(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la produzione della copia notificata di tale provvedimento non č richiesta a pena di improcedibilitā dell'opposizione medesima, stante la inapplicabilitā ad essa, che non č mezzo d'impugnazione, della disciplina propria delle impugnazioni; l'osservanza del termine di decadenza fissato dall'art. 641 c.p.c., quindi, puō essere dimostrata anche con i documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo (nella specie, la fotocopia del decreto ingiuntivo con la relata di notifica, la cui conformitā all'originale non era stata contestata).