Cassazione civile Sez. II sentenza n. 13272 del 16 luglio 2004

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedimento di ingiunzione, l'opponente-debitore, che mantiene la posizione naturale di convenuto — qualora intenda chiamare in causa un terzo — ha l'onere di chiederne l'autorizzazione al giudice, a pena di decadenza con l'atto di opposizione, non potendo né convenirlo in giudizio direttamente con la citazione né chiedere il differimento della prima udienza, non ancora fissata. Pertanto, poiché nel giudizio secondo equità dinanzi al giudice di pace trovano applicazione, oltre alle norme costituzionali, comunitarie e ai principi generali dell'ordinamento che siano espressione di norme costituzionali, anche le disposizioni regolatrici del processo, deve essere dichiarata la nullità della chiamata del terzo effettuata con l'atto di opposizione, non rilevata dal giudice di pace ed implicitamente esclusa con la sentenza di accoglimento della domanda proposta contro il terzo che va, ai sensi dell'art. 382 c.p.c., cassata senza rinvio.

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