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Dizionario Giuridico

Esecuzione forzata

Che cosa significa "Esecuzione forzata"?

Rimedio di cui può avvalersi il creditore al fine di ottenere l'adempimento di una prestazione che non viene eseguita volontariamente dal debitore, sulla base di un provvedimento del giudice (ad esempio: sentenza, decreto ingiuntivo) o di un documento stragiudiziale (assegno, cambiale) dotato di efficacia esecutiva (474 c.p.c.). L'esecuzione forzata, la cui competenza spetta al Tribunale, mira alla realizzazione coattiva del diritto di credito e può essere:
- in forma specifica, se il bene aggredito coincide con il bene dovuto (es. chiedo che mi sia restituito l'immobile locato e ottengo esattamente quell'immobile) e si ottiene pertanto il risultato esatto che l'obbligato avrebbe dovuto produrre tramite il proprio adempimento. Avviene con la consegna o il rilascio del bene (v. art. 2930) oppure con il compimento dell'attività che ne costituisce l'oggetto (v. art. 2931);
- per espropriazione, se i beni del debitore aggrediti dal creditore vengono convertiti in una somma di denaro (es. vendo l'auto del debitore per soddisfarmi sul prezzo ricavato), con il risultato che, contrariamente all'esecuzione in forma specifica, non vi è identità tra il bene aggredito e il bene conseguito.

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