Cassazione civile Sez. I sentenza n. 13085 del 22 maggio 2008

(1 massima)

(massima n. 1)

Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo non č limitato alla verifica delle condizioni di ammissibilitą e validitą del decreto, ma si estende anche all'accertamento dei fatti costitutivi, modificativi ed estintivi del diritto in contestazione, con riferimento alla situazione esistente al momento della sentenza ; ne consegue che la cessazione della materia del contendere verificatasi successivamente alla notifica del decreto nella specie per avvenuto pagamento della somma portata dal medesimo travolge anche il medesimo decreto che deve essere revocato, senza che rilevi, in contrario, l'eventuale posterioritą dell'accertato fatto estintivo rispetto al momento di emissione dell'ingiunzione.

Hai un dubbio o un problema su questo argomento?

Scrivi alla nostra redazione giuridica

e ricevi la tua risposta entro 5 giorni a soli 29,90 €

Nel caso si necessiti di allegare documentazione o altro materiale informativo relativo al quesito posto, basterà seguire le indicazioni che verranno fornite via email una volta effettuato il pagamento.