Cassazione civile Sez. III sentenza n. 16332 del 20 novembre 2002

(1 massima)

(massima n. 1)

La riduzione dei termini di comparizione alla metà, prevista dall'art. 645, secondo comma, c.p.c. per il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, ha carattere facoltativo, in quanto l'opponente può, anziché valersi di tale disposizione, assegnare al convenuto il termine ordinario di comparizione o anche uno maggiore. Pertanto solo nel caso in cui l'opponente si sia effettivamente avvalso di tale facoltà, anche i termini di costituzione sono automaticamente ridotti alla metà.

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