soggetto diverso da quello a favore del quale il decreto ingiuntivo sia stato pronunciato, si determina, con riferimento al requisito di cui al n. 2 dell'art. 163 c.p.c. ed al primo inciso del primo comma dell'art. 645 c.p.c. (che indica il ricorrente per decreto ingiuntivo come destinatario della citazione), una nullità della citazione, la quale, tuttavia, può essere sanata dalla costituzione in giudizio del soggetto legittimato, cioè dal ricorrente per ingiunzione. Tale sanatoria opera con efficacia ex tunc nel caso di giudizi iniziati dopo il 30 aprile 1995, ai quali trova applicazione la norma dell'art. 164 terzo comma c.p.c. nel testo novellato dall'art. 9 della legge 26 novembre 1991, n. 353, con la conseguenza che in tale caso infondatamente si deduce da parte del ricorrente che si sia costituito la tardività dell'opposizione, nel presupposto della consumazione del termine di quaranta giorni per la proposizione dell'opposizione, assumendosi che la costituzione sarebbe avvenuta al solo fine di eccepire la nullità. (Principio enunciato dalla Suprema Corte con riguardo ad un caso, nel quale, emesso il decreto ingiuntivo a favore di soggetto asseritosi titolare di una ditta individuale, l'opposizione era stata proposta e notificata nei riguardi di una S.a.s. della quale quel soggetto veniva indicato come «titolare» e si era, poi, costituito nel giudizio di opposizione quello stesso soggetto come titolare della ditta individuale).

Cass. civ. n. 3792/1999

Tra il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo fondata su incompetenza del giudice, disconoscimento dell'autenticità del documento ed incapacità naturale a contrarre dell'ingiunto, con richiesta di declaratoria di nullità o revoca del provvedimento, e l'opposizione all'esecuzione per estinzione dell'obbligazione ingiunta, con richiesta di declaratoria di inefficacia del precetto, non sussiste litispendenza, per difetto di identità di petitum e causa petendi. D'altro canto la competenza del giudice dell'opposizione, ai sensi dell'art. 645 c.p.c., è inderogabilmente del giudice che ha emesso l'ingiunzione, mentre quella del giudice dell'opposizione ai sensi dell'art. 615 c.p.c. appartiene inderogabilmente al giudice del luogo dell'esecuzione, competente per materia e valore, e pertanto non è modificabile né la competenza dell'uno né quella dell'altro.

Cass. civ. n. 2352/1999

La sentenza con cui il giudice in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dichiara l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere sulla opposizione, bensì contiene, ancorché implicita, la declaratoria di invalidità del decreto ingiuntivo, in quanto la pronuncia di invalidità del decreto è conseguenza necessaria e inscindibile della pronuncia di incompetenza del giudice che lo ha emesso. Di conseguenza, ciò che trasmigra al giudice ad quem non è propriamente la causa di opposizione, ma una causa che si svolge secondo il rito ordinario, sulla base della previsione dell'art. 645, secondo comma, c.p.c., e non è ravvisabile un'incompetenza funzionale del giudice ad quem per il solo fatto della sua non coincidenza con quello che aveva emesso il decreto ingiuntivo; più specificamente, nel caso di incompetenza dichiarata per ragioni di territorio e di tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice dichiarato competente, questi, a norma dell'art. 45 c.p.c., non può richiedere d'ufficio il regolamento di competenza se non denuncia la violazione di uno dei casi di competenza inderogabile di cui all'art. 28 c.p.c.

Cass. civ. n. 1104/1999

La richiesta in via subordinata da parte del creditore convenuto in opposizione al decreto ingiuntivo di una somma minore di quella originaria con l'invocazione di una diversa normativa di riferimento ma senza mutamento della causa petendi non comporta — con riguardo alla semplice modifica della normativa invocata — un inammissibile mutamento della domanda originaria né costituisce — con riguardo alla riduzione del petitum — una domanda riconvenzionale. (Nella specie l'Inps aveva chiesto e ottenuto l'emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti di una casa di cura per omissioni contributive quantificate con riferimento all'inquadramento dell'attività della società debitrice nel settore del commercio; nel giudizio di opposizione, a seguito delle eccezioni dell'opponente in ordine alla natura industriale della propria attività, l'Istituto, pur insistendo nella originaria richiesta, aveva comunque chiesto, in via subordinata, il pagamento della minor somma corrispondente ai contributi dovuti dalle imprese industriali, rimettendo al giudice la determinazione della natura dell'impresa e del conseguente importo dei contributi dovuti; il giudice di merito aveva qualificato tale domanda subordinata come nuova ed aveva aggiunto che essa poteva essere ritualmente proposta soltanto come domanda riconvenzionale, soggetta nel rito del lavoro all'art. 418 c.p.c.; la S.C. ha cassato la relativa decisione sottolineando che l'Istituto non aveva modificato se non in termini quantitativi la richiesta formulata con il decreto ingiuntivo per «omissione contributi a seguito di indebito conguaglio di sgravi contributivi» senza alcun esplicito e specifico richiamo in fatto alla natura commerciale o industriale dell'impresa debitrice).

Cass. civ. n. 8717/1998

Determinata la pendenza della lite con la notificazione del decreto di ingiunzione, l'opposizione al decreto non introduce un giudizio autonomo, ma produce l'effetto che sulla domanda dell'attore, già proposta nelle forme del procedimento monitorio, si debba oramai conoscere attraverso le forme del processo di cognizione ordinario. Sotto un tal profilo, la valutazione della fondatezza — o meno — della domanda deve essere compiuta con riguardo alla situazione esistente al momento della decisione della causa, e l'eventuale circostanza per cui i fatti estintivi dell'obbligazione dedotta in giudizio dall'attore si rivelino successivi alla data in cui si è realizzata la pendenza della lite potrà venire in rilievo solo ai fini della statuizione sulle spese del giudizio.

Cass. civ. n. 6410/1998

A norma dell'art. 645, comma primo c.p.c. l'opposizione a decreto ingiuntivo si propone con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638 c.p.c., cioè o presso il procuratore del ricorrente o, quando è ammessa la costituzione di persona, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto. Consegue che la notificazione dell'opposizione effettuata nel domicilio reale della parte opposta integra una notificazione nulla — e non inesistente — che può costituire oggetto di rinnovazione ex art. 291 c.p.c. Qualora poi nel precedente grado non sia stata ordinata la rinnovazione della notificazione, la Corte, nel dichiarare la nullità del giudizio a norma dell'art. 82, comma secondo c.p.c., deve pronunziare l'annullamento della sentenza con rinvio ad altro giudice.

Cass. civ. n. 4904/1998

Nel procedimento monitorio il giudizio è da intendere proposto al 30 aprile 1995 — al fine di esser definito dal giudice competente secondo la legge anteriore, ai sensi dell'art. 1 D.L. 21 aprile 1995, n. 121 — se entro tale data il ricorso e i documenti sono stati depositati in cancelleria perché, secondo l'art. 5 c.p.c., novellato dalla legge 26 novembre 1990, n. 353, non derogato dal predetto art. 1, il giudice competente è individuato dalla legge vigente al momento della proposizione della domanda; il creditore è sostanzialmente attore, mentre l'eventuale opposizione sostituisce soltanto la cognizione ordinaria a quella sommaria; se l'azione è esercitata con ricorso, questo, non coincidente con la vocatio in ius, instaura il giudizio, salvo il differimento al momento della notifica del ricorso e del decreto di altri effetti (interruzione della prescrizione, prevenzione ai fini della litispendenza e continenza) della pendenza della lite.

Cass. civ. n. 4793/1998

La separazione della riconvenzionale proposta dall'opponente a decreto ingiuntivo, rimessa ratione valoris al giudice superiore unitamente alla causa di opposizione, può esser disposta anche dal giudice ad quem, trattenendo la causa connessa e sollevando conflitto virtuale di competenza d'ufficio per la causa di opposizione, perché la rimessione di entrambe le cause presuppone un'implicita declinatoria della competenza funzionale e inderogabile del giudice dell'opposizione a deciderla.

Cass. civ. n. 3316/1998

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, la riduzione alla metà dei termini di comparizione, prevista dall'art. 645, comma secondo, c.p.c., è rimessa alla facoltà dell'opponente e, nel (solo) caso in cui questi se ne sia effettivamente avvalso, risultano conseguentemente ridotti alla metà anche i termini di costituzione, la quale, ove tardivamente effettuata, dovrà ritenersi tamquam non esset, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'art. 647 c.p.c., il cui contenuto normativo, completo ed autonomo, è del tutto privo di qualsiasi riferimento, anche implicito, che ne imponga un ipotetico coordinamento con il dettato normativo degli artt. 171 e 307 stesso codice, non potendo l'esigenza di un siffatto coordinamento desumersi neanche da quanto disposto nel citato art. 645 (norma che presuppone l'applicabilità delle regole del procedimento ordinario solo se ed in quanto, nella sede loro propria, non esistano norme disciplinanti in modo diverso il procedimento speciale).

Cass. civ. n. 1656/1998

Non sussiste il vizio di extra petita (art. 112 c.p.c.) se il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo - giudizio di cognizione non solo per accertare l'esistenza delle condizioni per l'emissione dell'ingiunzione, ma anche per esaminare la fondatezza della domanda del creditore in base a tutti gli elementi, offerti dal medesimo e contrastati dall'ingiunto - revoca il provvedimento monitorio ed emette una sentenza di condanna di questi per somma minore a quella ingiunta, perché mentre l'opponente chiede di accertare l'inesistenza dell'obbligazione ingiuntagli, il creditore, sia con ricorso per ottenere in breve tempo, con forme speciali, un titolo esecutivo per il pagamento del suo credito, sia con la domanda di rigetto dell'opposizione (o dell'appello dell'opponente), esercita invece un'azione di condanna.

Cass. civ. n. 186/1998

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di altro di opposizione a precetto intimato sulla base di quel medesimo titolo, ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti esperibili in ciascuno di tali procedimenti e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto e, in base agli artt. 27 comma primo e 615 comma primo c.p.c., al giudice del luogo dell'esecuzione competente per materia e per valore.

Cass. civ. n. 13006/1997

Al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito (art. 14 c.p.c.) in sede monitoria, la rivalutazione monetaria, per sua natura determinabile, concessa fino alla data del deposito del ricorso a titolo di «danni anteriori» — nella specie in base agli indici Istat — si cumula, ai sensi dell'art. 10, secondo comma, c.p.c., con il capitale e gli interessi.

Cass. civ. n. 11457/1997

Non sussiste né continenza (art. 39, secondo comma, c.p.c.) né pregiudizialità necessaria (art. 295 c.p.c.) tra la causa di opposizione a decreto ingiuntivo, ottenuto ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c., e quella preventivamente instaurata dinanzi ad altro giudice impugnando la relativa delibera condominiale, perché presupposto del provvedimento monitorio è l'efficacia esecutiva della delibera condominiale e oggetto del giudizio dinanzi al giudice dell'opposizione il pagamento delle spese dovute da ciascun condomino sulla base della ripartizione approvata con la medesima, obbligatoria ed esecutiva finché non sospesa dal giudice dell'impugnazione, (art. 1137, secondo comma, c.c.), mentre oggetto del giudizio di impugnazione è la validità di detta delibera.

Cass. civ. n. 11417/1997

L'opposizione al decreto ingiuntivo si configura come atto introduttivo di un giudizio ordinario di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'ingiungente opposto (che ha posizione sostanziale di attore) e delle eccezioni e delle difese fatte valere dall'opponente (che assume posizione sostanziale di convenuto); in tale giudizio incombe quindi al creditore, per la sua veste sostanziale di attore, ogni onere della prova dei fatti a sostegno della propria pretesa, e conseguentemente la contestazione di tali fatti da parte dell'opponente nel corso del giudizio non comporta di per sé la modificazione di alcuna domanda, né la formulazione di un'eccezione in senso sostanziale, ma integra una mera difesa non soggetta alle preclusioni previste dagli artt. 416 e 437 c.p.c., rispettivamente per il primo grado e per l'appello.

Cass. civ. n. 10169/1997

La pronuncia di nullità del ricorso per decreto ingiuntivo (nonché del decreto stesso), una volta instauratosi il contraddittorio con la opposizione e la costituzione in giudizio degli opponenti (formalmente attori, ma sostanzialmente convenuti), va pur sempre collocata nel più vasto ambito dell'instaurato giudizio ordinario (ed autonomo) di cognizione, esteso, come tale, non solo all'esame della ammissibilità e validità del procedimento monitorio, ma anche (e comunque) della fondatezza della domanda di merito introdotta a seguito della rituale costituzione delle parti, con la conseguenza che il giudice adito, pur dichiarata la nullità del ricorso e del conseguente decreto ingiuntivo, è inderogabilmente chiamato ad una pronuncia sostanziale in ordine alla domanda di condanna ormai introdotta in seno al nuovo giudizio, ricorrendo, in caso contrario, gli estremi della fattispecie della omessa pronuncia, con conseguente annullamento con rinvio da parte della Suprema Corte allo stesso giudice per una nuova pronuncia di merito.

Cass. civ. n. 5336/1997

Se il debitore, dopo il deposito in cancelleria del ricorso per decreto ingiuntivo, paga parte della somma, e la restante parte dopo la notifica di esso, l'opposizione va accolta per cessazione della materia del contendere e il decreto va revocato, mentre l'onere delle spese va regolato tenendo conto che il processo — da valutare avendo riguardo al complessivo svolgimento di esso e all'esito del giudizio di opposizione — è unico, con conseguente esclusione di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione per regolare quelle della fase monitoria.

Cass. civ. n. 3779/1997

La pronunzia con la quale il giudice dell'opposizione a decreto ingiuntivo dichiari la propria incompetenza per valore in conseguenza di una domanda riconvenzionale dell'opponente, e rimetta l'intera causa al giudice superiore, non si ricollega ad una incompetenza originaria del giudice dell'ingiunzione, e non comporta quindi un'implicita revoca o declaratoria di nullità del decreto opposto, con conseguente definitiva efficacia esecutiva di quest'ultimo, nel caso di estinzione del giudizio di opposizione, per la mancata riassunzione della causa dinnanzi al giudice indicato come competente; efficacia che, ove l'ingiunto abbia proposto opposizione all'esecuzione promossa in base al decreto ingiuntivo, può essere fatta valere del creditore procedente mediante richiesta di rigetto dell'opposizione stessa, contenente implicita eccezione di estinzione.

Cass. civ. n. 10852/1996

Ove il ricorrente abbia indicato nel ricorso per decreto ingiuntivo il nominativo del proprio procuratore, la possibilità di effettuare la notificazione dell'atto di opposizione nella cancelleria del giudice adito deve ritenersi esclusa allorché l'autorità giudiziaria abbia sede nell'ambito della circoscrizione del tribunale cui il procuratore è assegnato. Tale conclusione è imposta dal principio stabilito in via generale dall'art. 82 R.D. 22 gennaio 1934, n. 379, che non può ritenersi derogato dall'art. 638 c.p.c., posto che questa disposizione, a differenza di quelle precedentemente in vigore (artt. 8 e 15, R.D. 7 agosto 1936, n. 1531), impone la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito solo quando la parte sia costituita personalmente.

Cass. civ. n. 10104/1996

La richiesta di conferma del decreto ingiuntivo opposto, formulata dal creditore al momento della costituzione o nel corso del giudizio di opposizione, comprende la richiesta di condanna al pagamento del credito, che può pertanto essere pronunziata dal giudice, anche in difetto di esplicita domanda in tal senso senza incorrere in vizio di ultrapetizione.

Cass. civ. n. 6498/1996

Poiché nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo le parti possono essere soltanto colui il quale ha proposto la domanda di ingiunzione e colui contro il quale la domanda è diretta, il soggetto indicato come rappresentante di una società nel decreto ingiuntivo emesso contro di questa e che aveva cessato di essere tale prima del provvedimento di ingiunzione, non può proporre opposizione né in nome della società, né iure proprio, ma può, indipendentemente dalla impugnazione del decreto ingiuntivo, proporre, qualora vi abbia interesse, domanda di accertamento negativo circa l'asserita qualità attribuitagli.

Cass. civ. n. 5737/1996

L'opposizione a decreto ingiuntivo, essendo disciplinata come procedimento di impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile. Pertanto tale competenza non può subire eccezione per ragioni di connessione impropria quando, a norma dell'art. 274 primo comma c.p.c., vengano riunite due cause di opposizione a distinti decreti ingiuntivi pronunziati dallo stesso giudice contro lo stesso soggetto, ancorché il cumulo delle domande ecceda la competenza per valore del giudice medesimo.

Cass. civ. n. 5882/1995

Colui che assume la nullità della notifica del decreto ingiuntivo e, di conseguenza, l'inefficacia del decreto stesso, nonché l'inesistenza del titolo in forza del quale si intende procedere ad esecuzione forzata, è tenuto a proporre opposizione (eventualmente tardiva, ove ne ricorrano i presupposti) al decreto, al fine di far valere la detta inefficacia, ed opposizione all'esecuzione, per paralizzare quest'ultima. Le due opposizioni — in virtù della natura funzionale della competenza in materia di opposizione al decreto ingiuntivo e dell'inderogabilità della competenza per territorio prevista per l'opposizione all'esecuzione — possono cumularsi in un unico procedimento solo allorché sia competente per entrambe, secondo i rispettivi principi, un medesimo giudice; diversamente, la pregiudizialità della questione relativa alla validità della notifica ed all'efficacia del decreto ingiuntivo comporterà la sospensione necessaria del giudizio relativo all'opposizione all'esecuzione, a norma dell'art. 295 c.p.c.

Cass. civ. n. 4719/1995

Il potere di abbreviazione fino alla metà dei termini di comparizione nelle cause che richiedono pronta spedizione, attribuito dall'art. 163 bis, comma 2, c.p.c., è riferibile anche alle controversie d'opposizione a decreto ingiuntivo (ad eccezione delle controversie in opposizione a decreto ingiuntivo per crediti di lavoro), nonostante per queste sia già prevista l'astratta ed autonoma riduzione legislativa di cui all'art. 645 c.p.c. Infatti, la contemporanea applicabilità dell'art. 645, comma 2, e dell'art. 163 bis, comma 2, c.p.c. è resa possibile dalla diversità di ragioni giustificatrici che sorreggono le due distinte riduzioni dei termini: la prima genericamente ed astrattamente riconnessa alla peculiarità della fattispecie processuale di opposizione alla ingiunzione, in cui entrambe le parti hanno già avuto modo di presentare i propri argomenti difensivi e non vi è più ragione di differire l'istruzione della causa, la seconda dipendente da concrete e specifiche ragioni di urgenza emergenti dalle peculiarità del caso e da valutarsi di volta in volta dal giudice.

Cass. civ. n. 2344/1995

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al pretore o al conciliatore è governato dalle ordinarie norme del procedimento dinnanzi a questo giudice (artt. 311 e ss. c.p.c.) e non da quelle relative al giudizio dinnanzi al tribunale, che, ai sensi dell'art. 311 c.p.c. sono applicabili solo in quanto con le prime compatibili; ne consegue che nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo dinnanzi al pretore, come in quello ordinario dinnanzi al medesimo giudice, l'opponente non ha l'onere di costituirsi in cancelleria prima della udienza di comparizione fissata in citazione e nel termine previsto dall'art. 165 c.p.c. per il giudizio dinnanzi al tribunale, ma può anche costituirsi, secondo l'espressa previsione dell'art. 314 c.p.c., anche nella udienza di comparizione presentando al giudice la citazione (o il processo verbale di cui all'art. 312 c.p.c.).

Cass. civ. n. 215/1995

Il procedimento cautelare ed il provvedimento che lo conclude sono connotati non già da una generica funzione di preservazione dei diritti di colui che richiede il provvedimento, funzione che viene svolta da qualsivoglia azione, bensì da quella specifica di assicurare, in via provvisoria e di strumentalità ipotetica, che gli accadimenti che possano verificarsi durante il tempo necessario per lo svolgimento del processo ordinario, non si risolvano in un danno per colui che, al termine di esso, risulterà vittorioso; è priva del suddetto carattere di strumentalità l'opposizione a decreto ingiuntivo, che introduce un ordinario giudizio di cognizione ed è disciplinata in un titolo diverso del codice di rito rispetto a quello che fissa la disciplina dei procedimenti cautelari, e pertanto non rientra tra i procedimenti «cautelativi» che, ai sensi dell'art. 51 della L. 22 maggio 1971, n. 349 (di approvazione dello statuto della Regione Puglia) il presidente della regione può promuovere autonomamente «salvo riferirne alla giunta».

Cass. civ. n. 41/1995

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo è devoluto alla competenza — funzionale e inderogabile — del giudice che ha emesso il provvedimento. (Nella specie, in cui il pretore adito con l'opposizione aveva declinato la propria competenza ritenendo determinante, ai sensi della L. n. 128 del 1992, il domicilio dell'agente, la S.C. — impregiudicata restando la questione della competenza territoriale all'emissione del decreto — ha considerato erronea, alla stregua del principio suesposto, tale pronuncia d'incompetenza).

Cass. civ. n. 9675/1994

Il pretore, investito di opposizione a decreto ingiuntivo proposta con citazione, anziché con ricorso, in controversia concernente un indebito previdenziale, deve disporre la conversione del rito ai sensi dell'art. 426 c.p.c. (passaggio dal rito ordinario al rito speciale), restando tenuto, ove non abbia provveduto ai sensi di detta norma, ad applicare — anche ai fini della verifica del rispetto del termine a comparire — le norme ordinarie.

Cass. civ. n. 7892/1994

La conferma o meno del decreto ingiuntivo è collegata nel giudizio di opposizione non tanto ad un giudizio di legalità e di controllo riferito esclusivamente al momento della sua emanazione, quanto piuttosto ad un giudizio di piena cognizione in ordine all'esistenza e alla validità del credito posto a base della domanda di ingiunzione, dovendosi escludere di conseguenza un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria, posto che nel procedimento per ingiunzione la fase monitoria e quella di opposizione fanno parte di un unico processo nel quale l'onere delle spese è regolato in base all'esito finale del giudizio di opposizione ed alla complessiva valutazione del suo svolgimento.

Cass. civ. n. 7438/1994

La sentenza che, in sede di opposizione, rileva l'incompetenza del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, espressamente (o anche solo implicitamente) revocandolo, non comporta la declinatoria della competenza funzionale a decidere della opposizione ma pone termine (con la pronuncia di incompetenza e la conseguente revoca, per motivi processuali, del decreto ingiuntivo) al giudizio di opposizione, senza che la eventuale tempestiva riassunzione della causa dinnanzi al giudice dichiarato competente possa essere riferita al giudizio di opposizione, che appartiene alla competenza funzionale del giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo, al più riguardando la causa di merito per la domanda proposta dal creditore mediante il ricorso in sede monitoria, con la conseguenza che nel giudizio che segue alla riassunzione sono improponibili le questioni attinenti alla tempestività dell'opposizione, che essendo pregiudiziali alla questione di competenza, sono state sostanzialmente superate, anche solo implicitamente, con la sentenza di incompetenza.

Cass. civ. n. 5171/1994

L'invalidità del decreto ingiuntivo, per essere stato il ricorso sottoscritto da un difensore sfornito di procura, non è di ostacolo al giudizio di merito che si instaura con l'opposizione, dovendo il giudice di questa accertare la fondatezza delle pretese fatte valere dall'ingiungente opposto, ove ritualmente riproposto in tale sede, senza che rilevi — salvo che ai fini dell'esecuzione provvisoria e dell'incidenza delle spese nella fase monitoria — se l'ingiunzione sia stata o no legittimamente emessa.

Cass. civ. n. 4837/1994

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo spettano all'opposto tutti i poteri che il codice di rito ricollega alla posizione processuale di convenuto, compreso quello di proporre domanda riconvenzionale, a fondamento della quale può essere anche dedotto un titolo non dipendente da quello posto a fondamento della ingiunzione o delle relative eccezioni, quando non si determini in tal modo spostamento di competenza e sia pur sempre ravvisabile un collegamento obiettivo tra domanda principale e domanda riconvenzionale, tale da rendere opportuno secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, non sindacabile in sede di legittimità, la celebrazione del simultaneus processus.

Cass. civ. n. 4286/1994

Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo trasforma il procedimento per ingiunzione in un giudizio a cognizione ordinaria, nel quale il creditore opposto riveste la qualità di attore ed il debitore opponente quella di convenuto, rispetto alla pretesa creditoria, spetta al creditore provare la sussistenza del suo credito e l'eventuale maggior danno, senza che al debitore, che abbia contestato in toto la pretesa attrice, incomba l'onere di impugnare specificamente la condanna al risarcimento del maggior danno che sia contenuta nel decreto ingiuntivo.

Cass. civ. n. 2120/1994

La domanda giudiziale contenuta nel ricorso per decreto ingiuntivo contro un soggetto determinato e la notificazione allo stesso del decreto ingiuntivo investono il destinatario della notificazione della qualità di parte tenuta ad effettuare le prestazioni indicate nel decreto stesso e, nel caso di decreto provvisoriamente esecutivo, di parte nei confronti della quale può essere esperimentata l'azione esecutiva per la realizzazione della condanna, con la conseguenza che detto intimato ha interesse a proporre l'opposizione per far valere la sua estraneità al rapporto sostanziale dedotto in giudizio.

Cass. civ. n. 10920/1993

L'opposizione ad ingiunzione doganale prevista dall'art. 82 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 instaura un ordinario processo di cognizione e ad esso sono, quindi, applicabili, in mancanza di diversa e specifica disposizione normativa, le prescrizioni fissate per l'ordinario giudizio di cognizione, in esse comprese quelle relative ai termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c. Pertanto non può ritenersi applicabile — pena la nullità della citazione, sanabile solo e con effetti ex nunc dalla costituzione del convenuto — il disposto dell'art. 645 c.p.c., che riduce a metà i termini di comparizione di cui al precitato art. 163 bis, atteso che le regole del procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo, data la loro specialità, non sono suscettibili di applicazione analogica.

Cass. civ. n. 8724/1993

L'avvocato che abbia espletato l'incarico ricevuto dal proprio cliente non è tenuto al rendimento del conto con il connesso onere del cliente di contestare specificamente le singole voci esposte nella parcella, essendo sufficiente una contestazione anche generica dell'effettività delle prestazioni a far sorgere l'onere della prova a carico del creditore (attore in senso sostanziale) nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base della parcella e del parere dell'ordine professionale.

Cass. civ. n. 6536/1993

La continenza postula che tra le cause fra identici soggetti, pendenti contemporaneamente dinanzi a giudici diversi, esista non soltanto una differenza quantitativa di petitum ma anche identità di causa petendi. Tale identità non sussiste tra la causa di merito instaurata a seguito del provvedimento di urgenza, che trova il suo fondamento nel diritto fatto valere nella richiesta della tutela immediata, e quella di opposizione al decreto ingiuntivo emesso a conclusione dell'esecuzione forzata degli obblighi di fare imposti con il provvedimento di urgenza, ai sensi dell'art. 614 c.p.c., che concerne la legittimità delle spese effettuate in sede esecutiva ed il diritto a ripeterle della controparte.

Cass. civ. n. 5999/1993

Il pretore che, in funzione di giudice del lavoro, abbia emesso decreto ingiuntivo, ove rilevi, in sede di opposizione, che la controversia è estranea al novero di quella enunciata dall'art. 409 c.p.c. ed appartenga alla competenza per valore di altro giudice non può rimettere allo stesso la causa, attesa la sua competenza funzionale a conoscere dell'opposizione stessa, ma deve limitarsi a concludere il giudizio con pronunzia di revoca del decreto opposto. In difetto della quale, tuttavia, qualora vi sia stata declaratoria di incompetenza con fissazione del termine di riassunzione ex art. 50 c.p.c. per la riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, il difetto di tempestiva riassunzione determina, comunque, l'estinzione del giudizio di opposizione e la conseguente irrevocabilità del decreto opposto, non rilevando in contrario che di esso il giudice a quo abbia revocato soltanto la provvisoria eseguibilità originariamente accordata.

Cass. civ. n. 5228/1993

Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo la mera omissione della notifica dell'avviso di opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decreto depositato in cancelleria, costituisce soltanto un'irregolarità che, non comporta l'esecutività del decreto ingiuntivo né l'applicabilità della norma dell'art. 650 c.p.c. per l'opposizione tardiva.

Cass. civ. n. 4857/1993

L'opposizione a decreto ingiuntivo investe il giudice del potere-dovere di statuire sulla pretesa fatta valere con domanda di ingiunzione e sulle eccezioni contro di essa proposte, anche se il decreto sia stato emesso fuori dai casi stabiliti dalla legge, secondo le normali regole di ripartizione dell'onere della prova, sicché lo stesso giudice può dichiarare la nullità del decreto solo nei casi in cui, per difetto di competenza dell'organo che ha emesso l'ingiunzione o per difetto di altri presupposti processuali, cioè per inderogabili ed ostative ragioni pregiudiziali, manchi la possibilità di emettere una pronuncia di merito nei confronti dell'opponente e dell'opposto.

Cass. civ. n. 10984/1992

L'opposizione a decreto ingiuntivo, che è disciplinata come procedimento d'impugnazione davanti allo stesso giudice che ha emesso il provvedimento, è devoluta alla cognizione di questi in via funzionale ed inderogabile. Ne consegue che tale competenza non può subire eccezione per ragioni di connessione, e che, quindi, il giudice dell'opposizione, ove l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente la propria competenza per valore, deve separare le due cause, trattenendo quella d'opposizione e rimettendo l'altra al giudice superiore, salvo sospendere la prima, in attesa della definizione della seconda, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. e nel concorso dei relativi presupposti.

Cass. civ. n. 7696/1991

Il potere del direttore di un istituto di credito (nella specie, la Sicilcassa) di richiedere decreto ingiuntivo nella qualità di rappresentante dell'ente, a lui eccezionalmente conferita dallo Statuto, ne implica la rappresentanza dell'ente e così la legittimazione a stare in giudizio in nome e per conto dello stesso anche nella successiva fase di opposizione al decreto.

Cass. civ. n. 4621/1991

Anche con riguardo ad opposizione a decreto ingiuntivo, l'originaria carenza di autorizzazione del sindaco a stare in giudizio in rappresentanza del comune, resa dal competente organo collegiale (per i Comuni della Sicilia, la giunta municipale, nelle materie di sua pertinenza, senza necessità di ratifica del consiglio), è sanata ex tunc dalla sopravvenienza dell'autorizzazione medesima in corso di causa, quindi pure dopo la scadenza del termine per detta opposizione, vertendosi in tema di condizione di efficacia, non di requisito di validità della costituzione in giudizio.

Cass. civ. n. 3258/1991

Configurandosi il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo come ulteriore sviluppo della fase monitoria, nel corso di esso il giudice può rilevare d'ufficio il giudicato formatosi sul decreto stesso a causa dell'intempestività dell'opposizione, poiché tale formazione si è verificata nell'ambito dell'unico procedimento in corso e riguarda perciò un giudicato cosiddetto interno.

Cass. civ. n. 2347/1991

Il principio secondo il quale la competenza inderogabile a decidere dell'opposizione a decreto ingiuntivo spetta all'organo al quale appartiene il giudice che ha emesso il relativo provvedimento si applica anche nel caso di pagamento di spese, onorari e diritti dovuti all'avvocato o al procuratore in materia civile.

Cass. civ. n. 8697/1990

Nel procedimento di opposizione al decreto di liquidazione del compenso al consulente tecnico, a norma degli artt. 11 della L. 8 luglio 1980, n. 319 e 29 della L. 13 giugno 1942, n. 794, la mancata osservanza del termine minimo di comparizione (nella misura ridotta prevista dall'art. 645, ultima parte, c.p.c. e decorrente dalla data di notifica del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione delle parti) determina la nullità della vocatio in ius, nei confronti della quale la costituzione del convenuto spiega effetti sananti solo ex nunc, con salvezza dei diritti anteriormente quesiti, e pertanto non impedisce la sopravvenuta definitività del provvedimento impugnato.

Cass. civ. n. 2707/1990

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell'opponente va equiparata alla sua mancata costituzione e comporta l'improcedibilità della opposizione, con la conseguenza che l'opponente non può utilmente riassumere il giudizio ancorché non sia stato pronunciato il decreto di esecutorietà dell'ingiunzione ed indipendentemente dal fatto che il creditore opposto si sia costituito nel suo termine. Detta improcedibilità dell'opposizione, con la conseguente efficacia di giudicato (interno) acquistata dal decreto ingiuntivo, deve essere rilevata in via pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella relativa alla competenza del giudice che ha emesso l'ingiunzione, ed anche d'ufficio, dal giudice e, quindi, pure dalla Corte di cassazione, che, in tal caso, provvede a cassare senza rinvio la sentenza impugnata, perché l'azione non poteva essere più proseguita.

Cass. civ. n. 2637/1990

Nel rito del lavoro, qualora il ricorso in opposizione contro decreto ingiuntivo non osservi il termine di comparizione, si verifica nullità della notificazione dell'atto (non dell'atto stesso), la quale rende applicabili le disposizioni dell'art. 291 c.p.c., in tema di rinnovazione della notificazione medesima, senza che possa distinguersi a seconda che detta inosservanza sia imputabile alla parte ovvero al giudice.

Cass. civ. n. 845/1990

Nel rito del lavoro — al quale è applicabile, con i necessari adattamenti, il regime ordinario di sanatoria delle nullità formali afferenti all'atto introduttivo del giudizio e alla sua notificazione — l'omissione della notificazione del ricorso introduttivo e del decreto con cui il giudice fissa l'udienza (al pari della nullità radicale o inesistenza giuridica dell'atto ovvero della sua nullità per mancato rispetto del termine minimo a comparire) costituisce un vizio che è sanabile soltanto con effetto ex nunc (e quindi con salvezza dei diritti quesiti) mediante costituzione del convenuto (o dell'appellato) o mediante rinnovazione disposta dal giudice. Pertanto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ove l'opponente ometta di notificare l'atto di opposizione ed il decreto di fissazione dell'udienza all'opposto — senza che questo si sia costituito — il giudice, qualora rilevi che, a causa di tale omissione, l'atto di opposizione non più tempestivo sia divenuto inidoneo ad impedire la definitività del decreto ingiuntivo, deve chiudere il giudizio con una pronuncia di mero rito, senza procedere alla rinnovazione della sua notificazione.

Cass. civ. n. 929/1989

Nel caso di decreto ingiuntivo per crediti basati su uno dei rapporti indicati dall'art. 409, c.p.c., emesso, ancorché dopo l'entrata in vigore della L. n. 533 del 1973, dal presidente del tribunale (anziché dal pretore in funzione di giudice del lavoro) in violazione del disposto di cui agli artt. 413, primo comma, e 637, primo comma, c.p.c., l'opposizione deve essere proposta, avanti al tribunale, non con ricorso ma con citazione, da notificarsi nel termine di venti giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo con la conseguenza che il tribunale deve limitarsi a dichiarare, ex art. 38 c.p.c., l'incompetenza dell'autorità che ha emesso il provvedimento monitorio, senza potere disporre con il mutamento del rito ex art. 426 c.p.c. la rimessione della causa al pretore competente.

Cass. civ. n. 5860/1986

Nell'opposizione avverso decreto ingiuntivo, il termine per la costituzione in giudizio dell'opponente, la cui inosservanza determina l'improcedibilità dell'opposizione, decorre, in applicazione dell'art. 165 primo comma c.p.c., dalla data della notificazione dell'atto al creditore opposto, mentre resta in proposito irrilevante che solo in data successiva l'ufficiale giudiziario abbia provveduto, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 645 primo comma c.p.c., a notificare al cancelliere avviso dell'opposizione medesima.

Cass. civ. n. 6308/1985

L'affermazione di competenza da parte del giudice, enunciata genericamente nell'emettere il decreto ingiuntivo, è condizionata alla successiva verifica nel giudizio di opposizione, passando in giudicato solo in mancanza di questa, sicché non preclude al giudice la possibilità di rilevare, in sede di opposizione all'ingiunzione, la propria incompetenza per materia.

Cass. civ. n. 2496/1985

L'opposizione a decreto ingiuntivo emesso dal giudice del lavoro per un credito basato su uno dei rapporti previsti dagli artt. 409 e 442 c.p.c. è regolato dalle norme sul nuovo rito del lavoro e pertanto deve essere proposto nella forma del ricorso che va preventivamente depositato in cancelleria e, successivamente, insieme al decreto del giudice di fissazione dell'udienza di discussione, va notificato alla controparte. Conseguentemente qualora l'opposizione sia invece proposta mediante citazione la stessa può valere come ricorso solo a condizione che sia stata depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 c.p.c., il cui mancato rispetto determina l'inammissibilità dell'opposizione, che prevale anche — in mancanza della valida instaurazione del rapporto processuale — sull'eccezionale causa di estinzione del giudizio prevista dall'art. 30 della L. n. 131 del 1983.

Cass. civ. n. 84/1985

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non è richiesta a pena di improcedibilità dell'opposizione medesima, stante l'inapplicabilità ad essa, che non è mezzo d'impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni. Peraltro, la mancata produzione di detto documento (consentita anche per la prima volta in grado d'appello ai sensi dell'art. 345 secondo comma c.p.c.) può spiegare rilievo al fine della declaratoria di inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., sotto il profilo dell'inottemperanza dell'opponente all'onere di fornire la prova del rispetto di detto termine, sempreché la prova stessa non sia evincibile dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.

Cass. civ. n. 3443/1984

A norma dell'art. 645 c.p.c., il giudizio sull'opposizione al decreto ingiuntivo spetta alla competenza inderogabile del giudice che l'ha emesso, la quale non può essere esclusa per il fatto che tale giudice fosse incompetente, ratione materiae o valoris, ad emettere l'ingiunzione, ancorché, in tal caso, detta competenza sia destinata ad esaurirsi in una sentenza che definisce il giudizio di opposizione dichiarando la nullità del decreto.

Cass. civ. n. 6128/1983

Qualora l'opposizione a decreto ingiuntivo sia soggetta al rito delle controversie di lavoro, e debba quindi essere proposta con ricorso, a norma dell'art. 415 c.p.c., il tempestivo deposito del ricorso in opposizione nel termine di venti giorni dalla notificazione del decreto medesimo vale ad impedire che questo divenga esecutivo, mentre l'eventuale assegnazione di un termine di comparizione inferiore a quello fissato dalla citata norma, ricollegandosi ad un errore del giudice, non comporta l'esecutività del decreto, ma la nullità del provvedimento di fissazione dell'udienza e del giudizio di primo grado, celebratosi in contumacia del convenuto. Tale nullità, ove venga rilevata e dichiarata in grado d'appello, implica che il giudice di secondo grado deve disporre la rinnovazione dell'atto e decidere la causa nel merito, non ricorrendo alcuna delle ipotesi di rimessione al primo giudice contemplate dagli artt. 353 e 354 c.p.c.

Cass. civ. n. 4762/1983

La verifica delle condizioni di procedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo, in quanto diretta ad evitare la violazione dell'eventuale giudicato interno che nel frattempo potrebbe essersi formato sul provvedimento, è pregiudiziale rispetto ad ogni altra questione, compresa quella dell'inefficacia del decreto opposto. Al predetto fine, incombe sull'opponente l'onere di produrre la copia notificata del decreto, per consentire al giudice di controllare in limine la tempestività dell'opposizione, o, eventualmente, le ragioni della mancata tempestività, senza che rilevi la mancanza di contestazione al riguardo da parte dell'opposto, poiché l'esame sul rispetto dei termini spetta solo ed esclusivamente al giudice, versandosi in materia riguardante norme cogenti, e perciò sottratta alla disponibilità delle parti; né la produzione del decreto può avvenire in sede di legittimità, stante l'espresso divieto posto dall'art. 372 c.p.c.

Cass. civ. n. 2637/1983

La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a fare assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando sulla base del decreto ingiuntivo non sia ravvisabile un pregiudizio del terzo tale da far sorgere un suo interesse giuridico all'opposizione. (Nella specie, sulla base del principio di cui alla massima, la S.C. ha ritenuto inammissibile l'opposizione al decreto ingiuntivo emesso nei confronti di «amministratore pro tempore» di un condominio, proposta dal soggetto al quale il decreto era stato notificato ed indicato nominativamente solo nella relazione di notificazione).

Cass. civ. n. 1410/1983

La contemporanea pendenza, relativamente al medesimo credito, di un procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo e di un altro di opposizione all'esecuzione promossa in base a questo titolo ha influenza esclusivamente sul piano degli accertamenti eseguibili in ciascuno di tali procedimenti (nella specie con riferimento a fatti estintivi del credito, posteriori alla pronunzia del decreto esecutivo) e sul conseguente contenuto della decisione adottabile nell'una e nell'altra sede, ma non comporta modificazioni della competenza a giudicare, che rispettivamente appartiene, secondo criteri inderogabili, in base all'art. 645 c.p.c., al giudice che ha emesso il decreto ingiuntivo opposto ed, in base agli artt. 27, 28 e 615 c.p.c., al giudice del luogo dell'esecuzione.

Cass. civ. n. 6908/1982

Il provvedimento dichiarativo dell'improcedibilità dell'opposizione a decreto ingiuntivo per difetto di costituzione dell'opponente o per ritardata costituzione del medesimo non è direttamente impugnabile con ricorso per cassazione ex art. 111 della Costituzione, essendo esso soggetto a gravame secondo i normali criteri del giudizio di cognizione.

Cass. civ. n. 2387/1982

L'inammissibilità od improponibilità dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo non osta a che l'opposizione medesima produca gli effetti di un ordinario atto di citazione, nel concorso dei requisiti previsti dagli artt. 163 e 163 bis c.p.c., con riguardo alle domande che essa contenga, autonome e distinte rispetto alla richiesta di annullamento e revoca del decreto.

Cass. civ. n. 3830/1981

In virtù del principio generale di cui all'art. 156 c.p.c., comma secondo, per il quale è nullo ogni atto mancante dei requisiti formali indispensabili per il raggiungimento dello scopo, il difetto di una valida procura rende l'attività processuale tamquam non esset, senza che possa configurarsi alcuna sanatoria per effetto del silenzio della controparte. Con riferimento all'opposizione al decreto ingiuntivo, la esistenza di una valida procura e presupposto indispensabile per la proposizione dell'opposizione stessa, con la conseguenza che quest'ultima, se proposta da difensore non munito di procura, non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto.

Cass. civ. n. 731/1981

La notificazione del decreto ingiuntivo a persona diversa da quella contro la quale è stato emesso non è idonea a far assumere al destinatario della notificazione stessa la qualità di intimato, e, quindi, di legittimato a proporre l'opposizione, quando non sussista alcun dubbio sull'effettiva diversa identità del debitore ingiunto, alla stregua degli stessi dati forniti dal decreto, eventualmente integrati con quelli emergenti dal ricorso, sicché possa con certezza escludersi che il provvedimento sia suscettibile di acquistare autorità di giudicato contro detto destinatario. In caso contrario ed in specie, in ipotesi di omonimia, ove non solo le risultanze dei precisati atti processuali ma altresì i dati anagrafici ed in particolare quelli relativi alla residenza o domicilio non siano sufficienti a superare la confusione e dimostrare l'estraneità del destinatario all'azionato rapporto obbligatorio deve invece riconoscersi quella qualità e quella legittimazione all'opposizione, atteso che il riscontro dell'errore postula un esame del fatto costitutivo del credito.

Cass. civ. n. 5297/1980

Nell'ipotesi di più procedimenti di opposizione avverso altrettanti decreti ingiuntivi ai fini della competenza per valore a decidere la controversia di merito, non possono sommarsi le domande proposte in processi separati riuniti per connessione.

Cass. civ. n. 240/1979

Nell'opposizione a ingiunzione, le questioni relative alla ammissibilità e alla procedibilità dell'opposizione sono pregiudiziali rispetto ad ogni altra questione di rito o di merito. Ne consegue che, qualora l'opposizione sia inammissibile od improcedibile, resta precluso al giudice il controllo sulla precedente fase processuale, ed anche la possibilità di rilevare l'insussistenza dei presupposti processuali dell'azione esercitata nella fase monitoria.

Cass. civ. n. 2567/1978

La regolarità della procura al difensore è requisito indispensabile per la costituzione della parte in giudizio e quindi per la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo. Pertanto, la proposizione dell'opposizione a decreto ingiuntivo da parte di difensore sfornito di procura non è idonea ad evitare il passaggio in giudicato del decreto stesso. La semplice firma della parte sulla copia del decreto ingiuntivo notificatole non costituisce conferimento di procura al difensore che redige e sottoscrive l'atto di opposizione.

Cass. civ. n. 920/1977

Il decreto ingiuntivo emesso a carico di una persona in qualità di erede del debitore, o di rappresentante dell'eredità, contiene una implicita decisione sulla sussistenza di detta qualità, e, pertanto, conferisce all'ingiunto l'interesse a proporre opposizione, per far valere la propria veste di semplice chiamato all'eredità, non accettante e non possessore di beni ereditari, e, quindi privo di legittimazione passiva nei confronti della domanda.

Cass. civ. n. 4120/1976

Mentre nell'ipotesi di nullità della notificazione della citazione, la costituzione del convenuto comporta una sanatoria della notificazione nulla con effetto ex tunc, con conseguente esclusione della configurabilità di diritti sorti medio tempore in favore del convenuto, nell'ipotesi di nullità della citazione, qual è quella derivante dalla indicazione di un termine di comparizione inferiore a quello minimo stabilito dalla legge processuale, la costituzione del convenuto opera invece una sanatoria della nullità con effetto ex nunc, lasciando impregiudicati i diritti e le facoltà sostanziali e processuali sorti fino al momento della costituzione. Conseguentemente, la sanatoria della nullità della citazione in opposizione a decreto ingiuntivo derivante dall'inosservanza dell'indicato termine, operando solo dal momento (e per effetto) della costituzione del convenuto, non può travolgere i diritti anteriormente quesiti da quest'ultimo e, in particolare, il diritto di far dichiarare esecutivo il decreto ingiuntivo per la mancanza di una valida opposizione proposta nel termine perentorio stabilito dall'art. 641, comma primo, c.p.c.

Cass. civ. n. 1188/1975

Poiché l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo a un ordinario giudizio di cognizione, ben può l'opponente chiamare in causa un soggetto estraneo al giudizio monitorio, al quale ritiene comune la causa.

Cass. civ. n. 1020/1970

Parti del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, che, nel suo complesso, è costituito anche dal ricorso, sono soltanto colui che ha proposto la domanda con detto ricorso e colui contro il quale la domanda stessa è stata diretta. Pertanto, è inammissibile l'opposizione con la quale un terzo, pur essendo consapevole che il decreto non lo riguardava e profittando della sua omonimia con l'effettivo destinatario di esso, cui il provvedimento era stato ritualmente notificato sostenga di non essere il soggetto passivo della pretesa creditoria posta a base dell'ingiunzione.

Cass. civ. n. 2761/1969

L'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale le parti, pur risultando processualmente invertite, conservano la loro posizione sostanziale e rimangono soggette agli oneri relativi, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore (convenuto in opposizione), mentre quella di convenuto spetta al debitore (opponente). Pertanto, ai fini della competenza, occorre aver riguardo alla domanda di ingiunzione proposta dal creditore, sulla quale è competente a pronunziare il giudice che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria (art. 637 c.p.c.).

Cass. civ. n. 77/1969

Per effetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo si apre un ordinario giudizio di cognizione nel quale ciascuna delle parti viene ad assumere la propria effettiva e naturale posizione, restando a carico del creditore — avente veste di attore per aver richiesto l'ingiunzione — la prova dell'esistenza del credito, ed a carico del debitore opponente — avente la veste di convenuto — quella degli eventuali fatti estintivi dell'obbligazione.

Cass. civ. n. 692/1964

Quando, a seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, non si costituiscono né l'opponente né l'opposto, viene a crearsi la situazione processuale contemplata dall'art. 171 comma 1 c.p.c. (mancata costituzione di tutte le parti nei termini stabiliti) onde necessita che, entro il termine di un anno, intervenga ai sensi dell'art. 307 dello stesso codice, l'atto riassuntivo della lite, quale impulso processuale necessario ad evitare l'estinzione del procedimento.

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Consulenze legali
relative all'articolo 645 Codice di procedura civile

Seguono tutti i quesiti posti dagli utenti del sito che hanno ricevuto una risposta da parte della redazione giuridica di Brocardi.it usufruendo del servizio di consulenza legale. Si precisa che l'elenco non è completo, poiché non risultano pubblicati i pareri legali resi a tutti quei clienti che, per varie ragioni, hanno espressamente richiesto la riservatezza.

MAURIZIO S. chiede
giovedì 03/12/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Maurizio S.

Parere: l’avvocato richiede ed ottiene un decreto ingiuntivo per prestazioni professionali sulla base di prove documentali rilevanti, ritenute dal debitore estrinsecamente difformi.

Il debitore ex cliente si oppone al decreto ingiuntivo e solo dopo essersi costituito si rende conto tardivamente che il professionista ha ottenuto un D.I. sulla base di una documentazione “estrinsecamente” difforme, nel senso che il professionista per ottenere il D.I. ha depositato difronte al Giudice il contratto di patrocinio firmato dall’ex cliente, intestato in proprio con il codice fiscale e partita IVA dell’avvocato, ma depositava difronte al Giudice per la richiesta del D.I., la parcella notificata al (presunto) debitore ex cliente intestata “difformemente” allo studio associato con quindi un codice fiscale e partita IVA diversa da quella dichiarata nel contratto di patrocinio dell’avvocato.

La domanda è: per quanto suddetto, quale azione giudiziaria può percorrere il debitore per ottenere la propria tutela in ipotesi di soccombenza al ricorso di opposizione al D.I. per non avere eccepito la carenza di legittimazione attiva alla prima difesa utile?

Ad esempio tra l’altro è auspicabile la querela di falso ex art 221 c.p.c. per la difformità “estrinseca” dei documenti depositati a titolo di prova per la richiesta del D.I. o altra ipotesi?


Cordiali Saluti”
Consulenza legale i 11/12/2020
Per rispondere al presente quesito è necessario fare chiarezza su alcuni punti.
Innanzitutto, occorre spiegare qual è il rapporto tra l'emissione del decreto ingiuntivo e la successiva, eventuale, fase di opposizione.
Infatti il decreto ingiuntivo viene emesso a conclusione di una fase a cognizione sommaria, in cui non si procede al compiuto accertamento del diritto di credito fatto valere ma, proprio per ragioni di speditezza e di economia processuale, si consente al creditore di ottenere in tempi rapidi un provvedimento che può diventare (se non lo è dall’inizio, in caso di concessione immediata, inaudita altera parte, della provvisoria esecutorietà) un titolo esecutivo.
Il “correttivo” previsto dall’ordinamento per supplire alla mancata “pienezza” dell’accertamento è costituito, appunto, dall’opposizione, che si presenta invece come un giudizio a cognizione piena, in cui il creditore può fornire la prova del diritto contestato con qualsiasi mezzo (Cass. 26664/2007).
Ne deriva che oggetto del giudizio di opposizione è l’accertamento dell’esistenza del diritto di credito azionato in via monitoria, e non la verifica della regolarità dell’emissione del D.I.: si veda Cass. 6514/2007, secondo cui “il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non è ristretto alla verifica delle condizioni di ammissibilità e di validità del decreto stesso, ma si estende all'accertamento dei fatti costitutivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza, e non già a quello dell'emissione del provvedimento opposto”.
Applicando tali principi al nostro caso, dobbiamo concluderne che, anche qualora il decreto ingiuntivo fosse stato emesso sulla base di documentazione non idonea, il creditore in fase di opposizione potrebbe fornire la prova del proprio credito con qualsiasi mezzo.
Tuttavia, non è neppure dato rinvenire, nella vicenda descritta nel quesito, il presunto difetto di legittimazione passiva. Risulta infatti che, da un lato, il mandato professionale è stato, correttamente, conferito al singolo avvocato. Né avrebbe potuto essere altrimenti, dal momento che, come ribadito dall’art. 4 bis, comma 3 della L. n. 247/2012 (legge professionale forense), “anche nel caso di esercizio della professione forense in forma societaria resta fermo il principio della personalità della prestazione professionale”.
Dall’altro, la parcella è stata emessa dallo studio associato il quale, come precisato da Cass. 4268/2016, potrebbe essere legittimato a richiedere il pagamento per le prestazioni svolte dai singoli professionisti, del medesimo facenti parte, in favore del cliente conferente l'incarico, qualora ciò fosse previsto dagli accordi degli associati. Tuttavia, se così fosse, ciò riguarderebbe semmai i rapporti interni tra professionista e studio associato.
Va poi ricordato che, in una precedente consulenza resa a chi pone l’odierno quesito, abbiamo menzionato la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 2951/2016), secondo cui “la difesa con la quale il convenuto [nel nostro caso, l’opponente, che riveste come vederemo tra poco la posizione sostanziale di convenuto, n.d.r.] si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
Inoltre, la parcella di cui trattasi è stata utilizzata, e dal giudice ritenuta sufficiente, insieme ad altre “prove scritte”, per l’emissione del decreto ingiuntivo: come abbiamo visto sopra, tuttavia, nella fase di opposizione il creditore può integrare le prove già fornite in sede monitoria e dimostrare l’esistenza del credito vantato con ogni mezzo istruttorio.
Per rispondere, infine, alla specifica domanda formulata, va detto che, qualora l’opposizione fosse rigettata, ciò avverrebbe non per l’ipotetica mancata proposizione di una eccezione di difetto di legittimazione attiva, ma se, e nei limiti in cui, il creditore sarà riuscito a dimostrare l’esistenza del proprio credito, com’è anzi suo preciso onere: infatti è principio consolidato che nell’opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione delle reciproche posizioni processuali delle parti, nel senso che il creditore opposto, pur convenuto in senso formale, rimane attore in senso sostanziale, mentre il debitore opponente, pur formalmente attore, resta convenuto in senso sostanziale, con tutte le conseguenze che ne derivano in tema di onere della prova.
Non vi sono, pertanto, specifici “rimedi” per l’ipotesi prospettata, al di fuori degli ordinari mezzi di impugnazione esperibili contro le sentenze, sempre che risulti conveniente proporli.
Quanto alla possibilità di proporre querela di falso, siamo evidentemente al di fuori dell’ambito di applicazione di quest’ultima, non versandosi in ipotesi di falsità di documenti.

Maurizio S. chiede
venerdì 31/07/2020 - Lazio
“Spett.le Brocardi.it

Maurizio S.

Sono con la presente a chiedere il presente quesito in merito ai modi e termini per produrre memorie difensive nel procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo con richiesta di esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. (art. 702 bis III comma c.p.c. - d.lgs. 150/2011).

Il professionista notifica all’ex cliente un decreto ingiuntivo per onorari non pagati.

L’ex cliente propone opposizione al decreto ingiuntivo.

Il professionista si costituisce con comparsa di costituzione e risposta e contestuale istanza di concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c.

Il Giudice monocratico rilevato che l’at. 14 del D. lgs n.150/2011 prevede, per i procedimenti relativi ai compensi professionali degli avvocati, per il rito collegiale rimette gli atti al presidente per la designazione del collegio e la fissazione della prossima udienza in tal sede.

Il presidente del Tribunale fissa la comparizione delle parti e assegna il termine per la costituzione del convenuto sino dieci giorni prima dell’udienza ai sensi e nelle forme previste dall’art. 166 c.p.c., e dispone che la parte ricorrente notifichi il ricorso e il decreto alla controparte almeno trenta gironi prima della data fissata per la contestazione del convenuto (art. 702 bis III comma c.p.c. - d.lgs. 150/2011).

Il presente quesito verte sul fatto che vi è per l’ex cliente ricorrente, la necessità di controdedurre quanto affermato dal professionista nella comparsa di costituzione e di opporsi alla richiesta della esecuzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. che viene valutata già in prima udienza. In sostanza avendo rilevato nella comparsa di costruzione dell’opposto affermazioni non corrispondenti al vero, vi è la necessità di controdedurre tempestivamente al fine di una efficace difesa e ulteriormente per evitare che il giudice provveda a concedere la provvisoria esecuzione, sulla base della comparsa di costruzione dell’opposto, senza che ve ne sia stata data la possibilità all’opponete controdedurre a quest’ultima.

La domanda è:
Quale è il corretto procedimento (tempi) al fine di controdedurre tempestivamente e ammissibilmente le affermazioni dell’opposto espresse nella comparsa di costituzione, e quando è ammissibile proporre l’opposizione alla richiesta dell’esenzione provvisoria ex art. 648 c.p.c. dell’opposto?

In sostanza, è ammissibile per l’opponente, presentare una memoria autorizzata o integrativa del ricorso introduttivo, per controdedurre le affermazioni contenute nella comparsa di costituzione dell’opposto, e congiuntamente presentare con la stessa, l’istanza di opposizione alla concessione della provvisoria esecuzione ex art. 648 c.p.c. come ordinato dal presidente del tribunale laddove stabilisce che la parte ricorrente notifichi il ricorso e il presente decreto alla controparte almeno trenta gironi dalla data fissata per la costituzione del convenuto (art. 702 bis III comma c.p.c. - d.lgs. 150/2011) ?

Cordiali Saluti.”
Consulenza legale i 09/08/2020
La sede corretta per replicare al contenuto della comparsa di costituzione avversaria, ivi compresa la richiesta di concessione della provvisoria esecuzione formulata dall’opposto, è la prima udienza del procedimento di opposizione. La questione è stata già affrontata in una precedente consulenza (la n. 25971), nella quale è stato spiegato che una memoria “integrativa” di questo tipo, nella fase in cui si trova attualmente il procedimento, non è prevista dal codice di procedura civile.
Ora, per definirsi “autorizzata”, una memoria deve essere, appunto, consentita dal giudice a seguito di espressa richiesta della parte. In assenza di tale autorizzazione del giudice, la memoria dovrà, anzi, ritenersi implicitamente vietata a mente del disposto dell’art. 170 del c.p.c., ultimo comma, il quale, nel disciplinare le modalità di scambio degli atti di parte non soggetti a notificazione (comparse e memorie), si riferisce esclusivamente a quelle “consentite dal giudice”.
Certo, il giudice potrebbe concedere, su istanza di parte, un apposito termine, ma ciò dipende essenzialmente dalla prassi dell’ufficio o del singolo magistrato.
Quanto alla seconda domanda posta nel quesito, occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento giurisprudenziale, nell’opposizione a decreto ingiuntivo non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto: ciò esplica i propri effetti non solo in tema di onere della prova, ma anche in ordine ai poteri ed alle preclusioni processuali rispettivamente previsti per ciascuna delle parti (così, tra le altre, Cass. Civ., Sez. III, n. 4800/2007).
Tuttavia, riguardo alla specifica questione che si intende sollevare, le Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 2951/2016) hanno finalmente fatto chiarezza, affermando che “la difesa con la quale il convenuto [nel nostro caso, appunto, l’opponente, che riveste come abbiamo visto la posizione sostanziale di convenuto, n.d.r.] si limiti a dedurre, ed eventualmente argomentare (senza contrapporre e chiedere di provare fatti impeditivi, estintivi o modificativi), che l'attore non è titolare del diritto azionato, è una mera difesa. Non è un'eccezione, con la quale si contrappone un fatto impeditivo, estintivo o modificativo, nè quindi, un'eccezione in senso stretto, proponibile, a pena di decadenza, solo in sede di costituzione in giudizio e non rilevabile d'ufficio. Essa pertanto può essere proposta in ogni fase del giudizio (in cassazione solo nei limiti del giudizio di legittimità e sempre che non si sia formato il giudicato). A sua volta il giudice può rilevare dagli atti la carenza di titolarità del diritto anche d'ufficio”.
La vicenda è già nota in quanto oggetto di una precedente consulenza; in ogni caso, per essere più precisi, occorrerebbe conoscere il testo dell’atto di opposizione già proposto nonché la formulazione dell'eccezione (o difesa) che si intende proporre.

Antonella chiede
mercoledì 25/01/2017 - Trentino-Alto Adige
“I miei figli hanno ricevuto un ricorso per decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo con annesso anche un atto di precetto.
Nel decreto ingiuntivo firmato dal Giudice vi è scritto che è PROVVISORIAMENTE ESECUTIVO perché: il credito risulta certo, liquido ed esigibile; considerato che sussistono le condizioni previste dall'articolo 633 e seguenti cpc; rilevato che, trattandosi di debito di fonte successoria, (i miei figli) non sono debitori in solido, ma pro quota, in quanto la commassazione ha effetti solo sulle modalità di scioglimento della comunione; considerato ulteriormente che ricorrono i presupposti per ingiungere il pagamento senza dilazione ex. art. 642 cpc; ingiunge (ai miei figli) di pagare alla parte ricorrente per le causali di cui al ricorso, immediatamente: 1-la somma di euro 20.000 ciascuno, per l'importo complessivo di euro 40.000; 2-gli interessi come da domanda 3-le spese di questa procedura di ingiunzione, liquidate in euro 1305 per onorari, in euro 259 per esborsi, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ai sensi dell'art. 2 DM n.55/14, iva e cpa come per legge ed oltre alle successive per legge; avverte i debitori ingiunti che hanno diritto di proporre opposizione contro il presente decreto nel termine perentorio di quaranta giorni dalla notifica e che in mancanza il decreto diverrà definitivo. Autorizza la provvisoria esecuzione. DECRETO IMMEDIATAMENTE ESECUTIVO.
Le motivazioni della richiesta di provvisoria esecutività nel Ricorso sono che il decreto ingiuntivo è presentato da sentenza definitiva.
Le motivazioni del Ricorso:
sentenza munita di forma esecutiva in data 10 maggio 2013 e divenuta definitiva giusta attestazione del 14 settembre 2016 con la quale veniva disposto lo scioglimento della comunione dei beni caduti in successione tra le parti in causa.
Negli ultimi due anni mia figlia ha pagato circa 27000 euro ed ha ottenuto il riconoscimento di altri precedenti esborsi, è già stata iscritta, da parte della madre della minore alla quale è stata attribuita la somma in denaro, una prenotazione di ipoteca sulla metà casa oggetto di successione.
Eravamo in trattativa e stavo per effettuare un mutuo per aiutare i miei figli (anche se con grosse difficoltà) . La minore a cui è stata attribuita la somma non è in difficoltà economica e percepisce una quota di pensione di reversibilità sufficiente al suo mantenimento. I miei figli sono uno studente, l'altro disoccupato. E' possibile contestare almeno la provvisoria esecutività del decreto? Ci sono motivazioni serie di opposizione? Il decreto è accompagnato da un atto di precetto. Un Avvocato ha proposto ai miei figli un' opposizione solo al Precetto per prendere tempo perché l'opposizione al Decreto è più costosa. E' così? L'opposizione al Precetto verrebbe fondata sul fatto che uno dei miei figli ha pagato quasi la metà dell'importo che era in sentenza, mentre ora, il rimanente importo viene diviso nuovamente tra entrambi i figli, ma se questo è un errore allora c'è lo stesso errore anche nel decreto. L'opposizione verrebbe anche fondata sul fatto che nel Precetto vi è scritto che controparte "espone che con decreto ingiuntivo il Tribunale ingiungeva ai miei figli, in solido tra loro, il pagamento immediato della somma di euro 20000 ciascuno per l'importo complessivo di euro 40000 ecc..." e poi "intimano e fanno precetto in solido tra loro di pagare entro 10 giorni dalla notifica del presente atto sotto pena di esecuzione forzata ..."
Secondo l'Avvocato è sbagliato "in solido tra loro".
Cosa può succedere se non viene fatta opposizione? E cosa può succedere prima che venga eventualmente accolta? Potremmo ottenere che vengano stornate le spese che controparte ha elencato nel precetto?

Consulenza legale i 14/02/2017
Gentile cliente,
in ordine alle varie domande da Lei poste nel quesito, si espone quanto segue (l’ordine della risposte non seguirà quello delle domande).

Affinché il Giudice possa concedere immediatamente la provvisoria esecuzione ad un decreto ingiuntivo (ovvero prima del contraddittorio con la parte ingiunta, che si realizza solo con la causa di opposizione eventualmente proposta) è necessario che sussistano determinati presupposti di legge.
L’art. 642 c.p.c., in particolare, che disciplina i casi di esecuzione provvisoria del decreto, precisa che quest’ultima può essere concessa “Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione. L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ovvero se il ricorrente produce documentazione sottoscritta dal debitore, comprovante il diritto fatto valere (…)”.
Ebbene, nonostante la prevalente dottrina (gli studiosi del diritto) sia di giudizio opposto, la giurisprudenza prioritaria ritiene che l’elencazione dei titoli di cui al comma 1 dell’art. 642 c.p.c. non sia tassativa: in forza di ciò dovrebbe ritenersi obbligatoria, per il giudice, la concessione della provvisoria esecutività ogni qualvolta il mezzo probatorio abbia un eguale grado di certezza riguardo all’esistenza, liquidità ed esigibilità del credito rispetto ai titoli elencati dalla norma, quale ad esempio una pronuncia giurisdizionale di condanna in cui vi sia l’affermazione del credito nella sola parte della motivazione.

A tale ultimo proposito, poiché nel Suo quesito Lei precisa che nella sentenza “non vi era intimazione né condanna”, sarebbe opportuno esaminare quest’ultima per capire se, in effetti, essa potesse o meno costituire un valido titolo esecutivo ai fini del recupero delle somme di cui si discute. Se infatti così non fosse, evidentemente ci sarebbero margini per l’opposizione (a decreto ingiuntivo) (anche se pare singolare che il Giudice abbia emesso il decreto ugualmente, nonostante l’evidente difetto di un presupposto di legge).

L’art. 282 c.p.c. stabilisce che la sentenza di primo grado è provvisoriamente esecutiva tra le parti: tale effetto deriva dalla pubblicazione del provvedimento. Per potere agire in esecuzione, tuttavia, occorre che la sentenza – di per sé già esecutiva (in forza, appunto, della predetta norma) – formalmente sia munita, in calce, della seguente formula esecutiva, dettata dall’art. 475 c.p.c.: “«Repubblica italiana - In nome della legge » e nell'apposizione da parte del cancelliere o notaio o altro pubblico ufficiale, sull'originale o sulla copia, della seguente formula: « Comandiamo a tutti gli ufficiali giudiziari che ne siano richiesti e a chiunque spetti, di mettere a esecuzione il presente titolo, al pubblico ministero di darvi assistenza, e a tutti gli ufficiali della forza pubblica di concorrervi, quando ne siano legalmente richiesti»”.
Altra cosa rispetto all’esecutività è invece la definitività della stessa: una sentenza diventa definitiva quando – si dice in gergo tecnico – “passa in giudicato (cosa giudicata)”, ovvero quando è esaurita ogni possibilità di impugnarla. Nel caso della sentenza di primo grado, il termine per impugnare la sentenza (e quindi di proporre appello) è di sei mesi dalla pubblicazione della medesima oppure di 30 giorni dalla notifica della stessa effettuata dalla controparte.
Una volta lasciati scadere questi termini senza impugnare, la sentenza diviene definitiva, come pare sia accaduto nel caso di specie.

Qualora venga promossa opposizione al decreto ingiuntivo, non sarà necessario, a pena di improcedibilità dell’azione o comunque per l’ammissibilità della domanda, il deposito della copia notificata del decreto ingiuntivo, ma sarà sufficiente una copia semplice: “L'opposizione a decreto ingiuntivo, pur essendo volta ad infirmare o modificare il decreto opposto, presupponendo quindi che quest'ultimo non sia divenuto irrevocabile, non costituisce un mezzo d'impugnazione, e non è pertanto soggetta alla relativa disciplina, con la conseguenza che la produzione della copia notificata del decreto opposto non è richiesta a pena d'improcedibilità, ma solo quale mezzo necessario per la verifica della tempestività dell'opposizione, e quindi come condizione di ammissibilità della stessa, la cui prova può essere desunta anche dai documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo.” (Cassazione civile, n. 14582 del 13/7/2015).

Qualora non venga promossa opposizione, il decreto ingiuntivo diverrà definitivamente esecutivo e non si potrà più contestarne la validità e/o l’efficacia in futuro. Rimarrà dunque un titolo esecutivo nelle mani del creditore procedente, il quale potrà utilizzarlo fino a che non sarà riuscito a recuperare l’intero suo credito.
In caso di opposizione, invece - essendo nel nostro caso il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo - nonostante la pendenza del giudizio la creditrice procedente potrà subito promuovere un’esecuzione forzata.

L’atto di precetto è l’atto prodromico all’esecuzione, nel senso che quest’ultima non può essere iniziata se prima non venga notificato quest’ultimo. Si tratta di un’intimazione rivolta al debitore di adempiere spontaneamente quanto prescritto nel titolo esecutivo (nel nostro caso il decreto ingiuntivo) entro 10 giorni, pena l’esecuzione forzata. Decorso, quindi, inutilmente tale termine, senza che il debitore abbia spontaneamente adempiuto (in questo caso pagato), il creditore potrà iniziare l’esecuzione.
Si precisa che se la notifica dell’atto di precetto non viene ricevuta dal debitore presso la sua residenza/domicilio e il plico viene depositato all’Ufficio Postale e non ritirato dopo 30 giorni, con la compiuta giacenza la notifica si perfezionerà comunque.

Le possibilità di esecuzione sono diverse, in quanto il legislatore ne ha previsto diverse forme:
- il pignoramento, sui beni mobili del debitore;
- il pignoramento immobiliare, sui beni immobili del debitore;
- il pignoramento presso terzi, su beni o crediti in possesso di terzi soggetti che siano – a propria volta debitori del debitore esecutato.

E’ ovvio che ogni esecuzione comporta delle spese e che, finché all’esito dell’eventuale opposizione non venga disposta la revoca del decreto ingiuntivo (in caso di soccombenza del creditore procedente), tali spese saranno poste a carico dell’esecutato, anche se anticipate dal creditore procedente.
Non è possibile, purtroppo, quantificarle in anticipo, poiché tutto dipende dal tipo di esecuzione prescelta e dall’andamento della stessa: per ogni procedura, infatti, esiste un’imposta di bollo da versare (il cosiddetto “contributo unificato”, i cui importi sono definiti del D.P.R. 115/2002 e successive modifiche, e nel tempo, costantemente adeguati); per il resto, tutto dipende, come già detto, dall’andamento dell’esecuzione.
Ad esempio, nel caso di pignoramento mobiliare, andrà corrisposta la spesa per l’uscita dell’ufficiale giudiziario; nel caso si rinvengano beni da pignorare, ne verrà disposta la vendita ed in tal caso ci saranno da affrontare le spese di vendita; nel caso di pignoramento presso terzi vi saranno spese di notifica; nel caso, ancora, di pignoramento immobiliare (la procedura più costosa), vi saranno spese di notifica, per il rilascio copie di documenti ed atti, per il compenso del notaio oppure dell’Istituto Vendite Giudiziarie che si occuperanno della vendita, le spese di trascrizione degli atti, ecc..

E’ evidente che per evitare il moltiplicarsi delle voci di spesa l’unica soluzione è pagare le somme dovute; oppure, evidentemente, vincere la causa di opposizione, così rendendo infondate le pretese creditorie e ponendo nel nulla gli atti di esecuzione, con conseguente rimborso di eventuali esborsi già affrontati.

Le spese di cui all’atto di precetto sono dovute: non è ben chiaro cosa si intenda nel quesito laddove si chiede se possano essere “stornate”: salvo il caso, come già detto, di una vittoria all’esito del giudizio di opposizione, l’unico modo per non pagarle in tutto o in parte è quello di trovare un accordo con il creditore procedente.

Quando l’Ufficiale Giudiziario si reca presso il luogo indicatogli per il pignoramento (solitamente la casa del debitore oppure l’azienda, se ha un’attività propria) deve avere la possibilità materiale di entrare (non si tratta, infatti, nel caso di specie di uno sfratto o di un rilascio, in cui l’Ufficiale ha un titolo che lo legittima ad entrare forzatamente nell’immobile per la liberazione): diversamente, fisserà degli accessi successivi fino a buon fine del pignoramento.
Se non trova alcuna corrispondenza tra il luogo indicatogli e il debitore esecutato (vale a dire che se, a titolo di esempio, sul campanello della casa non troverà il nome del debitore e non sarà possibile risalire ad eventuali altri indirizzi di quest’ultimo), egli non potrà procedere e l’esito del pignoramento sarà negativo.
L’impulso spetta comunque sempre al creditore che procede.

Non tutte le esecuzioni forzate prevedono l’uscita dell’Ufficiale Giudiziario presso il debitore: il pignoramento presso terzi, ad esempio, si effettua mediante notifica di un atto giudiziario, così come il pignoramento immobiliare.
Nel caso, invece, di pignoramento mobiliare, l’Ufficiale giudiziario si recherà presso il luogo indicatogli dal creditore procedente oppure, se lì non trova beni utili da pignorare, nei luoghi che gli verranno indicati, dietro espressa richiesta, dallo stesso debitore esecutato. La legge, poi, indica le modalità di ricerca, anche telematiche, dei beni da pignorare.

In ordine, più nello specifico, alla fattispecie concreta al nostro esame, sulla possibile vendita della casa, va detto in generale che l’esecuzione/pignoramento può colpire anche una sola parte del bene – in questo caso, la metà della casa –, della quale può legittimamente essere disposta la vendita: l’acquirente acquisterà dunque solo una quota parte pari al 50% della casa, mentre la restante parte rimarrà intestata a Lei.
Non è possibile, invece, mettere in vendita un intero immobile se il debitore esecutato ne possieda solo una parte e l’altra sia intestata a terzi: in questo caso sarà pignorata solo la parte di proprietà del debitore e solo questa potrà essere venduta.
Se il debito della figlia venisse estinto, ed il figlio rimanesse l’unico obbligato – ovviamente per la propria quota -, il creditore avrebbe comunque il diritto di agire in esecuzione sulla casa, ovviamente limitatamente alla quota di proprietà del debitore esecutato.

In relazione alla comprensibile preoccupazione per l’”accelerazione” che hanno preso gli eventi, si può purtroppo solamente dire che l’iscrizione di ipoteca è uno strumento di garanzia a favore del creditore: quindi non è vero che garantisca – come Le è stato detto – un pagamento “a poco a poco”. Più semplicemente l’ipoteca assicura al creditore che, in caso di vendita forzata dell’immobile, egli avrà diritto di soddisfarsi sul ricavato prima di ogni altro credtiore che non abbia iscritto ipoteca (o che l’abbia iscritta successivamente alla sua).
L’azione esecutiva, tuttavia, rimane una cosa ben distinta dalla garanzia: vale a dire che il creditore rimane libero di agire in esecuzione quando e come vuole (nel caso di specie, ha agito immediatamente e, in caso di vendita forzata, si avvantaggerà per primo sul ricavato).

Su quella che viene definita, infine, una “strana comunione del debito” tra i Suoi due figli, va precisato che non esiste – in effetti – alcuna “comunione”, ovvero (più correttamente) alcuna responsabilità solidale. Infatti, ogni debito ereditario viene di diritto “diviso” tra gli eredi, per cui ognuno di essi è tenuto solamente “pro quota”.
Ciò è ben specificato anche nel decreto ingiuntivo in oggetto (di cui si è preda visione), nel quale si precisa che i due ingiunti non sono tenuti al pagamento in via solidale (contrariamente a quanto richiesto in ricorso), ma ciascuno per la propria quota, ovvero la creditrice procedente non potrà agire in esecuzione per 100 (oltre interessi e spese) nei confronti dell’uno o dell’altro indifferentemente, ma potrà chiedere solo 50 all’uno (sempre oltre interessi e spese, naturalmente) e 50 all’altro.
A tale ultimo proposito, sembra più che fondata l’eccezione ipotizzata anche dall’avvocato al quale vi siete rivolti, ovvero che è possibile sollevare opposizione a precetto (ma prima ancora a decreto ingiuntivo) per far rilevare la parziale estinzione del debito: il ricorso per ingiunzione, infatti, ed il successivo precetto non hanno tenuto in alcun conto i versamenti già effettuati dalla figlia, cosicché la somma per la quale si può agire in esecuzione dovrà essere ridotta in proporzione.

In alternativa alla sopra indicata possibilità di proporre opposizione a decreto ingiuntivo (fondata sull’eventuale non idoneità della sentenza a costituire titolo esecutivo per la richiesta di cui al ricorso per ingiunzione o, comunque, sull’intervenuta estinzione parziale del debito), non esistono, purtroppo altre possibilità per uscire da questa situazione se non quella di pagare tutto il debito (si può, in via transattiva, tentare di trovare un accordo con la creditrice procedente per poter corrispondere il dovuto a rate, in cambio della rinuncia all’esecuzione);

Per un parere più completo, come già detto, La invitiamo ad inviarci la sentenza, anche per comprendere il motivo per cui è stata ipotecata l’intera metà dell’immobile caduto in successione, circostanza che non risulta chiara dal quesito.
Le facciamo presente, tuttavia, che i termini per la proposizione della varie azioni sono molto ristretti e Le consigliamo quindi di rivolgersi subito ad un legale.

Roberta P. chiede
mercoledì 30/11/2016 - Lombardia
“E stato emesso un decreto ingiuntivo da un Giudice Di Pace
fatta l'opposizione la causa è stata affidata allo stesso giudice
è tutto regolare(tutte le decisioni sono incomprensibilmente contro)
Consulenza legale i 06/12/2016
Certamente, è tutto regolare.
Il decreto ingiuntivo, infatti, è un provvedimento di natura “sommaria”: ciò significa, in gergo atecnico, che viene emesso dal Giudice sulla base della mera richiesta del creditore, supportata da specifica e tassativa documentazione scritta, elencata nel codice di procedura civile (art. 634 c.p.c.).
Non c’è, dunque, contraddittorio con la controparte (il debitore) e la decisione viene presa senza una approfondita istruttoria, come normalmente avviene nel processo “ordinario”.
Anche i documenti sulla base dei quali viene emesso il decreto ingiuntivo sono sufficienti solo per l’emissione di quest’ultimo, laddove invece, nel giudizio ordinario, non lo sarebbero e dovrebbero essere integrati con dei mezzi di prova di diversa valenza.

E’ proprio per questa sua natura che, una volta emesso, il decreto ingiuntivo dev’essere notificato alla controparte, in modo che quest’ultima abbia la possibilità di contestarlo e far valere le sue ragioni. Non potrà più farlo, però, chiaramente, nel giudizio in cui è stato emesso il decreto, ma dovrà necessariamente promuovere una causa ordinaria, nella quale le parti discuteranno in contraddittorio sul diritto di credito di cui al decreto ed il Giudice potrà/dovrà esaminare tutte le prove del caso.

Si chiama, quindi, “opposizione a decreto ingiuntivo”, ma non si tratta di una vera e propria impugnazione, come l’appello o il ricorso in Cassazione (casi questi nei quali sì la competenza dev’essere di un giudice diverso da quello che ha emesso la sentenza di grado precedente): è semplicemente un’altra fase processuale, dove la domanda iniziale viene esaminata in maniera più approfondita e con tutti gli elementi di prova offerti da entrambe le parti. Ecco perché dell’”opposizione” decide lo stesso Giudice che ha emesso il decreto (art. 645 c.p.c.) e sarebbe illogico che così non fosse.

Giuseppe P. chiede
giovedì 20/08/2015 - Lombardia
“In un Decreto ingiuntivo munito della provvisoria esecuzione, che è stata esercitata durante l'opposizione, la sentenza di primo grado, in parziale accoglimento, REVOCA il decreto
ingiuntivo ma condanna gli opponenti al pagamento delle spese quantificate in xxxxxx,nulla dice della fase monitoria. Che fine fanno, automaticamente, le spese del D.I., dell'ingiunzione, dell'esecuzione e opposizione all'esecuzione?
cordiali saluti”
Consulenza legale i 01/09/2015
Il quesito proposto è di interesse, visto che può accadere che le sentenze di primo grado nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo omettano di disporre in merito alle spese della fase monitoria e delle eventuali esecuzioni nel frattempo intraprese.

Prima di rispondere alla domanda, si deve indagare la questione preliminare relativa al momento in cui si possa ritenere il decreto ingiuntivo formalmente revocato, da cui discende la determinazione del momento in cui il giudice deve disporre in ordine alle spese.
La revoca è espressa quando l'opposizione viene totalmente accolta: in tal caso, è evidente che non vi può essere pronuncia di condanna dell'intimato (opponente vittorioso) alle spese della fase monitoria.
In caso di accoglimento parziale dell'opposizione, invece, l'art. 653 del c.p.c. ci dice che il titolo esecutivo è costituito solo dalla sentenza, ma non disciplina la sorte del decreto ingiuntivo, in particolare delle spese già liquidate.
E' bene precisare che si ha ipotesi di accoglimento parziale ove l'autorità giudicante abbia ritenuto parzialmente fondata l'impugnativa dell'opponente, ad esempio reputando che la somma il cui pagamento venne ingiunto con decreto non sia dovuta interamente, ma solo in parte; ancora, si ha accoglimento parziale quando la sentenza nel giudizio di opposizione esclude solo le spese liquidate nel decreto, confermandolo nel resto; e così via.

Nell'accogliere parzialmente l'opposizione, il giudice, secondo alcune pronunce, non sarebbe tenuto a pronunciare esplicitamente la revoca del d.i. (v. Cass. 3646/1989); secondo altre, più recenti, invece, il giudicante dovrebbe revocare integralmente il d.i. (si veda Cass. civ. sez. III, 23.9.2004, n. 19126, in particolare, "la disposizione contenuta nell'art. 653, secondo comma, cod. proc. civ., 'se l'opposizione è accolta solo in parte, il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza' - comporta che l'accoglimento, anche parziale, dell'opposizione, impone la revoca del decreto, con conseguente caducazione anche delle spese con tale provvedimento liquidate. Ciò tuttavia non toglie che se l'accoglimento dell'opposizione è determinato dall'adempimento totale sopravvenuto all'emanazione del decreto e non conflittuale - caso ricorrente quest'ultimo se l'opponente ha adempiuto, ma persiste nella propria linea difensiva - ma permanga contrasto sull'onere delle spese, poichè al momento dell'emanazione (art. 634 cod. proc.civ.) il decreto era giusto e valido, il giudice deve provvedere sulle stesse, anche della fase monitoria, secondo il principio della soccombenza virtuale").

Fatte queste premesse, si precisa che la giurisprudenza di legittimità ha in più occasioni sostenuto che "l'accoglimento parziale dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo, sebbene implichi la revoca dello stesso, non comporta necessariamente il venir meno della condanna dell'ingiunto, poi opponente, al pagamento delle spese della fase monitoria e di quelle attinenti all'esecuzione provvisoria del decreto, le une e le altre potendo essere legittimamente poste a carico del debitore, con riferimento ai limiti della somma definitivamente attribuita al creditore" (Cass. civ., sez. III, 13.07.2007, n. 15725).
La stessa pronuncia poco sopra citata (Cass. 19126/2004) ribadisce il concetto più volte stabilito dalla Suprema Corte, secondo il quale "la fase sommaria è soltanto un antecedente necessario di quella a cognizione piena, introdotta con l'opposizione a decreto ingiuntivo, e che pertanto, stante l'unicità del processo, l'onere delle spese è regolato secondo i principi comuni, in base all'esito finale del giudizio di opposizione e alla complessiva valutazione dello svolgimento di esso (Cass. 14.10.63 n. 2736; Cass. 27.6.64 n. 1711; Cass. 24.4.69 n. 1338; Cass. 2.12.72 n. 3488), ed è dunque esclusa la possibilità di un'autonoma pronuncia sulla legittimità dell'ingiunzione di pagamento agli effetti dell'incidenza delle spese della sola fase monitoria (Cass. 3.5.67 n. 849, 28.9.94 n. 7892)".

Quindi, è la sentenza che conclude il giudizio di opposizione a dover statuire sulle spese della fase monitoria, potendole anche ridefinire o compensare.
Si tratta di un principio assolutamente logico e non facilmente contestabile.

Cosa accade quanto il giudice dell'opposizione dispone solo circa le spese del giudizio ordinario? Si tratta di un evento "patologico" e non "fisiologico" del processo, poiché il giudice sarebbe tenuto a decidere sulle spese di entrambe le fasi, quella senza contraddittorio e quella con il contraddittorio (v. ex multis Cass. civ., sez. I, 1.2.2007, n. 2217: "il giudice che con la sentenza chiude il giudizio davanti a sé deve pronunciare sul diritto al rimborso delle spese sopportate lungo tutto l'arco del procedimento e tenendo il considerazione l'esito finale della lite").

La soluzione è quella di proporre appello contro la sentenza di primo grado, impugnando il capo relativo alla condanna alle spese.
Difatti, l'omessa liquidazione delle spese processuali (nel nostro caso, di parte di esse, quelle relative alla fase monitoria) "non integra una omissione emendabile con la procedura di correzione degli errori materiali, perché la sentenza non è affetta da mera mancanza di documentazione della volontà del giudice, comunque implicitamente desumibile, ma è affetta dalla mancanza di un giudizio sull'attività difensiva svolta dalla parte vittoriosa, con la conseguenza che la relativa omissione, può essere emendata soltanto a seguito di gravame" (Cass. civ., sez. I, 10.7.1999, n. 7274).

Venendo al caso di specie, non conoscendosi le ragioni del parziale accoglimento, non si può dire con certezza quale possa essere l'esito delle spese della fase monitoria e degli atti di esecuzione (che vanno mantenute a carico dell'intimante nei limiti della somma o della quantità ridotta riconosciuta come dovuta in base al d.i. revocato, vedi art. 653 c.p.c.).
Si dovrà valutare, quindi, la possibilità di proporre appello contro la sentenza di primo grado, lamentando che la stessa ha omesso di pronunciarsi in ordine al rimborso delle spese di una fase del processo, il quale resta unico anche se composto da momenti processuali successivi distinti.

Sonia B. chiede
giovedì 24/11/2011 - Toscana
“In caso di decreto ingiuntivo in materia di crediti da lavoro (ma anche locativi stante il disposto di cui all'art. 447 bis c.p.c.)la relativa opposizione è un atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo oppure un ricorso ex art. 414 c.p.c./447 bis c.p.c?
Grazie per l'attenzione!”
Consulenza legale i 25/11/2011

La giurisprudenza di legittimità e di merito è da tempo assolutamente ferma nel considerare che l'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per crediti di lavoro debba essere proposta con ricorso e che, qualora essa sia erroneamente proposta con citazione, questa in tanto può produrre gli effetti del ricorso in quanto venga depositata in cancelleria nel termine di cui all'art. 641 del c.p.c., non essendo sufficiente che, entro il suddetto termine, sia avvenuta la sola notificazione.

Il suddetto consolidato orientamento giurisprudenziale, formatosi in materia di controversie di lavoro e previdenziali in senso stretto, ha trovato conferma anche nella materia delle locazioni alla quale, in forza dell'espresso richiamo di cui all'art. 447-bis - introdotto dalla legge 26 novembre 1990, n. 353 -, si applica il medesimo rito.


Cinzia chiede
venerdì 18/03/2011 - Molise
“Buongiorno. il mio dubbio è il seguente: difendo disgiuntamente un privato in un ricorso per D.I. l'opposizione a decreto ingiuntivo viene notificata solo al mio collega ed il mio nome non compare nemmeno nella relata di notifica. Mi chiedo se la notifica medesima sia stata utilmente effettuata. grazie”
Consulenza legale i 18/03/2011

Secondo il disposto dell’art. 645 del c.p.c.L’opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto, con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all’art. 638 del c.p.c.”, e quindi, occorre fare riferimento alla dichiarazione di residenza o all’elezione di domicilio effettuata nel ricorso per ingiunzione.

Si ritiene sia necessario verificare se tra i due procuratori autorizzati a difendere la parte disgiuntamente uno solo di essi fosse il domiciliatario, avente lo studio nella circoscrizione dove ha sede il giudice competente ad emettere il decreto ingiuntivo, perché sarebbe esso il destinatario delle eventuali notifiche.

Tuttavia, una pronuncia della Cassazione civ., sez. III, 18.3.2003 n. 3982, in merito all’ipotesi di impedimento di uno difensori statuisce che “l'esistenza di una pluralità di procuratori, ciascuno dotato di piena facoltà di rappresentanza, impedisce che, nel caso di impedimento di uno di essi, la parte resti priva di rappresentanza processuale con pregiudizio per la sua possibilità di difesa, essendo altresì irrilevante che il procuratore deceduto sia stato designato quale domiciliatario, dato che, se la parte è costituita nel giudizio a mezzo di due procuratori muniti di eguali poteri di rappresentanza, la notifica dell'impugnazione è valida anche se eseguita presso il procuratore che non risulta domiciliatario”.


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