Cassazione civile Sez. II sentenza n. 8724 del 16 agosto 1993

(1 massima)

(massima n. 1)

L'avvocato che abbia espletato l'incarico ricevuto dal proprio cliente non č tenuto al rendimento del conto con il connesso onere del cliente di contestare specificamente le singole voci esposte nella parcella, essendo sufficiente una contestazione anche generica dell'effettivitą delle prestazioni a far sorgere l'onere della prova a carico del creditore (attore in senso sostanziale) nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo emesso sulla base della parcella e del parere dell'ordine professionale.

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